N. 57 ORDINANZA 20 - 29 gennaio 2004

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.

Processo  penale  - Procedimento davanti al Giudice di pace - Atto di
  citazione  a  giudizio  -  Avviso all'imputato, a pena di nullita',
  della  facolta'  di  presentare  domanda  di  oblazione prima della
  dichiarazione  di apertura del dibattimento di primo grado - Omessa
  previsione  -  Assunta irragionevolezza e disparita' di trattamento
  rispetto  al  procedimento  davanti  al  tribunale  in composizione
  monocratica,   lesione   del  diritto  di  difesa,  violazione  del
  principio   di   buon   andamento   dell'amministrazione   e  della
  ragionevole   durata   del   processo  -  Questioni  analoghe  gia'
  dichiarate  manifestamente  infondate  - Assenza di profili nuovi o
  diversi da quelli gia' valutati - Manifesta infondatezza.
- D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, art. 20.
- Costituzione,  artt. 3,  24,  secondo  comma, 97, primo comma, 111,
  secondo comma.
(GU n.5 del 4-2-2004 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Gustavo ZAGREBELSKY;
  Giudici: Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Guido NEPPI MODONA, Piero
Alberto  CAPOTOSTI,  Annibale  MARINI,  Franco  BILE,  Giovanni Maria
FLICK,  Francesco  AMIRANTE,  Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Alfio
FINOCCHIARO;
ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nei  giudizi  di legittimita' costituzionale dell'art. 20 del decreto
legislativo  28 agosto  2000,  n. 274  (Disposizioni sulla competenza
penale  del  giudice  di  pace,  a norma dell'articolo 14 della legge
24 novembre   1999,   n. 468),   promossi,   nell'ambito  di  diversi
procedimenti penali, dal giudice di pace di Ferrara con ordinanze del
5  giugno 2003, iscritte al n. 744 e al n. 745 del registro ordinanze
2003 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 38, 1ª
serie speciale, dell'anno 2003.
    Udito  nella  camera di consiglio del 17 dicembre 2003 il giudice
relatore Guido Neppi Modona.
    Ritenuto  che  con due ordinanze il giudice di pace di Ferrara ha
sollevato,  in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, 97, primo
comma,  e  111,  secondo  comma,  della  Costituzione,  questione  di
legittimita'  costituzionale  dell'art. 20  del  decreto  legislativo
28 agosto  2000,  n. 274  (Disposizioni  sulla  competenza penale del
giudice  di  pace,  a  norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre
1999,  n. 468),  nella  parte  in  cui  non prevede che il decreto di
citazione  a  giudizio  davanti al giudice di pace debba contenere, a
pena  di nullita', l'avviso che, qualora ne sussistano i presupposti,
l'imputato, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di
primo grado, possa presentare domanda di oblazione;
        che il giudice a quo osserva che l'art. 52 del citato decreto
legislativo  ha mutato il quadro sanzionatorio per i reati attribuiti
alla  competenza  del giudice di pace, consentendo l'applicazione sia
dell'oblazione  «volontaria»  ex  art. 162  cod.  pen., sia di quella
«discrezionale»  prevista  dall'art. 162-bis del medesimo codice, con
particolare  riferimento  alle  contravvenzioni  gia' punite con pena
congiunta  dell'arresto  e  dell'ammenda  e  oggi  punite con la pena
alternativa  dell'ammenda,  della permanenza domiciliare o del lavoro
di pubblica utilita';
        che,  a  fronte  di tale situazione, la disciplina censurata,
nella  parte in cui non prevede che la citazione a giudizio contenga,
a  pena  di nullita', l'avviso che l'imputato puo' presentare domanda
di  oblazione,  appare in contrasto con: l'art. 3 Cost., perche' pone
in   essere   una   irragionevole   e  ingiustificata  disparita'  di
trattamento  rispetto  a quanto disposto in relazione al procedimento
davanti  al  tribunale  in  composizione  monocratica  dall'art. 552,
comma 1,  lettera f), e comma 2, cod. proc. pen., ove e' previsto non
solo  l'avviso,  ma  anche la nullita' in caso di omissione, l'art. 3
Cost.,  poiche',  irragionevolmente, l'avviso non e' previsto proprio
in  relazione  a  un  procedimento  connotato da «principi di massima
semplificazione e di deflazione del dibattimento», l'art. 24, secondo
comma, Cost., perche' incide sulla facolta' dell'imputato di chiedere
tempestivamente  di  essere ammesso all'oblazione, che e' espressione
del  diritto  di  difesa,  gli  artt. 97, primo comma, e 111, secondo
comma,  Cost.,  perche' comporta «ritardi nella fase del dibattimento
in quanto l'imputato, stante l'assenza dell'informazione non e' posto
nella  condizione  di  scegliere tale strada alternativa, in anticipo
rispetto  alla fase dibattimentale» che, di conseguenza, diviene «del
tutto obbligata»;
        che   il  rimettente  ricorda  infine  che  la  stessa  Corte
costituzionale,  con  la  sentenza  n. 497  del  1995,  ha dichiarato
l'illegittimita'  costituzionale  dell'art. 555,  comma 2, cod. proc.
