N. 52 ORDINANZA (Atto di promovimento) 13 ottobre 2003
Ordinanza emessa il 13 ottobre 2003 dal tribunale di Cagliari nel procedimento civile vertente tra T-Scrivo Sardegna ed altra S.r.l. e Boi Maurizio Ordinamento giudiziario - Delega al governo per l'ordinamento giudiziario - Istituzione di sezioni specializzate in materia di proprieta' industriale ed intellettuale presso i Tribunali e le Corti d'appello di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Trieste e Venezia - Mancata previsione della istituzione di alcuna delle stesse sezioni specializzate nel territorio del distretto della Corte d'appello di Cagliari - Incidenza sul principio di uguaglianza e diritto di azione e di difesa in giudizio. - Decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, art. 1. - Costituzione, artt. 3 e 24. Ordinamento giudiziario - Decreto attuativo della delega, di cui alla legge n. 273/2002, per l'istituzione di sezioni specializzate in materia di proprieta' industriale ed intellettuale presso i Tribunali e le Corti d'appello di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Roma, Torino, Trieste e Venezia - Mancata previsione della istituzione di alcune delle stesse sezioni specializzate nel territorio del distretto della Corte d'appello di Cagliari - Incidenza sul principio di uguaglianza e sul diritto di difesa in giudizio. - Decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, art. 4, lett. i). - Costituzione, artt. 3 e 24. Ordinamento giudiziario - Decreto attuativo della delega, di cui alla legge n. 273/2002, per l'istituzione di sezioni specializzate in materia di proprieta' industriale ed intellettuale presso i Tribunali e le Corti d'appello di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Roma, Torino, Trieste e Venezia - Previsione che le sezioni specializzate di Roma siano competenti per «i territori ricompresi» nel distretto di Corte d'appello di Cagliari e delle sezioni distaccate di Sassari della medesima Corte - Incidenza sul principio di uguaglianza e sul diritto di azione e di difesa in giudizio - Decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, art. 4, lett. i). - Costituzione, artt. 3 e 24.(GU n.9 del 3-3-2004 )
IL TRIBUNALE Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa iscritta al n. 6.140 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2003, promossa da T-Scrivo Sardegna S.r.l., con sede in Cagliari ed ivi elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Carla Perniciano, che la rappresenta e difende per procura speciale a margine del ricorso introduttivo, ricorrente contro Boi Maurizio elettivamente domiciliato in Cagliari presso lo studio dell'avv. Salvatore Moi e dell'avv. Nicola Littarru, che lo rappresentano e lo difendono per procura speciale a margine della memoria difensiva, resistente e con la partecipazione della T-Scrivo Sardegna S.r.l., con sede in Roma ed elettivamente domiciliata in Cagliari presso lo studio dell'avv. Carla Perniciano, rappresentata e difesa dall'avv. Federico Pinna per procura speciale a margine dell'atto di intervento, intervenuta volontariamente. M o t i v i 1. - Con ricorso depositato il 31 luglio 2003, la T-Scrivo Sardegna S.r.l. ha esposto, in fatto, le seguenti circostanze: la societa' esercitava da diversi anni la propria attivita' commerciale nel settore della produzione e della commercializzazione di articoli di cartoleria e di abbigliamento, beni che venivano caratterizzati dalla apposizione di scritte e disegni che li rendevano del tutto originali; sin dall'anno 2000, piu' specificamente, aveva iniziato a rappresentare sui propri prodotti animali tipici della fauna sarda, con una breve descrizione delle caratteristiche e delle abitudini di vita, accompagnati dall'uso dei marchi registrati «io vivo a ...» e «sono nato a ...» (Ministero dell'industria, Ufficio brevetti e marchi, registrazione del 14 aprile 1995, n. 50001884-81-82, per le classi 16 e 25, stampati e articoli