N. 8 ORDINANZA (Atto di promovimento) 7 dicembre 2000

Ordinanze  nn. 8 e 9 - di contenuto sostanzialmente identico - emesse
il 7 dicembre 2000 (pervenuta alla Corte costituzionale il 12 gennaio
2004)  dalla Commissione tributaria provinciale di Napoli sul ricorso
proposto  da: Botto Vincenzo contro Agenzia delle entrate di Napoli 1
(R.O.  n. 8/2004);  Polise  Renato  contro  Agenzia  delle entrate di
Napoli 1 (R.O. n. 2004).

Imposta  regionale  sulle  attivita'  produttive  (IRAP)  -  Soggetti
  passivi    -    Assoggettamento   dei   liberi   professionisti   -
  Discriminazione   del  lavoro  autonomo  dal  lavoro  dipendente  -
  Indeducibilita'  del  costo  del  lavoro  subordinato  dall'IRAP  -
  Indetraibilita'  dell'imposta  ai  fini delle imposte sui redditi -
  Base  imponibile  - Riferimento ad una astratta capacita' economica
  del   contribuente   -   Eccesso   di   delega   per   aggravamento
  dell'iniquita'   del   tributo   -   Violazione  del  principio  di
  uguaglianza - Violazione del principio di capacita' contributiva.
- Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2.
- Costituzione artt. 3, 53 e 76.
(GU n.7 del 18-2-2004 )
                LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

    Ha emesso la seguente ordinanza sul ricorso n. 7512/99 depositato
il 10 novembre 1999 avverso S/RIF su I RIMB - IRAP 98;
    Contro DRE Campania (sez. di Napoli);
    Proposto da Botto Vincenzo, residente a Napoli, in via Coriolano,
14, sc. A int. 9.

