N. 40 ORDINANZA 20 - 26 gennaio 2004

Giudizio di ammissibilita' per conflitto tra poteri dello Stato.
Ricorso  per  conflitto  di  attribuzione  tra  poteri  dello Stato -
  Precedenti  dichiarazioni di improcedibilita' per deposito oltre il
  termine,  una  prima  volta,  e  di inammissibilita' per difetto di
  chiarezza  della  domanda,  una  seconda volta - Riproposizione del
  medesimo  conflitto  per  la  terza  volta  -  Palese contrasto con
  l'esigenza  costituzionale  che il giudizio instaurato sia concluso
  in   termini   certi   non   rimessi   alle  parti  confliggenti  -
  Inammissibilita' del ricorso.
- Deliberazione della Camera dei deputati adottata il 9 novembre 1999
  (doc. IV-ter, n. 36/R).
- Costituzione, art. 68, primo comma.
(GU n.5 del 4-2-2004 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Riccardo CHIEPPA;
  Giudici:  Gustavo  ZAGREBELSKY,  Valerio  ONIDA,  Carlo MEZZANOTTE,
Guido  NEPPI  MODONA,  Annibale  MARINI,  Franco BILE, Giovanni Maria
FLICK,  Francesco  AMIRANTE,  Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Alfio
FINOCCHIARO;
ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel  giudizio  di ammissibilita' del conflitto tra poteri dello Stato
sorto  a  seguito  del  corretto  uso  del  potere  di decidere sulla
sussistenza  dei  presupposti  di  applicabilita' dell'art. 68, primo
comma,  della Costituzione, come esercitato dalla Camera dei deputati
con   la   delibera   adottata   nella  seduta  del  9 novembre  1999
relativamente  al giudizio penale pendente davanti a questo Tribunale
nei  confronti  dell'on.  Vittorio  Sgarbi, promosso dal Tribunale di
Cosenza   -   seconda  sezione  penale,  con  ricorso  depositato  il
5 dicembre  2002  ed  iscritto  al n. 230 del registro ammissibilita'
conflitti.
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del 12 marzo 2003 il giudice
relatore Romano Vaccarella.
    Ritenuto  che  con  «ordinanza»  del 1° luglio 2002, pervenuta il
5 dicembre  2002  nella  cancelleria  di  questa  Corte  a  mezzo del
servizio  postale,  il Tribunale di Cosenza - seconda sezione penale,
in  composizione  collegiale,  ha sollevato conflitto di attribuzione
fra  poteri  dello  Stato nei confronti della Camera dei deputati, in
relazione  alla  deliberazione,  adottata nella seduta del 9 novembre
1999  (doc.  IV-ter, n. 36/R), con la quale e' stato dichiarato che i
fatti  per  i  quali  e'  in  corso  procedimento  penale a carico di
Vittorio  Sgarbi  concernono  opinioni  da ritenersi insindacabili ai
sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione;
        che  nei  confronti  di  Vittorio Sgarbi, all'epoca dei fatti
deputato  al  Parlamento,  e'  in corso un procedimento penale per il
reato previsto e punito dall'art. 30, comma 4, della legge n. 223 del
1990  in  relazione all'art. 595 cod. pen. ed all'art. 13 della legge
n. 47  del  1985, in quanto questi, facendo uso del mezzo televisivo,
avrebbe  «offeso  la reputazione del consulente tecnico Sandro Lopez,
qualificandolo  persona  incapace,  professionalmente  inidonea,  con
l'attribuzione  del  fatto  determinato  di  non  essere  in grado di
effettuare  una  perizia  balistica  per  l'assoluta  ignoranza della
materia  e per la conclamata incapacita' di utilizzare il microscopio
comparatore  (strumento  particolarmente  importante  nelle  indagini
balistiche), non essendo neanche in grado di riconoscere se stesso in
uno specchio»;
        che,  ad opinione del Tribunale, il conflitto di attribuzione
in  riferimento  alla delibera in esame, poiche' «e' mutata nel corso
degli  anni  la composizione del collegio e legittimamente ogni nuova
composizione  ha  rivalutato  le  richieste delle parti alla luce del
diniego  espresso  dalla  Camera  dei  deputati», sarebbe ritualmente
riproposto,  benche' gia' dichiarato una prima volta improcedibile ed
una seconda volta inammissibile;
        che,  ad  avviso  del  ricorrente, la Camera dei deputati non
avrebbe  esercitato correttamente il proprio potere, tenuto conto che
il  particolare  contesto  televisivo  in  cui sono state espresse le
opinioni  per  cui  pende  processo  penale - e cioe' la trasmissione
«Sgarbi   Quotidiani»   -   varrebbe   a   collocarle   al  di  fuori
dell'esercizio  delle  funzioni  tipiche del mandato parlamentare col
quale  sussisterebbe  nient'altro  che  una  relazione occasionale ed
eventuale;
        che,  sulla  scorta  di tali deduzioni, il Tribunale conclude
chiedendo l'annullamento della delibera della Camera dei deputati del
9 novembre 1999.
