N. 32 ORDINANZA 13 - 23 gennaio 2004
Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. Regione Siciliana - Bilancio - Vigilanza venatoria - Utilizzo di mezzi finanziari gia' impegnati in esercizi precedenti - Legge regionale - Ricorso dello Stato - Assunta lesione del principio di annualita' del bilancio - Sopravvenuta promulgazione parziale della legge impugnata (con omissione delle parti censurate) - Cessazione della materia del contendere. - Legge Regione Siciliana approvata il 30 luglio 2003, art. 1. - Costituzione, artt. 81 e 97. Regione Siciliana - Urbanistica ed edilizia - Variazione di destinazione d'uso degli immobili e sanatorie di costruzioni in difformita' dalla vigente normativa - Legge regionale - Ricorso governativo - Sopravvenuta promulgazione parziale della legge impugnata (con omissioni delle parti censurate) - Cessazione della materia del contendere. - Legge Regione Siciliana approvata il 30 luglio 2003, art. 9. - Costituzione, artt. 9 e 97; statuto Regione Siciliana, artt. 14 e 17. Regione Siciliana - Enti soggetti a tutela e vigilanza della Regione - Istituto regionale per il credito alla cooperazione e Cassa regionale per il credito alle imprese artigiane - Personale dipendente - Trattamento economico e giuridico - Legge regionale - Ricorso statale - Assunta disparita' di trattamento per norme di favore nei confronti del personale considerato, con pregiudizio sul buon andamento amministrativo, e mancata copertura della spesa prevista - Promulgazione parziale della legge impugnata - Cessazione della materia del contendere. - Legge Regione Siciliana approvata il 30 luglio 2003, art. 13. - Costituzione, artt. 3, 97 e 81.(GU n.4 del 28-1-2004 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Riccardo CHIEPPA; Giudici: Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO;
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 1, 9 e 13 della legge della Regione Siciliana, approvata il 30 luglio 2003, recante «Norme finanziarie e disposizioni in materia di razionalizzazione dei servizi e per la gestione del territorio», promosso con ricorso del Commissario dello Stato per la Regione Siciliana, notificato il 7 agosto 2003, depositato in Cancelleria il 14 successivo ed iscritto al n. 63 del registro ricorsi 2003. Udito nell'udienza pubblica del 9 dicembre 2003 il giudice relatore Paolo Maddalena. Ritenuto che il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana, con ricorso notificato il 7 agosto 2003 e depositato il successivo 14 agosto (registro ricorsi n. 63 del 2003), ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione Siciliana), ha sollevato questione di legittimita' costituzionale degli articoli 1, 9 e 13 della legge approvata dalla Assemblea regionale siciliana il 30 luglio 2003, recante «Norme finanziarie e disposizioni in materia di razionalizzazione dei servizi e per la gestione del territorio», in riferimento agli artt. 3, 9, 81 e 97 della Costituzione e agli artt. 14 e 17 dello statuto regionale; che, secondo il ricorrente, l'art. 1 della legge, nella parte in cui prevede, per la vigilanza venatoria, l'utilizzo di risorse finanziarie gia' impegnate nell'esercizio precedente, si pone in contrasto con gli articoli 81 e 97 della Costituzione, in quanto infrange il principio di annualita' del bilancio posto anche a garanzia del corretto e trasparente utilizzo delle risorse finanziarie pubbliche; che, inoltre, l'articolo 9 della legge, nella parte in cui, consentendo, ad libitum del soggetto richiedente, la variazione della destinazione d'uso degli immobili ovunque realizzati, con indici di edificabilita' diversi rispetto alla tipologia originariamente autorizzata, viola gli articoli 9 e 97 della Costituzione, poiche' determina in tal modo l'alterazione dell'ordinata pianificazione e gestione del territorio con conseguente pregiudizio per l'ambiente; che lo stesso articolo 9 della legge viola gli artt. 14 e 17 dello statuto regionale, poiche' consente, senza alcun onere, di sanare costruzioni edificate in difformita' dalla vigente normativa urbanistica, evitando di incorrere nelle previste sanzioni penali di cui al combinato disposto degli articoli 7, 8 e 20 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attivita' urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie); che, infine, il Commissario dello Stato impugna l'articolo 13 della predetta legge approvata dalla Assemblea regionale siciliana il 30 luglio 2003; che, in particolare, tale ultimo articolo - sostitutivo dell'articolo 55, comma 7, della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 (Misure di finanza regionale e norme in materia di programmazione, contabilita' e controllo. Disposizioni varie aventi riflessi di natura finanziaria) - prevede che al personale dell'Istituto regionale per il credito alla cooperazione (IRCAC) e della Cassa regionale per il credito alle imprese artigiane (CRIAS) non si applicano le disposizioni dell'art. 31 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 (Programmazione delle risorse e degli impieghi. Contenimento e razionalizzazione della spesa e altre disposizioni aventi riflessi finanziari sul bilancio della Regione), secondo cui il trattamento giuridico ed economico dei dipendenti di tutti gli enti, aziende ed istituti sottoposti a vigilanza e tutela dell'amministrazione regionale, le cui spese di funzionamento sono a carico del bilancio regionale, non puo' essere superiore a quello stabilito per i dipendenti regionali; che, in questo modo, l'articolo in questione si pone in contrasto, in primo luogo, con l'articolo 3 della Costituzione, in quanto la deroga introdotta al principio di omogeneita' del trattamento economico e giuridico del personale di tutti gli enti soggetti alla tutela e vigilanza della regione, stante l'assenza di peculiarita' delle posizioni dei dipendenti dell'IRCAC e della CRIAS rispetto alla generalita' dei dipendenti regionali, determina una indebita disparita' di trattamento; che l'articolo 13 della legge impugnata appare inoltre lesivo dell'articolo 97 della Costituzione, in quanto, introducendo un privilegio retributivo a favore del personale dell'IRCAC e della CRIAS viene ad ingenerare tensioni e rivendicazioni retributive all'interno dell'apparato regionale con riflessi sul buon andamento della pubblica amministrazione; che, infine, la disposizione in questione si pone in contrasto con l'articolo 81 della Costituzione, in quanto, estendendo al personale dell'IRCAC e della CRIAS il contratto collettivo nazionale di lavoro per il settore bancario, senza che peraltro il personale di detti enti sia assimilabile alla banche nazionali, determina un maggiore e notevole esborso di risorse pubbliche a carico del bilancio regionale, senza che siano indicati mezzi di copertura finanziaria per farvi fronte; che non si e' costituita la Regione Siciliana. Considerato che questa Corte ha ritenuto, nella sentenza n. 314 del 2003, che il sistema di impugnativa delle leggi siciliane previsto dallo statuto speciale resta tuttora applicabile, come riconosciuto, peraltro, anche dall'articolo 9 della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3); che, dopo la proposizione del ricorso, la legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 30 luglio 2003, recante «Norme finanziarie e disposizioni in materia di razionalizzazione dei servizi e per la gestione del territorio», e' stata promulgata (legge regionale 8 settembre 2003, n. 13) con omissione delle parti censurate, sicche' risulta definitivamente preclusa la possibilita' che sia conferita efficacia alle disposizioni ivi contenute; che pertanto, in conformita' alla giurisprudenza di questa Corte (sentenza n. 351 del 2003 e ordinanza n. 339 del 2003), deve dichiararsi cessata la materia del contendere.
Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 gennaio 2004. Il Presidente: Chieppa Il redattore: Maddalena Il cancelliere:Di Paola Depositata in cancelleria il 23 gennaio 2004. Il direttore della cancelleria:Di Paola 04C0111