di abbigliamento); Maurizio Boi, nell'esercizio della propria attivita' imprenditoriale concorrente, aveva tuttavia immesso sul mercato articoli sostanzialmente identici o, comunque, confondibili; il Boi, infatti, produceva e commercializzava nel territorio regionale magliette che riportavano impressa, sulla parte anteriore, con uguale configurazione e con identiche dimensioni: a) la scritta «io nuoto in Sardegna», con la rappresentazione di una tartaruga o di un delfino; b) la scritta «io mi riposo in Sardegna», con la rappresentazione di una foca monaca; Maurizio Boi, inoltre, dall'agosto del 2002, aveva pubblicizzato i prodotti sul quotidiano L'Unione sarda, e non aveva interrotto la propria condotta illecita neppure dopo la diffida inviatagli in data 1° luglio 2003. La T-Scrivo Sardegna S.r.l. ha sostenuto che la condotta di Maurizio Boi integrava gli estremi della concorrenza sleale, attuata con l'utilizzazione, dolosa o se non altro colposa, di nomi e segni distintivi idonei a produrre confusione con i nomi ed i segni distintivi legittimamente utilizzati dalla societa', e in ogni caso realizzata con imitazione servile dei propri prodotti. La societa' ricorrente ha quindi preannunziato di voler agire, nel successivo giudizio di merito, ai sensi degli artt. 2598 ss. c.c., per l'accertamento dell'illecito concorrenziale, per l'inibitoria della condotta sleale e per la condanna del convenuto al risarcimento dei danni. La T-Scrivo Sardegna S.r.l. ha peraltro affermato che sussisteva fondato motivo di temere che, durante il tempo occorrente per far valere i diritti allegati in via ordinaria, gli stessi fossero minacciati da un pregiudizio imminente ed irreparabile, e che fosse necessario adottare immediatamente provvedimenti d'urgenza idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito. La societa' ricorrente ha quindi domandato, in via cautelare ed ante causam ai sensi dell'art. 700 c.p.c., specificamente: a) il sequestro di tutti i capi d'abbigliamento prodotti e commercializzati da Maurizio Boi che fossero risultati identici, simili o, comunque, confondibili rispetto ai propri, ovunque rinvenuti nel territorio della regione Sardegna; b) l'inibizione al concorrente di ogni ulteriore commercializzazione dei prodotti, e, in caso di inottemperanza, la previsione di eventuali «sanzioni pecuniarie»; c) la pubblicazione del provvedimento cautelare, a cura della ricorrente ed a spese del Boi, sui quotidiani regionali L'Unione sarda e la Nuova Sardegna; d) ogni altro provvedimento utile alla cessazione della condotta sleale del concorrente. Il giudice, ritenuto non necessario provvedere immediatamente e inaudita altera part, in quanto non emergeva che la convocazione della controparte potesse concretamente pregiudicare l'attuazione dell'eventuale provvedimento, ha disposto la comparizione delle parti, ai sensi dell'art. 669-sexies c.p.c. Maurizio Boi si e' costituito nel procedimento cautelare in seguito alla regolare notifica della copia del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza, eccependo preliminarmente la nullita' dell'atto introduttivo per l'invalidita' della procura alle liti, non essendovi stata l'indicazione del legale rappresentante della societa' ricorrente e non essendo consentita altrimenti una sua identificazione. Maurizio Boi, nel merito, ha in ogni caso contestato la fondatezza delle domande, chiedendo il rigetto delle istanze cautelari. Il resistente ha sostenuto di produrre e commercializzare sin dal mese di luglio 2000 t-shirts contraddistinte dal format comprendente le illustrazioni degli animali ed un testo in prima persona sulle loro abitudini di vita, solo perfezionate nelle caratteristiche negli anni successivi. Il Boi ha anzi indicato che le magliette facevano parte di una linea commerciale piu' ampia, distribuita sin dall'anno 1997, contraddistinta da illustrazioni, anche di animali, associate a scritte quali: «io nuoto in Sardegna», «faccio