N. 29 ORDINANZA (Atto di promovimento) 31 ottobre 2003

Ordinanza   emessa  il  31  ottobre  2003  dal  giudice  di  pace  di
Castelfiorentino   nel  procedimento  civile  vertente  tra  Rascazzo
Cristiano e Comune di Certaldo

Circolazione  stradale  - Infrazioni al codice della strada - Ricorso
  al  giudice di pace avverso il verbale di accertamento - Condizioni
  di  ammissibilita'  -  Onere per il ricorrente di versare presso la
  cancelleria  una  somma  pari alla meta' del massimo edittale della
  sanzione    inflitta   dall'organo   accertatore   -   Difetto   di
  ragionevolezza  - Disparita' di trattamento tra soggetti abbienti e
  non  abbienti  -  Lesione del principio di eguaglianza e della pari
  dignita'  dei  cittadini  -  Limitazione  del  diritto  di agire in
  giudizio  -  Preclusione  o  grave ostacolo all'esperibilita' della
  tutela   giurisdizionale  -  Richiamo  alle  sentenze  nn. 67/1960,
  21/1961, 80/1966 e 45/1993 della Corte costituzionale.
- Codice  della  strada (decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285),
  art. 204-bis,  introdotto  dalla  legge  1° agosto 2003, n. 214, di
  conversione del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151.
- Costituzione, artt. 2, 3 e 24.
(GU n.8 del 25-2-2004 )
                         IL GIUDICE DI PACE

