N. 47 ORDINANZA 20 - 27 gennaio 2004

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.

Processo  penale  -  Giudizio  abbreviato  -  Rigetto della richiesta
  subordinata   ad   una  integrazione  probatoria  -  Rinnovo  della
  richiesta  negli  atti introduttivi del dibattimento - Esclusione -
  Sopravvenuta  dichiarazione  di  incostituzionalita'  di  una delle
  norme   censurate   nella   direzione  indicata  nell'ordinanza  di
  rimessione - Restituzione degli atti al giudice rimettente.
- Cod. proc. pen., artt. 438, 441 e 442.
- Costituzione, artt. 3 e 24.
(GU n.5 del 4-2-2004 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Gustavo ZAGREBELSKY;
  Giudici: Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Guido NEPPI MODONA, Piero
Alberto  CAPOTOSTI,  Annibale  MARINI,  Franco  BILE,  Giovanni Maria
FLICK,  Francesco  AMIRANTE,  Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo
MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO;
ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nei giudizi di legittimita' costituzionale degli artt. 438, 441 e 442
del  codice  di  procedura  penale,  promossi, nell'ambito di diversi
procedimenti  penali,  dal  Tribunale  di Lecce con ordinanze in data
8 marzo  2003  e  9 dicembre 2002, iscritte al n. 353 e al n. 354 del
registro  ordinanze  2003 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 24, 1ª serie speciale, dell'anno 2003.
    Visti  gli  atti  di  intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri.
    Udito  nella  camera di consiglio del 10 dicembre 2003 il giudice
relatore Guido Neppi Modona.
    Ritenuto  che  con  due  ordinanze, identiche nella parte motiva,
emesse  in data 9 dicembre 2002 e 8 marzo 2003, il Tribunale di Lecce
ha  sollevato,  in  riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione,
questione  di  legittimita' costituzionale degli artt. 438, 441 e 442
del  codice  di procedura penale, «nella parte in cui non preved(ono)
che   l'imputato,   prima   della   dichiarazione   di  apertura  del
dibattimento di primo grado, possa rinnovare la medesima richiesta di
rito abbreviato, gia' proposta al giudice per le indagini preliminari
e  da  questi  disattesa, e che il Tribunale, ove la ritenga fondata,
possa, accogliendola, procedere a giudizio abbreviato»;
        che  in  entrambi  i procedimenti gli imputati si erano visti
rigettare  dal  giudice  dell'udienza  preliminare  la  richiesta  di
giudizio  abbreviato  condizionata  (nel  primo  caso all'esame della
persona   offesa,   nel   secondo  alla  esecuzione  di  una  perizia
psichiatrica,     alla     acquisizione     di    documentazione    e
all'interrogatorio  dell'indagato)  e,  sul presupposto che non fosse
possibile   riproporre   la   richiesta   dinanzi   al   giudice  del
dibattimento,  avevano eccepito l'illegittimita' costituzionale degli
artt. 438, 441 e 442 cod. proc. pen;
        che  il  Tribunale  - rilevato che la disciplina del giudizio
abbreviato e' stata oggetto di riforma con la legge 16 dicembre 1999,
n. 479,  e  che  tuttavia  le  innovazioni legislative non pongono in
dubbio   l'attuale  validita'  dei  principi  enucleati  dalla  Corte
costituzionale   nella   sentenza  n. 23  del  1992  -  dubita  della
legittimita'  costituzionale  degli  artt. 438,  441 e 442 cod. proc.
pen.,  per  la  mancata  previsione di un sindacato sul rigetto della
richiesta  di  giudizio  abbreviato  subordinata  ad una integrazione
probatoria;
        che,  in  particolare,  secondo  il  giudice  a quo sarebbero
violati  gli  artt. 3  e 24 Cost., per la irragionevole disparita' di
trattamento  in  riferimento  a quanto previsto per il patteggiamento
dall'art. 448, comma 1, cod. proc. pen., e per lesione del diritto di
difesa;
        che  nei  giudizi  e' intervenuto il Presidente del Consiglio
dei  ministri,  rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato,  chiedendo  che  la questione venga dichiarata inammissibile o
comunque non fondata.
    Considerato  che  le  questioni  di  legittimita'  costituzionale
sollevate  dal  rimettente  concernono  gli  artt. 438, 441 e 442 del
codice  di procedura penale, nella parte in cui non prevedono che, in
caso di rigetto della richiesta di giudizio abbreviato subordinata ad
una  integrazione  probatoria  ex art. 438, comma 5, cod. proc. pen.,
l'imputato  possa  rinnovare la richiesta negli atti introduttivi del
dibattimento;
        che,   stante   l'identita'  delle  questioni  sollevate,  va
disposta la riunione dei relativi giudizi;
        che,  successivamente  alle  ordinanze  di rimessione, questa
Corte  con  sentenza  n. 169  del 2003 ha dichiarato l'illegittimita'
costituzionale  dell'art. 438,  comma 6, cod. proc. pen., nella parte
in  cui  non  prevede  che,  in  caso  di  rigetto della richiesta di
giudizio  abbreviato  subordinata  ad  una  integrazione  probatoria,
l'imputato  possa rinnovare la richiesta prima della dichiarazione di
apertura  del dibattimento di primo grado e il giudice possa disporre
il giudizio abbreviato;
        che  gli  atti  devono  pertanto essere restituiti al giudice
rimettente   perche'   valuti   se   le   questioni  di  legittimita'
costituzionale  siano tuttora rilevanti (v. ordinanze n. 316 e n. 236
del 2003).
                          Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Riuniti i giudizi,
    Ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Lecce.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 20 gennaio 2004.
                     Il Presidente: Zagrebelsky
                     Il redattore: Neppi Modona
                       Il cancelliere:Di Paola
    Depositata in cancelleria il 27 gennaio 2004.
               Il direttore della cancelleria:Di Paola
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