N. 45 ORDINANZA 20 - 27 gennaio 2004

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.

Ambiente  -  Regione  Sardegna - Smaltimento di rifiuti - Divieto per
  gli  impianti  in  territorio  sardo di trattare rifiuti di origine
  extraregionale   -  Assunta  riconducibilita'  della  materia  alla
  competenza  legislativa  concorrente  con  violazione  dei principi
  stabiliti   dalle   leggi   dello   Stato,  nonche'  ingiustificata
  compressione   del   diritto   di  iniziativa  economica  -  Omessa
  valutazione di modifica legislativa incidente sulla norma censurata
  - Manifesta inammissibilita' della questione.
- Legge   della   Regione  Sardegna 24  aprile  2001,  n. 6,  art. 6,
  comma 19.
- Statuto  Regione  Sardegna,  artt. 3  e 4; Costituzione, artt. 41 e
  120.
(GU n.5 del 4-2-2004 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Gustavo ZAGREBELSKY;
  Giudici: Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Guido NEPPI MODONA, Piero
Alberto  CAPOTOSTI,  Annibale  MARINI,  Franco  BILE,  Giovanni Maria
FLICK,  Ugo  DE  SIERVO,  Romano  VACCARELLA,  Paolo MADDALENA, Alfio
FINOCCHIARO;
ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel  giudizio  di  legittimita' costituzionale dell'art. 6, comma 19,
della legge della Regione Sardegna 24 aprile 2001, n. 6 (Disposizioni
per  la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione -
legge  finanziaria 2001), promosso con Ordinanza emessa il 7 novembre
2002  dal  Tribunale  amministrativo  regionale  della  Sardegna  sul
ricorso proposto da SIPSA ECOLOGICA s.r.l. contro la Regione Sardegna
ed altri, iscritta al n. 229 del registro ordinanze 2003 e pubblicata
nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica n. 18, 1ª serie speciale,
dell'anno 2003.
    Udito  nella  camera di consiglio del 26 novembre 2003 il giudice
relatore Franco Bile.
    Ritenuto   che   il   Tribunale  amministrativo  regionale  della
Sardegna,  con  ordinanza emessa il 7 novembre 2002, ha sollevato, in
riferimento  agli artt. 3 e 4 dello Statuto speciale per la Sardegna,
nonche'  agli  artt. 41  e 120 della Costituzione (per violazione dei
principi  di cui agli articoli 5, 11, 18 e 26 del decreto legislativo
5 febbraio  1997,  n. 22),  questione  di legittimita' costituzionale
dell'art. 6,  comma 19,  della legge della Regione Sardegna 24 aprile
2001,  n. 6  (Disposizioni  per  la formazione del bilancio annuale e
pluriennale  della Regione - legge finanziaria 2001), che fa «divieto
di   trasportare,  stoccare,  conferire,  trattare  o  smaltire,  nel
territorio  della Sardegna rifiuti, comunque classificati, di origine
extraregionale»;
        che  l'ordinanza  e'  stata  emessa  nel corso di un giudizio
promosso  da  una  societa'  titolare,  in  territorio  sardo,  di un
impianto di termodistruzione, specializzato nella gestione di rifiuti
sanitari pericolosi, al fine, tra l'altro, di ottenere l'annullamento
del  provvedimento con cui il direttore del Servizio gestione rifiuti
inquinanti  dell'assessorato  regionale  alla difesa dell'ambiente ha
vincolato  l'autorizzazione regionale, rilasciata alla ricorrente per
l'esercizio  del medesimo impianto, proprio al rispetto del censurato
art. 6,   comma 19   (in   tal   modo   limitando  l'attivita'  dello
stabilimento  in  questione alla sola distruzione di rifiuti prodotti
nella Regione);
        che  - affermata la «palese» rilevanza della questione per la
definizione  della  controversia  -  il  rimettente,  quanto alla non
manifesta  infondatezza,  richiama (per estenderne la portata al fine
di  risolvere  anche  l'odierno  incidente  di  costituzionalita)  le
affermazioni contenute nelle sentenze di questa Corte n. 281 del 2000
e  n. 335  del  2001,  secondo  cui il principio dell'autosufficienza
nello  smaltimento  dei  rifiuti  urbani  non  pericolosi,  stabilito
dall'art. 5,  comma 5,  del  d.lgs.  n. 22  del  1997  (che  vieta lo
smaltimento  di  tali  rifiuti  in  Regioni  diverse da quelle in cui
questi  sono prodotti), non e' applicabile ai rifiuti pericolosi, per
i   quali  e'  viceversa  prevalente  il  criterio  della  necessaria
individuazione  di  impianti  appropriati e specializzati per la loro
eliminazione,   che   non   consente   di  predeterminare  un  ambito
territoriale di smaltimento ottimale;
        che,  cio'  premesso, il Tribunale amministrativo rileva come
la  materia  in  questione non sia riconducibile ad alcuna di quelle,
elencate  all'art. 3  dello  Statuto  sardo,  nelle  quali la Regione
dispone  di  competenza  legislativa  primaria,  potendo viceversa la
materia  stessa  essere ricompresa, peraltro solo in parte, in quella
dell'igiene  e  sanita'  pubblica  di cui all'art. 4, lettera i), del
medesimo  Statuto,  nella  quale  la  Regione  dispone  di competenza
legislativa   concorrente,  assoggettata  al  rispetto  dei  principi
stabiliti  dalle  leggi dello Stato (e segnatamente di quelli dettati
dagli artt. 5, 11, 18 e 26 del citato d.lgs. n. 22 del 1997);
        che,  infine,  il  rimettente  ravvisa  anche  la  violazione
dell'art. 41    Cost.,    sostenendo   che   -   ove   si   ritenesse
«l'insussistenza  di condizioni che legittimerebbero la Regione Sarda
ad  adottare  una  legislazione  differente  da  quelle  delle  altre
regioni»  -  resterebbe  priva di giustificazione la compressione del
diritto d'iniziativa economica della ricorrente e delle altre imprese
del settore.