    Letto  il ricorso depositato in cancelleria il 3 ottobre 2003 dal
sig.  Rascazzo  Cristiano,  in  proprio, di opposizione al verbale di
accertamento  n. 1604/A  elevato dalla Polizia municipale di Certaldo
in  data  29  maggio  2003  per la violazione dell'art. 142, comma 8,
c.d.s. e notificato in data 4 settembre 2003;
    Rilevato che:
        il  ricorso in opposizione a sanzione amministrativa e' stato
depositato  in cancelleria in data 3 ottobre 2003 senza il versamento
presso  la cancelleria del giudice di pace di Castelfiorentino di una
somma  pari  alla  meta' del massimo edittale della sanzione inflitta
dall'organo  accertatore,  di  tale  che  dovrebbe  essere dichiarata
inammissibile l'opposizione de qua;
        tale obbligo e', infatti, previsto, a pena d'inammissibilita'
del ricorso, dall'art. 204-bis del c.d.s. cosi' come modificato dalla
legge  1°  agosto  2003  n. 214  di  conversione del decreto legge 27
giugno 2003 n. 151;
        la  norma  sopracitata,  nel  prevedere l'obbligatorieta' del
versamento - a titolo di deposito cauzionale - di una somma pari alla
meta'  del  massimo  edittale,  a  pena di inammissibilita' contrasta
apertamente   con   alcuni  precetti  di  chiara  valenza  e  portata
fondamentale,  in  quanto  costituenti veri e propri principi cardine
consolidati  all'interno dell'ordinamento democratico di uno stato di
diritto,   e  pertanto,  e'  in  sospetto  d'incostituzionalita'.  Il
riferimento  e' agli artt. 2, 3 e 24 della Costituzione, la quale nel
prevedere l'uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge, l'accesso
incondizionato  alla tutela giurisdizionale per la difesa dei diritti
fondamentali  del cittadino ed il riconoscimento del valore, assoluto
e  preminente,  della  persona e della stessa dignita' del cittadino,
presuppone  il libero accesso alla giustizia per la tutela dei propri
diritti,  senza condizionamenti di sorta, quale risulta, di fatto, il
pagamento  anticipato  della  cauzione  di  cui  all'art. 204-bis del
c.d.s.,  il  quale rischia di frustrare ogni legittima aspettativa di
diritto  del  cittadino.  Il  principio  che  la sopracitata norma va
inoltre  a  scalfire  e'  la  preclusione, in linea di diritto, della
opponibilita'  di un determinato provvedimento sanzionatorio ritenuto
ingiusto,   per   non   essere   conforme  a  diritto,  che  verrebbe
potenzialmente sottratto al controllo di legalita', ove non in regola
con il pagamento di una cauzione.
    Tanto  premesso,  intende  pertanto  sollevare,  come  in effetti
solleva, incidente di costituzionalita' per violazione delle seguenti
disposizioni costituzionali.
    1.   -  Violazione  degli  artt. 2  e  3  Cost.  per  difetto  di
ragionevolezza  e  disparita'  di trattamento tra soggetti abbienti e
non   abbienti.   Il  versamento  anticipato  di  una  cauzione  pari
addirittura   al   doppio   rispetto  a  quella  che  sostanzialmente
consentirebbe  al  cittadino  di  definire  la pendenza attraverso il
pagamento  in  misura ridotta, limita la liberta' e l'uguaglianza dei
cittadini,   discriminandoli   sul   piano   economico   e   sociale,
consentendo,  di  fatto,  l'accesso  alla  tutela  giurisdizionale di
fronte al giudice di pace, solo a coloro che sono in grado di versare
immediatamente  la  cauzione.  Ne'  assume valenza alcuna, sotto tale
profilo,  ma  anzi di fatto rafforza la discriminazione economica tra
cittadini,  la previsione del «doppio binario», costituito, oltre che
dalla  giurisdizione  ordinaria,  impraticabile  per  chi  non sia in
possesso   di   adeguati   mezzi   economici,  dalla  tutela  in  via
amministrativa,  leggasi  ricorso  al  prefetto,  canale interno alla
stessa  pubblica  amministrazione,  il  cui  accesso  e' gratuito. E'
evidente, quindi, a parere dello scrivente, come la norma de quo, sia
lesiva  del  principio  di  uguaglianza oltre che del principio della
pari dignita' dei cittadini.
    2.  -  Violazione  dell'art. 24 della Costituzione che consente a
tutti  i  cittadini  di  agire  in  giudizio per la tutela dei propri
diritti,  senza  condizionamenti  di  sorta.  Invero l'obbligo di cui
all'art. 204-bis  c.d.s.  lede  e  limita  il  diritto  di  agire  in
giudizio,   cosi'   come   costituzionalmente  garantito  a  tutti  i
cittadini,  subordinando  il  diritto  alla tutela giurisdizionale al
pagamento  di  una  cauzione.  Seppur e' vero che la Costituzione non
garantisce la gratuita' dei ricorsi alla giustizia, e' parimenti vero
che    la   Corte   costituzionale   (sent.   n. 67/1960)   dichiaro'
l'illegittimita'  costituzionale dell'art. 98 del codice di procedura
penale  che  prevedeva  appunto  il  potere del giudice di imporre il
versamento di una cauzione alla parte, con cessazione del giudizio in
caso   di  omesso  versamento,  perche'  contrario  al  principio  di
uguaglianza  e  perche'  poneva  un  limite  al  diritto  di  azione;
parimenti  per lo stesso principio, con la sent. n. 21/61, cancellava
l'obbligo di pagare i tributi richiesti dalla finanza per poter agire
in giudizio (clausola solve et repete). Come piu' volte affermato dal
Giudice  delle  leggi (sentt. n. 45/93, n. 80/66) occorre distinguere
tra  oneri  che siano razionalmente collegati alla pretesa dedotta in
giudizio  allo scopo di assicurare al processo uno svolgimento meglio
conforme  alla  sua  funzione - da ritenersi consentiti - e oneri che
invece  tendono  alla  soddisfazione  di interessi del tutto estranei
alle  finalita'  predette  e, conducendo al risultato di precludere o
ostacolare  gravemente  l'esperimento  della  tutela giurisdizionale,
come    nel   caso   di   specie,   incorrono   nella   sanzione   di
incostituzionalita'.
                              P. Q. M.
    Visti  gli  artt. 134  Cost. e 23 legge n. 87/1953, ritenutane la
rilevanza   e   non  manifesta  infondatezza,  solleva  d'ufficio  la
questione   di   legittimita'  costituzionale  dell'art. 204-bis  del
decreto  legislativo 30 aprile 1992 n. 285, introdotto dalla legge 1°
agosto  2003  n. 214 che ha convertito in legge con modificazioni, il
decreto-legge  27 giugno 2003 n. 151 per contrasto con gli artt. 2, 3
e 24 della Costituzione della Repubblica italiana, nella parte in cui
prevede  che  all'atto  del deposito del ricorso, il ricorrente debba
versare  presso  la  cancelleria  del  giudice  di  pace,  a  pena di
inammissibilita'  del  ricorso, una somma pari alla meta' del massimo
edittale della sanzione inflitta dall'organo accertatore.
    Sospende  il  presente  giudizio  n. 144/03  del ruolo generale e
dispone    l'immediata    trasmissione    degli   atti   alla   Corte
costituzionale.
    Manda  alla  cancelleria di notificare la presente ordinanza alle
parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei ministri.
    Manda  alla  cancelleria  di  comunicare la presente ordinanza ai
Presidenti delle due Camere del Parlamento.
    Cosi' deciso in Castelfiorentino, addi' 31 ottobre 2003.
                    Il giudice di pace: De Santis
04C0181