N. 24 ORDINANZA (Atto di promovimento) 6 novembre 2003
Ordinanza emessa il 6 novembre 2003 dal giudice di pace di Portici nel procedimento civile vertente tra Nocerino Raffaele e polizia municipale - Comune di Portici Circolazione stradale - Infrazioni al codice della strada - Ricorso al giudice di pace avverso il verbale di accertamento - Condizioni di ammissibilita' - Onere per il ricorrente di versare presso la cancelleria una somma pari alla meta' del massimo edittale della sanzione inflitta dall'organo accertatore - Violazione del diritto fondamentale alla parita' davanti alla legge indipendentemente dalle condizioni economiche e sociali - Discriminazione tra cittadini abbienti e non abbienti - Contrasto con il compito della Repubblica di rimuovere gli ostacoli limitativi di fatto dell'eguaglianza - Lesione del diritto di azione e di difesa - Contrasto con la garanzia di mezzi di difesa per i non abbienti. - Codice della strada (decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285), art. 204-bis, comma 3, introdotto dall'art. 4, comma 1-septies, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modifiche nella legge 1° agosto 2003, n. 214. - Costituzione, artt. 2, 3 [commi primo e secondo] e 24 [commi primo, secondo e terzo].(GU n.8 del 25-2-2004 )
il giudice di pace Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa iscritta in data 30 ottobre 2003 al n. 4484/03 RG. civile, vertente tra Nocerino Raffaele, residente in Vairano Patenora (CE) alla via Napoli, 282 ed elettivamente in Portici presso l'ufficio del giudice di pace, opponente, e Comando di polizia municipale del Comune di Portici, opposto. F a t t o In data 30 ottobre 2003 il sig. Nocerino Raffaele proponeva opposizione al verbale di accertamento al c.d.s. n. 313549/S/03 dell'8 giugno 2003 col quale si contestava l'infrazione all'art. 7/01/14 codice della strada per aver circolato in direzione contraria a quella consentita, deducendo la illegittimita' dello stesso per la insussistenza dei fatti contestati che chiedeva di provare a mezzo testi. D i r i t t o Il giudice di pace rileva che il suddetto ricorso in opposizione a verbale di accertamento al c.d.s. e' stato depositato in data 30 ottobre 2003 senza procedere al versamento presso la cancelleria dell'ufficio del giudice di pace di Portici della somma pari alla meta' del massimo edittale della sanzione inflitta dall'organo accertatore, costituendo tale versamento obbligo previsto, a pena di inammissibilita' del ricorso dall'art. 204-bis del decreto legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 introdotto dalla legge n. 214 del 1° agosto 2003 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 186 del 12 agosto 2003 ed entrata in vigore il giorno successivo), la quale ha convertito in legge, con modificazioni, il d.l. n. 151 del 27 giugno 2003, e che pertanto tale disposizione doveva essere osservata da questo giudice con la dichiarazione di inammissibilita' del ricorso. Ritiene tuttavia questo giudice che la questione di legittimita' costituzionale del menzionato art. 204-bis del decreto legislativo n. 285 del 30 aprile 1992, non appare manifestamente infondata, e va pertanto sollevata d'ufficio. Violazione degli artt. 2, 3 e 24 della Costituzione. Infatti la norma in parola, violando gli artt. 2 e 3 della Costituzione della Repubblica italiana, lede il diritto fondamentale dell'individuo alla parita' davanti alla legge, senza distinzione di condizioni personali e sociali, operando una palese discriminazione tra cittadini abbienti e non abbienti, riservando solo ai primi di poter tutelare i propri diritti proponendo ricorso al giudice di pace e imponendo ai non abbienti la via obbligata del ricorso al prefetto, che tale versamento cauzionale non prevede, sovvertendo in tal modo il dettato dell'art. 3 capoverso laddove sancisce che e' compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, i quali limitano di fatto la enunciata eguaglianza dei cittadini e violando cosi' anche l'art. 24 della Costituzione il quale sancisce - che tutti i cittadini possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi; - che la difesa e' diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento; che ai non abbienti appositi istituti assicurano i mezzi per agire e difendersi davanti a ogni giurisdizione.
P. Q. M. Visti gli artt. 134 della Cost. e 23 legge n. 87/1953, ritenutane la rilevanza e non manifesta infondatezza, solleva d'ufficio la questione di legittimita' stituzionale dell'art. 204-bis del decreto legislativo n. 285 del 30 aprile 1992, introdotto dalla legge n. 214 del 1° agosto 2003 che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge n. 151 del 27 giugno 2003 per contrasto con gli artt. 2, 3 e 24 della Costituzione della Repubblica italiana, nella parte in cui prevede che all'atto del deposito del ricorso il ricorrente debba versare presso la cancelleria del giudice di pace, a pena di inammissibilita' del ricorso, una somma pari alla meta' del massimo edittale della sanzione inflitta dall'organo accertatore. Sospende il presente giudizio n. 4484/03 RG civile. Manda alla cancelleria di provvedere alla immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Manda alla cancelleria di notificare la presente ordinanza alle parti e al Presidente del Consiglio dei ministri; Manda alla cancelleria di comunicare la presente ordinanza ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Portici, addi' 6 novembre 2003 Il giudice di pace: Di Lella 04C0176