N. 24 ORDINANZA (Atto di promovimento) 6 novembre 2003

Ordinanza  emessa  il  6 novembre 2003 dal giudice di pace di Portici
nel  procedimento  civile  vertente  tra  Nocerino Raffaele e polizia
municipale - Comune di Portici

Circolazione  stradale  - Infrazioni al codice della strada - Ricorso
  al  giudice di pace avverso il verbale di accertamento - Condizioni
  di  ammissibilita'  -  Onere per il ricorrente di versare presso la
  cancelleria  una  somma  pari alla meta' del massimo edittale della
  sanzione  inflitta dall'organo accertatore - Violazione del diritto
  fondamentale  alla  parita'  davanti  alla  legge indipendentemente
  dalle   condizioni  economiche  e  sociali  -  Discriminazione  tra
  cittadini  abbienti e non abbienti - Contrasto con il compito della
  Repubblica   di   rimuovere   gli   ostacoli  limitativi  di  fatto
  dell'eguaglianza  -  Lesione  del  diritto  di azione e di difesa -
  Contrasto con la garanzia di mezzi di difesa per i non abbienti.
- Codice  della  strada (decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285),
  art. 204-bis, comma 3, introdotto dall'art. 4, comma 1-septies, del
  decreto-legge  27 giugno 2003,  n. 151,  convertito  con  modifiche
  nella legge 1° agosto 2003, n. 214.
- Costituzione, artt. 2, 3 [commi primo e secondo] e 24 [commi primo,
  secondo e terzo].
(GU n.8 del 25-2-2004 )
                         il giudice di pace

    Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa iscritta in data
30  ottobre  2003  al  n. 4484/03  RG.  civile, vertente tra Nocerino
Raffaele,  residente in Vairano Patenora (CE) alla via Napoli, 282 ed
elettivamente  in  Portici  presso  l'ufficio  del  giudice  di pace,
opponente,  e  Comando  di  polizia municipale del Comune di Portici,
opposto.

                              F a t t o

    In  data  30  ottobre  2003  il  sig. Nocerino Raffaele proponeva
opposizione  al  verbale  di  accertamento  al  c.d.s. n. 313549/S/03
dell'8   giugno   2003   col   quale   si   contestava   l'infrazione
all'art. 7/01/14  codice della strada per aver circolato in direzione
contraria  a  quella  consentita,  deducendo  la illegittimita' dello
stesso  per  la  insussistenza  dei  fatti contestati che chiedeva di
provare a mezzo testi.

                            D i r i t t o

    Il  giudice di pace rileva che il suddetto ricorso in opposizione
a  verbale  di  accertamento al c.d.s. e' stato depositato in data 30
ottobre  2003  senza  procedere  al  versamento presso la cancelleria
dell'ufficio  del  giudice  di  pace di Portici della somma pari alla
meta'  del  massimo  edittale  della  sanzione  inflitta  dall'organo
accertatore,  costituendo tale versamento obbligo previsto, a pena di
inammissibilita'    del   ricorso   dall'art. 204-bis   del   decreto
legislativo  n. 285  del 30 aprile 1992 introdotto dalla legge n. 214
del 1° agosto 2003 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 186 del 12
agosto  2003  ed entrata in vigore il giorno successivo), la quale ha
convertito  in legge, con modificazioni, il d.l. n. 151 del 27 giugno
2003,  e  che  pertanto  tale disposizione doveva essere osservata da
questo giudice con la dichiarazione di inammissibilita' del ricorso.
    Ritiene  tuttavia questo giudice che la questione di legittimita'
costituzionale  del  menzionato  art. 204-bis del decreto legislativo
n. 285  del 30 aprile 1992, non appare manifestamente infondata, e va
pertanto sollevata d'ufficio.
    Violazione degli artt. 2, 3 e 24 della Costituzione.
    Infatti  la  norma  in  parola,  violando  gli  artt. 2 e 3 della
Costituzione  della Repubblica italiana, lede il diritto fondamentale
dell'individuo  alla parita' davanti alla legge, senza distinzione di
condizioni  personali  e sociali, operando una palese discriminazione
tra  cittadini  abbienti  e non abbienti, riservando solo ai primi di
poter tutelare i propri diritti proponendo ricorso al giudice di pace
e imponendo ai non abbienti la via obbligata del ricorso al prefetto,
che  tale  versamento cauzionale non prevede, sovvertendo in tal modo
il  dettato  dell'art. 3  capoverso  laddove  sancisce che e' compito
della  Repubblica  rimuovere  gli  ostacoli  di  ordine  economico  e
sociale,  i  quali  limitano  di  fatto  la enunciata eguaglianza dei
cittadini  e  violando  cosi'  anche  l'art. 24 della Costituzione il
quale  sancisce - che tutti i cittadini possono agire in giudizio per
la  tutela  dei propri diritti e interessi legittimi; - che la difesa
e' diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento; che ai
non  abbienti  appositi  istituti  assicurano  i  mezzi  per  agire e
difendersi davanti a ogni giurisdizione.
                              P. Q. M.
    Visti gli artt. 134 della Cost. e 23 legge n. 87/1953, ritenutane
la  rilevanza  e  non  manifesta  infondatezza,  solleva d'ufficio la
questione  di legittimita' stituzionale dell'art. 204-bis del decreto
legislativo  n. 285 del 30 aprile 1992, introdotto dalla legge n. 214
del  1° agosto 2003 che ha convertito in legge, con modificazioni, il
decreto-legge  n. 151  del  27  giugno  2003  per  contrasto  con gli
artt. 2,  3  e 24 della Costituzione della Repubblica italiana, nella
parte  in  cui  prevede  che  all'atto  del  deposito  del ricorso il
ricorrente debba versare presso la cancelleria del giudice di pace, a
pena  di  inammissibilita' del ricorso, una somma pari alla meta' del
massimo edittale della sanzione inflitta dall'organo accertatore.
    Sospende il presente giudizio n. 4484/03 RG civile.
    Manda  alla cancelleria di provvedere alla immediata trasmissione
degli atti alla Corte costituzionale;
    Manda  alla  cancelleria di notificare la presente ordinanza alle
parti e al Presidente del Consiglio dei ministri;
    Manda  alla  cancelleria  di  comunicare la presente ordinanza ai
Presidenti delle due Camere del Parlamento.
        Portici, addi' 6 novembre 2003
                    Il giudice di pace: Di Lella
04C0176