N. 8 ORDINANZA (Atto di promovimento) 7 dicembre 2000
Ordinanze nn. 8 e 9 - di contenuto sostanzialmente identico - emesse il 7 dicembre 2000 (pervenuta alla Corte costituzionale il 12 gennaio 2004) dalla Commissione tributaria provinciale di Napoli sul ricorso proposto da: Botto Vincenzo contro Agenzia delle entrate di Napoli 1 (R.O. n. 8/2004); Polise Renato contro Agenzia delle entrate di Napoli 1 (R.O. n. 2004). Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) - Soggetti passivi - Assoggettamento dei liberi professionisti - Discriminazione del lavoro autonomo dal lavoro dipendente - Indeducibilita' del costo del lavoro subordinato dall'IRAP - Indetraibilita' dell'imposta ai fini delle imposte sui redditi - Base imponibile - Riferimento ad una astratta capacita' economica del contribuente - Eccesso di delega per aggravamento dell'iniquita' del tributo - Violazione del principio di uguaglianza - Violazione del principio di capacita' contributiva. - Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2. - Costituzione artt. 3, 53 e 76.(GU n.7 del 18-2-2004 )
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE Ha emesso la seguente ordinanza sul ricorso n. 7512/99 depositato il 10 novembre 1999 avverso S/RIF su I RIMB - IRAP 98; Contro DRE Campania (sez. di Napoli); Proposto da Botto Vincenzo, residente a Napoli, in via Coriolano, 14, sc. A int. 9. Svolgimento del processo Il ricorrente impugna il silenzio-rifiuto della DRE della Campania sull'istanza da lui proposta il 30 ottobre 1998, con cui richiedeva il rimborso dell'importo di L. 567.000, costituenti -- come da acclusa documentazione - l'ammontare dell'IRAP versata in acconto per l'anno 1998. Avendo documentato l'avvenuta effettuazione del versamento e il decorso di novanta giorni dall'istanza di rimborso, si deduce l'illegittimita' della legge n. 662/1996 istitutiva all'IRAP e del connesso decreto legislativo n. 446/1997, argomentando con ampiezza e diffusione sui presupposti con cui viene fissata la ricorrenza dell'obbligo tributario a carico in particolare dei liberi professionisti. In particolare il ricorrente si sofferma a dimostrare la natura «reale» dell'imposta, che resta avulsa dalla effettiva esistenza di una capacita' reddituale e/o di consumo del soggetto fiscale inciso, ma solo motivata in funzione della sussistenza di «una capacita' produttiva che deriva dalla combinazione di uomini, macchine, etc.». Dopo aver a piu' riprese ricordato che l'IRAP e' stata introdotta dal legislatore nell'ordinamento in sostituzione dell'imposta patrimoniale e dell'ILOR, di cui non erano soggetti passivi i lavoratori autonomi, ed aver sottolineato che con il decreto legislativo n. 446/1997 detti lavoratori sono stati assoggettati alla stessa aliquota posta a carico delle imprese (gia' assoggettate viceversa ad ILOR e patrimoniale), il contribuente critica e rileva l'ulteriore vizio rappresentato dalla indeducibilita' del costo del lavoro subordinato dall'IRAP nonche' della stessa IRAP dall'IRPEF. Su tali deduzioni si chiede la dichiarazione del diritto al rimborso e la condanna dell'A.F. ad effettuarlo, previa trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per la non manifesta infondatezza delle eccezioni di illegittimita' costituzionale articolate in ricorso e concernenti il contrasto con l'art. 3 e 53 Cost. (equiparazione del lavoro autonomo all'attivita' d'impresa e debenza del tributo anche in assenza di reddito prodotto, ma assumendo quale indice di capacita' contributiva «il semplice esercizio di un'attivita' autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi»), con l'art. 76 Cost. (eccesso di delega per avvenuto ingiustificato aggravamento del carico per i soggetti contribuenti professionisti, in relazione ai presupposti per l'applicazione delle imposte sostituite dall'IRAP), con l'art. 35 (mancata esclusione dalla base imponibile del costo del lavoro), con l'art. 3 (aggravamento dell'onere tributario a carico di alcune categorie di contribuenti rispetto a quelle dei lavoratori subordinati non piu' sottoposti al prelievo per CSSN, prima dovuto dalla generalita' delle persone fisiche, nonche' per i motivi gia' svolti sul gettito tributario prima assicurato da ILOR ed imposta patrimoniale) e con l'art. 23 (per essere stato determinato l'effettivo ammontare dell'acconto IRAP dal disposto del decreto ministeriale 5 maggio 1998 del Ministero delle finanze in ragione dell'applicazione della c.d. clausola di salvaguardia. Con note del 9 dicembre 1999 la DRE si e' costituita, eccependo che l'IRAP e' un tributo che «grava esclusivamente sulla produzione», che «esso sostituisce sei tributi ed un contributo gravanti su imprese e professionisti e colpisce gli stessi soggetti passivi di tali prelievi attraverso la fiscalizzazione di detto contributo e l'applicazione di un'aliquota unica al valore della produzione netta» che - in analogia con