                      Svolgimento del processo

    Il   ricorrente  impugna  il  silenzio-rifiuto  della  DRE  della
Campania  sull'istanza  da  lui  proposta il 30 ottobre 1998, con cui
richiedeva  il  rimborso  dell'importo  di L. 567.000, costituenti --
come  da  acclusa  documentazione -  l'ammontare dell'IRAP versata in
acconto per l'anno 1998.
    Avendo  documentato  l'avvenuta effettuazione del versamento e il
decorso  di  novanta  giorni  dall'istanza  di  rimborso,  si  deduce
l'illegittimita'  della  legge  n. 662/1996 istitutiva all'IRAP e del
connesso decreto legislativo n. 446/1997, argomentando con ampiezza e
diffusione  sui  presupposti  con  cui  viene  fissata  la ricorrenza
dell'obbligo   tributario   a   carico   in  particolare  dei  liberi
professionisti. In particolare il ricorrente si sofferma a dimostrare
la  natura  «reale»  dell'imposta,  che  resta avulsa dalla effettiva
esistenza  di  una  capacita'  reddituale e/o di consumo del soggetto
fiscale  inciso,  ma  solo  motivata in funzione della sussistenza di
«una  capacita'  produttiva  che deriva dalla combinazione di uomini,
macchine, etc.».
    Dopo aver a piu' riprese ricordato che l'IRAP e' stata introdotta
dal   legislatore   nell'ordinamento   in  sostituzione  dell'imposta
patrimoniale  e  dell'ILOR,  di  cui  non  erano  soggetti  passivi i
lavoratori   autonomi,  ed  aver  sottolineato  che  con  il  decreto
legislativo n. 446/1997 detti lavoratori sono stati assoggettati alla
stessa  aliquota  posta  a  carico  delle  imprese (gia' assoggettate
viceversa  ad  ILOR e patrimoniale), il contribuente critica e rileva
l'ulteriore  vizio  rappresentato dalla indeducibilita' del costo del
lavoro subordinato dall'IRAP nonche' della stessa IRAP dall'IRPEF. Su
tali  deduzioni  si chiede la dichiarazione del diritto al rimborso e
la  condanna dell'A.F. ad effettuarlo, previa trasmissione degli atti
alla  Corte  costituzionale  per  la non manifesta infondatezza delle
eccezioni  di  illegittimita'  costituzionale articolate in ricorso e
concernenti  il  contrasto con l'art. 3 e 53 Cost. (equiparazione del
lavoro  autonomo  all'attivita' d'impresa e debenza del tributo anche
in  assenza  di  reddito  prodotto,  ma  assumendo  quale  indice  di
capacita'   contributiva   «il  semplice  esercizio  di  un'attivita'
autonomamente  organizzata  diretta alla produzione o allo scambio di
beni  ovvero  alla  prestazione  di  servizi»),  con  l'art. 76 Cost.
(eccesso  di  delega  per  avvenuto  ingiustificato  aggravamento del
carico  per  i  soggetti contribuenti professionisti, in relazione ai
presupposti  per  l'applicazione delle imposte sostituite dall'IRAP),
con l'art. 35 (mancata esclusione dalla base imponibile del costo del
lavoro), con l'art. 3 (aggravamento dell'onere tributario a carico di
alcune  categorie  di  contribuenti  rispetto a quelle dei lavoratori
subordinati  non  piu'  sottoposti al prelievo per CSSN, prima dovuto
dalla  generalita'  delle  persone fisiche, nonche' per i motivi gia'
svolti  sul  gettito  tributario  prima assicurato da ILOR ed imposta
patrimoniale)   e   con   l'art. 23  (per  essere  stato  determinato
l'effettivo  ammontare  dell'acconto  IRAP  dal  disposto del decreto
ministeriale  5  maggio  1998  del Ministero delle finanze in ragione
dell'applicazione della c.d. clausola di salvaguardia.
    Con  note  del 9 dicembre 1999 la DRE si e' costituita, eccependo
che l'IRAP e' un tributo che «grava esclusivamente sulla produzione»,
che  «esso  sostituisce  sei  tributi  ed  un  contributo gravanti su
imprese  e  professionisti  e colpisce gli stessi soggetti passivi di
tali  prelievi  attraverso  la  fiscalizzazione di detto contributo e
l'applicazione di un'aliquota unica al valore della produzione netta»
che - in analogia con altre imposte esistenti in Francia e Germania -
essa tassa «il valore della produzione netta, compensando la pubblica
amministrazione  dei  servizi  non  vendibili  con  cui  la stessa ha
contribuito  al  processo  produttivo  ed  i  costi  che  l'attivita'
produttiva  pone  a  carico  della  comunita' regionale», che «per la
tassazione  e'  sufficiente,  quanto  alla capacita' contributiva, il
semplice  fatto che l'attivita' abbia rilevanza economica»; pertanto,
rilevato  che  non  era  nei  poteri dell'A.F. disapplicare una legge
dello Stato vigente, si chiede il rigetto del ricorso.

