N. 4 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 7 gennaio 2004

Ricorso  per  questione  di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria  il  7  gennaio  2004  (del  Presidente del Consiglio dei
ministri)

Parchi e riserve naturali - Legge della Regione Veneto concernente la
  integrazione   della   disciplina  relativa  al  conferimento  alle
  autonomie  locali  di  funzioni  e  di  compiti  amministrativi  in
  attuazione  del  decreto  legislativo  n. 112/1998 - Funzioni degli
  enti  parco  -  Funzioni  riguardanti  opere da realizzarsi in aree
  ricadenti   nel   territorio  dei  parchi  nazionali  -  Denunciato
  esercizio   da  parte  dell'ente  parco  solo  previa  obbligatoria
  convenzione, o accordo interistituzionale, da stipularsi tra l'ente
  stesso,  la  Regione  e  lo  Stato  -  Imposizione  di esercizio di
  attivita'  amministrativa da parte dello Stato - Inosservanza della
  legge quadro n. 394/1991 sulle aree protette (art. 13), secondo cui
  il rilascio di concessioni o autorizzazioni per opere ricadenti nel
  territorio di un parco nazionale e' subordinato al preventivo nulla
  osta   dell'ente   parco,   da  esprimersi  in  piena  autonomia  -
  Esorbitanza  dall'ambito  delle  competenze  regionali - Violazione
  della  competenza  esclusiva  dello  Stato  in  materia  di  tutela
  dell'ambiente  e  dell'ecosistema  -  Violazione  del  principio di
  equiordinazione  tra  Stato, Regioni ed enti locali - Richiamo alla
  sentenza n. 536/2002 della Corte costituzionale.
- Legge Regione Veneto 29 ottobre 2003, n. 26, art. 1, comma 2.
- Costituzione, artt. 114 e 117, comma secondo, lett. s).
(GU n.6 del 11-2-2004 )
    Ricorso   per   il   Presidente   del   Consiglio  dei  ministri,
rappresentato  e difeso ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato,
presso i cui uffici domicilia in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