il bagno in Sardegna», «io sto a mollo in Sardegna», «vado in barca in Sardegna», «io mi abbronzo in Sardegna», «mi riposo in Sardegna», per alcune delle quali aveva depositato domanda di brevetto di marchio negli anni 2000 e 2002. All'udienza del 3 ottobre 2003 e' intervenuta volontariamente la T-Scrivo S.r.l., esponendo d'essere titolare dei marchi registrati «T-Scrivo», «io vivo a ...» e «sono nato a ...», acquistati dalla Charta S.r.l. in data 1° aprile 1996 e ceduti a fini di sfruttamento economico, inizialmente, alla Didattica libri di Salvatore Dattena & c. S.a.s. e, di seguito, alla T-Scrivo Sardegna S.r.l. La societa' intervenuta ha sollecitato la pronunzia degli stessi provvedimenti cautelari richiesti dalla ricorrente, preannunziando di voler agire, nel successivo giudizio di merito, sia per l'accertamento dell'illecito concorrenziale, ai sensi degli artt. 2598 ss. c.c., sia per l'accertamento delle intervenute violazioni dei propri diritti di marchio e d'autore, oltre che per la condanna di Maurizio Boi al risarcimento di tutti i danni derivati dalla sua condotta illecita. Il procedimento e' stato istruito esclusivamente con produzioni documentali. 2. - Deve essere sollevata, d'ufficio, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 16 legge 12 dicembre 2002, n. 273 (Misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza), recante la delega al Governo per l'istituzione di sezioni dei tribunali specializzate in materia di proprieta' industriale e intellettuale, e degli artt. 1 e 4, lettera i), d.lgs. 27 giugno 2003, n. 168 (Istituzione di Sezioni specializzate in materia di proprieta' industriale ed intellettuale presso tribunali e corti d'appello, a norma dell'art. 16 della legge 12 dicembre 2002, n. 273), attuativi della stessa delega, nelle parti in cui si prevede l'istituzione di sezioni specializzate in materia di proprieta' industriale ed intellettuale presso i tribunali e le corti d'appello delle sole sedi di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Trieste e Venezia, senza fissare nessuna sede in tutto il territorio del distretto della Corte d'appello di Cagliari, e nella parte in cui si stabilisce che le sezioni specializzate di Roma sono competenti per «i territori ricompresi» nel distretto di Corte d'appello di Cagliari e della Sezione distaccata di Sassari della medesima Corte, in quanto norme in contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione. 3. - La questione di legittimita' costituzionale e' direttamente rilevante nel procedimento cautelare in corso. 3.1. - L'eccezione pregiudiziale sollevata dal resistente, infatti, deve essere risolta nel senso della validita' del ricorso introduttivo, e cio' sulla base di principi oramai costantemente affermati dalla Suprema Corte di Cassazione, secondo cui, qualora dall'atto sia possibile identificare il nome del soggetto che ha conferito il mandato alle liti per la persona giuridica, la mancata indicazione nell'intestazione del ricorso di tale nome e della qualita' di legale rappresentante non comporta alcun vizio dell'atto, essendo l'indicazione medesima sufficiente a rendere possibile il riscontro sulla valida instaurazione del rapporto processuale. Nel caso di specie, la procura alle liti a margine del ricorso risulta essere stata sottoscritta, con l'apposizione di una firma integralmente leggibile, da Giancarlo Mocellin, di cui non e' stata poi contestata la qualita' di amministratore della societa' ricorrente, dichiarata anche in sede di comparizione personale delle parti, all'udienza del 2 settembre 2003. 