N. 35 ORDINANZA (Atto di promovimento) 29 novembre 2003

Ordinanza  emessa  il  29  novembre  2003 dal tribunale di Milano nel
procedimento   civile  vertente  tra  Faremusica  S.r.l.  e  Grignani
Gianluca

Lavoro  e  previdenza  (controversie  in  materia  di) - Processo del
  lavoro   -   Mutamento   della   persona   fisica   del  magistrato
  originariamente  designato  -  Rinnovazione  dell'assunzione  delle
  prove - Mancata previsione - Irragionevole diversita' di disciplina
  rispetto   al  processo  penale  parimenti  ispirato  al  principio
  dell'oralita'  -  Violazione del diritto di difesa - Violazione dei
  principi del giusto processo.
- Codice di procedura penale, art. 420.
- Costituzione,  artt. 3,  primo comma, 24, comma secondo, 111, commi
  primo e secondo.
Lavoro  e  previdenza  (controversie  in  materia  di) - Processo del
  lavoro  -  Sentenza  che definisce il giudizio - Emissione da parte
  dello   stesso   giudice   (persona   fisica)   che  ha  provveduto
  all'istruzione  probatoria  -  Mancata  previsione  - Irragionevole
  diversita'  di  disciplina rispetto al processo penale - Violazione
  del  diritto  di  difesa  -  Violazione  dei  principi  del  giusto
  processo.
- Codice di procedura penale, art. 429, primo comma.
- Costituzione,  artt. 3,  primo comma, 24, comma secondo, 111, commi
  primo e secondo.
Lavoro  e  previdenza  (controversie  in  materia  di) - Processo del
  lavoro  -  Sentenza pronunciata da giudice (persona fisica) diverso
  da  quello  che  ha  provveduto all'istruzione - Nullita' - Mancata
  previsione  -  Irragionevole  diversita'  di disciplina rispetto al
  processo penale - Violazione del diritto di difesa - Violazione dei
  principi del giusto processo.
- Codice di procedura penale, art. 161, comma secondo.
- Costituzione,  artt. 3,  primo comma, 24, comma secondo, 111, commi
  primo e secondo.
(GU n.9 del 3-3-2004 )
                            IL TRIBUNALE

