N. 26 ORDINANZA (Atto di promovimento) 5 dicembre 2003
Ordinanza emessa il 5 dicembre 2003 dal giudice di pace di Santadi nel procedimento civile vertente tra Pireddu Adriano e prefetto di Cagliari Circolazione stradale - Infrazioni al codice della strada - Ricorso al giudice di pace - Condizioni di ammissibilita' - Onere per il ricorrente di versare presso la cancelleria una somma pari alla meta' del massimo edittale della sanzione inflitta dall'organo accertatore - Violazione del principio di uguaglianza e del diritto di difesa - Discriminazione tra cittadini abbienti e meno abbienti - Esclusione per questi ultimi della possibilita' di tutela giurisdizionale - Contrasto con l'obiettivo di rimuovere gli ostacoli economici che impediscono l'attuazione del principio di uguaglianza. - Codice della strada (decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285), art. 204-bis, comma 3, introdotto dalla legge 1° agosto 2003, n. 214 [rectius: dall'art. 4, comma 1-septies, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modifiche, nella legge 1° agosto 2003, n. 214]. - Costituzione, artt. 3 e 24.(GU n.8 del 25-2-2004 )
IL GIUDICE DI PACE Ha pronunciato la seguente ordinanza. Nel procedimento civile n. 69/2003 R.G., vertente fra Pireddu Adriano, residente in Santadi ed elettivamente domiciliato in Cagliari, piazza Garibaldi n. 4, presso lo studio dell'avv. Alberto Deplano che lo rappresenta e difende per procura a margine dell'atto introduttivo e la Prefettura di Cagliari, in persona del prefetto in carica, avente ad oggetto il ricorso ex artt. 22 della legge n. 689/1981 e 205 del codice della strada approvato con il decreto legislativo n. 285/1992. Letti gli atti ed esaminata l'istanza del ricorrente. Premesso che: con ricorso depositato il 21 novembre 2003, il sig. Adriano Pireddu, in proprio e quale genitore esercente la potesta' sul figlio minore, sig. Cristian Pireddu, proponeva opposizione avverso l'ordinanza n. 1283E/2003 con la quale il prefetto della Provincia di Cagliari gli aveva ingiunto di pagare in solido la somma di euro 136,50, a titolo di sanzione amministrativa per la violazione dell'art. 145 c.d.s. Il ricorrente deduceva molteplici motivi di illegittimita' della pretesa sanzionatoria dell'amministrazione, specificamente la mancata contestazione immediata dell'infrazione e la mancata indicazione nel verbale di accertamento dei motivi dell'omissione; l'infondatezza del verbale, atteso che gli agenti accertatori non erano presenti sul luogo al momento del riferito sinistro e, quindi, la descrizione della violazione mancava di riscontro oggettivo e concreto; l'inesistenza e/o nullita' dell'ordinanza ingiunzione per essere stata emanata non dal prefetto, ma dal vice prefetto vicario, senza alcuna indicazione del provvedimento di delega dei relativi poteri; l'omessa e/o apparente motivazione della suddetta ordinanza; l'incertezza circa la natura del verbale notificato dagli agenti accertatori, non potendo riconoscersi valore di fede privilegiata al processo verbale non redatto nell'immediatezza del fatto. Il ricorrente chiedeva, pertanto, previa sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza ingiunzione, di dichiarare inesistente o annullare l'ordinanza ingiunzione e il sottostante verbale di contestazione. Con atto integrativo del ricorso, depositato il 25 novembre 2003 e prima che si fosse provveduto al ricorso stesso, il ricorrente eccepiva la illegittimita' costituzionale dell'art. 204-bis c.d.s., introdotto dalla legge n. 214/2003 che ha convertito in legge con modificazioni il d.l. n. 151/2003, nella parte in cui prevede che all'atto del deposito del ricorso, il ricorrente debba versare presso la cancelleria del giudice di pace, a pena di inammissibilita' del ricorso, una somma pari alla meta' del massimo edittale della sanzione inflitta dall'organo accertatore, sostenendo che la previsione della cauzione creava una disparita' di trattamento tra soggetti e precludeva, inoltre, la difesa ai soggetti meno abbienti, in