    Considerato     che    oggetto    dell'odierno    scrutinio    di
costituzionalita'   e'  il  generale  divieto,  sancito  dalla  norma
impugnata,  di trasportare, stoccare, conferire, trattare e smaltire,
nel  territorio  della  Sardegna,  rifiuti, comunque classificati, di
origine extraregionale, senza la previsione della inapplicabilita' di
tale  divieto  (conformemente  alla  giurisprudenza  di questa Corte)
rispetto  a  particolari  categorie di rifiuti, quali quelli trattati
dalla  societa'  ricorrente,  titolare  in  territorio  sardo  di  un
impianto  di termodistruzione specializzato nella gestione di rifiuti
sanitari pericolosi;
        che,  peraltro,  il  giudice  rimettente  non ha rilevato che
l'art. 1,  comma 1,  della  legge  della  Regione Sardegna 24 gennaio
2002,  n. 3  -  sopravvenuta alla proposizione del giudizio a quo, ma
gia'   in   vigore  al  momento  della  pronuncia  dell'ordinanza  di
rimessione  -  ha  aggiunto all'art. 6 della legge regionale n. 6 del
2001  (nel  cui  ambito era gia' stato inserito un comma 19-bis dalla
legge  regionale  19  giugno 2001,  n. 8), un ulteriore comma 19-ter,
secondo  il quale «Fino al 31 dicembre 2002 le disposizioni di cui al
comma 19   non   si   applicano   ai   rifiuti  sanitari  di  origine
extraregionale  destinati  all'incenerimento  in  impianti ubicati in
Sardegna, regolarmente autorizzati gia' operanti alla data di entrata
in vigore della presente legge»;
        che,  proprio  in  ragione della natura dell'attivita' svolta
dalla  societa'  ricorrente  e  della  peculiare  classificazione dei
rifiuti   dalla  medesima  trattati,  il  rimettente  avrebbe  dovuto
esaminare  l'intervenuta modifica legislativa e motivare circa la sua
possibile  influenza  sul complessivo quadro normativo di riferimento
nel   quale  si  inscrive  la  sollevata  questione  di  legittimita'
costituzionale;
        che  l'omessa valutazione di tale incidenza si traduce in una
carenza  di  motivazione  in  ordine alla rilevanza della questione e
quindi in un profilo assorbente di manifesta inammissibilita' di essa
(v., da ultimo, ordinanze nn. 200, 187, 152 e 144 del 2003).
    Visti  gli  artt. 26,  secondo  comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87,  e  9,  secondo  comma,  della norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
                          Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara   la   manifesta  inammissibilita'  della  questione  di
legittimita'  costituzionale dell'art. 6, comma 19, della legge della
Regione Sardegna 24 aprile 2001, n. 6 (Disposizioni per la formazione
del  bilancio annuale e pluriennale della Regione - legge finanziaria
2001),  sollevata,  in  riferimento  agli  artt. 3  e 4 dello Statuto
speciale  per  la Sardegna, e agli artt. 41 e 120 della Costituzione,
dal   Tribunale   amministrativo   regionale   della   Sardegna,  con
l'ordinanza indicata in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 20 gennaio 2004.
                     Il Presidente: Zagrebelsky
                         Il redattore: Bile
                       Il cancelliere:Di Paola
    Depositata in cancelleria il 27 gennaio 2004.
               Il direttore della cancelleria:Di Paola
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