    Ha  emesso  la  seguente  ordinanza  nella  causa  di lavoro R.G.
n. 5295/2000;  ricorrente:  Faremusica  S.r.l.;  resistente: Grignani
Gianluca.
    Premesso in fatto che:
        nel presente giudizio di lavoro di cui all'art. 409 c.p.c. il
giudice,  in  persona  fisica  di  magistrato  della  Sezione diverso
dall'attuale   estensore,   ammesse   le  prove,  conduceva  l'intera
istruzione  probatoria,  snodatasi in piu' udienze e concretizzatasi,
tra l'altro, nell'assunzione di numerose testimonianze;
        al  termine,  con  ordinanza  in  atti, quello stesso giudice
dichiarava chiusa l'istruzione, rinviando contestualmente la causa ad
altra udienza successiva per la discussione;
        nelle  more,  il  presidente  della sezione lavoro designava,
quale  titolare  del  procedimento, lo scrivente, in sostituzione del
magistrato inizialmente designato, cessato dalle funzioni;
        all'udienza  delle  parti costituite sono comparse davanti al
giudice sottoscritto per la discussione orale della causa:
    Il giudice osserva quanto segue.
    Sul  piano  processuale,  la  situazione  che si e' determinata a
seguito della avvenuta sostituzione (ancorche' per ragioni oggettive)
del  giudice  ad istruttoria conclusa, e' assai singolare e di dubbia
legittimita'  costituzionale,  essendo  l'attuale magistrato chiamato
alla  valutazione  delle  prove,  in  base  alle  quali  decidere  la
controversia,  sulla  base  dei  soli  atti  scritti  della pregressa
istruttoria  da  altri  condotta,  in un giudizio che dovrebbe essere
ispirato al massimo della oralita'.
    Come e' ben noto, con la riforma del processo del lavoro del 1973
il legislatore ha inteso reagire al pratico svuotamento attuato dalla
prassi dei principi chiovendiani, propri dell'originaria formulazione
del  c.p.c.  del 1942 e di attuare, in modo particolarmente incisivo,
con   disposizioni  dettate  specificamente  per  questa  particolare
categoria   di   controversie,   i   principi   dell'oralita',  della
concentrazione  e  immediatezza,  attribuendo  ad  un  unico  giudice
monocratico la direzione dell'attivita' istruttoria e la conseguente,
immediata decisione della causa, tendenzialmente in unica udienza.
    Essenziale  nel  sistema  cosi' creato, e' che il giudice, inteso
come  persona  fisica,  che  presiede  l'udienza  di cui all'art. 420
c.p.c.,  e  che  assume  le  prove,  sia  lo  stesso  che  decide  la
controversia,   non  potendo  altrimenti  parlarsi  di  oralita'  del
processo.
    Del    resto,    la    dimostrazione,    assolutamente   univoca,
dell'intenzione del legislatore di prescrivere, nelle controversie di
lavoro,  la coincidenza della persona fisica che decide rispetto alla
persona  fisica  che  istruisce la causa, sta non solo nella prevista
assunzione  delle  prove  immediatamente,  ma  anche  nella esplicita
definizione, estremamente significativa, dell'udienza di cui all'art.
420,  in  tutte  le  sue  possibili  componenti,  quale  «udienza  di
discussione» tout court.
    Nel  giudizio  penale,  che  e'  la  forma  di processo orale per
eccellenza,  le  conseguenze  del  mutamento (per qualsivoglia causa)
della  persona fisica del giudice trovano una espressa sanzione nella
nullita'  ex  art. 525  del  vigente c.p.p. (corrispondente a omologa
disposizione  del  c.p.p. abrogato) e nella conseguente necessita' di
rinnovare l'istruttoria dibattimentale.
    Anche  nel  processo  civile,  non mancano, il generale, norme di
garanzia  finalizzate ad evitare il cambiamento del giudice - persona
fisica  chiamato  a  decidere  la  controversia,  ed  e'  sicuramente
ragguardevole  che  la giurisprudenza della Corte di cassazione abbia
esteso  la  sanzione della nullita' rilevabile di ufficio ex art. 161
comma  secondo  c.p.c. alla sentenza che venga pronunciata da giudice
diverso di quello che ha partecipato all'udienza di discussione.
    Tuttavia  e'  stato  escluso  dalla consolidata giurisprudenza di
legittimita'  (alla  quale  questo  giudice deve fare necessariamente
riferimento quale «diritto vivente»), che, nel rito del lavoro, possa
rilevare la differenza tra la persona fisica che istruisce la causa e
chi  la  decide  (cfr.  da  ultimo  Cass.,  sentenze  nn. 9052/2000 e
5443/2001;  in  precedenza,  negli  stessi  termini,  v.  sentenze mi
5449/1992 e 1241/95).
    La    giurisprudenza   citata   nell'enunciare   tale   principio
solitamente  fa salva l'applicabilita' dell'art. 421 c.p.c., operando
un  riferimento,  se  pure  apprezzabile,  ad  avviso  del giudicante
inconferente  e  inidoneo  a modificare i termini della questione che
attiene  alla  validita'  formale  delle prove assunte, pregiudiziale
rispetto alla valutazione (necessariamente successiva e limitata alle
prove  ritualmente  assunte e non colpite da nullita) del loro valore
contenutistico e dell'eventuale necessita' di integrare ex ufficio le
gia' avvenute acquisizioni probatorie.
    Occorre   pertanto   pervenire   alla   conclusione,   del  tutto
inappagante,   che,   nel   rito   del   lavoro,   la   regola  della
insostituibilita'  del giudice che procede all'istruzione della causa
rispetto  a  quello  che  la  decide,pur  presupposta dal legislatore
nell'art. 420,  e  fondamentale per la «oralita» del giudizio, non ha
alcuna  garanzia  sul piano del processo, con specifico riguardo alla
validita'  ed  efficacia  delle prove, neppure nel caso limite in cui
l'intera  istruzione  (come nella fattispecie ) sia stata condotta da
altro giudice e ai fini della decisione rilevino e siano determinanti
le  prove  «costituende»  gia'  assunte  nella fase pregressa, in se'
sufficienti, ove non invalide, per giungere alla decisione.
    Ritiene  questo  giudice  che  i  profili  di incostituzionalita'
prospettabili   attengano  in  primo  luogo,  alla  ingiustificata  e
irragionevole  disparita' di trattamento ex art. 3 Cost., quanto alle
conseguenze,  sul  piano  processuale, della sostituzione del giudice
nel  processo  del  lavoro,  rispetto  a  quanto avviene nel giudizio
penale,  parimenti  retto  dal principio dell'oralita', di violazione
del  diritto  di difesa, ex alt. 24, comma secondo Cost., non potendo
tale  diritto,  in  un  processo  retto  dal principio dell'oralita',
essere  pienamente  ed  efficacemente  esercitato  dalla parte se non
davanti  al  giudice  che  ha  assunto le prove dalla cui valutazione
dipende  la  decisione, e infine dall'art. 111, comma primo e secondo
Cost.   perche'   quando   il   legislatore   ordinario,   nella  sua
discrezionalita',   opta   per   un   processo  retto  dal  principio
dell'oralita', appare imprescindibile, affinche' il «giusto processo»
sia  veramente tale, che il giudice deputato alla decisione sia anche
quello  che  ha personalmente proceduto all'istruzione altrimenti non
potendosi  parlare  di «processo» che si svolge «davanti» al giudice,
cioe' con la piena e consapevole partecipazione del giudice investito
del giudizio.
    E'  evidente  la rilevanza della questione sollevata, in quanto -
come  gia'  si  e'  sopra  sottolineato - la decisione della presente
controversia  dipende essenzialmente dalle prove orali, tutte assunte
dal giudice precedentemente designato.
                              P. Q. M.
    Visto  l'art. 23  legge  n. 87/1953, ritenutane la rilevanza e la
non   manifesta   infondatezza   solleva   di  ufficio  questione  di
legittimita'  costituzionale,  con  riferimento  agli  artt. 3, comma
primo,   24   comma  secondo  e  111  commi  primo  e  secondo  della
Costituzione,  dell'art.  420  c.p.c., della parte in cui non prevede
l'obbligo  del  giudice di rinnovare l'assunzione delle prove in caso
di  mutamento  della  persona  fisica  del magistrato originariamente
designato;  degli artt. 429, comma primo e 161, comma secondo, c.p.c.
nella  parte  in cui rispettivamente non prevedono che il giudice che
pronuncia  la  sentenza  deve  essere  lo  stesso  che  ha provveduto
all'istruzione  probatoria,  e  che  in  difetto  la  sentenza, cosi'
pronunciata e' inesistente;
    Sospende il giudizio;
    Dispone  che  a  cura  della cancelleria gli atti siano trasmessi
alla   Corte   costituzionale  e  che  la  presente  ordinanza  venga
notificata  alle  parti  e  al Presidente del Consiglio dei ministri,
nonche' comunicata, nei modi di legge, ai Presidenti delle Camere.
    Cosi' deciso in Milano, all'udienza del 28 novembre 2003
                          Il giudice: Punzo
04C0187