N. 38 SENTENZA 20 - 26 gennaio 2004

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.

Questione di legittimita' costituzionale - Supposta inutilita' di una
  pronuncia   caducatoria   della  norma  censurata  -  Eccezione  di
  inammissibilita' della questione - Reiezione.
Edilizia  e urbanistica - Negozi aventi ad oggetto terreni - Nullita'
  in  caso  di  mancata  allegazione  di  un  valido  certificato  di
  destinazione urbanistica - Mancata previsione della possibilita' di
  confermare l'atto nullo mediante un atto redatto nella stessa forma
  del precedente, cui sia allegato un certificato con le prescrizioni
  urbanistiche  alla  data di stipulazione - Assunta irragionevolezza
  della disciplina, a fronte del diverso regolamento relativamente ai
  negozi aventi ad oggetti edifici - Non fondatezza della questione.
- Legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 18.
- Costituzione, art. 3.
(GU n.5 del 4-2-2004 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Riccardo CHIEPPA;
  Giudici:  Gustavo  ZAGREBELSKY,  Valerio  ONIDA,  Carlo MEZZANOTTE,
Fernanda   CONTRI,  Guido  NEPPI  MODONA,  Piero  Alberto  CAPOTOSTI,
Annibale  MARINI,  Franco  BILE,  Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA,
Alfio FINOCCHIARO;
ha pronunciato la seguente

                              Sentenza

nel  giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 18 della legge
28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attivita'
urbanistico-edilizia,  sanzioni,  recupero  e  sanatoria  delle opere
edilizie)  promosso con ordinanza del 2 ottobre 2002 dal Tribunale di
Potenza nel procedimento disciplinare promosso dal pubblico ministero
contro  notaio  Luigi Gatti, iscritta al n. 32 del registro ordinanze
2003  e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 7, 1ª
serie speciale, dell'anno 2003.
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del Consiglio dei
ministri;
    Udito  nella  camera  di consiglio del 1° ottobre 2003 il giudice
relatore Alfio Finocchiaro.

                          Ritenuto in fatto

    1.  -  Nel  corso di giudizio disciplinare a carico di un notaio,
per  avvenuta stipulazione di un atto nullo per difetto dei requisiti
previsti  dall'art. 18  della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in
materia  di  controllo dell'attivita' urbanistico-edilizia, sanzioni,
recupero  e sanatoria delle opere edilizie), il Tribunale di Potenza,
con   ordinanza  2 ottobre  2002,  iscritta  al  n. 32  del  registro
ordinanze   2003,   ha   sollevato   la   questione  di  legittimita'
costituzionale  della  stessa norma, con riferimento all'art. 3 della
Costituzione,  nella  parte  in cui non prevede che gli atti fra vivi
aventi ad oggetto diritti reali riguardanti terreni, ai quali non sia
stato  allegato  un  valido  certificato di destinazione urbanistica,
possano  esser confermati mediante un atto redatto nella stessa forma
del  precedente,  cui  sia  allegato  un  certificato  contenente  le
prescrizioni  urbanistiche  riguardanti  le  aree,  relativamente  al
giorno in cui e' stato stipulato l'atto da confermare.
    Il  certificato di destinazione urbanistica, allegato all'atto di
compravendita   rogato  dal  notaio  il  1° agosto  2000,  era  stato
rilasciato  il  23 luglio  1999, e quindi era scaduto per decorso del
termine  annuale  previsto  dall'art. 18  della legge n. 47 del 1985.
Promosso dal pubblico ministero il procedimento disciplinare a carico
del  notaio,  questi si difendeva adducendo che la nullita' era stata
sanata  mediante  negozio  di  conferma, stipulato a suo ministero il
9 luglio  2001,  per  cui  l'infrazione  disciplinare  non  era  piu'
sanzionabile.
