N. 18 ORDINANZA (Atto di promovimento) 8 agosto 2003

Ordinanza  emessa  l'8 agosto 2003 dal Consiglio di Stato sul ricorso
proposto da GEO NOVA S.p.a. contro Regione Veneto ed altro

Tutela dell'ambiente e della salute - Regione Veneto - Smaltimento di
  rifiuti  speciali  -  Realizzazione  delle  discariche  -  Soggetti
  autorizzati  - Limitazione a quelli svolgenti attivita' ubicate nel
  territorio  regionale  -  Violazione del principio di uguaglianza -
  Incidenza sul principio di liberta' di iniziativa economica privata
  - Violazione del principio di liberta' di circolazione di persone e
  cose  tra  le Regioni - Violazione del principio fondamentale della
  legislazione statale di tutela della liberta' di concorrenza.
- Legge della Regione Veneto 21 gennaio 2000, n. 3, art. 33, comma 1.
- Costituzione, artt. 3, 41, 117 e 120.
(GU n.8 del 25-2-2004 )
                        IL CONSIGLIO DI STATO

    Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza  sul ricorso n. 9894 del
2002,  proposto da Geo Nova S.p.a., rappresentata e difesa dagli avv.
Franco  Scoca,  Stefano  Gattamelata,  Franco  Zimbelli  e Anna Maria
Tassetto,  elettivamente  domiciliata  presso  lo studio del primo in
Roma, via Paisiello 55;
    Contro la Regione Veneto, rappresentata e difesa dagli avv. Luigi
Manzi  e Giorgio Orsoni ed elettivamente domiciliata presso lo studio
del  secondo  in  Roma,  via Confalonieri 5, e il comune di Vedelago,
rappresentato  e  difeso  dall'avv.  Franco Gianpietro, elettivamente
domiciliato presso il medesimo in Roma, via F. Sacchetti 114;
    Per  l'annullamento  della  sentenza del Tribunale amministrativo
regionale  del Veneto, sez. III, 19 luglio 2002, n. 3560, resa tra le
parti.
    Visto il ricorso con i relativi allegati;
    Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Veneto e
del comune di Vedelago;
    Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
difese;
    Visti gli atti tutti della causa;
    Relatore  alla pubblica udienza del 20 maggio 2003 il consigliere
Marzio   Branca,   e  uditi  gli  avvocati  Scoca,  Zambelli,  Manzi,
Giampietro e Padovani per delega dell'avv. Orsoni.
    Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

