N. 27 ORDINANZA (Atto di promovimento) 9 dicembre 2003
Ordinanza emessa il 9 dicembre 2003 dal giudice di pace di Asiago nel procedimento civile vertente tra Rigoni Roberto e Comune di Asiago - Comando polizia municipale Circolazione stradale - Infrazioni al codice della strada - Ricorso al giudice di pace avverso il verbale di accertamento - Condizioni di ammissibilita' - Onere per il ricorrente di versare presso la cancelleria una somma pari alla meta' del massimo edittale della sanzione inflitta dall'organo accertatore - Previsione ingiustificata e non ragionevole - Contrasto con il compito della Repubblica di rimuovere gli ostacoli limitativi di fatto della liberta' e dell'eguaglianza - Discriminazione tra cittadini abbienti e non abbienti in ordine alla possibilita' di accedere alla tutela giurisdizionale - Compressione del diritto di azione e di difesa del cittadino non abbiente. - Codice della strada (decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285), art. 204-bis, comma 3, introdotto dall'art. 4 della legge 1° agosto 2003, n. 214 [recte: introdotto dall'art. 4, comma 1-septies, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modifiche, nella legge 1° agosto 2003, n. 214]. - Costituzione, artt. 3 e 24.(GU n.8 del 25-2-2004 )
IL GIUDICE DI PACE Ha pronunciato la seguente ordinanza, nella causa civile iscritta al R.G. n. 100/03, promossa con ricorso del 15 ottobre 2003 e depositato in cancelleria in pari data da Rigoni Roberto residente in Asiago, via Rodeghieri n. 150, ed elettivamente domiciliato ai fini del presente giudizio in Vicenza, contra' Canove n. 1, opponente; Contro Comune di Asiago (Vicenza) - Comando polizia municipale di Asiago, amministrazione opposta. Oggetto: ricorso in opposizione ex art. 22 legge n. 689/1981 avverso il verbale di contestazione n. 7025 redatto in data 29 agosto 2003 dalla polizia municipale di Asiago. P r e m e s s o Con ricorso del 15 ottobre 2003 e depositato in cancelleria in pari data, il sig. Rigoni Roberto chiedeva che in via pregiudiziale venisse accertata la non manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 204-bis del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, introdotto dalla legge 1° agosto 2003, n. 214 che ha convertito in legge con modificazioni il decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, per contrasto con gli articoli 2, 3 e 24 della Costituzione, nonche' venisse disposta in via provvisoria la sospensione dell'instaurato giudizio e, conseguentemente del verbale n. 7025 emesse dal Comando polizia municipale in Asiago (Vicenza), localita' Canove il 29 agosto 2003. In via principale, richiamandosi a quanto esposto nel ricorso chiedeva innanzitutto sentire pronunciare declaratoria di inefficacia del verbale di contestazione, quindi sentire accogliere il ricorso per i motivi in fatto e in diritto esposti nell'atto introduttivo, previa audizione personale del ricorrente, con conseguente annullamento della sanzione amministrativa e con condanna del Comune di Asiago al pagamento delle spese processuali. Iscritto a ruolo il ricorso, l'opponente non provvedeva al versamento della somma pari alla meta' del massimo della sanzione prevista dall'art. 180, primo comma, del c.d.s., a titolo di deposito cauzionale, a tale omesso versamento consegue, come recita l'art. 204-bis summenzionato, la declaratoria di inammissibilita' del ricorso da parte del giudice. R i l e v a t o L'art. 204-bis, introdotto dall'art. 4 legge 1° agosto 2003, n 214 di conversione del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, apportante modifiche ed integrazioni al d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 c.s. codice della strada, stabilendo l'obbligo del versamento di una somma - all'atto dell'iscrizione del ricorso pena l'inammissibilita' dello stesso - pari alla meta' del massimo della sanzione inflitta, che verrebbe restituita al ricorrente in caso di esito positivo del ricorso, appare in contrasto con gli articoli 3 e 24 della Costituzione. Il versamento di tale somma, decisamente superiore alla sanzione irrogata dall'organo accertatore alla commessa infrazione, appare non ragionevole e ingiustificato, atteso che tale importo puo' risultare particolarmente considerevole in relazione a determinate infrazioni al c.d.s. Tale versamento peraltro, imposto a tutti i cittadini all'atto dell'iscrizione del ricorso, pone indistintamente tutti sullo stesso piano, sia coloro che dispongono di mezzi economici sia quelli che per vari motivi ne sono privi, non tenendo in considerazione le diseguaglianze esistenti, violando cosi' il fondamentale diritto sancito dall'art. 3 della Costituzione che prescrive quale compito della Repubblica quello di rimuovere gli ostacoli di ordine economico sociale che, limitando di fatto la liberta' e l'uguaglianza dei cittadini impediscono