    Contro  la Regione Veneto, in persona del presidente della giunta
p.t.,  (per la declaratoria di incostituzionalita' dell'art. 1, comma
2, della legge regionale 29 ottobre 2003 n. 26, pubblicata nel B.U.R.
n. 103  del  31 ottobre 2003, avente ad oggetto «Modifica della legge
regionale  13  aprile 2001, n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti
amministrativi  alle  autonomie  locali  in  attuazione  del  decreto
legislativo  31  marzo 1998, n. 112" e della legge regionale 9 maggio
2002,  n. 10 "Rideterminazione del termine previsto dall'articolo 58,
comma 2, della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 "Conferimento di
funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione
del  decreto  legislativo 31 marzo 1998, n. 112», giusta delibera del
Consiglio dei ministri 19 dicembre 2003.
    1.  - La legge della Regione Veneto 29 ottobre 2003 n. 26 integra
la  disciplina  relativa  alle  funzioni ed ai compiti amministrativi
conferiti alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo
n. 112/1998.
    In  particolare, prevede che le funzioni riguardanti alcune opere
da  realizzarsi in aree ricadenti nel territorio di parchi nazionali,
le   cui  relative  autorizzazioni  risultano  rientrare  tra  quelle
genericamente  attribuite  alla competenza regionale o subdelegate ai
comuni,  possano  essere  esercitate  dagli  enti gestori dei parchi,
previa  convenzione,  o accordo interistituzionale, da stipularsi tra
l'ente stesso, la regione e lo Stato (art. 1).
    La legge, inoltre, procrastina ulteriormente al 15 febbraio 2004,
il  termine  entro  il  quale  la regione ha previsto di approvare la
propria legge organica sul territorio e l'urbanistica (art. 2).
    2.   -   Censurabile   sotto   il   profilo   della  legittimita'
costituzionale  appare la disposizione di cui al comma 2 dell' art. 1
che,  nell'aggiungere  il  comma  4-bis  all  articolo 64 della legge
regionale  13 aprile 2001, n. 11, prevede che le funzioni riguardanti
alcune  opere  da  realizzarsi  in  aree  ricadenti nel territorio di
parchi  nazionali,  come  sopra  meglio  specificato,  possano essere
esercitate  dagli  enti  gestori  dei parchi solo previa obbligatoria
convenzione,  o  accordo  interistituzionale da stipularsi tra l'ente
stesso,   la   regione   e  lo  Stato,  che  determini  le  modalita'
d'esercizio.
    La  norma eccede chiaramente l'ambito delle competenze regionali,
sotto un duplice profilo.
    2.1.  -  In  primo  luogo, si osserva che, per quanto riguarda il
rilascio  di  concessioni  o  autorizzazioni  per opere ricadenti nel
territorio  di un parco nazionale, la legge quadro in materia di aree
naturali  protette n. 394/1991 prevede, all'articolo 13, che esso sia
subordinato  al  preventivo nulla osta dell'Ente parco, da esprimersi
in  piena  autonomia,  senza  condizionamenti  o preventivi accordi o
assensi di altri enti.
    La  citata  disposizione  della  legge  quadro  sui  parchi  deve
ritenersi   vincolante   e   non   derogabile  dalle  regioni,  quale
espressione  della  competenza  esclusiva  dello  stato in materia di
tutela  dell'ambiente  e  dell'ecosistema  che,  cosi' come affermato
dalla  Corte costituzionale (sent. n. 536/2002), legittima lo Stato a
dettare   standards   di   tutela   uniformi  sull'intero  territorio
nazionale, anche incidenti sulle competenze legislative regionali.
    In  particolare,  le norme relative ai parchi nazionali - che, ai
sensi  dell'articolo  2,  comma 1 della legge n. 394/1991 sono quelle
aree,  contenenti  anche  piu'  ecosistemi,  che presentano peculiari
caratteristiche  «tali da richiedere l'intervento dello Stato ai fini
della  loro  conservazione»  -  devono  ritenersi  vincolanti  per le
regioni.
    L'art. 13  della  legge  n. 394/1991  riconosce come autorita' di
gestione  del parco nazionale l'Ente parco ed allo stesso affida, tra
l'altro,  il  compito  di  verificare  la  conformita'  di  eventuali
concessioni   o   autorizzazioni  relative  ad  opere  ed  interventi
all'interno dell'area al piano del parco ed al suo regolamento.
    Peraltro,  tali  citati  strumenti  di  attuazione (regolamento e
piano  del  parco)  vengono  posti  in  essere  attraverso procedure,
indicate  dagli  articoli  11  e  12 della legge n. 394/1991, che ben
vedono coinvolte le regioni e gli enti locali interessati.
    Il   principio   dell'intesa,   gia'   richiamato   dalla   Corte
costituzionale  nella  sentenza n. 303/2003 risulta quindi pienamente
rispettato dalla richiamata normativa statale vigente.
    Ne  consegue  che  la disposizione regionale in esame concreta un
illegittimo  condizionamento dell'attivita' dell'Ente parco e risulta
invasiva  della  competenza  esclusiva  statale  in materia di tutela
dell'ambiente  di  cui  all'articolo  117,  comma 2, lettera s) della
Costituzione.
    2.2.  - In secondo luogo, si rileva che la norma in esame impone,
addirittura,   allo  Stato  -  e  in  termini  di  obbligatorieta'  -
l'esercizio  di  attivita'  amministrativa,  cioe' la «stipula di una
convenzione o di un accordo interistituzionale» per la determinazione
delle modalita' di esercizio delle prerogative degli Enti parco.
    Non  servono  molte  parole per evidenziare che non rientra nelle
prerogative  delle  regioni  imporre  alcunche'  allo  Stato e che le
ipotesi  di  collaborazione fra le istituzioni si sviluppano su altri
livelli  (quale  la  legislazione  concorrente)  o  con altri sistemi
(quale  la  previa  intesa), sulla base di previsioni legislative che
trovano  la  loro  radice nella Costituzione e non certo in una legge
regionale.
    3.  -  In  conclusione,  la norma in esame, disponendo che alcune
funzioni   degli   Enti   parco   possano   essere   esercitate  solo
«successivamente  alla  stipula  di  una  convenzione o di un accordo
interistituzionale  fra  l'Ente  parco,  la  regione  e  lo Stato» e'
adottata  in  violazione: a) dell'articolo 114 della Costituzione per
lesione  del  principio di equiordinazione tra Stato, regioni ed enti
locali;  b)  dell'art. 117,  comma 2, lett. s) della Costituzione, in
quanto  non  spetta  alla  regione  ed  esula  dalla  sua  competenza
legislativa  la  regolamentazione,  sia pure in via parziale e per le
funzioni  indicate  nello  stesso  art. 1,  comma  2, legge regionale
26/2003,  della  materia  regolata  dall'art. 13  legge  n. 394/1991,
rientrante nella competenza esclusiva dello Stato che, con quel testo
di legge, la ha compiutamente regolata.
                              P. Q. M.
    Giusta  delibera  del  Consiglio dei ministri in data 19 dicembre
2003,  si  chiede che la Corte costituzionale adita voglia dichiarare
l'illegittimita'  costituzionale  dell'  art. 1, comma 2, della legge
regionale  29 ottobre 2003 n. 26, pubblicata nel B.U.R. n. 103 del 31
ottobre 2003, per violazione degli art. 114 e 117 della Costituzione.
    Si produrra' copia della delibera del Consiglio dei ministri.
        Roma, addi' 23 dicembre 2003
               Avvocato dello Stato Giuseppe Albenzio
04C0101