N. 23 ORDINANZA (Atto di promovimento) 5 novembre 2003
Ordinanza emessa il 5 novembre 2003 dal giudice di pace di Cagliari nel procedimento civile vertente tra Tronu Pasquale e Prefettura di Cagliari Circolazione stradale - Infrazioni al codice della strada - Ricorso al giudice di pace avverso il verbale di accertamento - Condizioni di ammissibilita' - Onere per il ricorrente di versare presso la cancelleria una somma pari alla meta' del massimo edittale della sanzione inflitta dall'organo accertatore - Discriminazione tra cittadini abbienti e meno abbienti - Compressione per questi ultimi della possibilita' di agire in giudizio a tutela dei propri diritti. - Legge 1° agosto 2003, n. 214, art. 204-bis, punto 3 [recte: Codice della strada (decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285), art. 204-bis, comma 3, introdotto dall'art. 4, comma 1-septies, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modifiche, nella legge 1° agosto 2003, n. 214]. - Costituzione, artt. 3 e 24.(GU n.8 del 25-2-2004 )
IL GIUDICE DI PACE Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa iscritta al n. 4056-R.G. del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2003 promossa da Tronu Pasquale, rappresentato e difeso dall'avv. Gianluca Marrocu; Contro: Prefetto di Cagliari. Oggetto: ricorso contro ordinanza ingiunzione del Prefetto di Cagliari; ex art. 205 d.l. 30 aprile 1992 n. 285. Svolgimento del processo: Fatto Con ricorso del 10 ottobre 2003, depositato in cancelleria in data 13 ottobre 2003, il sig. Tronu Pasquale, nato a Cagliari il 28 aprile 1935 e residente in Quartucciu (Cagliari), nella via Chilivani n. 23/25, rappresentato e difeso dall'avv. Gianluca Marrocu esponeva quanto segue: 1. - In data 13 dicembre 2002 il ricorrente riceveva la notifica, a mezzo della Polizia municipale di Cagliari del verbale di contestazione distinto al numero A581812 per violazione dell'art. 7 del c.d.s., d.l. 30 aprile 1992, n. 285, in quanto «il giorno 13 dicembre 2002 alle ore 9,25, nella via G.M. Angioy, quale conducente del veicolo ATV Lancia Prisma targato CA 538121, di sua proprieta', lasciava in sosta il veicolo suindicato in zona rimozione, come indicato da apposita segnaletica»; 2. - Il ricorrente, effettivamente aveva lasciato il sopracitato veicolo in sosta nella via G.M. Angioy, ma solo dopo aver verificato che il cartello indicante il divieto di sosta era in realta' privo dei requisiti di legittimita' previsti dall'art. 77, comma sette, d.P.R. n. 495/1992 (con modifiche di cui al d.P.R. n. 610/1996). Esso, infatti, in palese violazione del dettato normativo, non recava nessuna delle indicazioni previste dalla legge: ne' l'ente o l'amministrazione proprietari della strada, ne' il marchio della ditta fabbricante il cartello, ne' l'anno di fabbricazione o l'ordinanza di autorizzazione concessa dal Ministero dei lavori pubblici alla ditta medesima per la fabbricazione dei segnali stradali, ne' soprattutto gli estremi dell'ordinanza di apposizione. Pertanto, persuasosi del fatto che il cartello in oggetto non fosse operativo e di conseguenza non lo fosse la prescrizione ivi contenuta, lasciava il veicolo in sosta. Per le motivazioni sopra esposte, in data 22 aprile 2003, proponeva ricorso al Prefetto di Cagliari ai sensi dell'art. 203, d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 avverso il verbale di cui al punto 1 (all. 1); 3. - Tuttavia in data 15 settembre 2003 il ricorrente riceveva la notifica, per mezzo della Polizia municipale del Comune di Cagliari, dell'ordinanza ingiunzione distinta al protocollo n. 1254E/2003, datata 11 agosto 2003, con la quale il Prefetto di Cagliari rigettava il ricorso di cui al punto 2, ingiungendo altresi' al sig. Tronu il pagamento di Euro 72,50 ai sensi dell'art. 204 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (all. 2); 4. - Da quanto sopra esposto emergeva la assoluta illegittimita' del verbale e della relativa sanzione, poiche' elevate in ragione di una segnaletica stradale non conforme alla legge, posto che tali circostanze risultavano confermate dalle fotografie del cartello in oggetto gia' prodotte dal ricorrente in sede del ricorso amministrativo e allegate al presente atto (all. 3). Tutto cio' premesso ed esposto, Tronu Salvatore con il patrocinio del sottoscritto procuratore, ricorre all'illustrissimo giudice di pace di Cagliari, perche' voglia fissare udienza di comparizione delle parti per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni. (Omissis). Il giudice di pace letta l'istanza, fissava per la comparizione delle parti, l'udienza del 19 gennaio 2004, ex art. 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, modificato dall'art. 99 del d.lgs. 30 dicembre 1999 n. 507. Motivi della decisione La causa, cosi' come prospettata a questo giudice, peraltro corretta sotto il profilo procedurale, ripropone e sottolinea il vizio di legittimita' costituzionale dell'art. 204-bis della legge 1° agosto 2003 n. 214 nella parte in cui - punto 3 - sancisce che «all'atto del deposito del ricorso, il ricorrente deve versare presso la cancelleria del giudice di pace, a pena di inammissibilita' del ricorso una somma (omissis). La norma citata discrimina tra cittadini abbienti e meno abbienti; impedisce a questi ultimi di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti. Nel caso specifico, oggetto del presente atto, il ricorrente per poter proporre ricorso al giudice di Pace si e' visto costretto a versare alla cancelleria, a titolo di cauzione, una somma di denari cosi' come previsto dall'art. 204 della legge 1° agosto 2003 n. 214. Non e' manifestamente infondata la violazione dell'art. 3 e 24 della Costituzione.
P. Q. M. Questo giudicante, non ritenendo manifestamente infondati i motivi di illegittimita' costituzionale del punto 3 - dell'art. 204-bis della legge 1° agosto 2003 n. 214, sospende ai sensi dell'art. 295 c.p.c. il processo e rimette gli atti a codesta on. Corte costituzionale. Cagliari, addi' 3 novembre 2003 Il giudice di pace: Sanna 04C0175