    Deduce il rimettente che per giurisprudenza costante la rogazione
di   atto   pubblico   (o   l'autenticazione   di  scrittura  privata
autenticata)  cui  sia  allegato  certificato  di  validita' scaduto,
costituisce  violazione,  per il richiamo operato dall'art. 21, primo
comma,  della  legge n. 47 del 1985, dell'art. 28, primo comma, n. 1,
della  legge  13 febbraio  1913,  n. 89  (Ordinamento del notariato e
degli  archivi  notarili),  con  conseguente  rilevanza  disciplinare
dell'infrazione,  ai  sensi dell'art. 138, secondo comma, legge n. 89
del 1913, trattandosi di nullita' insuscettibile di sanatoria.
    Diversamente,  osserva  il  tribunale,  l'art. 17,  quarto comma,
della legge n. 47 del 1985, consente che per gli atti fra vivi aventi
ad  oggetto  edifici,  in  cui  sia  stata omessa l'indicazione degli
estremi   della   concessione,  e'  possibile  la  conferma,  purche'
l'omissione  non  sia  dipesa dalla sua insussistenza all'epoca della
stipulazione;  analoga  possibilita' di conferma e' data dall'art. 40
della  legge  citata,  sempre per gli atti fra vivi aventi ad oggetto
edifici,  nei casi di mancanza delle dichiarazioni o dei documenti da
indicare   o   allegarsi   quando   la   mancanza   non   sia  dipesa
dall'insussistenza  della licenza o della concessione o della domanda
di  sanatoria, ovvero dal fatto che la costruzione sia stata iniziata
dopo il 15 settembre 1967.
    Analoga  possibilita'  non  e'  prevista  in  caso di mancanza di
valido   certificato   relativo  alla  destinazione  urbanistica  dei
terreni,  per  cui  l'atto  e'  e  resta irrimediabilmente nullo. Per
ovviare   alla   mancata   considerazione   di   rilevanza   di  atti
confermativi,  intervenne  una  decretazione  d'urgenza,  piu'  volte
reiterata  (dal  d.l. 27 settembre 1994, n. 551, al d.l. 24 settembre
1996,  n. 495),  ma  non  convertita  in  legge,  con previsione, fra
l'altro,  che anche gli atti sprovvisti di allegazione di certificato
di destinazione urbanistica potessero essere confermati mediante atti
redatti  nella  stessa forma del precedente, con allegato certificato
contenente   le   prescrizioni  urbanistiche,  riguardanti  le  aree,
attinenti  al  giorno della stipulazione dell'atto da confermare. Ne'
l'art. 30  del  nuovo d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle
disposizioni  legislative  e  regolamentari  in materia edilizia), ha
apportato  innovazioni al riguardo, limitandosi a riprodurre il testo
dell'art. 18 della legge n. 47 del 1985.
    Non  essendo dunque ammissibile, nell'attuale contesto normativo,
una   conferma   degli   atti  aventi  ad  oggetto  terreni,  carenti
dell'allegazione  di  valido certificato di destinazione urbanistica,
la   «conferma»  stipulata  dal  notaio  prevenuto  nel  procedimento
disciplinare, assume la natura di semplice rinnovazione del contratto
nullo,   emendato  del  vizio  di  nullita',  escludendosi  pero'  la
produzione di effetti traslativi dell'originario contratto nullo.
    La  questione  si  presenta  -  ad avviso del giudice a quo - non
manifestamente    infondata    per   violazione   dell'art. 3   della
Costituzione,  sotto il profilo della logicita' e ragionevolezza, non
trovando   la   norma   alcuna   giustificazione   nell'esigenza   di
diversificare  il  trattamento  normativo  di fattispecie eterogenee,
dato che la ratio degli artt. 17, 18 e 40 legge n. 47 del 1985, e' di
prevenire   la   commercializzazione   di   edifici   abusivi   e  la
lottizzazione  abusiva di terreni edificatori, per i primi attraverso
l'indicazione degli estremi del titolo abilitativo all'edificazione o
attraverso  l'autocertificazione  dell'anteriorita' della costruzione
al  1° settembre  1967,  e  per  i  secondi attraverso il certificato
attestante   la   situazione  urbanistica  del  terreno  oggetto  del
contratto.  Il  carattere formale della nullita', che non consegue in
nessuno  dei  tre  casi a illiceita' del contratto, rende illogica la
restrizione  della confermabilita' del negozio, immune dal vizio, per
i  soli  negozi  attinenti  ai fabbricati, e non anche per i terreni.