3.2. - La questione di legittimita', una volta ritenuta l'infondatezza dell'eccezione di rito, e' rilevante in quanto, ai sensi dell'art. 3 d.lgs. 27 giugno 2003, n. 168, «le sezioni specializzate sono competenti in materia di controversie aventi ad oggetto: marchi nazionali, internazionali e comunitari brevetti d'invenzione e per nuove varieta' vegetali, modelli di utilita', disegni e modelli e diritto d'autore, nonche' di fattispecie di concorrenza sleale interferenti con la tutela della proprieta' industriale ed intellettuale». La domanda cautelare, rientrante in tale ambito di competenza per materia, avrebbe quindi dovuto essere proposta, sulla base delle norme denunciate, davanti alla sezione specializzata del Tribunale di Roma, territorialmente competente ai sensi dell'art. 4, lett. i), d.lgs. cit., atteso che il decreto legislativo istitutivo delle sezioni specializzate e entrato in vigore in data antecedente rispetto a quella del deposito del ricorso, e cioe' il 12 luglio 2003, giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (art. 7 d.lgs. cit.). L'art. 669-ter c.p.c., difatti, nel determinare la competenza anteriore alla causa nell'ambito della disciplina del procedimento cautelare uniforme, stabilisce inequivocabilmente che «prima dell'inizio della causa di merito la domanda si propone al giudice competente a conoscere del merito». L'accertata incompetenza del tribunale adito, che e' sempre rilevabile d'ufficio, stante il carattere funzionale della competenza, imporrebbe una pronunzia esclusivamente negativa, con le consequenziali statuizioni anche in ordine alle spese di lite. L'art. 669-septies c.p.c., invero, da un lato, con l'affermare che «l'ordinanza di incompetenza non preclude la riproposizione della domanda» al giudice competente, non ammette la possibilita' di una tutela interinale ad opera del giudice incompetente, e, dall'altro, in ogni caso, rende doverosa, nel procedimento cautelare instaurato prima dell'inizio della causa di merito, una pronunzia definitiva sulle spese del procedimento stesso, con eventuale condanna alle spese, immediatamente esecutiva, della parte che vi ha inutilmente dato causa e, quindi, del ricorrente, sulla base del principio della soccombenza (art. 91 c.p.c.). 4.1. - La questione di legittimita' costituzionale si pone, come detto, sotto il profilo del contrasto delle norme indicate con gli artt. 3 e 24 della Costituzione. La Corte costituzionale, chiamata in diverse occasioni a decidere sulla legittimita' di disposizioni di Legge riguardanti la conformazione generale degli istituti processuali, e, in particolare, la ripartizione della giurisdizione e la determinazione delle competenze, tra le quali anche quella territoriale, ha sempre avuto modo di affermare che le inevitabili valutazioni discrezionali del legislatore non sono di regola suscettibili di sindacato, sempre che risultino effettuate nei limiti della ragionevolezza, avuto riguardo al doveroso equilibrato con temperamento della pluralita' degli interessi, costituzionalmente rilevanti, che di volta in volta vengono in considerazione. Con riferimento all'ipotesi di significativo allontanamento territoriale della sede del giudice, la stessa Corte costituzionale ha gia' valutato arbitrarie le scelte del legislatore quando effettuate con il sacrificio non necessitato di altri interessi o valori costituzionalmente rilevanti, come appunto, da un lato, il diritto di agire e di difendersi in giudizio, e, dall'altro, la pienezza e l'effettivita' della tutela giurisdizionale, sottolineando gli «evidenti riflessi» di una scelta incongrua ed altrimenti ovviabile «sulle modalita' di esercizio delle facolta' delle parti», ed il conseguente immotivato «aumento del costo del processo» (Corte costituzionale 12 novembre 2002, n. 444). 