altre imposte esistenti in Francia e Germania - essa tassa «il valore della produzione netta, compensando la pubblica amministrazione dei servizi non vendibili con cui la stessa ha contribuito al processo produttivo ed i costi che l'attivita' produttiva pone a carico della comunita' regionale», che «per la tassazione e' sufficiente, quanto alla capacita' contributiva, il semplice fatto che l'attivita' abbia rilevanza economica»; pertanto, rilevato che non era nei poteri dell'A.F. disapplicare una legge dello Stato vigente, si chiede il rigetto del ricorso. Motivi della decisione Gli argomenti svolti in ricorso circa la ingiustificata penalizzazione della categoria dei contribuenti rappresentata dagli esercenti lavoro autonomo attraverso l'introduzione dell'IRAP appaiono certamente sostenibili soprattutto in ragione della circostanza che l'ILOR, originariamente posta anche a loro carico e di cui l'IRAP esplicitamente risulta essere sostitutiva, fu a suo tempo dichiarata incostituzionale nella misura in cui postulava la produzione di reddito d'impresa anche in assenza di un'organizzazione di fattori produttivi, come ricorrentemente si avvera nell'esercizio dell'attivita' libero-professionale: in proposito la piu' responsabile giurisprudenza di merito, cui questa sezione ha inteso aderire in numerosissime pronunzie, ha ritenuto inapplicabile l'ILOR in tutte quelle fattispecie in cui risultasse, ad onere del contribuente, dimostrata ed acclarata appunto la insussistenza di un'autentica organizzazione d'impresa. Le stesse difese svolte dalla parte resistente palesano che l'applicazione dell'imposta prescinde almeno in parte dalla sussistenza di capacita' contributiva e soprattutto che essa e' applicata con aliquota indistinta ad una impresa come ad un lavoratore autonomo, oltre ad affermare in contrasto con la realta' che i sei tributi ed il contributo sostituiti gravavano gli stessi soggetti passivi, in quanto non vi e' dubbio che ad esempio il CSSN era imposto anche alle persone fisiche non esercenti lavoro autonomo. Non puo' non lasciare perplessi infine la stessa argomentazione della pretesa ratio economica della norma - il pagamento dei servizi non vendibili - che va necessariamente interpretata allusione allo svolgimento da parte dell'amministrazione centrale e locale dei propri compiti istituzionali, quali la realizzazione di infrastrutture e la garanzia di sicurezza per gli operatori economici e per l'intera collettivita': a prescindere da una valutazione assoluta sul grado di attuazione di tali «servizi», certo non lusinghiera, appare in ogni caso evidente - secondo le nozioni di comune esperienza - che la relativa «fornitura» risulta estremamente carente in alcune regioni rispetto ad altre (basti riferirsi al livello della viabilita' nel Mezzogiorno rispetto al Centro-Nord ed ancor piu' alla diversa incidenza del crimine organizzato e della stessa microcriminalita' del Sud rispetto al resto d'Italia, oggetto di continue segnalazioni degli stessi Organi dello Stato). Ne consegue che - con particolare riguardo proprio all'esercizio delle attivita' economiche private - contrasta con i principi costituzionali di eguaglianza e di capacita' contributiva l'assoggettamento indiscriminato al prelievo proprio della norma in esame. La normativa istitutiva dell'IRAP appare pertanto adottata in contrasto con il principio di ragionevolezza nella misura in cui non consente di pervenire alla disamina delle concrete modalita' di svolgimento dell'attivita' svolta dal lavoratore autonomo per stabilire la ricorrenza o meno del presupposto impositivo del tributo de quo. Per i suesposti motivi si ritiene possibile un contrasto dell'art. 2 del decreto legislativo n. 446/1997 con gli artt. 3, 53 e 76 della Costituzione e si reputa necessaria al riguardo una pronuncia chiarificatrice della Corte costituzionale, alla quale devono pertanto inviarsi gli atti del presente giudizio.
P. Q. M. Letti l'art. 1 della legge costituzionale n. 1 del 9 febbraio 1948 e l'art. 23 della legge n. 87 dell'11 marzo 1953, dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2 del decreto legislativo n. 446/1997 in riferimento agli artt. 3, 53 e 76 della Costituzione; Ordina la sospensione del giudizio in corso fino alla definizione dell'incidente di costituzionalita', assegnato alle parti il termine di tre mesi per la riassunzione, successivo alla pubblicazione del provvedimento della Corte costituzionale; Dispone che a cura della segreteria la presente ordinanza sia notificata, integralmente alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei ministri, nonche' sia comunicata ai Presidenti del Senato e Camera dei deputati; Dispone che, all'esito degli adempimenti di cui sopra, gli atti del presente giudizio siano immediatamente trasmessi alla Corte costituzionale. Napoli, addi' 7 dicembre 2000. Il Presidente: Frunzio Il relatore: Giurazza 04C0159