N. 63 ORDINANZA 9 - 12 febbraio 2004
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Processo penale - Giudizio abbreviato - Ipotesi in cui la parte civile non abbia accettato il rito - Preclusione, per la stessa parte civile, di richiedere la condanna alle spese relative all'azione civile, e, per il giudice, di provvedere sulle stesse in caso di condanna dell'imputato - Lamentata irragionevolezza e lesione del diritto di agire in giudizio - Affermazione apodittica e immotivata della rilevanza - Manifesta inammissibilita' della questione. - Cod. proc. pen., artt. 441, commi 1 e 4, e 442, comma 1. - Costituzione, artt. 3 e 24.(GU n.7 del 18-2-2004 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Gustavo ZAGREBELSKY; Giudici: Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO;
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale degli articoli 441, commi 1 e 4, e 442, comma 1, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza del 12 novembre 2002 dal giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Viterbo nel procedimento penale a carico di Michele Calano ed altro, iscritta al n. 79 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 10, 1ยช serie speciale, dell'anno 2003. Udito nella camera di consiglio del 12 novembre 2003 il giudice relatore Alfio Finocchiaro. Ritenuto che nel corso di un procedimento penale davanti al giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Viterbo, quest'ultimo, su richiesta degli imputati, ha disposto, ricorrendone i requisiti, il giudizio abbreviato; che la parte civile, gia' costituitasi ritualmente nel corso dell'udienza preliminare, ha dichiarato espressamente di non accettare il rito ai sensi dell'art. 441, comma 4, cod. proc. pen. e che subito dopo il giudice ha invitato le parti a concludere; che i difensori degli imputati hanno eccepito che la parte civile, non avendo accettato il giudizio abbreviato, non ha piu' diritto di rimanere nel processo, e, pertanto, non avrebbe potuto compiere alcuna attivita' ricollegabile alla qualita' di parte del processo stesso, mentre il difensore della parte civile ha opposto che la dichiarazione di non accettazione limita la propria efficacia ai soli effetti previsti dalla legge e precisamente: a) non sospensione del processo civile iniziato in pendenza del processo penale (art. 441, comma 4, cod. proc. pen. che dichiara inapplicabile l'art. 75, comma 3, cod. proc. pen.; b) esclusione del valore di giudicato per la sentenza di condanna (art. 651, comma 2, cod. proc. pen.) o di assoluzione (art. 652, comma 2, cod. proc. pen.) emessa in sede di giudizio abbreviato in relazione al procedimento civile o amministrativo di danno; c) impossibilita' per la parte civile di impugnare la sentenza emessa in sede di rito abbreviato non accettato (art. 576 cod. proc. pen.); che, nel replicare a tali eccezioni, il giudice dell'udienza preliminare ha sostenuto che, in caso di non accettazione del rito abbreviato, la parte civile non puo' partecipare a quel tipo di processo che non ha accettato e - ponendosi il quesito se in considerazione del dissenso si determinino effetti ostativi con riguardo alla statuizione sulle spese relative all'azione civile - lo ha risolto nel senso che e' inibito alla parte civile, che non abbia accettato il rito abbreviato, di richiedere la condanna dell'imputato al pagamento delle spese relative all'azione civile, ed al giudice di provvedere sulle stesse in caso di condanna dell'imputato, attesa la mancanza di norme che ammettano una scissione fra la pronuncia sull'azione principale e quella relativa alle spese; che, su queste premesse, il giudice dell'udienza preliminare, con ordinanza del 12 novembre 2002, ha sollevato questione incidentale di legittimita' costituzionale degli artt. 441, commi 1 e 4, e 442, comma 1, cod. proc. pen., nella parte in cui escludono, il primo articolo, il diritto della parte civile che non abbia accettato il rito abbreviato di richiedere la condanna al pagamento delle spese relative all'azione civile, e il secondo articolo il potere del giudice, in caso di condanna dell'imputato, di statuire in ordine alle stesse, in riferimento agli art. 3 e 24 della Costituzione, per irragionevole preclusione della possibilita' per la parte civile di ottenere il ristoro delle spese in caso di mancata accettazione da parte della stessa del rito del giudizio abbreviato, possibilita' prevista invece in caso di patteggiamento, e per violazione del diritto della persona offesa di agire in giudizio a tutela dei propri diritti. Considerato che il giudice rimettente afferma in modo del tutto apodittico ed immotivato la rilevanza della questione nel giudizio a quo; che, d'altra parte, non e' possibile desumere tale rilevanza dalla descrizione della fattispecie dedotta in giudizio, dal momento che non risulta in alcun modo dall'ordinanza che la parte civile abbia richiesto, al termine del giudizio abbreviato, una statuizione, da parte del giudice, limitata alle sole spese di costituzione di parte civile; che solo in presenza di tale richiesta, infatti, la sollevata questione di legittimita' costituzionale si presenta rilevante, sulla base della interpretazione delle norme impugnate fornita dal giudice rimettente; che, pertanto, risulta la manifesta inammissibilita' della questione sollevata. Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 441, commi 1 e 4, e 442, comma 1, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Viterbo con l'ordinanza in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta 9 febbraio 2004. Il Presidente: Zagrebelsky Il redattore: Finocchiaro Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria il 12 febbraio 2004. Il direttore della cancelleria: Di Paola 04C0201