violazione dei principi di uguaglianza e di difesa sanciti, rispettivamente, dagli artt. 3 e 24 della Costituzione. Inoltre, egli riteneva che la normativa in esame fosse in contrasto con l'art. 24 Cost., in quanto la sua applicazione all'iter procedimentale gia' iniziato sotto il vigore della precedente normativa con la proposizione del ricorso al prefetto, mutava le condizioni di esercizio del diritto di difesa, pregiudicandone la certezza e chiedeva, dunque, la sospensione del presente giudizio e la rimessione degli atti alla Corte costituzionale. In ordine al prospettato secondo motivo di contrasto dell'art. 204-bis c.d.s. con l'art. 24 Cost., si ritiene che la questione di legittimita' costituzionale, benche' rilevante ai fini del presente procedimento, sia manifestamente infondata, atteso che la norma censurata regola una condizione di ammissibilita' dell'azione e, dato il suo carattere processuale e non sostanziale, non pregiudica la certezza del diritto di difesa. Rilevato che il ricorso e' stato depositato senza il libretto di deposito giudiziario, attestante il versamento della cauzione previsto, a pena di inammissibilita' del ricorso, dall'art. 204-bis c.d.s., introdotto dalla legge n. 214/2003 che ha convertito con modificazioni il d.l. n. 151/2003. Ritenuto che la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 204-bis c.d.s. per violazione del diritto di uguaglianza (art. 3 Cost.) e del diritto di difesa (art. 24 Cost.) rileva ai fini dell'ammissibilita' del presente ricorso; Ritenuto, altresi', che la stessa non appare manifestamente infondata, atteso che la disposizione in esame, condizionando il ricorso al versamento della cauzione, consente di fatto l'accesso alla giustizia solo ai soggetti abbienti, in quanto coloro che non dispongono di una somma di denaro addirittura doppia rispetto a quella che definirebbe la pendenza mediante il pagamento in misura ridotta, potrebbero essere indotti a rinunciare alla tutela giurisdizionale dei propri diritti, con conseguente violazione dei dettati costituzionali. Invero, sotto un primo aspetto la norma de qua discrimina i cittadini per le loro condizioni personali e sociali, creando un ostacolo, qual'e' quello del versamento della cauzione, che di fatto ne limita la parita', in contrasto con l'art. 3 Cost. che prevede la rimozione degli ostacoli di carattere economico che impediscono la concreta attuazione del principio di uguaglianza. Sotto altro profilo, la previsione della cauzione priva i meno abbienti della possibilita' di ricorrere alla tutela giurisdizionale, in contrasto con l'art. 24 Cost. che garantisce non solo il diritto fondamentale di ogni cittadino di agire in giudizio a difesa dei propri diritti ed interessi legittimi, ma anche i mezzi per poterlo esercitare.
P. Q. M. Visti gli artt. 134 Cost. e 23 legge n. 87/1953; Ritenuta rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 204-bis del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, introdotto dalla legge n. 214/2003 che ha convertito con modificazioni il d.l. n. 151/2003, per contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione della Repubblica italiana, nella parte in cui prevede che all'atto del deposito del ricorso, il ricorrente debba versare presso la cancelleria del giudice di pace, a pena di inammissibilita' del ricorso, una somma pari alla meta' del massimo edittale della sanzione inflitta dall'organo accertatore; Sospende il presente giudizio, iscritto al n. 69/2003 R.G. degli affari contenziosi, pendente tra Pireddu Adriano e Prefettura di Cagliari, in persona del prefetto in carica; Manda alla cancelleria per la trasmissione degli atti alla eccellentissima Corte costituzionale, e per la comunicazione della presente ordinanza: al sig. Presidente del Consiglio dei ministri; ai sigg. Presidenti delle due Camere del Parlamento; al ricorrente nel domicilio eletto e alla Prefettura di Cagliari, in persona del prefetto in carica. Santadi, addi' 5 novembre 2003 Il giudice di pace: Puddinu 04C0178