Tutte  le  formalita'  prescritte  dalle  norme  citate  si  prestano
ugualmente   ad   una   regolarizzazione  in  epoca  successiva  alla
conclusione  del  contratto,  senza che cio' comporti conseguenza sul
piano sostanziale.
    Neppure    potrebbe    ricondursi   la   differenziazione   delle
fattispecie,  ad  una  maggiore  pericolosita'  dell'abusivismo delle
lottizzazioni  che  delle  costruzioni,  tanto  piu'  che  per queste
ultime, ove non vi sia mai stato titolo abilitativo alla costruzione,
o  questa sia successiva al 1° settembre 1967, il vizio di risolve in
nullita'   sostanziale,   che   comporta   l'incommerciabilita'   del
fabbricato;  per  i terreni, invece, l'allegazione del certificato di
destinazione  urbanistica  non ostacola la disponibilita' del terreno
derivante da lottizzazione abusiva, dal momento che la strumentalita'
della  contrattazione  alla  consumazione  del reato di lottizzazione
abusiva  non  e'  riconoscibile  in  re  ipsa,  ma solo a posteriori,
all'esito  del  controllo  operato  dal  sindaco  -  cui  deve essere
trasmessa  copia  dell'atto  ricevuto  o autenticato dal notaio entro
trenta  giorni  dalla  registrazione  -  a  seguito dell'ordinanza di
sospensione delle opere, che comporta il divieto per i proprietari di
disporre delle aree e delle opere mediante atto fra vivi.
    La  norma  non  puo'  essere  interpretata  in  via  estensiva  o
analogica,  ostandovi  il  disposto dell'art. 1423 cod. civ., che non
consente  la  convalida  del  negozio nullo al di fuori delle ipotesi
previste in via eccezionale.
    La  soluzione  della  questione di legittimita' costituzionale e'
rilevante   ai  fini  della  decisione:  l'applicazione  della  norma
denunciata  comporta  l'imputabilita'  disciplinare  del  notaio  nel
giudizio de quo; diversamente, la manipolazione additiva della norma,
nel   senso  della  rilevanza  di  una  conferma  postuma  dell'atto,
corredata   da   certificato  valido,  comporterebbe  l'esenzione  da
responsabilita'.
    2.  - Nel giudizio e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei
ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
Stato. La difesa erariale chiede dichiararsi l'inammissibilita' della
questione  poiche',  anche  a voler ammettere la conferma del negozio
nullo, l'originaria nullita' e' di per se' sufficiente a far scattare
la responsabilita' disciplinare del notaio, e comunque l'infondatezza
poiche'  l'intervento additivo richiesto alla Corte costituzionale e'
volto  ad  equiparare  fattispecie  del tutto diverse, atteso che una
cosa   e'  l'omessa  indicazione  degli  estremi  della  concessione,
tuttavia  esistenti  al  momento  del  rogito  e meramente non citati
nell'atto,  una  cosa  e'  la  mancata allegazione del certificato di
destinazione  urbanistica,  che  attiene  non  gia' ad un mero errore
omissivo  (come  tale  emendabile),  ma  all'assenza  (o  scadenza di
validita)   di   un  documento  che  attesta  la  qualita'  del  bene
commerciato.