pen.,  nel testo precedente la legge 16 dicembre 1999, n. 479 (che ha
sostanzialmente  trasfuso  tale  disposizione  nell'attuale art. 552,
comma 2,  cod.  proc.  pen.),  nella  parte  in  cui non prevedeva la
nullita'  del  decreto  di  citazione  a giudizio in caso di mancanza
dell'avviso  concernente  la  facolta' di chiedere i riti alternativi
ovvero   di   presentare   domanda   di   oblazione,  per  violazione
dell'art. 24 Cost.
    Considerato  che le ordinanze di rimessione, aventi uguale tenore
testuale,  sollevano  la  medesima  questione  e  deve percio' essere
disposta la riunione dei relativi giudizi;
        che  analoghe  questioni,  sollevate dallo stesso rimettente,
sono  gia'  state  dichiarate  manifestamente infondate con ordinanza
n. 231  del  2003  e  successivamente con ordinanze n. 11 e n. 10 del
2004;
        che  in  particolare  nell'ordinanza  n. 231  del 2003 questa
Corte  ha  affermato  che  nell'udienza di comparizione l'imputato e'
obbligatoriamente   assistito,   a   norma   dell'art. 20,   comma 2,
lettera e),  del  decreto  legislativo 28 agosto 2000, n. 274, «da un
difensore,  di  fiducia  o  d'ufficio,  si'  che risultano pienamente
garantite  la difesa tecnica e l'informazione circa le varie forme di
definizione del procedimento, anche alternative al giudizio di merito
(conciliazione  tra  le  parti,  oblazione,  risarcimento  del danno,
condotte  riparatorie)» e che «l'udienza di comparizione, ove avviene
il  primo contatto tra le parti e il giudice, risulta sede idonea per
sollecitare  e  verificare  la  praticabilita' di possibili soluzioni
alternative,  tra  cui,  evidentemente,  l'estinzione  del  reato per
oblazione prevista dagli artt. 162 e 162-bis cod. pen.»;
        che  nell'occasione  la  Corte  ha  inoltre  ribadito  che il
principio  di  buon  andamento  dei  pubblici uffici non si riferisce
all'attivita'    giurisdizionale    in    senso    stretto,    bensi'
all'organizzazione  e  al  funzionamento  dell'amministrazione  della
giustizia (cfr., ex plurimis, sentenza n. 115 del 2001);
        che,  non  risultando  profili  diversi  o  aspetti ulteriori
rispetto  a  quelli  gia'  valutati  con  le  pronunce richiamate, le
questioni devono essere dichiarate manifestamente infondate.
    Visti  gli  artt. 26,  secondo  comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87,  e  9,  secondo  comma,  delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
                          Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Riuniti i giudizi,
    Dichiara   la   manifesta   infondatezza   delle   questioni   di
legittimita'  costituzionale  dell'art. 20  del  decreto  legislativo
28 agosto  2000,  n. 274  (Disposizioni  sulla  competenza penale del
giudice  di  pace,  a  norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre
1999,  n. 468),  sollevate,  in riferimento agli artt. 3, 24, secondo
comma, 97, primo comma, e 111, secondo comma, della Costituzione, dal
giudice di pace di Ferrara, con le ordinanze in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 20 gennaio 2004.
                     Il Presidente: Zagrebelsky
                     Il redattore: Neppi Modona
                       Il cancelliere:Di Paola
    Depositata in cancelleria il 29 gennaio 2004.
               Il direttore della cancelleria:Di Paola
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