4.2. - Il contrasto con l'art. 3 della Costituzione emerge in modo netto se si considera la tangibile ed immotivata disparita' di trattamento tra i soggetti coinvolti, in qualita' di parte, in procedimenti aventi ad oggetto materie riservate alla cognizione delle sezioni specializzate, e residenti o aventi sede nel territorio della regione Sardegna (che e' esattamente coincidente con quello del distretto della Corte d'appello di Cagliari), e quelli che, in situazioni del tutto corrispondenti, risultano residenti o con sede, invece, nel resto del territorio nazionale. E' indiscutibile, infatti, in considerazione degli ordinari criteri di collegamento, che la mancata istituzione di una sezione specializzata nell'isola, e la conseguente previsione delle sezioni specializzate di Roma per «i territori» d'oltremare (art. 4, lett. i, d.lgs. cit.), e' destinata a imporre disagi rilevantissimi ed oneri privi di giustificazione, sia di natura economica che di carattere personale, prima di tutto ai soggetti residenti o con sede nell'isola, come d'altra parte avverrebbe, in concreto, nel procedimento cautelare in corso. Si consideri, in quest'ottica, l'abnorme quanto immotivato allontanamento della sede specializzata individuata ex lege dalle sedi giudiziarie che, invece, sarebbero ordinariamente competenti, in applicazione, in primo luogo, delle regole generali in materia di foro generale delle persone fisiche e giuridiche (artt. 18 e 19 c.p.c.), che indicano la competenza del giudice, rispettivamente, del luogo in cui il convenuto ha la residenza o il domicilio, e, se questi sono sconosciuti, la dimora, e del luogo della sede, dello stabilimento con un rappresentante autorizzato a stare in giudizio per l'oggetto della domanda, ovvero, quanto agli enti non aventi personalita' giuridica, dove svolgono attivita' in modo continuativo. Si valuti ulteriormente l'ipotesi ricorrente in cui tutte le parti - come d'altra parte si e' verificato, almeno inizialmente, nel procedimento cautelare pendente abbiano la loro localizzazione e svolgano la loro attivita' imprenditoriale nel territorio della Regione Sardegna. Lo spostamento della sede giurisdizionale competente appare tanto piu' singolare se si nota che, in tema di concorrenza sleale, il luogo di commissione dell'illecito, che e' rilevante ai fini della corretta individuazione del giudice competente per territorio alla stregua del criteri alternativi indicati dagli art. 19 e 20 c.p.c., e' sempre quello nel quale si sarebbero materialmente verificati gli atti che si assumono lesivi della norma di cui all'art. 2598 c.c. ed i conseguenti effetti, sul mercato, dell'attivita' concorrenziale vietata. 4.3. - L'illlegittimita' delle disposizioni di legge per la violazione dell'art. 24 della Costituzione, a sua volta, si rivela per il notevole ostacolo che viene frapposto all'accesso fisiologico alla giustizia civile, se solo si considerano le piu' rilevanti spese richieste e gli ulteriori aggravi da sopportare, sia per l'assicurazione di un'effettiva difesa tecnica, sia per l'adempimento degli obblighi e per l'esercizio delle facolta' riconosciute nel processo civile alla parte personalmente. I maggiori costi riferibili alla difesa tecnica sono di immediata percezione, vuoi che si consideri la nomina di un professionista che svolga la sua attivita' prevalentemente nell'isola, e che si trasferisca di volta in volta per l'esecuzione del mandato, vuoi che si ipotizzi la scelta di un difensore che gia' normalmente eserciti presso la sede della sezione specializzata prevista come competente, dovendo in tal caso l'assistito sostenere l'onere dei viaggi, se non altro per le indispensabili consultazioni e per l'adeguato approntamento delle difese. I costi del viaggi, da farsi necessariamente con vettori marittimi o compagnie aeree, oltre che le inevitabili spese di soggiorno, in ragione delle distanze da coprire e dei tempi dei trasferimenti, sono, come e' notorio, di gran lunga piu' elevati di quelli che invece sarebbe chiamato a sostenere chi, da qualsiasi altra parte del territorio nazionale, si trovasse a dover partecipare ad un giudizio davanti a qualsiasi altra sezione specializzata. Devono d'altronde essere valutati, nella prospettiva indicata, non soltanto le necessita' di comparizione personale imposte dalla legge (come per il caso dell'interrogatorio libero e del tentativo di conciliazione di cui all'art. 183 c.p.c.) o provocate dalla controparte (come