N. 12 ORDINANZA (Atto di promovimento) 16 ottobre 2003
Ordinanza emessa il 16 ottobre 2003 dal tribunale di La Spezia nei procedimenti civili riuniti vertenti tra Iasella Gianluca e Pieri Daniele Locazione di immobili urbani - Immobili ad uso abitativo - Contratto di locazione (dissimulato) contenente il canone realmente pattuito tra le parti - Nullita' parziale per effetto della mancata registrazione - Conseguente diritto del conduttore a ripetere le somme versate in eccedenza rispetto al canone (simulato ai fini fiscali) risultante dal contratto registrato - Violazione del principio di uguaglianza - Irragionevole beneficio per il conduttore compartecipe della simulazione - Disparita' di trattamento fra i responsabili dell'operazione fiscalmente illecita - Discriminazione non giustificata dalla finalita' di tutela del fisco. - Legge 9 dicembre 1998, n. 431, art. 13, commi 1 e 2. - Costituzione, art. 3, primo comma.(GU n.8 del 25-2-2004 )
IL TRIBUNALE In funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile iscritta al n. 2626/2002 + 285/2003 del registro generale avente per oggetto: ripetizione canone locazione; Promossa da Iasella Gianluca, avv. M.G. Gianardi, contro Pieri Daniele avv. Tavilla e Mazzucchelli. Rilevato che con ricorso depositato in data 25 novembre 2002 Iasella Gianluca agiva ex art. 447-bis c.p.c. nei confronti di Pieri Daniele esponendo: che tra le parti era intercorso, tra il 15 maggio 2001 ed il giugno 2002, contratto di locazione ad uso abitativo; che a tal fine erano stati formati due documenti negoziali, di cui uno (recante il canone mensile di lire 500.000), regolarmente registrato e l'altro (recante il canone superiore di lire 1.200.000 mensili), non registrato; che dall'inizio del rapporto alla sua cessazione, avvenuta per mutuo dissenso, egli aveva pagato il canone di lire 1.200.000 mensili (poi euro 619,75); che l'art. 13, comma primo e secondo legge 9 dicembre 1998, n. 431, sanzionava di nullita' i contratti che, seppure formati per iscritto, non fossero registrati, attribuendo al conduttore una consequenziale azione per la ripetizione delle somme indebitamente versate; che dunque egli aveva diritto di ripetere dal convenuto la somma di euro 3.615,20, oltre alla restituzione della cauzione e con detrazione di alcuni canoni rimasti insoluti, insistendo dunque per la relativa condanna del Pieri al pagamento; Rilevato che Pieri Daniele si costituiva sostenendo: che l'azione avversaria era improcedibile, in quanto iniziata dopo lo spirare del termine semestrale di cui all'art. 13, secondo comma, legge n. 431/1998; che il conduttore aveva lasciato danni nell'immobile per circa euro 3.954,50, oltre a tre canoni insoluti; che il contratto registrato era simulato, mentre la reale volonta' delle parti era espressa nel contratto di maggiore importo non registrato; che l'accordo simulatorio era stato raggiunto con il consenso di entrambe le parti; che l'accordo era stato altresi' raggiunto nell'interesse di entrambe le parti, in quanto se il locatore aveva tratto da tale operazione la possibilita' di occultare parzialmente la redditivita' della locazione, il conduttore aveva ottenuto una riduzione del canone rispetto a quello che il Pieri pretendeva in fase di trattative e rispetto anche al canone che era stato precedentemente applicato per quell'immobile (di significativa ampiezza - 140 mq su due piani - dotato di due terrazze, ammobiliato, e munito di due posti auto), con altro conduttore; che la conseguenza che si intendeva trarre dalla legge era ingiusta, in quanto di certo dall'operazione negoziale il conduttore non era stato pregiudicato e tuttavia, nell'interesse solo dell'erario, si vedeva legittimato a pretendere somme dal locatore; Rilevato che nelle more della notifica del primo ricorso lo Iasella introduceva un altro processo, con ricorso identico al primo, salva la riduzione della somma pretesa per il riconoscimento a proprio carico di una ulteriore mensilita' di mora pregressa; Rilevato che il convenuto si costituiva anche in questo processo, dispiegando analoghe difese; Rilevato che le due cause venivano riunite e giungevano a udienza di discussione, in esito alla quale veniva emessa sentenza non definitiva dichiarativa della procedibilita' della domanda dello Iasella e disposta la prosecuzione del processo, nei termini di cui alla presente ordinanza; Ritenuto che nel caso di specie la dinamica contrattuale integri, dal punto di vista civilistico, una evidente ipotesi di simulazione, in quanto le parti hanno voluto ed attuato il contratto non registrato (di canone maggiore), formando l'altro documento (contenente il canone inferiore) a soli fini fiscali; Rilevato che tuttavia non puo' darsi applicazione alla regola di cui all'art. 1414 primo e secondo comma c.c. (secondo cui tra le parti produce effetto il contratto dissimulato, ma non quello simulato), in quanto l'art. 13 primo comma Legge 9 dicembre 1998 n. 431, sancendo la nullita' di ogni pattuizione volta a determinare un importo di canone superiore a quello risultante dal contratto scritto e registrato, esclude la possibilita' di attribuire effetti al contratto, pur voluto congiuntamente tra le parti, che e' rimasto privo di registrazione; Rilevato altresi' che tale nullita' e' assistita dalla