N. 25 ORDINANZA (Atto di promovimento) 20 novembre 2003

Ordinanza  emessa il 20 novembre 2003 dal giudice di pace di Todi nel
procedimento   civile   vertente   tra   Haydara   Lahcen  e  Ufficio
territoriale del Governo di Perugia

Circolazione  stradale  - Infrazioni al codice della strada - Ricorso
  al  giudice di pace avverso il verbale di accertamento - Condizioni
  di  ammissibilita'  -  Onere per il ricorrente di versare presso la
  cancelleria  una  somma  pari alla meta' del massimo edittale della
  sanzione  inflitta  dall'organo  accertatore - Ostacolo alla tutela
  giurisdizionale  dei  diritti  - Disparita' di trattamento in danno
  dei   cittadini   meno  abbienti  -  Violazione  del  principio  di
  uguaglianza.
- Codice  della  strada (decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285),
  art. 204-bis,  introdotto dall'art. 1-septies della legge 1° agosto
  2003,  n. 214  [recte: introdotto dall'art. 4, comma 1-septies, del
  decreto-legge  27 giugno 2003,  n. 151,  convertito, con modifiche,
  nella legge 1° agosto 2003, n. 214].
- Costituzione, artt. 3 e 24.
(GU n.8 del 25-2-2004 )
                         IL GIUDICE DI PACE

    Osservato  che,  con  ricorso  dell'11 novembre  2003, depositato
nella  medesima  data  ed  iscritto al n. 292/A/03 R.G. affari civili
contenziosi,  Haydara  Lahcen  sollevava  questioni di illegittimita'
costituzionale   dell'art.   204-bis   d.lgs.   n. 285/1992,  nonche'
chiedeva,  a  questo  giudice  di  pace,  la sospensione del presente
giudizio  per  la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e
nel merito, in via principale, l'annullamento. in via preliminare, la
sospensione  di  tre  verbali  aventi  rispettivamente il n. 371009Z;
n. 371010Z  e  n. 678921T  del  2 luglio 2003, con restituzione della
patente  di  guida, elevati dalla Polizia stradale sezione di Perugia
in  data 2 luglio 2003, rispettivamente per le violazioni di cui agli
artt. 145,  secondo  e decimo comma; 143, secondo e decimo comma, 15,
primo  e  secondo  comma, codice della strada, con i quali sono stati
applicati  rispettivamente  le  sanzioni  pecuniarie  di  Euro 78,94,
Euro 44,29   ed   Euro 44,29   per   aver  compiuto  una  manovra  di
attraversamento   della   carreggiata...   omettendo   di  rispettare
l'obbligo  di  procedere  in  prossimita'  del  margine  destro della
strada...  senza  dare  la precedenza ad altro veicolo proveniente da
destra  e  cosi' provocando un sinistro con riferimento della propria
persona  e  di  altro  conducente  e  danneggiando  due  paracarri in
lamiera.
    A  sostegno  del  proprio ricorso affermava che i fatti non erano
quelli descritti in verbale e contestava le deposizioni dei testimoni
oculari raccolte dai verbalizzanti ed, in via istruttoria, articolava
una prova per testi ed indicava altri testimoni oculari.
    Sollevava,  poi,  dubbi  sulla costituzionaiita' dell'art 204-bis
c.d.s.,  cosi'  come  recentemente  introdotto in relazione all'onere
spettante  al  ricorrente  di  versare  una somma pari alla meta' del
massimo edittale della sanzione inflitta dall'organo accertatore.
    Il  ricorrente dichiarava che, quale bracciante agricolo, non era
in  grado  di  pagare  la somma, a titolo cauzionale, di Euro 399,65,
cosi'  come  disposto  dall'art. 204-bis  e  cio' in violazione degli
artt. 3 e 24 Costituzione. Concludeva quindi come detto.
    Tanto   premesso,   il  giudicante  deve  adottare  d'ufficio  il
provvedimento  di  inammissibilita'  del  ricorso, qualora riscontri,
come  nel  caso in esame, il mancato versamento della somma pari alla
meta'  del  massimo  edittale  delle  sanzioni  inflitte  dall'organo
accertatore,  cosi' come prescritto nel terzo comma dell'art. 204-bis
d.lgs. n. 285/1992.
    Tanto  accertato, si osserva che la questione inerente il mancato
pagamento  della  cauzione detta, costituisce questione pregiudiziale
alla  decisione,  poiche' o sussiste la conformita' dell'art. 204-bis
c.d.s.  al  dettato  costituzionale  e,  quindi,  il ricorso dovrebbe
essere   dichiarato   inammissibile,  o  sussiste  la  illegittimita'
costituzionale e, quindi lo stesso puo' essere deciso nel merito.
    Si  osserva,  altresi',  che  effettivamente  il pagamento di una
cauzione  potrebbe  avere quale effetto la rinuncia all'impugnazione,
poiche' troppo gravoso, creando cosi' un ostacolo alla tutela in sede
giurisdizionale garantito dall'art. 24 della Costituzione.
    Che  un  cosi'  gravoso  onere  puo' favorire il ricorso alle vie
giudiziarie solo a soggetti abbienti, cosi' creando una disparita' di
trattamento   tra   cittadini,  in  contrasto  con  il  principio  di
uguaglianza ex art. 3 della Costituzione.
                              P. Q. M.
    Il  giudice  di  pace  di  Todi,  in accoglimento della sollevata
questione   di  legittimita'  costituzionale,  che  non  ritiene  sia
manifestamente infondata ed osservato che il giudizio non puo' essere
definito  indipendentemente  dalla  risoluzione di detta questione di
legittimita'  dell'art. 204-bis  del  d.lgs.  30 aprile  1992 n. 285,
cosi'  come  introdotto  dall'art. 1-septies della legge n. 214/2003,
per violazione degli articoli 3 e 24 della Costituzione.
    Visto  l'art. 23,  legge  n. 87/1953  e  visto l'art. 295 c.p.c.,
dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale
e sospende il giudizio in corso.
    Dispone,  altresi',  che  la cancelleria notifichi l'ordinanza di
trasmissione  degli  atti  alle  parti  in  causa  e al Consiglio dei
ministri.
        Todi, addi' 18 novembre 2003
                     Il giudice di pace: Vergine
04C0177