nelle ipotesi di ammissione dell'interrogatorio formale e di deferimento del giuramento decisorio), ma anche il riconosciuto esercizio di importanti facolta', quali in particolare quella dell'assistenza personale all'udienza e, specificamente, all'assunzione dei mezzi di prova (art. 206 c.p.c. e 84 disp. all. c.p.c.), e quella dell'esame degli atti e dei documenti inseriti nel fascicolo d'ufficio e in quelli delle altre parti, oltre che di farsene rilasciare copia (art. 76 disp. all. c.p.c.). E' appena il caso di menzionare, da ultime, le ripercussioni negative connesse all'onere di anticipazione delle spese, previsto dall'art. 90 c.p.c., ad esempio nel caso di consulenza tecnica d'ufficio cui si ricolleghi l'esigenza di assistenza da parte di consulenti tecnici di parte, come anche nel caso di assunzione di una prova per testimoni con l'indicazione di persone che, a conoscenza di fatti avvenuti in Sardegna, sarebbero costrette a sostenere grossi esborsi per il viaggio ed il soggiorno. 4.4. - E' necessario sottolineare, ancora una volta, che nel caso in questione non e certo in considerazione l'apprezzamento discrezionale riconosciuto al legislatore ordinario nell'organizzazione della giustizia per quanto riguarda l'individuazione degli organi giurisdizionali chiamati a conoscere delle controversie in una determinata materia, come appunto quella della proprieta' industriale ed intellettuale. E' in discussione, infatti, la coerenza delle scelte fatte dal legislatore, con le disposizioni denunciate, in tema di localizzazione degli stessi organi giurisdizionali competenti per materia e di regolazione della competenza, in particolare di quella territoriale, che si mostrano prima facie operate in totale spregio del limite della ragionevolezza, costantemente indicato come criterio di individuazione della linea di confine delle valutazioni di bilanciamento tra interessi costituzionalmente rilevanti. L'interesse all'eguaglianza nell'accesso alla giustizia ed alla pienezza ed effettivita' della tutela giurisdizionale, in linea di principio, puo' infatti essere bilanciato con altri interessi, quale ad esempio quello del corretto funzionamento degli organi giurisdizionali, cui potrebbero ricollegarsi le esigenze della specializzazione del giudice, dell'accentramento di taluni organi giurisdizionali in poche sedi giudiziarie, della articolazione territoriale in considerazione dell'adeguatezza degli organici etc. Nel caso di specie, tuttavia, la scelta operata dal legislatore non pare giustificata da alcun apprezzabile interesse od esigenza, ed e' conseguentemente da ritenersi irragionevole. 5.1. - L'illegittimita' delle disposizioni denunciate appare evidente, in primo luogo, in quanto le stesse non tengono in conto la situazione del tutto peculiare della Regione Sardegna, condizionata dalla posizione periferica e dalla notevole distanza dal resto del territorio nazionale e, soprattutto, dall'insularita', e rischiano in questo modo di aggravare il divario gia' esistente tra il livello di sviluppo della regione, gia' meno favorita, e quello delle altre regioni. La disciplina opera, anzi, in decisa quanto ingiustificata controtendenza non solo rispetto agli interventi operati dallo stesso legislatore nazionale volti all'eliminazione degli ostacoli di ordine economico e sociale che gia' comprimono le potenzialita' delle aree svantaggiate ed i diritti delle persone che vi risiedono, ma anche rispetto all'azione dell'Unione europea mirante a rafforzare la «coesione economica e sociale», in vista di uno sviluppo armonioso dell'insieme della comunita' e della riduzione del divario tra i livelli di sviluppo (artt. 158, primo e secondo comma, del Trattato dell'Unione europea). L'art. 159 del Trattato dell'Unione europea, nel testo risultante a seguito dell'approvazione del Trattato di Nizza, firmato il 26 febbraio 2001, impone invece agli stati membri di condurre la loro politica economica e di