N. 53 ORDINANZA 20 - 29 gennaio 2004

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.

Processo  penale  -  Procedimento davanti al Giudice di pace - Avviso
  all'indagato della conclusione delle indagini preliminari - Mancata
  previsione  - Assunta lesione dei parametri di cui agli artt. 3, 24
  e 97, primo comma, Cost. - Questione gia' dichiarata manifestamente
  infondata - Omessa descrizione della fattispecie del giudizio a quo
  e totale carenza di motivazione in ordine alla rilevanza e alla non
  manifesta   infondatezza   -   Manifesta   inammissibilita'   della
  questione.
- D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274.
- Costituzione, artt. 3, 24, 97, primo comma.
Processo penale - Procedimento davanti al Giudice di pace - Citazione
  a   giudizio   -  Avviso  all'imputato  circa  la  possibilita'  di
  presentare  domanda  di  oblazione  -  Mancata previsione - Assunta
  lesione  dei  parametri  di cui agli artt. 3, 24 e 97, primo comma,
  Cost. - Questione gia' dichiarata manifestamente infondata - Omessa
  descrizione  della  fattispecie del giudizio a quo e totale carenza
  di  motivazione  in  ordine  alla  rilevanza  e  alla non manifesta
  infondatezza - Manifesta inammissibilita' della questione.
- D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274.
- Costituzione, artt. 3, 24, 97, primo comma.
(GU n.5 del 4-2-2004 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Gustavo ZAGREBELSKY;
  Giudici: Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Guido NEPPI MODONA, Piero
Alberto  CAPOTOSTI,  Annibale  MARINI,  Franco  BILE,  Giovanni Maria
FLICK,  Francesco  AMIRANTE,  Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo
MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO;
ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nei  giudizi  di legittimita' costituzionale dell'art. 20 del decreto
legislativo  28 agosto  2000,  n. 274  (Disposizioni sulla competenza
penale  del  giudice  di  pace,  a norma dell'articolo 14 della legge
24 novembre   1999,   n. 468),   promossi,   nell'ambito  di  diversi
procedimenti penali, dal giudice di pace di Firenze con ordinanze del
17 dicembre  2002, iscritte ai nn. 392, 393, 394, 395, 396, 397 e 398
del  registro  ordinanze  2003  e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 26, 1ª serie speciale, dell'anno 2003.
    Visti  gli  atti  di  intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
    Udito  nella  camera di consiglio del 10 dicembre 2003 il giudice
relatore Guido Neppi Modona.
    Ritenuto  che  il giudice di pace di Firenze, con sette ordinanze
(r.o.  da  n. 392  a  n. 398  del  2003)  di  analogo  contenuto,  in
accoglimento  di  eccezioni di illegittimita' costituzionale proposte
dalla  difesa  degli  imputati,  ha  sollevato,  in  riferimento agli
artt. 3,  24  e  97,  primo  comma,  della Costituzione, questione di
legittimita'  costituzionale  della  «normativa  di  cui  al  decreto
legislativo  28 agosto  2000,  n. 274» (Disposizioni sulla competenza
penale  del  giudice  di  pace,  a norma dell'articolo 14 della legge
24 novembre  1999,  n. 468),  nella  parte in cui non prevede che nel
procedimento davanti al giudice di pace trovi applicazione l'istituto
dell'avviso    all'indagato    della   conclusione   delle   indagini
preliminari;
        che  con  le  ordinanze  iscritte  al  n. 392 e al n. 393 del
registro  ordinanze 2003 il rimettente ha inoltre sollevato questioni
di costituzionalita' della stessa «normativa», nella parte in cui non
e' previsto che la citazione a giudizio contenga, a pena di nullita',
l'avviso  che  l'imputato,  prima della dichiarazione di apertura del
dibattimento di primo grado, possa presentare domanda di oblazione;
        che nelle ordinanze iscritte al n. 392, al n. 393 e al n. 397
del  registro  ordinanze 2003 il giudice a quo, prima di sollevare la
questione,  «accoglie  l'eccezione  sollevata  dal difensore relativa
alla  nullita'  del  decreto  di  citazione  a  giudizio  per mancata
indicazione  delle  circostanze su cui deve vertere l'esame dei testi
ex  art. 20,  comma 2, lettera c), d.lgs n. 274 del 2000» e «dichiara
nullo il decreto di citazione a giudizio»;
        che  in  tutti  i  giudizi  e'  intervenuto il Presidente del
Consiglio   dei  ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura
generale  dello  Stato,  chiedendo  che le questioni siano dichiarate
inammissibili  per  carenza assoluta di motivazione sulla rilevanza e
sulla non manifesta infondatezza della questione.
    Considerato  che,  data  l'identita'  delle  questioni principali
sollevate, puo' disporsi la riunione dei giudizi;
        che  questioni  analoghe  a  quelle concernenti la disciplina
della  citazione a giudizio e la mancata previsione dell'avviso circa
la  possibilita'  per  l'imputato  di presentare domanda di oblazione
sono  gia'  state  dichiarate  manifestamente infondate con ordinanza
n. 231  del  2003  e  successivamente con ordinanze n. 11 e n. 10 del
2004;
        che  peraltro  le  ordinanze  di  rimessione  difettano della
descrizione della fattispecie oggetto dei giudizi a quibus e sono del
tutto  carenti  di  motivazione  in  ordine alla rilevanza e alla non
manifesta infondatezza della questione;
        che  non  puo' valere a colmare tali lacune il mero rinvio ad
una  imprecisata  richiesta  della  difesa dell'imputato, giacche' il
giudice  deve  rendere esplicite le ragioni che lo portano a dubitare
della    costituzionalita'    della   norma   con   una   motivazione
autosufficiente,  tale  da  permettere  la verifica della valutazione
sulla  rilevanza  e  sulla non manifesta infondatezza della questione
(v. ordinanze n. 320, n. 318 e n. 317 del 2003);
        che   le   questioni   devono   pertanto   essere  dichiarate
manifestamente inammissibili.
    Visti  gli  artt. 26,  secondo  comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87,  e  9,  secondo  comma,  delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
                          Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Riuniti i giudizi,
    Dichiara   la   manifesta  inammissibilita'  delle  questioni  di
legittimita'  costituzionale  del decreto legislativo 28 agosto 2000,
n. 274  (Disposizioni  sulla competenza penale del giudice di pace, a
norma   dell'articolo 14   della  legge  24 novembre  1999,  n. 468),
sollevate,  in  riferimento agli artt. 3, 24 e 97, primo comma, della
Costituzione,  dal  giudice  di  pace di Firenze, con le ordinanze in
epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 20 gennaio 2004.
                     Il Presidente: Zagrebelsky
                     Il redattore: Neppi Modona
                       Il cancelliere:Di Paola
    Depositata in cancelleria il 29 gennaio 2004.
               Il direttore della cancelleria:Di Paola
04C0132