N. 17 ORDINANZA (Atto di promovimento) 29 ottobre 2003

Ordinanza emessa il 29 ottobre 2003 dalla Corte di appello di Salerno
sull'istanza proposta da Coppola Giovanni

Processo  penale  -  Misure  cautelari  -  Arresti  domiciliari - Non
  concedibilita' della misura a chi sia stato condannato per il reato
  di  evasione  nei  cinque  anni precedenti al fatto per il quale si
  procede  -  Decorrenza  del  termine  dalla  sentenza  di  condanna
  anziche'  dalla  data  di  commissione  del  reato  di  evasione  -
  Violazione  del  principio  di  ragionevolezza  -  Contrasto con il
  principio della ragionevole durata del processo.
- Codice  di  procedura  penale,  art. 284,  comma 5-bis,  sostituito
  dall'art. 5 della legge 26 marzo 2001, n. 128.
- Costituzione, artt. 3 e 111.
(GU n.8 del 25-2-2004 )
                         LA CORTE DI APPELLO

    Ha  pronunciato la seguente ordinanza sull'istanza presentata dal
difensore  dell'imputato  Coppola  Giovanni  in  data  odierna per la
concessione degli arresti domiciliari.
    La   Corte   solleva   ex   officio   questione  di  legittimita'
costituzionale   dell'art. 284,  comma  5-bis  (arresti  domiciliari)
c.p.p. nel testo vigente (art. 5 della legge 26 marzo 2001 n. 128).
    La questione e' rilevante nella specie avendo l'imputato proposto
istanza  di  concessione  degli  arresti  domiciliari per sottoporsi,
perche'  tossicodipendente,  a programma di recupero presso struttura
autorizzata:  nei  suoi  confronti  si  applica il regime restrittivo
ordinario  ai  sensi dell'art. 89, comma 4, del d.P.R. n. 309/1990 in
quanto  si  procede  per  il  delitto di rapina aggravata - art. 628,
comma  terzo,  c.p.  -  contemplato  al comma secondo, lett. a), n. 2
dell'art. 407 c.p.p.
    La  norma  censurata  sembra  violare  il  principio  generale di
ragionevolezza    cui,    pur    nell'ambito    della   sua   sovrana
discrezionalita', deve informare le sue determinazioni il legislatore
perche'  lega  la  possibilita'  di godere del regime meno afflittivo
degli arresti domiciliari al fatto di non essere stato condannato per
il reato di evasione nei cinque anni precedenti al fatto per il quale
si  procede, quindi ad un elemento (e relativo dato temporale), quale
la   statuizione   di  condanna  irrevocabile,  irrilevante  ai  fini
dell'apprezzamento  della capacita' a delinquere e della personalita'
morale  dell'imputato, laddove termine finale, da compiersi a ritroso
nel  periodo  quinquennale previsto dalla legge rispetto al fatto per
il quale si procede, dovrebbe essere ragionevolmente costituito dalla
data di commissione del reato di evasione.
    Invero,  solo  il compimento del previsto periodo di tempo in tal
guisa  parametrato  conferisce  la  presunzione astrattamente assunta
dalla   legge  di  meritevolezza  del  trattamento  restrittivo  piu'
favorevole rispetto al regime di custodia cautelare in carcere. Tanto
piu'  allorquando,  come  nel  caso  di specie, detto trattamento sia
finalizzato al programma di recupero di un soggetto ammalato quale la
persona   tossicodipendente,   il  cui  svolgimento  potrebbe  essere
impedito   dalla   impossibilita'   di   concessione   degli  arresti
domiciliari  (perche'  non concedibile o comunque non richiesta, come
nella specie, la revoca dello stato di custodia cautelare).
    Ma  vi e' di piu'. Il dato temporale di riferimento assunto dalla
legge   e'  naturalmente  variabile  da  caso  a  caso,  non  essendo
evidentemente  uniforme  la  durata del processo penale, per il che -
ponendo   in   tal  guisa  in  atto  una  sostanziale  disparita'  di
trattamento  di casi identici - la norma fa dipendere la fruibiita' o
meno  del  regime  meno  afflittivo  (c.d.  beneficio  degli  arresti
domiciliari)  da un elemento di natura puramente accidentale quale il
tempo di definizione del processo penale.
    La  quale  cosa  sembra tradire anche il principio di ragionevole
durata  del  processo,  riverberandosi  in  senso  sfavorevole  sulla
posizione  dell'interessato  proprio  il  prolungarsi  del  tempo  di
definizione.
                              P. Q. M.
    Solleva  ex  officio  questione  di  legittimita'  costituzionale
dell'art. 284,  comma 5-bis, c.p.p. in riferimento agli artt. 3 e 111
della Costituzione;
    Sospende il procedimento de quo;
    Ordina trasmettersi gli atti alla Corte costituzionale;
    Dispone  che  la  presente ordinanza sia notificata al Presidente
del  Consiglio  dei  ministri  e  comunicata  ai Presidenti delle due
camere del Parlamento.
                  Il presidente estensore: Stallone
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