N. 22 ORDINANZA (Atto di promovimento) 12 settembre 2003
Ordinanza emessa il 12 settembre 2003 dal giudice di pace di Trapani nel procedimento civile vertente tra Riccobene Dario e Comune di Trapani Circolazione stradale - Infrazioni al codice della strada - Ricorso al giudice di pace avverso il verbale di accertamento - Condizioni di ammissibilita' - Onere per il ricorrente di versare presso la cancelleria una somma pari alla meta' del massimo edittale della sanzione inflitta dall'organo accertatore - Disparita' di trattamento in danno dei cittadini meno abbienti - Violazione del diritto alla tutela giurisdizionale contro gli atti della Pubblica Amministrazione. - Codice della strada (decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285), art. 204-bis, comma 3, introdotto dall'art. 4, comma 1-septies, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modifiche, nella legge 1° agosto 2003, n. 214. - Costituzione, artt. 3, 24, primo comma, e 113.(GU n.8 del 25-2-2004 )
IL GIUDICE DI PACE Nella persona dell'avv. Natale Randazzo, rilevato che la causa civile n. 664/03 R.G. promossa con ricorso del 2 settembre 2003 da Riccobene Dario, elettivamente domiciliato in Trapani, via Nicolo' Riccio n. 94, presso l'avv. Anna Fileccia contro il Comune di Trapani ha per oggetto: «opposizione a verbale di contravvenzione al codice della strada»; che il verbale n. 56630 elevato dalla Polizia municipale di Trapani impugnato dal ricorrente indica il pagamento della somma di Euro 33,60, oltre Euro 5,16 per spese, qualora il contravventore intendesse conciliare in via breve la contestazione inflittagli; che l'art. 204-bis n. 3 della legge 1° agosto 2003 n. 214 che ha convertito in legge, con modificazioni il decreto-legge 27 giugno 2003 n. 151 recante modifiche ed integrazioni al codice della strada impone che il ricorso al giudice di pace avverso un verbale di contravvenzione al codice della strada deve essere accompagnato, a pena di inammissibilita', dal deposito di una somma pari al massimo edittale; Vista la legge 11 marzo 1953 n. 87; Solleva di ufficio la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 204-bis n. 3 della legge 1° agosto 2003 n. 214 perche' in evidente contrasto degli articoli 3, 24 e 113 della Costituzione. Questo giudice fonda le sue convinzioni in base ai seguenti M o t i v i Violazioni dell'art. 3 della Costituzione. L'arcaico principio del solve et repete previsto dalla legge 20 marzo 1965 n. 2248 lett. e) eliminato con la storica sentenza n. 21 del 1961 della Corte costituzionale vietava al cittadino che riteneva illegittimo il tributo di adire la giustizia se prima non avesse pagato quanto impostogli dall'amministrazione. Nel caso in esame non e' stato ripristinato (e ci mancherebbe altro!) l'angarioso principio del solve et repete in quanto, ad avviso di questo giudice, il potere legislativo ha preferito introdurre la «tagliola» per evidenti motivi di «fare cassa» istituendo quel deposito obbligatorio, a pena di inammissibilita' del ricorso, di una somma pari alla meta' del massimo edittale. Chiara appare la violazione dell'art. 3 della Costituzione per evidente disparita' di trattamento tra chi e' in grado di pagare anche l'intera sanzione ed il cittadino che non abbia i mezzi sufficienti per far fronte al pagamento, ne' possa procurarseli agevolmente ricorrendo al credito. In sostanza la norma denunziata consente al cittadino in condizioni economiche ottimali di chiedere ed ottenere giustizia ove possa provare le sue ragioni. Al cittadino meno abbiente tale possibilita' viene resa difficile, se non talvolta impossibile, poiche' lo si obbliga a sopportare l'onere del versamento preventivo di una somma che eventualmente puo' essere ingente e notevolmente superiore a quella per cui oggi si controverte. Violazione dell'art. 24, primo comma, e 113 della Costituzione. Detti articoli mirano chiaramente a ribadire la salvaguardia di diritti e di fatti di tutti i cittadini per quanto concerne la possibilita' di chiedere ed ottenere la tutela giurisdizionale sia nei confronti di soggetti privati, sia dello Stato o di enti pubblici minori. E' appena il caso di ricordare che l'eventuale accoglimento di questa denunzia di incostituzionalita' non farebbe venir meno l'indiscutibile principio di esecutorieta' dell'atto amministrativo per cui la pubblica amministrazione, indipendentemente da un ricorso pendente, puo' procedere esecutivamente contro il cittadino. Questo principio, fra l'altro, indebolisce notevolmente l'efficacia dell'onere economico imposto con la norma denunziata.
P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87; Ritenuto che la causa civile n. 604/03 r.g. puo' essere definita indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimita' costituzionale oggi sollevata; Dispone che questa ordinanza venga, a cura della cancelleria, comunicata alla Corte costituzionale, alla Presidenza del Consiglio dei ministri, alla Presidenza del Senato della Repubblica ed alla Presidenza della Camera dei deputati. Si notifichi al ricorrente nel suo domicilio eletto ed al Comune di Trapani. Trapani, addi' 12 settembre 2003 Il giudice di pace: Randazzo 04C0174