coordinarla anche al fine di raggiungere gli obiettivi delle politiche di coesione, intervenendo non per aggravare, ma per contenere gli svantaggi strutturali che derivano dall'insularita', dalla mancanza di vie di accesso e, in generale, dalla perifericita'. Non sembra revocabile in dubbio, d'altra parte, che l'adeguatezza nell'organizzazione della tutela giurisdizionale dei diritti, tanto piu' in materie che, come nel caso di specie, riguardano direttamente le attivita' economiche ed imprenditoriali, costituisce un punto d'incontro tra interessi nazionali e interessi comunitari, ed e' destinata ad incidere significativamente sul corretto funzionamento del mercato interno (come potrebbe avvenire, ad esempio, riguardo alle stesse scelte di localizzazione delle attivita' di impresa). La disparita' di trattamento e' destinata ad avere effetti tanto piu' pregiudizievoli quanto piu' le controversie siano di valore non particolarmente elevato, o le parti non dispongano di adeguati mezzi economici, ed emerge d'altra parte dalla differente scelta operata dal legislatore che invece, con valutazione in quel caso congrua e ragionevole, ha istituito due sezioni specializzate nel territorio dell'altra regione insulare, la Sicilia. Una determinazione logica e priva di contraddizioni avrebbe imposto, proprio per le ragioni indicate, l'istituzione di almeno una sezione specializzata nel territorio della Sardegna, costituita anch'essa in regione a statuto speciale, considerati anche gli obblighi di intervento assunti dallo Stato per favorire, assecondare e proteggere la rinascita economica e sociale dell'isola (art. 13 legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, Statuto speciale per la Sardegna). 5.2. - La scelta si presenta incongrua anche se si dovessero considerare le distanze esistenti tra le varie sedi, in via del tutto astratta e senza valutare l'ulteriore circostanza, peraltro non trascurabile, della necessita' di tragitti per via aerea o marittima. Tra Cagliari e Roma dovrebbe esservi, in linea d'aria, una distanza di circa 400 chilometri, in ogni caso di gran lunga superiore a quella rilevata tra diverse altre sedi presso cui, invece, risultano istituite le sezioni specializzate (Trieste - Venezia, 155,9 chilometri; Palermo - Catania, 209,5 chilometri, Bologna - Firenze, 101,1 chilometri; Genova - Tonino, 167,7 chilometri; Bologna - Milano, 211,8 chilometri; Bologna - Venezia, 155,9 chilometri; Milano - Torino, 143,3 chilometri, etc.). Si consideri, infine, che all'interno del distretto della Corte d'appello di Cagliari, tra il capoluogo e la sede della sezione distaccata di Sassari, c'e gia' ma distanza pari a 214,3 chilometri, mentre tra Cagliari e Santa Teresa di Gallura, comune posto all'estremita' settentrionale dell'isola, c'e' una distanza di ben 325,5 chilometri. 5.3. - Il legislatore non ha operato le sue scelte in modo uniforme, d'altra parte, se si considera che, nello stesso tempo, ha giustamente tenuto in considerazione le indubitabili esigenze di tutela riferibili a territori come quelli della regione Friuli-Venezia Giulia, anch'essi indubbiamente periferici e, per diversi aspetti, svantaggiati. La volonta' di non procedere all'istituzione di almeno una sezione specializzata nella Regione Sardegna non si giustifica, in primo luogo, se si ha riguardo all'elemento dimensionale del territorio. La competenza territoriale della Corte d'appello di Cagliari, considerata anche quella della sezione distaccata di Sassari, si estende, infatti, per ma superficie pari a mq 2.378.064, mentre quella della Corte d'appello di Trieste, presso cui sono state istituite le sezioni specializzate, e' pari a mq. 774.565 (dati Istat, censimento 2001, riportati dal sito internet del Consiglio superiore della magistratura, www.cosmag.it). Il legislatore non ha tenuto in considerazione neppure il dato della popolazione residente. Se si procede ad una comparazione sulla base delle