il pieno sviluppo della persona umana, non certo quello di crearne. Tale normativa invece, impedisce di fatto al cittadini non abbienti o quanto meno rende loro estremamente difficoltoso, il rimedio giurisdizionale avverso un provvedimento amministrativo, impedendo loro di esercitare un diritto costituzionalmente garantito. Il rimedio alternativo offerto dal legislatore, quello di adire il prefetto ed esente dall'imposizione del versamento del deposito cauzionale, ponendosi come alternativo al ricorso all'autorita' giudiziaria ordinaria in ordine alla stessa materia, evidenzia in maniera palese come quest'ultimo venga ad essere un mezzo di tutela riservato ai cittadini facoltosi, operando cosi' una discriminazione tra i cittadini, riservando di fatto solo a quelli facoltosi il rimedio giurisdizionale, in palese contrasto con il dettato costituzionale. Pertanto tale norma non puo' che prestarsi a censura di incostituzionalita', anche con riferimento all'art. 24 della Costituzione, ove viene sancito che tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi. La richiesta del versamento di tale somma - nella misura cosi' determinata - all'atto di iscrizione palesa un insanabile contrasto con detto precetto costituzionale, lasciando di fatto al cittadino non abbiente, quale unico strumento di difesa, il ricorso al prefetto facendolo cosi' desistere dall'adire l'autorita' giudiziaria ordinaria. Conseguentemente palese appare la compressione del diritto di difesa del cittadino non abbiente, atteso che certamente il ricorso al prefetto non puo' esser definito alternative al ricorso giurisdizionale. Indubbiamente in considerazione di quanto esposto, l'art. 204-bis, introdotto dall'art. 4 legge 1° agosto 2003, n. 214 di conversione del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 apportante modifiche ed integrazioni al d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 c.s. codice della strada, appare in contrasto con i richiamati articoli della Costituzione, in quanto impedisce o comunque rende estremamente difficile il diritto di difesa, atteso che il versamento di una somma a titolo di deposito cauzionale all'atto dell'iscrizione del ricorso - quando davanti a questo giudice, cause di valore anche superiore sono esenti dal versamento di imposte - vanifica l'esercizio insopprimibile del diritto di difesa, consentendolo soltanto a fasce di cittadini abbienti. Conseguentemente, questo giudice dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 204-bis del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 c.s. c.d.s., cosi' come introdotto dall'art. 4 legge 1° agosto 2003, n. 214 di conversione del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 apportante modifiche ed integrazioni al c.d.s., nella parte in cui prescrive a pena di inammissibilita' del ricorso il versamento all'atto dell'iscrizione del predetto atto il versamento di una somma pari alla meta' del massimo edittale della sanzione inflitta, cosi' violando il precetto di cui agli articoli 3 e 24 della Costituzione. Rilevato quanto sopra, atteso che il giudizio de quo, non puo' essere ne' proseguito ne' definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimita' costituzionale e che la stessa non risulta manifestamente infondata, ne dispone la sospensione, rimettendo gli atti ai sensi dell'art. 23 legge 11 marzo 1953, n. 87 alla Corte costituzionale. Dispone altresi', sussistendo i presupposti, ex art. 22 legge 24 novembre 1981, n. 689 la provvisoria sospensione dell'esecutivita' del provvedimento amministrativo impugnato con tutti gli effetti ad esso collegati.
P. Q. M. Ritenuta rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 204-bis, comma 3 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 c.s. c.d.s., cosi' come introdotto dall'art. 4 legge 1° agosto 2003, n. 214 di conversione del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, nella parte in cui prescrive che: «all'atto del deposito del ricorso il ricorrente deve versare presso la cancelleria del giudice di pace a pena di inammissibilita' del ricorso una somma pari alla meta' del massimo edittale della sanzione inflitta dall'organo accertatore, detta sanzione in caso di accoglimento del ricorso e' restituita al ricorrente.». Sospende il presente giudizio, nonche' dispone - sussistendo i presupposti - ex art. 22 legge 24 novembre 1981, n. 689 la provvisoria sospensione dell'esecutivita' del provvedimento amministrativo impugnato con tutti gli effetti ad esso collegati; ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Dispone che a cura della cancelleria di questo ufficio la presente ordinanza, atteso quanto sopra, venga notificata alle parti del presente giudizio e al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati. Asiago, addi' 9 dicembre 2003 Il giudice di pace: Tamburrini 04C0179