                                Fatto

    Con  deliberazione  21  giugno 1991 la Regione Veneto volturava a
favore  dell'appellante  Geo Nova S.p.a., confermandone la validita',
un  progetto  per  la  realizzazione  in  comune  di  Vedelago di una
discarica  di  rifiuti  speciali  non  tossici,  gia' approvata dalla
Provincia  di  Treviso,  precisando,  al  punto 3, che il termine per
l'avvio  dell'attivita'  di smaltimento della discarica sarebbe stato
successivamente  determinato  in relazione ai fabbisogni di rifiuti e
di  ricettivita',  nel  quadro  di  una  programmazione che prevedeva
l'attivazione  di  altre discariche, fra l'altro, nel comune di Riese
Pio X.
    Con  deliberazione  20  settembre  1994 n. 4376 la Regione Veneto
dispose  l'inizio della attivita' della detta discarica nel comune di
Riese  Pio  X,  e  rinvio' l'attivazione della discarica in comune di
Vedelago  al  momento  in  cui  sarebbero stati definiti i fabbisogni
regionali per il triennio 1997-1999.
    Con  deliberazione  13  ottobre 1998 n. 3724 la Regione Veneto ha
disposto   a  carico  della  S.p.a.  Geo  Nova,  la  decadenza  della
deliberazione  iniziale  di  approvazione  del progetto di discarica,
nella sola parte in cui il detto provvedimento costituiva concessione
edilizia.  Alla  deliberazione suddetta seguiva una nota regionale di
intimazione  a non intraprendere alcuna iniziativa tesa all'avvio dei
lavori di approntamento della di scarica.
    Avverso  i  due  ultimi  atti  la  Geo  Nova ha proposto un primo
ricorso  al Tribunale amministrativo regionale del Veneto chiedendone
l'annullamento.
    A  seguito  di ulteriori contatti con la regione, che aveva fatto
presente  come  il  progetto  inizialmente autorizzato non fosse piu'
adeguato   ai   nuovi  criteri  emergenti  dalla  evoluzione  tecnico
normativa  sopravvenuta in materia di realizzazione della discariche,
la  Geo Nova ha presentato un progetto di adeguamento e aggiornamento
dell'impianto autorizzato in precedenza.
    La  giunta  regionale  con deliberazione 4 agosto 2000 n. 2568 ha
respinto  il  progetto  medesimo,  definendolo improcedibile ai sensi
dell'art. 33  della  l.r.  21 gennaio 2000 n. 3, ossia per difetto di
requisiti    soggettivi.   La   disposizione   infatti   riserva   la
realizzazione  di  nuove  discariche:  a)  a  soggetti  che intendano
smaltire  rifiuti  derivati  da  loro attivita' di produzione di beni
ubicate  nella  regione;  b)  a  soggetti  titolari  di  attivita' di
trattamento o recupero di rifiuti ubicati nel territorio regionale.
    Contro  tale  deliberazione ha proposto altro ricorso la Geo Nova
S.p.a. chiedendone l'annullamento.
    Con  la  sentenza in epigrafe i due ricorsi, previamente riuniti,
sono stati rigettati.
    Il TAR ha esaminato per primo il ricorso avverso la deliberazione
del  4  agosto 2000 n. 2568 ed ha ritenuto che esso non poteva essere
accolto  in  quanto  basato  sulla  tesi,  non  condivisibile, che la
discarica di cui era titolare la ricorrente doveva essere considerata
una  discarica in servizio alla data di entrata in vigore della legge
regionale  n. 3  del  2000,  mentre  tale  condizione  non si era mai
verificata.
    I  primi giudici hanno poi considerato, per conseguenza, il primo
ricorso,  volto,  come  gia'  visto,  a contestare la decadenza della
concessione   edilizia   insita   nell'approvazione   dell'originario
progetto,  improcedibile per difetto di interesse, in base al rilievo
che   l'accoglimento   del   medesimo  non  avrebbe  potuto  comunque
attribuire  alla  ricorrente  la  facolta' di aprire la discarica, in
quanto la Geo Nova non possedeva i requisiti soggettivi fissati dalla
legge  regionale  21  gennaio  2000 n. 3, art. 33, comma 1, ricordati
piu' sopra.
    Avverso  la  sentenza  la  S.p.a.  Geo  Nova  ha proposto appello
sostenendone l'erroneita' e chiedendone la riforma.
    La  Regione  Veneto  e  il  comune di Vedelago si sono costituiti
chiedendo il rigetto del gravame.
    Alla pubblica udienza del 20 maggio 2003 le parti hanno insistito
nelle   rispettive   tesi.   L'appellante  in  particolare  sollevava
eccezione  di  illegittimita'  costituzionale  dell'art. 33, comma 1,
della  legge  della Regione Veneto 21 gennaio 2000, n. 3, nella parte
in   cui   ammette  alla  gestione  delle  discariche  solo  soggetti
determinati, in rifenmento agli artt. 3, 41 e 120 della Costituzione.
    Alla stessa udienza la causa veniva trattenuta in decisione.
    Con sentenza in pari data la sezione:
        a)  ha  rigettato  l'appello  concernente il capo di sentenza
relativo alla impugnazione della deliberazione della Giunta Regionale
del  Veneto  4  agosto  2000  n. 2568, recante l'improcedibilita' del
progetto di adeguamento tecnico presentato dall'appellante;
        b)  ha  ritenuto  di  non  poter pronunciare sul secondo capo
della  sentenza  di  primo grado, riguardante la improcedibilita' per
sopravvenuto  difetto  di  interesse  in ordine all'esame del secondo
ricorso   nel   merito,  ritenendo  rilevante  e  non  manifestamente
infondato  il  dubbio sulla legittimita' costituzionale dell'art. 33,
comma  1,  della legge regionale del Veneto 21 gennaio 2000 n. 3, per
contrasto con gli artt. 3, 41 e 120 Cost. per i motivi che seguono.

