N. 4 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 7 gennaio 2004
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 7 gennaio 2004 (del Presidente del Consiglio dei ministri) Parchi e riserve naturali - Legge della Regione Veneto concernente la integrazione della disciplina relativa al conferimento alle autonomie locali di funzioni e di compiti amministrativi in attuazione del decreto legislativo n. 112/1998 - Funzioni degli enti parco - Funzioni riguardanti opere da realizzarsi in aree ricadenti nel territorio dei parchi nazionali - Denunciato esercizio da parte dell'ente parco solo previa obbligatoria convenzione, o accordo interistituzionale, da stipularsi tra l'ente stesso, la Regione e lo Stato - Imposizione di esercizio di attivita' amministrativa da parte dello Stato - Inosservanza della legge quadro n. 394/1991 sulle aree protette (art. 13), secondo cui il rilascio di concessioni o autorizzazioni per opere ricadenti nel territorio di un parco nazionale e' subordinato al preventivo nulla osta dell'ente parco, da esprimersi in piena autonomia - Esorbitanza dall'ambito delle competenze regionali - Violazione della competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema - Violazione del principio di equiordinazione tra Stato, Regioni ed enti locali - Richiamo alla sentenza n. 536/2002 della Corte costituzionale. - Legge Regione Veneto 29 ottobre 2003, n. 26, art. 1, comma 2. - Costituzione, artt. 114 e 117, comma secondo, lett. s).(GU n.6 del 11-2-2004 )
Ricorso per il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici domicilia in Roma, via dei Portoghesi n. 12; Contro la Regione Veneto, in persona del presidente della giunta p.t., (per la declaratoria di incostituzionalita' dell'art. 1, comma 2, della legge regionale 29 ottobre 2003 n. 26, pubblicata nel B.U.R. n. 103 del 31 ottobre 2003, avente ad oggetto «Modifica della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112" e della legge regionale 9 maggio 2002, n. 10 "Rideterminazione del termine previsto dall'articolo 58, comma 2, della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112», giusta delibera del Consiglio dei ministri 19 dicembre 2003. 1. - La legge della Regione Veneto 29 ottobre 2003 n. 26 integra la disciplina relativa alle funzioni ed ai compiti amministrativi conferiti alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo n. 112/1998. In particolare, prevede che le funzioni riguardanti alcune opere da realizzarsi in aree ricadenti nel territorio di parchi nazionali, le cui relative autorizzazioni risultano rientrare tra quelle genericamente attribuite alla competenza regionale o subdelegate ai comuni, possano essere esercitate dagli enti gestori dei parchi, previa convenzione, o accordo interistituzionale, da stipularsi tra l'ente stesso, la regione e lo Stato (art. 1). La legge, inoltre, procrastina ulteriormente al 15 febbraio 2004, il termine entro il quale la regione ha previsto di approvare la propria legge organica sul territorio e l'urbanistica (art. 2). 2. - Censurabile sotto il profilo della legittimita' costituzionale appare la disposizione di cui al comma 2 dell' art. 1 che, nell'aggiungere il comma 4-bis all articolo 64 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11, prevede che le funzioni riguardanti alcune opere da realizzarsi in aree ricadenti nel territorio di parchi nazionali, come sopra meglio specificato, possano essere esercitate dagli enti gestori dei parchi solo previa obbligatoria convenzione, o accordo interistituzionale da stipularsi tra l'ente stesso, la regione e lo Stato, che determini le modalita' d'esercizio. La norma eccede chiaramente l'ambito delle competenze regionali, sotto un duplice profilo. 2.1. - In primo luogo, si osserva che, per quanto riguarda il rilascio di concessioni o autorizzazioni per opere ricadenti nel territorio di un parco nazionale, la legge quadro in materia di aree naturali protette n. 394/1991 prevede, all'articolo 13, che esso sia subordinato al preventivo nulla osta dell'Ente parco, da esprimersi in piena autonomia, senza condizionamenti o preventivi accordi o assensi di altri enti. La citata disposizione della legge quadro sui parchi deve ritenersi vincolante e non derogabile dalle regioni, quale espressione della competenza esclusiva dello stato in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema che, cosi' come affermato dalla Corte costituzionale (sent. n. 536/2002), legittima lo Stato a dettare standards di tutela uniformi sull'intero territorio nazionale, anche incidenti sulle competenze legislative regionali. In particolare, le norme relative ai parchi nazionali - che, ai sensi dell'articolo 2, comma 1 della legge n. 394/1991 sono quelle aree, contenenti anche piu' ecosistemi, che presentano peculiari caratteristiche «tali da richiedere l'intervento dello Stato ai fini della loro conservazione» - devono ritenersi vincolanti per le regioni. L'art. 13 della legge n. 394/1991 riconosce come autorita' di gestione del parco nazionale l'Ente parco ed allo stesso affida, tra l'altro, il compito di verificare la conformita' di eventuali concessioni o autorizzazioni relative ad opere ed interventi all'interno dell'area al piano del parco ed al suo regolamento. Peraltro, tali citati strumenti di attuazione (regolamento e piano del parco) vengono posti in essere attraverso procedure, indicate dagli articoli 11 e 12 della legge n. 394/1991, che ben vedono coinvolte le regioni e gli enti locali interessati. Il principio dell'intesa, gia' richiamato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 303/2003 risulta quindi pienamente rispettato dalla richiamata normativa statale vigente. Ne consegue che la disposizione regionale in esame concreta un illegittimo condizionamento dell'attivita' dell'Ente parco e risulta invasiva della competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente di cui all'articolo 117, comma 2, lettera s) della Costituzione. 2.2. - In secondo luogo, si rileva che la norma in esame impone, addirittura, allo Stato - e in termini di obbligatorieta' - l'esercizio di attivita' amministrativa, cioe' la «stipula di una convenzione o di un accordo interistituzionale» per la determinazione delle modalita' di esercizio delle prerogative degli Enti parco. Non servono molte parole per evidenziare che non rientra nelle prerogative delle regioni imporre alcunche' allo Stato e che le ipotesi di collaborazione fra le istituzioni si sviluppano su altri livelli (quale la legislazione concorrente) o con altri sistemi (quale la previa intesa), sulla base di previsioni legislative che trovano la loro radice nella Costituzione e non certo in una legge regionale. 3. - In conclusione, la norma in esame, disponendo che alcune funzioni degli Enti parco possano essere esercitate solo «successivamente alla stipula di una convenzione o di un accordo interistituzionale fra l'Ente parco, la regione e lo Stato» e' adottata in violazione: a) dell'articolo 114 della Costituzione per lesione del principio di equiordinazione tra Stato, regioni ed enti locali; b) dell'art. 117, comma 2, lett. s) della Costituzione, in quanto non spetta alla regione ed esula dalla sua competenza legislativa la regolamentazione, sia pure in via parziale e per le funzioni indicate nello stesso art. 1, comma 2, legge regionale 26/2003, della materia regolata dall'art. 13 legge n. 394/1991, rientrante nella competenza esclusiva dello Stato che, con quel testo di legge, la ha compiutamente regolata.
P. Q. M. Giusta delibera del Consiglio dei ministri in data 19 dicembre 2003, si chiede che la Corte costituzionale adita voglia dichiarare l'illegittimita' costituzionale dell' art. 1, comma 2, della legge regionale 29 ottobre 2003 n. 26, pubblicata nel B.U.R. n. 103 del 31 ottobre 2003, per violazione degli art. 114 e 117 della Costituzione. Si produrra' copia della delibera del Consiglio dei ministri. Roma, addi' 23 dicembre 2003 Avvocato dello Stato Giuseppe Albenzio 04C0101