N. 21 ORDINANZA (Atto di promovimento) 27 novembre 2003

Ordinanza emessa il 27 novembre 2003 dal giudice di pace di Racconigi
nel  procedimento  civile vertente tra Castiglione Alberto e Prefetto
di Cuneo

Circolazione  stradale  - Infrazioni al codice della strada - Ricorso
  al  giudice di pace avverso il verbale di accertamento - Condizioni
  di  ammissibilita'  -  Onere per il ricorrente di versare presso la
  cancelleria  una  somma  pari alla meta' del massimo edittale della
  sanzione    inflitta    dall'organo    accertatore   -   Previsione
  irragionevole  e vessatoria - Ingiustificato ostacolo all'esercizio
  della  tutela  giurisdizionale e del diritto di difesa - Disparita'
  di regolamentazione rispetto al ricorso amministrativo - Violazione
  del principio di uguaglianza - Richiamo alle sentenze nn. 113/1963,
  63/1977 e 333/2001 della Corte costituzionale.
- Codice  della  strada (decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285),
  art. 204-bis, comma 3, introdotto dall'art. 4, comma 1-septies, del
  decreto-legge  27 giugno 2003,  n. 151,  convertito  con  modifiche
  nella legge 1° agosto 2003, n. 214.
- Costituzione, artt. 3 e 24.
(GU n.8 del 25-2-2004 )
                         IL GIUDICE DI PACE

    Nel giudizio civile R.G. n. 166/C/2003, introdotto da Castiglione
Alberto  con ricorso ex art. 22 della legge n. 689/1981, pervenuto il
21  novembre  2003, avverso il verbale di contestazione n. 127048611,
serie  2003  n. 0270486  adottato  il 2 settembre 2003 in Racconigi e
notificato  in  data  8  ottobre  2003, per violazione dell'art. 180,
comma   8   c.d.s.,   pronuncia   d'ufficio   la  seguente  ordinanza
interlocutoria  sul  predetto ricorso depositato senza il contestuale
deposito   della   somma   prevista   dall'art. 204-bis   del  d.lgs.
n. 285/1992, nel testo introdotto con d.l. n. 151/2003, convertito in
legge n. 214/2003.
    Premesso in fatto:
        1)  che  il  ricorrente  ha  omesso il versamento della somma
prevista  dal suddetto art. 204-bis del d.lgs. n. 285/1992, nel testo
introdotto   con   d.l.  n. 151/2003,  convertito  con  modifiche  ed
integrazioni  nella  legge 1° agosto 2003 n. 214 e cosi' di una somma
pari,  come  precisato  nel  comma 3, alla meta' del massimo edittale
stabilito per la sanzione inflitta con il verbale opposto;
        2)  che,  di  conseguenza,  a  mente  della  stessa norma, il
ricorso presentato dovrebbe essere dichiarato inammissibile.

                               Motivi

    Tale  norma  si  ritiene  contrasti  con  gli  artt. 3 e 24 della
Costituzione e sia inoltre irragionevole e vessatoria.
    L'imposizione  del  relativo  onere,  pari alla meta' del massimo
della  sanzione  prevista  per  la  violazione  contro la quale viene
proposta  l'opposizione,  ostacola senza alcun motivo sia l'esercizio
del diritto di difesa, sia il diritto di eguaglianza.
    Ed  infatti,  mentre per il ricorso in sede amministrativa, cosi'
come   previsto  dall'art. 203  del  d.lgs.  n. 285/1992,  nel  testo
modificato  con  il d.l. n. 151/2003 convertito in legge n. 214/2003,
non  e'  richiesto  alcun  onere economico concomitante alla relativa
proposizione,  invece  e  solo  per l'ipotesi del ricorso giudiziario
esperibile  ai sensi della legge n. 689/1981 e' imposto il versamento
di  una somma pari alla meta' del massimo della sanzione inflitta con
il   verbale   oggetto   di   opposizione.   Oltre   che   del  tutto
ingiustificata,  la  predetta  disparita' di regolamentazione dei due
tipi  del ricorso introduce una illegittima limitazione al diritto di
difesa dei cittadini.
    Piu'   volte   il  Giudice  delle  leggi  ha  dichiarato  la  non
conformita' ai principi fondamentali sanciti negli artt. 3 e 24 della
Costituzione  di  norme legislative «... che frappongono ostacoli non
giustificati  da  un preminente interesse pubblico ad uno svolgimento
del  processo  civile  adeguato  alla  funzione  ad  esso  assegnata,
nell'interesse  generale,  a  protezione  di  diritti  soggettivi dei
cittadini ...» (Corte cost. n. 113/1963), od anche che impongano «...
oneri  ...  o modalita' tali da rendere ... difficile l'esercizio del
diritto  di  difesa  o  lo  svolgimento di attivita' processuale ...»
(Corte cost. n. 63/1977; Id., n. 333/2001).
    Orbene,  il  versamento imposto per l'ipotesi del ricorso in sede
giudiziaria  si ritiene ostacoli ingiustificatamente e renda comunque
difficile  l'esercizio  del rimedio giurisdizionale rispetto a quello
amministrativo.  Basti  considerare  al  riguardo  che  la  somma  da
versarsi,  in  quanto  pari  alla  meta'  del  massimo della sanzione
edittale, risulta quasi sempre e di molto superiore alla somma minima
comminabile  per  le diverse ipotesi sanzionate e si traduce altresi'
in  una  sanzione preventiva e temporanea del tutto incompatibile con
le finalita' del giudizio disciplinato dalla legge n. 689/1981.
    Nel  presente  giudizio  e' rilevante la prospettata questione di
incostituzionalita'  della suddetta norma, posto che, nell'ipotesi in
cui venga accolta, il ricorso proposto sarebbe ammissibile nonostante
l'omissione del versamento come sopra prescritto.
                              P. Q. M.
    Visti  gli  artt.  3 e 24 della Costituzione, nonche' la legge 11
marzo 1953, n. 87;
    Dichiara  d'ufficio  rilevante  e non manifestamente infondata la
questione  di legittimita' costituzionale dell'art. 204-bis, comma 3,
del d.lgs. n. 285/1992, nel testo introdotto con l'art. 1-septies del
d.l.  n. 151/2003,  convertito  con  modifiche  ed integrazioni nella
legge  1°  agosto  2003  n. 214,  per  contrasto con gli artt. 3 e 24
Cost.,  nella  parte in cui subordina l'ammissibilita' del ricorso in
sede  giudiziaria  al  contestuale  versamento di una somma pari alla
meta' del massimo edittale della sanzione oggetto di opposizione.
    Dispone  la  sospensione  del  presente  giudizio  ed  ordina  la
trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.
    Dispone altresi' che la presente ordinanza sia notificata, a cura
della  cancelleria,  al ricorrente ed al Presidente del Consiglio dei
ministri,  nonche'  comunicata ai Presidenti di Camera dei deputati e
Senato della Repubblica.
        Racconigi, addi' 27 novembre 2003
                  Il giudice di pace: Sangianantoni
04C0173