    Considerato  che  in  questa  fase  la Corte e' chiamata, a norma
dell'art. 37, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87,
a delibare l'ammissibilita' del ricorso;
        che,   in   via  pregiudiziale,  occorre  osservare  come  il
Tribunale  di  Cosenza,  in  riferimento alla medesima delibera della
Camera  dei  deputati del 9 novembre 1999, riproponga il conflitto di
attribuzione  gia'  dichiarato  da  questa  Corte,  una  prima volta,
improcedibile  per  l'avvenuto  deposito del ricorso e dell'ordinanza
che  lo  dichiarava  ammissibile  (n. 389  del 2000) oltre il termine
stabilito  dall'art. 26,  terzo  comma, delle norme integrative per i
giudizi davanti alla Corte costituzionale (sentenza n. 293 del 2001),
ed  una seconda volta inammissibile, «a prescindere da ogni ulteriore
questione  sulla  ritualita'  di  riproposizione», per il difetto nel
ricorso  «di una domanda chiaramente individuabile, consistente nella
sostanziale  richiesta  di una pronuncia della Corte che dichiari non
spettare  alla  Camera di appartenenza la valutazione contenuta nella
delibera  impugnata  e  che  annulli  la  stessa delibera» (ordinanza
n. 159 del 2002);
        che, col riproporre il medesimo conflitto per la terza volta,
il   Tribunale   di  Cosenza  -  essendo,  evidentemente,  del  tutto
irrilevante  la circostanza della sua mutata composizione personale -
pone  in  essere  una  situazione processuale in palese contrasto con
quanto  stabilito  da  questa Corte nella sentenza n. 116 del 2003 (e
ribadito  nelle  ordinanze nn. 153, 188, 189, 214, 247, 254, 277, 280
e,   da   ultimo,   358   del  2003),  secondo  cui  le  finalita'  e
particolarita'  dell'oggetto del conflitto di attribuzione tra poteri
fanno  emergere,  nel  quadro  della  disciplina della legge 11 marzo
1953,  n. 87,  «l'esigenza  costituzionale che il giudizio, una volta
instaurato,  sia  concluso  in  termini  certi non rimessi alle parti
confliggenti»,   ragion   per   cui   non  e'  ammissibile  mantenere
indefinitamente in sede processuale una situazione di conflittualita'
tra  poteri,  protraendo  cosi'  ad  libitum  il ristabilimento della
«certezza e definitivita' di rapporti»;
        che,  pertanto,  deve  essere esclusa la riproponibilita' del
conflitto   in   esame  e  conseguentemente  lo  stesso  deve  essere
dichiarato inammissibile.
                          Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara  inammissibile  il ricorso per conflitto di attribuzione
tra  poteri  dello  Stato proposto dal Tribunale di Cosenza - seconda
sezione  penale,  nei confronti della Camera dei deputati, con l'atto
indicato in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 20 gennaio 2004.
                       Il Presidente: Chieppa
                      Il redattore: Vaccarella
                       Il cancelliere:Di Paola
    Depositata in cancelleria il 26 gennaio 2004.
               Il direttore della cancelleria:Di Paola
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