                               Diritto

    La disposizione, come accennato piu' sopra, stabilisce che, nella
Regione  Veneto, le discariche di rifiuti speciali, diverse da quelle
per  rifiuti  inerti  di  seconda  categoria  tipo  A  ai sensi della
deliberazione  del Comitato interministeriale 27 luglio 1984, possono
essere realizzate soltanto: a) da soggetti singoli o associati per lo
smaltimento di rifiuti derivati dalla loro attivita' di produzione di
beni  ubicate  nel  territorio  regionale; b) da soggetti titolari di
attivita' di trattamento o recupero di rifiuti ubicati nel territorio
regionale,  come  individuati  negli  allegati  B  e  C  del  decreto
legislativo  n. 22 del 1997, per lo smaltimento dei rifiuti derivanti
dalle loro attivita', ad esclusione di coloro che esercitano soltanto
le operazioni di cui ai punti D15 e R13 dei citati allegati.
    Il  collegio  ritiene  che  la  norma si ponga in contrasto con i
principi di cui agli artt. 3, 41, 117 e 120 della Costituzione, e che
la relativa questione sia rilevante nel presente giudizio.
    Sotto  il  profilo  della  rilevanza  si e' gia' osservato che il
provvedimento  regionale  impugnato  si  fonda  sulla  norma  ora  in
questione,  il  cui eventuale annullamento, per l'effetto retroattivo
che   gli  e'  proprio,  priverebbe  il  provvedimento  medesimo  del
presupposto normativo legittimante.
    Quanto  alla  non  manifesta  infondatezza  della  questione,  si
osserva  che  la  norma  istituisce in danno dei cittadini diversi da
quelli   indicati,   solo   perche'  privi  di  alcuni  requisiti  di
collegamento  con  il  territorio  della  Regione  Veneto,  un limite
ostativo  allo  svolgimento della attivita' di apertura e gestione di
discariche anche nella regione suddetta.
    In   tal   modo,   si   realizza   un   effetto   discriminatorio
nell'esercizio  del  diritto  garantito  a  tutti  dall'art. 41 della
Costituzione,  in violazione del generale principio di eguaglianza di
cui  all'art. 3  Cost.,  e  contravvenendo al preciso disposto di cui
all'art. 120 della Costituzione.
    Quest'ultima  disposizione,  nella  formulazione  anteriore  alla
modifica  introdotta  dalla  legge  costituzionale  n. 3  del 2001, e
vigente  alla  data  di adozione della legge regionale n. 3 del 2000,
stabiliva espressamente, al comma 4, che la regione non puo' limitare
il  diritto  del  cittadino  di  esercitare  in  qualunque  parte del
territorio nazionale la sua professione, impiego o lavoro.
    E  lo  stesso principio e' accolto nel nuovo testo dell'art. 120,
comma  1,  introdotto  con  la  legge costituzionale di revisione del
titolo V.
    La  dottrina  piu'  attenta  agli  orientamenti del giudice delle
leggi  non  ha  mancato  di  notare, da ultimo a commento della sent.
n. 339 del 2001, che ha censurato una legge della Regione Abruzzo per
violazione   degli   stessi   parametri,   che  nella  giurisprudenza
costituzionale  si  e' posto costantemente l'accento sul rapporto tra
l'art. 120  e  l'art. 41  Cost.,  che tutela il diritto di iniziativa
economica,  al  fine  di sottolineare che da tali disposizioni emerge
una  nozione  unitaria di mercato, in cui non sono ammissibili limiti
che  «senza alcun fondamento costituzionale finiscono per restringere
in  qualsiasi modo il libero movimento delle persone e delle cose fra
una regione e l'altra» (sent. n. 12 del 1963).
    In  occasione  piu'  recente  (sent. n. 362 del 1998) la Corte ha
dichiarato   illegittime   le   barriere  che  limitano  l'espansione