                       Motivi della decisione

    Gli   argomenti   svolti   in  ricorso  circa  la  ingiustificata
penalizzazione  della  categoria dei contribuenti rappresentata dagli
esercenti   lavoro   autonomo   attraverso  l'introduzione  dell'IRAP
appaiono   certamente   sostenibili   soprattutto  in  ragione  della
circostanza  che  l'ILOR, originariamente posta anche a loro carico e
di  cui  l'IRAP  esplicitamente  risulta essere sostitutiva, fu a suo
tempo  dichiarata  incostituzionale  nella misura in cui postulava la
produzione di reddito d'impresa anche in assenza di un'organizzazione
di  fattori produttivi, come ricorrentemente si avvera nell'esercizio
dell'attivita'    libero-professionale:    in   proposito   la   piu'
responsabile  giurisprudenza  di merito, cui questa sezione ha inteso
aderire  in numerosissime pronunzie, ha ritenuto inapplicabile l'ILOR
in   tutte  quelle  fattispecie  in  cui  risultasse,  ad  onere  del
contribuente,  dimostrata  ed  acclarata  appunto la insussistenza di
un'autentica organizzazione d'impresa.
    Le  stesse  difese  svolte  dalla  parte  resistente palesano che
l'applicazione   dell'imposta   prescinde   almeno   in  parte  dalla
sussistenza  di  capacita'  contributiva  e  soprattutto  che essa e'
applicata   con  aliquota  indistinta  ad  una  impresa  come  ad  un
lavoratore  autonomo,  oltre ad affermare in contrasto con la realta'
che  i  sei  tributi ed il contributo sostituiti gravavano gli stessi
soggetti  passivi,  in quanto non vi e' dubbio che ad esempio il CSSN
era imposto anche alle persone fisiche non esercenti lavoro autonomo.
    Non  puo'  non lasciare perplessi infine la stessa argomentazione
della  pretesa ratio economica della norma - il pagamento dei servizi
non  vendibili  -  che va necessariamente interpretata allusione allo
svolgimento  da  parte  dell'amministrazione  centrale  e  locale dei
propri    compiti    istituzionali,   quali   la   realizzazione   di
infrastrutture e la garanzia di sicurezza per gli operatori economici
e  per  l'intera  collettivita':  a  prescindere  da  una valutazione
assoluta  sul  grado  di  attuazione  di  tali  «servizi»,  certo non
lusinghiera,  appare  in  ogni  caso evidente - secondo le nozioni di
comune  esperienza - che la relativa «fornitura» risulta estremamente
carente  in  alcune  regioni  rispetto  ad  altre (basti riferirsi al
livello  della  viabilita' nel Mezzogiorno rispetto al Centro-Nord ed
ancor  piu'  alla  diversa  incidenza del crimine organizzato e della
stessa  microcriminalita' del Sud rispetto al resto d'Italia, oggetto
di  continue  segnalazioni  degli  stessi  Organi  dello  Stato).  Ne
consegue  che  - con particolare riguardo proprio all'esercizio delle
attivita'   economiche   private   -   contrasta   con   i   principi
costituzionali   di   eguaglianza   e   di   capacita'   contributiva
l'assoggettamento  indiscriminato  al prelievo proprio della norma in
esame.
    La  normativa  istitutiva  dell'IRAP  appare pertanto adottata in
contrasto  con il principio di ragionevolezza nella misura in cui non
consente  di  pervenire  alla  disamina  delle  concrete modalita' di
svolgimento   dell'attivita'   svolta  dal  lavoratore  autonomo  per
stabilire la ricorrenza o meno del presupposto impositivo del tributo
de quo.
    Per   i  suesposti  motivi  si  ritiene  possibile  un  contrasto
dell'art. 2 del decreto legislativo n. 446/1997 con gli artt. 3, 53 e
76  della  Costituzione  e  si  reputa  necessaria  al  riguardo  una
pronuncia  chiarificatrice  della  Corte  costituzionale,  alla quale
devono pertanto inviarsi gli atti del presente giudizio.
                              P. Q. M.
    Letti  l'art.  1  della  legge costituzionale n. 1 del 9 febbraio
1948  e  l'art.  23  della  legge  n. 87 dell'11 marzo 1953, dichiara
rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita'
costituzionale  dell'art.  2  del  decreto legislativo n. 446/1997 in
riferimento agli artt. 3, 53 e 76 della Costituzione;
    Ordina la sospensione del giudizio in corso fino alla definizione
dell'incidente  di costituzionalita', assegnato alle parti il termine
di  tre  mesi  per la riassunzione, successivo alla pubblicazione del
provvedimento della Corte costituzionale;
    Dispone  che  a  cura  della segreteria la presente ordinanza sia
notificata,  integralmente  alle  parti in causa ed al Presidente del
Consiglio  dei  ministri,  nonche'  sia  comunicata ai Presidenti del
Senato e Camera dei deputati;
    Dispone  che,  all'esito degli adempimenti di cui sopra, gli atti
del  presente  giudizio  siano  immediatamente  trasmessi  alla Corte
costituzionale.
        Napoli, addi' 7 dicembre 2000.
                       Il Presidente: Frunzio
Il relatore: Giurazza
04C0159