                       Considerato in diritto

    1.   -   Il   Tribunale  di  Potenza  dubita  della  legittimita'
costituzionale  dell'art. 18  della  legge  28 febbraio  1985,  n. 47
(Norme  in  materia di controllo dell'attivita' urbanistica-edilizia,
sanzioni,  recupero e sanatoria delle opere edilizie) che non prevede
la possibilita' di conferma di un precedente atto di compravendita di
terreni,  nullo per omessa allegazione di certificato di destinazione
urbanistica,   mediante  un  atto  redatto  nella  stessa  forma  del
precedente,   cui   sia   allegato   un   certificato  contenente  le
prescrizioni  urbanistiche  riguardanti  le  aree,  relativamente  al
giorno  in  cui e' stato stipulato l'atto da confermare. La rogazione
di   atto   pubblico   (o   l'autenticazione   di  scrittura  privata
autenticata)  cui  sia  allegato  certificato  di  validita' scaduto,
costituisce  violazione,  per il richiamo operato dall'art. 21, primo
comma,  della  legge n. 47 del 1985, dell'art. 28, primo comma, n. 1,
della  legge  13 febbraio  1913,  n. 89  (Ordinamento del notariato e
degli  archivi  notarili),  con  conseguente  rilevanza  disciplinare
dell'infrazione  a carico del notaio, ai sensi dell'art. 138, secondo
comma,   della   legge   n. 89  del  1913,  trattandosi  di  nullita'
insuscettibile di sanatoria.
    Diversamente,  osserva  il  tribunale,  l'art. 17,  quarto comma,
della legge n. 47 del 1985, consente che per gli atti fra vivi aventi
ad  oggetto  edifici,  in  cui  sia  stata omessa l'indicazione degli
estremi   della   concessione,  e'  possibile  la  conferma,  purche'
l'omissione  non  sia  dipesa dalla sua insussistenza all'epoca della
stipulazione;  analoga  possibilita' di conferma e' data dall'art. 40
della  stessa  legge,  sempre per gli atti fra vivi aventi ad oggetto
edifici,  nei casi di mancanza delle dichiarazioni o dei documenti da
indicare   o   allegarsi   quando   la   mancanza   non   sia  dipesa
dall'insussistenza  della licenza o della concessione o della domanda
di  sanatoria, ovvero dal fatto che la costruzione sia stata iniziata
dopo   il   15 settembre  1967.  La  conferma  rende  di  conseguenza
improcedibile l'azione disciplinare nei confronti del notaio rogante.
    La  diversificazione della disciplina, alla luce della quale, per
i  negozi  aventi  ad  oggetto  terreni, e' irrilevante la successiva
conferma   ai   fini   dell'azione   disciplinare,   non   troverebbe
giustificazione,  sotto  i  profili della logicita' e ragionevolezza,
attesa  l'omogeneita'  delle  fattispecie,  la  cui  finalita'  e' di
prevenire   la   commercializzazione   di   edifici   abusivi   e  la
lottizzazione  abusiva di terreni edificatori, per i primi attraverso
l'indicazione degli estremi del titolo abilitativo all'edificazione o
attraverso  l'autocertificazione  dell'anteriorita' della costruzione
al  1° settembre  1967,  e per i secondi attraverso l'allegazione del
certificato  attestante la situazione urbanistica del terreno oggetto
del  contratto. Il carattere formale della nullita', che non consegue
in nessuno dei tre casi a illiceita' del contratto, rende illogica la
restrizione  della confermabilita' dell'atto, immune dal vizio, per i
soli negozi attinenti ai fabbricati, e non anche per i terreni. Tutte
le   formalita'   prescritte  dalle  norme  citate  si  presterebbero
ugualmente   ad   una   regolarizzazione  in  epoca  successiva  alla
conclusione  del  contratto,  senza che cio' comporti conseguenze sul
piano sostanziale.
