N. 52 ORDINANZA 20 - 29 gennaio 2004
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Processo penale - Giudizio immediato - Richiesta del pubblico ministero - Notifica al difensore - Mancata previsione - Assunta lesione del diritto di difesa e del principio del giusto processo - Questione gia' dichiarata manifestamente infondata - Assenza di profili nuovi o diversi da quelli gia' valutati - Manifesta infondatezza. - Cod. proc. pen., art. 455. - Costituzione, artt. 24 e 111.(GU n.5 del 4-2-2004 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Gustavo ZAGREBELSKY; Giudici: Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO;
ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 455 del codice di procedura penale, promossi, nell'ambito di diversi procedimenti penali, dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere con ordinanze del 13 marzo e del 3 aprile 2002, iscritte al n. 341 e al n. 343 del registro ordinanze 2003 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 24, 1ª serie speciale, dell'anno 2003. Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 10 dicembre 2003 il giudice relatore Guido Neppi Modona. Ritenuto che con due ordinanze, in data 13 marzo e 3 aprile 2002, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha sollevato, in riferimento agli artt. 24 e 111, secondo comma (parametro cosi' precisato in motivazione), della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 455 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che la richiesta di giudizio immediato del pubblico ministero sia notificata al difensore dell'imputato «al fine di consentire il deposito di memorie scritte prima della decisione»; che ad avviso del rimettente la disciplina censurata viola gli artt. 111, secondo comma, e 24 Cost., dal momento che la mancata previsione della facolta' di interloquire sulla richiesta del pubblico ministero preclude alla difesa dell'imputato ogni possibilita' «di «prospettare una ipotesi alternativa» rispetto a quella formulata dall'organo dell'accusa» e non consente che la decisione del giudice per le indagini preliminari sia preceduta da un «momento di "ascolto" delle ragioni dell'imputato sullo specifico "tema" della evidenza probatoria»; che, quanto alla rilevanza, il rimettente osserva che dall'accoglimento della questione deriverebbe la nullita' di ordine generale, ex art. 178, comma 1, cod. proc. pen., del decreto di giudizio immediato e la conseguente regressione del procedimento; che in entrambi i giudizi e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate infondate. Considerato che con due ordinanze di identico tenore il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere dubita della legittimita' costituzionale dell'art. 455 del codice di procedura penale, in quanto detta norma, non prevedendo che la richiesta di giudizio immediato del pubblico ministero sia notificata al difensore, precluderebbe all'imputato di interloquire su tale richiesta, in violazione degli artt. 24 e 111, secondo comma, della Costituzione; che, stante l'identita' delle questioni sollevate nelle due ordinanze di rimessione, va disposta la riunione dei relativi giudizi; che con ordinanze n. 256 e n. 127 del 2003 e n. 371 del 2002 questa Corte ha dichiarato manifestamente infondate questioni analoghe sollevate in relazione ai medesimi parametri costituzionali; che la Corte ha rilevato che il previo interrogatorio, svolto con l'osservanza delle garanzie di cui agli artt. 453, comma 1, e 375, comma 3, secondo periodo, cod. proc. pen., assicura alla persona sottoposta alle indagini la possibilita' di esercitare il suo diritto di difesa, anche in vista di un'eventuale emissione del decreto che dispone il giudizio immediato, e che il principio per il quale il processo deve svolgersi nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parita', enunciato dal secondo comma dell'art. 111 Cost., non e' evocabile in relazione alle forme introduttive del giudizio, le quali, con particolare riferimento al giudizio immediato, trovano giustificazione nelle esigenze di celerita' e di risparmio di risorse processuali; che, non risultando profili diversi o aspetti ulteriori rispetto a quelli gia' valutati con le pronunce richiamate, le questioni devono essere dichiarate manifestamente infondate. Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Riuniti i giudizi, Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 455 del codice di procedura penale, sollevate, in riferimento agli artt. 24 e 111, secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con le ordinanze in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 gennaio 2004. Il Presidente: Zagrebelsky Il redattore: Neppi Modona Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria il 29 gennaio 2004. Il direttore della cancelleria:Di Paola 04C0131