dell'impresa  ed  il  diritto  di  questa  di  calibrare  le  proprie
strutture  organizzative sulla propria capacita' produttiva, poiche',
in  forza  degli  artt. 41  e  120  Cost.,  la decisione di mantenere
l'attivita'  di impresa entro l'ambito territoriale in cui e' sorta o
di  estenderla  ed  articolarla  in un territorio piu' vasto, oltre i
confini  della  regione  di  origine,  e'  espressione della liberta'
organizzativa dell'imprenditore ed e' affidata in modo esclusivo alle
te valutazioni.
    Analogo  orientamento la Corte ha seguito a proposito della legge
della  Regione  Valle d'Aosta 20 giugno 1996 n. 12 art. 23, commi 1 e
9,  in  quanto  nell'indicare  il  possesso da parte delle imprese di
un'adeguata  organizzazione  aziendale nel territorio regionale quale
requisito  per l'iscrizione all'«albo di preselezione» delle imprese,
necessaria  per  la  partecipazione  alle  gare  d'appalto per lavori
pubblici  regionali  violano  gli art 3 e 120 discriminano le imprese
sulla  base  di  un elemento di localizzazione territoriale il quale,
non  essendo  giustificato  da  alcuna  ragione  tecnica ne' dal buon
andamento  della  p.a., appare rivolto a creare barriere all'ingresso
nel  territorio  regionale,  in  qualita' di soggetti appaltatori, di
imprese provenienti da altre aree, in violazione dell'art. 120, commi
2  e 3, Cost. e dei principi comunitari della liberta' di prestazione
dei  servizi  in qualsiasi paese dell'Unione europea (26 giugno 2001,
n. 207.
    Ma  la  norma della cui legittimita' si dubita non sembra neppure
rispettosa  dei limiti derivanti alla potesta' legislativa regionale,
sia   nella   configurazione  risultante  dall'art. 117  Cost.,  ante
riforma, sia nel testo figurante nel nuovo titolo V.
    La   tutela   della   libera   concorrenza,  infatti,  a  partire
dall'emanazione  della  legge n. 287 del 1990, e' entrata a far parte
dei  principi  fondamentali delle leggi dello Stato, da osservarsi da
parte delle regioni nell'esercizio della competenza concorrente nelle
materie  ad  esse  demandate,  secondo  un orientamento assolutamente
incontroverso  della  giurisprudenza  costituzionale. Con la modifica
del  titolo  V,  la  tutela  della concorrenza costituisce materia di
competenza  esclusiva dello Stato, totalmente sottratta, quindi, alla
legislazione  regionale,  la  quale pertanto, nel regolare le proprie
materie, deve astenersi dall'invasione delle aree competenza statale,
e dal contraddire i principi accolti nella relativa legislazione.
    In   conclusione   la  questione  si  rivela  non  manifestamente
infondata.  In  giudizio  va  dunque  sospeso e gli atti rimessi alla
Corte costituzionale.
                              P. Q. M.
    Il  Consiglio  di  Stato in sede giurisdizionale, sezione quinta,
visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87;
    Solleva  questione  di  legittimita' costituzionale dell'art. 33,
comma  1,  della legge della Regione Veneto 21 gennaio 2000, n. 3, in
riferimento agli artt. 3, 41, 117 e 120 della Costituzione;
    Sospende  il giudizio e dispone che gli atti siano trasmessi alla
Corte costituzionale;
    Ordina  che  a  cura  della  segreteria della sezione la presente
ordinanza  sia  notificata  alle parti in causa e al presidente della
Regione Veneto e comunicata al presidente del consiglio regionale del
Veneto.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella camera di consiglio del 20 maggio
2003.
                       Il Presidente: Quaranta
                                    Il consigliere estensore: Branca
04C0168