    2.    -    Va,    preliminarmente,   esaminata   l'eccezione   di
inammissibilita'   sollevata  dalla  difesa  erariale,  la  quale  ha
rilevato  la nessuna utilita' di una pronuncia di incostituzionalita'
della  norma denunciata, perche', anche ad introdurre la possibilita'
di  conferma  del  negozio nullo, mediante la tardiva allegazione del
certificato  di  destinazione urbanistica, l'illecito disciplinare si
e'  gia'  consumato  ed  e' storicamente non rimuovibile, non potendo
essere posto nel nulla per effetto di avvenimenti successivi.
    L'eccezione e' infondata.
    L'art. 21, comma primo, della legge n. 47 del 1985 - ora abrogato
dall'art. 136   del   d.lgs.   6  giugno 2001,  n. 378  (Disposizioni
legislative  in  materia edilizia), ma applicabile alla fattispecie -
configura la responsabilita' disciplinare del notaio solo in rapporto
ad  atti non confermabili, con la conseguenza che ove fosse prevista,
in  accoglimento della questione di costituzionalita' prospettata, la
conferma,  la responsabilita' disciplinare non potrebbe scattare, pur
se  l'irregolarita'  fosse  stata  commessa con la stipulazione di un
atto  nullo. Cio' e' sufficiente per l'ammissibilita' della questione
proposta.
    3. - Nel merito, la questione non e' fondata.
    Si  pone,  preliminarmente,  la  necessita'  di  un inquadramento
sistematico  della  norma  censurata,  nell'ambito della problematica
generale  della  responsabilita'  del  notaio quale ufficiale rogante
atti   di   trasferimento   di   beni   interessati  dalla  normativa
urbanistica.
    Va osservato che la norma in oggetto, a differenza degli artt. 17
e  40  della  legge n. 47 del 1985, richiamati dal giudice a quo come
tertia  comparationis, contiene una disciplina positiva ispirata alla
ratio  di  definire  testualmente  i  compiti  del  notaio in sede di
stipulazione  di  atti  di  trasferimento  di immobili, allo scopo di
superare  le  incertezze riscontrabili nella giurisprudenza penale in
tema di lottizzazioni negoziali.
    Al  fine  di  arginare  il  fenomeno della lottizzazione abusiva,
infatti,  la  giurisprudenza aveva interpretato in senso estensivo la
sfera  dei  destinatari  della  norma  penale, ricomprendendovi sia i
tecnici che i notai.
    Va   tenuto   conto  che,  innovando  decisamente  rispetto  alla
prevalente  applicazione giurisprudenziale - che dunque individuava i
notai   tra   i   partecipi  al  complesso  disegno  criminoso  della
lottizzazione  negoziale  -  la  legge  n. 47  del  1985, onerando il
pubblico ufficiale di adempimenti formali (controllo sull'allegazione
di certificato di destinazione urbanistica, trasmissione dell'atto al
sindaco),  e  cosi'  mettendo  in  condizione l'autorita' preposta al
governo  del  territorio  di valutare gli elementi dai quali desumere
l'attivita' vietata, ne ha esattamente definiti i compiti e tipizzato
le ipotesi di possibile violazione.
    4.  - Nell'intento di contrastare le operazioni lottizzatorie non
consentite  dalla  disciplina  urbanistica,  la norma ha distinto due
tipi di frazionamento di terreni, quello con opere, che qui non viene
in  considerazione,  e  quello  negoziale,  di cui ha determinato gli
elementi  caratterizzanti,  individuando come indici rivelatori della
lottizzazione le caratteristiche dei lotti, nonche' elementi riferiti
agli  acquirenti,  sempre  che  siano tali da evidenziare in modo non
equivoco   la   destinazione  di  frazionamento  e  vendita,  o  atti
equivalenti, del terreno a scopo edificatorio.
