N. 25 ORDINANZA (Atto di promovimento) 20 novembre 2003
Ordinanza emessa il 20 novembre 2003 dal giudice di pace di Todi nel procedimento civile vertente tra Haydara Lahcen e Ufficio territoriale del Governo di Perugia Circolazione stradale - Infrazioni al codice della strada - Ricorso al giudice di pace avverso il verbale di accertamento - Condizioni di ammissibilita' - Onere per il ricorrente di versare presso la cancelleria una somma pari alla meta' del massimo edittale della sanzione inflitta dall'organo accertatore - Ostacolo alla tutela giurisdizionale dei diritti - Disparita' di trattamento in danno dei cittadini meno abbienti - Violazione del principio di uguaglianza. - Codice della strada (decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285), art. 204-bis, introdotto dall'art. 1-septies della legge 1° agosto 2003, n. 214 [recte: introdotto dall'art. 4, comma 1-septies, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modifiche, nella legge 1° agosto 2003, n. 214]. - Costituzione, artt. 3 e 24.(GU n.8 del 25-2-2004 )
IL GIUDICE DI PACE Osservato che, con ricorso dell'11 novembre 2003, depositato nella medesima data ed iscritto al n. 292/A/03 R.G. affari civili contenziosi, Haydara Lahcen sollevava questioni di illegittimita' costituzionale dell'art. 204-bis d.lgs. n. 285/1992, nonche' chiedeva, a questo giudice di pace, la sospensione del presente giudizio per la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e nel merito, in via principale, l'annullamento. in via preliminare, la sospensione di tre verbali aventi rispettivamente il n. 371009Z; n. 371010Z e n. 678921T del 2 luglio 2003, con restituzione della patente di guida, elevati dalla Polizia stradale sezione di Perugia in data 2 luglio 2003, rispettivamente per le violazioni di cui agli artt. 145, secondo e decimo comma; 143, secondo e decimo comma, 15, primo e secondo comma, codice della strada, con i quali sono stati applicati rispettivamente le sanzioni pecuniarie di Euro 78,94, Euro 44,29 ed Euro 44,29 per aver compiuto una manovra di attraversamento della carreggiata... omettendo di rispettare l'obbligo di procedere in prossimita' del margine destro della strada... senza dare la precedenza ad altro veicolo proveniente da destra e cosi' provocando un sinistro con riferimento della propria persona e di altro conducente e danneggiando due paracarri in lamiera. A sostegno del proprio ricorso affermava che i fatti non erano quelli descritti in verbale e contestava le deposizioni dei testimoni oculari raccolte dai verbalizzanti ed, in via istruttoria, articolava una prova per testi ed indicava altri testimoni oculari. Sollevava, poi, dubbi sulla costituzionaiita' dell'art 204-bis c.d.s., cosi' come recentemente introdotto in relazione all'onere spettante al ricorrente di versare una somma pari alla meta' del massimo edittale della sanzione inflitta dall'organo accertatore. Il ricorrente dichiarava che, quale bracciante agricolo, non era in grado di pagare la somma, a titolo cauzionale, di Euro 399,65, cosi' come disposto dall'art. 204-bis e cio' in violazione degli artt. 3 e 24 Costituzione. Concludeva quindi come detto. Tanto premesso, il giudicante deve adottare d'ufficio il provvedimento di inammissibilita' del ricorso, qualora riscontri, come nel caso in esame, il mancato versamento della somma pari alla meta' del massimo edittale delle sanzioni inflitte dall'organo accertatore, cosi' come prescritto nel terzo comma dell'art. 204-bis d.lgs. n. 285/1992. Tanto accertato, si osserva che la questione inerente il mancato pagamento della cauzione detta, costituisce questione pregiudiziale alla decisione, poiche' o sussiste la conformita' dell'art. 204-bis c.d.s. al dettato costituzionale e, quindi, il ricorso dovrebbe essere dichiarato inammissibile, o sussiste la illegittimita' costituzionale e, quindi lo stesso puo' essere deciso nel merito. Si osserva, altresi', che effettivamente il pagamento di una cauzione potrebbe avere quale effetto la rinuncia all'impugnazione, poiche' troppo gravoso, creando cosi' un ostacolo alla tutela in sede giurisdizionale garantito dall'art. 24 della Costituzione. Che un cosi' gravoso onere puo' favorire il ricorso alle vie giudiziarie solo a soggetti abbienti, cosi' creando una disparita' di trattamento tra cittadini, in contrasto con il principio di uguaglianza ex art. 3 della Costituzione.
P. Q. M. Il giudice di pace di Todi, in accoglimento della sollevata questione di legittimita' costituzionale, che non ritiene sia manifestamente infondata ed osservato che il giudizio non puo' essere definito indipendentemente dalla risoluzione di detta questione di legittimita' dell'art. 204-bis del d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285, cosi' come introdotto dall'art. 1-septies della legge n. 214/2003, per violazione degli articoli 3 e 24 della Costituzione. Visto l'art. 23, legge n. 87/1953 e visto l'art. 295 c.p.c., dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso. Dispone, altresi', che la cancelleria notifichi l'ordinanza di trasmissione degli atti alle parti in causa e al Consiglio dei ministri. Todi, addi' 18 novembre 2003 Il giudice di pace: Vergine 04C0177