N. 61 ORDINANZA 20 - 30 gennaio 2004
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Competenza e giurisdizione civile - Opposizione avverso un avviso di accertamento di violazione di norma del codice della strada - Competenza per territorio del giudice del luogo in cui e' stata commessa la violazione anziche' di quello di residenza dell'opponente - Lamentata lesione dei parametri relativi al principio di uguaglianza, al diritto di difesa, al principio del giusto processo - Questione gia' dichiarata manifestamente infondata - Assenza di nuovi o diversi profili di incostituzionalita' - Manifesta infondatezza della questione. - Legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 22. - Costituzione, artt. 3, 24, 111, secondo comma. Competenza e giurisdizione civile - Opposizione avverso un avviso di accertamento di violazione di norma del codice della strada - Competenza per territorio del giudice del luogo in cui e' stata commessa la violazione anziche' di quello di residenza dell'opponente - Lamentata lesione del parametro relativo al diritto di agire in giudizio, nonche' dell'art. 11 Cost. - Ordinanza di rimessione del tutto carente di motivazione in ordine alla non manifesta infondatezza - Manifesta inammissibilita' della questione. - Legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 22. - Costituzione, artt. 11 e 25.(GU n.5 del 4-2-2004 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Gustavo ZAGREBELSKY; Giudici: Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO;
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), promosso con ordinanza del 24 marzo 2003 dal giudice di pace di Bovino nel procedimento civile vertente tra Roberta Serra e la Polizia municipale di Napoli, iscritta al n. 549 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 33, 1ª serie speciale, dell'anno 2003. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 10 dicembre 2003 il giudice relatore Franco Bile. Ritenuto che nel corso di un giudizio, proposto ai sensi dell'art. 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), in opposizione avverso un avviso di accertamento di violazione di norma del codice della strada, commessa fuori dalla circoscrizione territoriale del giudice adito, nel cui ambito, invece, risiede l'opponente, il giudice di pace di Bovino (a seguito della conseguente eccezione di incompetenza territoriale mossa dall'amministrazione convenuta), con ordinanza emessa il 24 marzo 2003, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 11, 24, 25 e 111, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale del menzionato art. 22, «che attribuisce al giudice del luogo in cui e' stata commessa la violazione, individuato a norma dell'art. 22-bis, la competenza sulle controversie contro le ordinanze-ingiunzione»; che il rimettente osserva come tale previsione non sia idonea a garantire agli interessati, ove non assistiti da un legale, la concreta possibilita' di difendersi (con conseguente lesione dell'art. 24 Cost.), giacche' la necessita' per la parte di presentare personalmente nella cancelleria del giudice di pace del forum delicti il suo ricorso e quindi di ivi comparire successivamente in udienza, anche al fine di rendere l'interrogatorio libero, determinerebbe la sopportazione di un notevole costo, sia in termini economici che di tempo, che le sarebbe risparmiato se la competenza in materia fosse del giudice del suo luogo di residenza; laddove l'ammontare della sanzione di solito e' tale da sconsigliare la spesa per l'assistenza di un legale anche nei casi di macroscopica insussistenza della responsabilita', in ragione della tendenza giudiziale a compensare le spese o a liquidarle equitativamente in via simbolica; che, inoltre, l'attribuzione della competenza al giudice del luogo della commessa violazione si porrebbe in contrasto anche con gli artt. 3 e 111, secondo comma, Cost., per lesione dei principi del giusto processo e della buona ed imparziale amministrazione della giustizia, di cui anche alla Convenzione di Roma per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, in quanto al presunto incolpato non sarebbe garantita una posizione processuale paritaria rispetto all'amministrazione e mancherebbero i presupposti perche' il suo ricorso abbia una valenza effettiva e non solo teorica, tanto piu' considerando che le pretese dell'autorita' che ha irrogato la sanzione sono immediatamente esecutive; che e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per la declaratoria di manifesta inammissibilita' e comunque di manifesta infondatezza della sollevata questione. Considerato che questa Corte e' gia' stata investita del vaglio di identiche questioni - riguardanti l'art. 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689, censurato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui attribuisce la cognizione dell'opposizione in materia di sanzioni amministrative alla competenza per territorio del giudice del luogo in cui e' stata commessa la violazione, anziche' di quello di residenza dell'opponente - e le ha dichiarate manifestamente infondate, con le ordinanze n. 459 del 2002 e n. 75, n. 193 e n. 259 del 2003; che, in assenza di una prospettazione di nuovi o diversi profili di incostituzionalita', anche l'odierna questione deve essere decisa nello stesso modo; che, in ordine agli ulteriori parametri evocati (artt. 11 e 25 della Costituzione), l'ordinanza di rimessione non contiene alcuna motivazione circa la non manifesta infondatezza del relativo dubbio di costituzionalita' della norma impugnata, onde la questione, sotto questo aspetto, deve essere dichiarata manifestamente inammissibile (ordinanza n. 459 del 2002, citata). Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111, secondo comma, della Costituzione, dal giudice di pace di Bovino, con l'ordinanza in epigrafe; Dichiara la manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), sollevata, in riferimento agli artt. 11 e 25 della Costituzione, dal giudice di pace di Bovino, con l'ordinanza in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 gennaio 2004. Il Presidente: Zagrebelsky Il redattore: Bile Il cancelliere:Di Paola Depositata in cancelleria il 30 gennaio 2004. Il direttore della cancelleria:Di Paola 04C0140