    Le misure predisposte dalla legge n. 47 del 1985 si estrinsecano,
sul piano civilistico, nella sanzione di nullita' degli atti: di tipo
formale  (preventivo), riguardo a qualsiasi trasferimento di terreni,
cui   deve  allegarsi  il  certificato  di  destinazione  urbanistica
(art. 18,  primo  comma)  e di tipo sostanziale (e a posteriori), per
gli atti nei quali l'autorita' preposta al governo del territorio - e
dunque  in  possesso  dei  mezzi (alcuni dei quali forniti dal notaio
rogante:  sesto  comma),  per  una  verifica degli elementi indiziari
posti  dal  primo  comma  -  ravvisi fattispecie di lottizzazione non
autorizzata, avviando di conseguenza la procedura sanzionatoria.
    Come  questa  Corte  ha  gia'  avuto  modo di affermare (sentenza
n. 595   del   1989),   l'adempimento   alle   prescrizioni  previste
dall'art. 21,   che  richiama  l'art. 18  quanto  al  certificato  di
destinazione   urbanistica,  copre  ogni  specie  di  responsabilita'
astrattamente  configurabile  a  carico  del notaio, sia essa penale,
civile  o  disciplinare,  con  l'ovvio limite del contributo attivo e
consapevole all'attivita' illecita altrui.
    5. - Il certificato di destinazione urbanistica, alla cui mancata
allegazione la legge riconnette la sanzione di nullita' del negozio e
la   conseguente   responsabilita'  disciplinare  del  notaio,  rende
manifesta  la  destinazione  urbanistica  dell'area interessata: deve
essere   rilasciato   dal   Sindaco,   entro   trenta   giorni  dalla
presentazione  della  relativa  domanda;  in caso di mancato rilascio
puo'  essere  sostituito  da una dichiarazione equipollente; conserva
validita'  per il termine perentorio di un anno se, per dichiarazione
dell'alienante,  durante  il  termine di durata non siano intervenute
modificazioni alla condizione urbanistica dei terreni.
    L'esigenza   cui   sovrintende   l'obbligo   di  allegazione  del
certificato,   che   riguarda  qualsiasi  trasferimento  di  terreni,
indipendentemente  dalle  loro  condizioni (con le eccezioni previste
dall'art. 18  secondo  comma,  seconda  parte),  si  compendia  nella
chiarezza  che  deve  sovraintendere  ai  rapporti  contrattuali, non
essendo  indifferente  per  la  parte  acquirente  conoscere l'esatta
natura  giuridica  del bene da acquistare (anche al fine di prevenire
azioni  di  annullamento per errore su qualita' essenziale della cosa
venduta),  non  disgiunta  dalla  trasparenza  riguardo ai terzi, per
consentire  ad  essi  di  conoscere  la condizione giuridica dei beni
trasferiti.
    L'attivita' prescritta, di allegazione del certificato, e' di per
se'  neutra  -  sempre  possibile  e  non  preclusa  da alcun tipo di
destinazione   urbanistica  -  ma  riveste,  tuttavia,  il  ruolo  di
passaggio   imprescindibile  ai  fini  della  attivita'  di  verifica
complessiva  degli  atti  riguardanti  un  determinato  comprensorio,
rimessa al sindaco.
    6.  -  Nella  diversa  ipotesi di irregolarita' degli edifici, le
misure  civilistiche  anti-abusivismo,  previste per il trasferimento
degli  stessi,  sono  improntate  ad  altra logica, nel sistema degli
artt. 17  e  40:  e'  prescritta la dichiarazione degli estremi della
concessione   edilizia,  anche  in  sanatoria,  o  della  domanda  di
sanatoria,  o  dell'anteriorita'  della costruzione al 1967, senza di
che scatta la nullita' del negozio.
    All'impossibilita'  di  ottemperare  a tali adempimenti, o per il
mancato  rilascio di un provvedimento abilitativo alla costruzione, o
anche  per  il  mancato  esercizio dell'attivita' di regolarizzazione
dell'abuso, consegue la sostanziale incommerciabilita' del bene. Solo
ove  la mancata prestazione dell'attivita' assertoria della parte non
dipenda  dalla sua impossibilita' (mancanza dei presupposti storici),
il negozio e' confermabile.
