N. 41 ORDINANZA 20 - 26 gennaio 2004

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.

Imposte  sui  redditi - Imposizione straordinaria - Redditi di lavoro
  dipendente  -  Trattamenti  di fine rapporto - Obbligo tributario a
  carico  del  datore  di  lavoro,  sostituto d'imposta, di versare a
  titolo  di  acconto  delle  imposte  dovute un importo ragguagliato
  all'ammontare   dei   trattamenti  di  fine  rapporto  maturati  al
  31 dicembre  1996 e 1997 - Assunta irragionevolezza con lesione dei
  principi  di  capacita'  contributiva  e di eguaglianza - Questione
  gia'  dichiarata infondata - Manifesta infondatezza della questione
  -  Assorbimento  delle censure relative ai commi 221-bis, 211-ter e
  212 dell'articolo censurato.
- Legge   23 dicembre   1996,  n. 662,  art. 3,  commi 211,  211-bis,
  211-ter,  212, 213 (sostituito); d.l. 28 marzo 1997, n. 79, art. 2,
  comma 1 (convertito, con modificazioni, nella legge 28 maggio 1997,
  n. 140).
- Costituzione, artt. 3 e 53.
(GU n.5 del 4-2-2004 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Riccardo CHIEPPA;
  Giudici:  Gustavo  ZAGREBELSKY,  Valerio  ONIDA,  Carlo MEZZANOTTE,
Guido  NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco
BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano
VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO;
ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel  giudizio  di legittimita' costituzionale dell'art. 3, commi 211,
211-bis,  211-ter,  212  e  213 della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
come  modificato  dall'art. 2 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79,
convertito nella legge 28 maggio 1997, n. 140, promosso con ordinanza
del  27 ottobre  2000  dalla  Commissione  tributaria  provinciale di
Bergamo  sul  ricorso  proposto  da  M.I.B.  Manifattura italiana del
Brembo  s.r.l.  contro  la  Direzione  regionale delle entrate per la
Lombardia,  sezione  di  Bergamo,  iscritta  al  n. 499  del registro
ordinanze 2003 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 32, 1ª serie speciale, dell'anno 2003.
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del Consiglio dei
ministri;
    Udito  nella  camera di consiglio del 10 dicembre 2003 il giudice
relatore Riccardo Chieppa.
    Ritenuto che nel corso di un giudizio      -      relativo     al
silenzio-rifiuto formatosi  in  ordine alla richiesta di rimborso del
versamento  di  ritenute effettuato, quale sostituto d'imposta, dalla
Societa'   M.I.B.   Manifattura  Italiana  del  Brembo  s.r.l.  sugli
accantonamenti  per   il   trattamento   di fine rapporto (in seguito
t.f.r.)  dei propri dipendenti - promosso dalla suddetta societa', la
Commissione   tributaria provinciale di Bergamo,  con  ordinanza  del
13 dicembre  2000  (r.o.  n. 499 del 2003), ha sollevato questione di
legittimita' costituzionale dell'art. 3, commi 211, 211-bis, 211-ter,
212   e   213   della  legge  23 dicembre  1996,  n. 662  (Misure  di
razionalizzazione    della   finanza   pubblica),   come   sostituito
dall'art. 2,  comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79 (Misure
urgenti  per  il riequilibrio della finanza pubblica) convertito, con
modificazioni, nella legge 28 maggio 1997, n. 140;
        che  le   predette norme impongono ai sostituti d'imposta per
redditi di lavoro dipendente l'obbligo di versare al fisco un acconto
delle imposte dovute dai dipendenti sui trattamenti di fine rapporto;
        che  il  prelievo previsto da tali norme non potrebbe «essere
giustificato   a   livello   costituzionale»  -  secondo  il  giudice
rimettente  -  considerandolo, alternativamente, alla stregua di «una
imposta  patrimoniale» (atteso che «gli accantonamenti su cui esso e'
commisurato  costituiscono  nell'economia del bilancio solo una posta
al  passivo», come tale priva di significato quale «manifestazione di
capacita'  contributiva»)  ovvero  di «un prestito forzoso» (mancando
nella  norma  che  lo  contempla «la previsione di un interesse sulle
pretese somme incassate»);
        che  -  secondo  il giudice a quo - le disposizioni suddette,
facendo «ricadere su di una particolare categoria di soggetti (taluni
imprenditori)»,   piuttosto   che   «sull'intera   collettivita»,  la
«parziale copertura di un costo pubblico» e dando inoltre vita ad «un
prelievo coattivo di ricchezza non correlato ad alcuna manifestazione
di capacita' contributiva», concretizzerebbero altrettante violazioni
«dei  principi  costituzionali  dell'eguaglianza  tributaria  e della
capacita'   contributiva   postulati   dagli   artt. 3   e  53  della
Costituzione»;
        che   e  intervenuto  in  giudizio  avanti  a questa Corte il
Presidente  del     Consiglio dei ministri,    rappresentato e difeso
dall'Avvocatura generale dello  Stato,  che ha concluso perche' venga
dichiarata  la  manifesta  infondatezza  della  questione  essendo la
stessa stata gia' decisa con sentenza n. 155 del 2001.
    Considerato    che    l'ordinanza  della  Commissione  tributaria
provinciale   di   Bergamo  solleva  -  quanto  ai  commi 211  e  213
dell'art. 3  della legge n. 662 del 1996 - la medesima questione gia'
dichiarata  da  questa  Corte  infondata, in riferimento  ai medesimi
parametri  costituzionali  (artt. 3  e 53 della Costituzione),   con
la   sentenza   n. 155 del 2001  che  ha esaminato gli stessi profili
ed argomentazioni;
        che  le  censure relative ai commi 211-bis, 211-ter e 212 del
medesimo  articolo  di  legge  debbano  ritenersi assorbite da quella
avente ad oggetto i commi 211 e 213;
        che,  quanto  ai  commi  da ultimo menzionati, non sono stati
addotti  motivi  nuovi  e  diversi  che  possano  indurre  la Corte a
modificare il proprio convincimento.
    Visti  gli  artt. 26,  secondo  comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87,  e  9,  secondo  comma,  delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
                          Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara    la    manifesta   infondatezza della   questione   di
legittimita' costituzionale dell'art. 3, commi 211, 211-bis, 211-ter,
212   e   213   della  legge  23 dicembre  1996,  n. 662  (Misure  di
razionalizzazione    della   finanza   pubblica),   come   sostituito
dall'art. 2,  comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79 (Misure
urgenti  per il riequilibrio della finanza pubblica), convertito, con
modificazioni,  nella  legge  28 maggio  1997,  n. 140, sollevata, in
riferimento  agli  artt. 3  e  53 della Costituzione, con l'ordinanza
indicata in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 20 gennaio 2004.
                 Il Presidente e redattore: Chieppa
                       Il cancelliere:Di Paola
    Depositata in cancelleria il 26 gennaio 2004.
               Il direttore della cancelleria:Di Paola
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