medesime fonti conoscitive, infatti, la popolazione residente in Sardegna risultava pari, nel 2001, a 1.593.905 unita', mentre quella residente nel distretto di Corte d'appello di Trieste era pari a 1.167.898. La disciplina non trova spiegazione neppure se si considerano gli indicatori economici rappresentati dal numero delle industrie, delle imprese commerciali e delle aziende agricole, che possono ritenersi indicatori di primaria importanza proprio tenuto conto della specifica materia attribuita alla competenza delle sezioni specializzate. Nel territorio della Regione Sardegna, infatti, risultavano localizzate, gia' nel 2001, 25.080 industrie, 38.404 imprese commerciali e 112.184 aziende agricole, mentre nel distretto di Corte d'appello di Trieste si potevano contare 22.380 industrie, 27.664 imprese commerciali e soltanto 34.406 aziende agricole. Del tutto irrilevante risulta essere stato, da ultimo, l'elemento dimensionale degli uffici presso i quali le sezioni specializzate sono state o avrebbero potuto essere istituite. Con riferimento ai numeri degli uffici di secondo grado, la Corte d'appello di Trieste risulta avere, attualmente, in organico di 21 magistrati, mentre la Corte d'appello di Cagliari ha in organico superiore di due unita'. Riguardo poi agli uffici di primo grado, ed ancora con gli stessi riferimenti esemplificativi, mentre il tribunale di Trieste ha in organico di appena 23 magistrati, il tribunale piu' grande fra quelli ubicati nel territorio della regione Sardegna, il tribunale di Cagliari, ha in organico di 59 magistrati. 6. - Il procedimento cautelare non puo' essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimita costituzionale, e deve essere quindi sospeso.
P. Q. M. Visto l'art. 23 legge 11 marzo 1953, n. 87, 1) Solleva d'ufficio, perche' rilevante e non manifestamente infondata, la questione di legittimita' costituzionale: a) dell'art. 16 della legge 12 dicembre 2002, n. 273 («Misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza»), recante la delega al Governo per l'istituzione di sezioni dei tribunali specializzate in materia di proprieta' industriale e intellettuale, in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte cui prevede l'istituzione di sezioni specializzate in materia di proprieta' industriale ed intellettuale presso i tribunali e le corti d'appello delle sole sedi di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Trieste e Venezia, senza prevedere nessuna sede in tutto il territorio del distretto della Corte d'appello di Cagliari; b) degli artt. 1 e 4, lettera i), del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 16 (Istituzione di sezioni specializzate in materia di proprieta' industriale ed intelletuale presso tribunali e corti d'appello, a norma dell'art. 16 della legge 12 dicembre 2002, n. 273), attuativi della stessa delega, in relazione agli art. 3 e 24 della Costituzione. il primo nella parte in cui istituisce sezioni specializzate in materia di proprieta' industriale ed intellettuale presso i tribunali e le corti d'appello delle sole sedi di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Trieste e Venezia, senza prevedere nessuna sede in tutto il territorio del distretto della Corte d'appello di Cagliari, ed il secondo nella parte in cui prevede che le sezioni specializzate di Roma siano competenti per «i territori ricompresi» nel distretto di Corte d'appello di Cagliari e della sezione distaccata di Sassari della medesima Corte; 2) Ordina la sospensione della causa per pregiudizialita' costituzionale; 3) Ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale in Roma; 4) Ordina la notificazione del presente provvedimento alla Presidenza del Consiglio del ministri ed alle parti di causa; 5) Ordina la comunicazione della presente ordinanza ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; 6) Manda alla cancelleria per gli adempimenti. Cagliari, addi' 3 ottobre 2003 Il giudice: Amato 04C0211