facolta', esercitata dallo Iasella, di agire per la ripetizione delle somme versate in forza del contratto dissimulato (art. 1, secondo comma, legge 9 dicembre 1998 n. 431) e non dovute in forza della nullita' di cui al comma precedente; Ritenuto che il sistema normativo cosi' ricostruito susciti dubbi di costituzionalita' sotto il profilo della violazione del principio di uguaglianza (art. 3 Cost.); Rilevato infatti che, pur scaturendo l'intera dinamica negoziale (contratto simulato e registrato con annesso contratto dissimulato e non registrato) dalla volonta' di entrambe le parti, gli effetti patrimoniali consequenziali della sanzione di nullita' finiscono con il colpire soltanto il locatore e per premiare (con l'incasso di una somma non dovuta secondo gli accordi liberamente presi) il conduttore; Ritenuto dunque che, a fronte di un comportamento fiscalmente illecito che si radica in una scelta comune dei contraenti, si finisce in questo modo per pregiudicare uno solo di essi (il locatore) addirittura beneficiando l'altro (il conduttore) e cio' in spregio a criteri di ragionevolezza, oltre che di pari trattamento dei responsabili dell'operazione fiscalmente non lecita; Ritenuto che la giustificazione della disciplina non possa trarsi dall'ipotetico radicarsi del vantaggio della frode fiscale solo in capo al locatore, perche' cio' costituisce considerazione non vera in assoluto, ben potendo lo stesso conduttore avantaggiarsi dalla vicenda contrattuale cosi' articolata (ed il caso di specie ne' e' la riprova, visto che il locatore afferma di avere praticato un canone inferiore a quello di una precedente locazione, proprio su proposta del conduttore e comunque nell'ottica di un recupero fiscale di cio' che veniva percepito in meno dall'inquilino, senza contare che la frode fiscale nell'interesse di entrambi i contraenti - operazione c.d. «in nero» dietro sconto sul corrispettivo - e' cosa, purtroppo, tutt'altro che ignota nella prassi dei rapporti contrattuali anche diversi dalla locazione); Ritenuto che la finalita' di tutela del fisco (la sanzione della nullita' ed il rischio della ripetizione sono chiaramente funzionali alla dissuasione dei locatori da operazioni di tal fatta) non possa operare attraverso meccanismi che finiscono per determinare discriminazioni tra le parti di un contratto il cui corrispettivo, per precisa scelta legislativa in inversione di precedente tendenza, puo' anche essere liberamente pattuito (art. 2, primo comma, legge n. 431/1998); Ritenuto che neppure, a giustificazione della disciplina, si possano richiamare esigenze di tutela del conduttore, visto che: la legge stessa riconosce ad esso la facolta' di liberamente trattare il canone di locazione, cosi' escludendo che si possa nel conduttore ravvisare necessariamente la parte debole del rapporto sotto tale profilo; sussiste per il conduttore la tutela derivante dalla necessita' che ogni contratto (anche quello dissimulato) sia fatto per iscritto a pena di nullita', onde evitare in ogni caso situazioni di incertezza che possano pregiudicare in qualunque modo la posizione dell'inquilino; Ritenuto che anche l'interpretazione, sostenuta in parte della dottrina e della giurisprudenza di merito, secondo cui in caso di mancata registrazione non potrebbe parlarsi di nullita' (nonostante il chiaro tenore letterale della norma), ma solo di inefficacia subordinata al pagamento, anche tardivo, della registrazione, e' sostanzialmente irrilevante rispetto a quanto finora sostenuto, in quanto, nei casi, come quello di specie, in cui registrazione non vi e' mai stata, al conduttore viene riconosciuto un diritto di percezione somme, ai danni del locatore, in dipendenza di un operazione fiscalmente illecita di cui anch'egli e' partecipe e che anche lui stesso non ha mai contribuito a sanare; Ritenuto pertanto che sussista fondato dubbio di legittimita' per violazione dell'art. 3 della Costituzione; Ritenuto, quanto alla rilevanza della questione, che essa si colga nel presente giudizio in quanto la nullita' (o inefficacia) dell'accordo non registrato ed il conseguente diritto alla ripetizione di indebito sono i principali fatti costitutivi della domanda dispiegata dal conduttore, cosicche', essendo pacifico il versamento dei canoni nella maggior misura prevista dal contratto non registrato, dovrebbe concludersi per il riconoscimento del diritto di credito come conseguenza diretta dell'applicazione della normativa della cui legittimita' si dubita;
P. Q. M. Solleva questione di legittimita' costituzionale dell'art. 13, commi primo e secondo, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, nella parte in cui sanciscono (art. 13 primo comma) la nullita' parziale del contratto di locazione come conseguenza della sua mancata registrazione e riconoscono di conseguenza (art. 13 secondo comma) il diritto del conduttore a ripetere le somme versate in eccedenza rispetto al canone del contratto registrato e cio' per contrasto con l'art. 3, primo comma, della Costituzione; Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, nonche' la notifica alle parti ed al Presidente del Consiglio dei ministri e la comunicazione ai Presidenti delle due Camere; Sospende il processo come per legge. La Spezia, addi' 16 ottobre 2003 Il giudice: Belle' 04C0162