    Cio'  comporta  che  la  possibilita'  di successiva conferma, e'
rimessa  ad un accertamento sul carattere solo formale dell'omissione
precedente,   cui   e'  chiamato  il  notaio  rogante,  eventualmente
sollecitato al negozio confermativo.
    Per  gli  immobili edificati, dunque, la sanzione di nullita' del
negozio  e'  direttamente  connessa  all'indisponibilita' del bene in
conseguenza   della   sua  irregolarita'  urbanistica  immediatamente
constatabile.
    Riguardo  ai  terreni la violazione della disciplina urbanistica,
perpetrata  attraverso la lottizzazione non autorizzata del terreno a
scopi  edificatori,  non  si rende di per se' evidente al momento del
trasferimento  del  singolo  bene,  bensi'  solo a posteriori, quando
l'autorita'   preposta   al  governo  del  territorio  sia  posta  in
condizione  di  operare  una  sintesi dei dati in suo possesso, e tra
questi  il  complesso  degli  atti  di trasferimento, riguardanti una
determinata  estensione  territoriale,  trasmessi dai notai roganti i
singoli atti.
    7.  -  Le  misure  dalla legge rispettivamente predisposte per il
trasferimento   dei   terreni   e  degli  edifici,  non  sono  dunque
comparabili, in quanto ispirate ad un diverso sistema di accertamento
e  di  contrasto all'abusivismo. La diversita' della regolamentazione
non   appare   dunque  ne'  illogica  ne'  irragionevole,  attesa  la
differenza  strutturale  degli  illeciti  urbanistici riguardanti gli
edifici  da  un lato, per i quali l'abuso e' gia' stato perpetrato al
momento  dell'attivita'  negoziale,  per  i terreni dall'altro, per i
quali  l'abuso e' in via di consumazione per effetto di trasferimenti
parziali.
    Le  formalita'  che  caratterizzano  la  stipulazione  degli atti
aventi  ad  oggetto terreni non edificati traggono una propria logica
giustificazione dalla economia complessiva del sistema, finalizzato a
investire  il  sindaco  degli elementi da cui cogliere l'esistenza di
una  lottizzazione,  ed  approntare  le  misure  repressive.  Di tale
sistema  l'allegazione del certificato di destinazione urbanistica al
momento della stipulazione dell'atto e' passaggio fondamentale, anche
se di per se' non significativo circa la regolarita' del singolo atto
di trasferimento.
    La  mancata  previsione  legislativa  di  conferma di un atto non
assistito  da certificato non e' neppure di per se' irragionevole; al
contrario,  una sua previsione, postulando, proprio in consonanza con
gli  artt. 17 e 40, un obbligo di verifica sostanziale di conformita'
alla  normativa  urbanistica  da  parte  del  notaio,  da  un lato si
porrebbe  in contrasto con l'intento legislativo di ridefinizione dei
compiti  del  pubblico  ufficiale e di delimitazione delle ipotesi di
responsabilita',  dall'altro non apparirebbe di per se' attendibile e
concludente,  non disponendo il notaio di quel complesso di indici di
valutazione  indicati  dal  primo  comma  dell'art. 18,  dai quali e'
possibile  ravvisare  l'illecito  e  dei  quali  solo il sindaco puo'
disporre.
                          Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara  non fondata la questione di legittimita' costituzionale
dell'art. 18 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di
controllo  dell'attivita'  urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e
sanatoria delle opere edilizie), sollevata, in riferimento all'art. 3
della Costituzione, dal Tribunale di Potenza con l'ordinanza indicata
in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 20 gennaio 2004.
                       Il Presidente: Chieppa
                      Il redattore: Finocchiaro
                       Il cancelliere:Di Paola
    Depositata in cancelleria il 26 gennaio 2004.
               Il direttore della cancelleria:Di Paola
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