N. 56 ORDINANZA (Atto di promovimento) 14 ottobre 2003

Ordinanza emessa il 14 ottobre 2003 dal giudice di pace di Verona nel
procedimento civile vertente tra Sartori Antonella e Comune di Verona

Circolazione stradale - Spazi riservati alla fermata o alla sosta dei
  veicoli  per  persone invalide - Soggetti legittimati a beneficiare
  degli  appositi  contrassegni abilitanti - Previsione limitata agli
  invalidi  civili  non  deambulanti  e  ai  non  vedenti  -  Mancata
  estensione  ai soggetti deambulanti affetti da patologie gravemente
  invalidanti - Contrasto con il diritto alla salute - Violazione del
  principio di eguaglianza (in senso formale e sostanziale).
- Codice  della  strada (decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285),
  art. 158, comma 2, lett. g), in combinato disposto con gli artt. 11
  e  12  del  d.P.R. 24 luglio 1996, n. 503; d.P.R. 16 dicembre 1992,
  n. 495, art. 381.
- Costituzione, artt. 3, commi primo e secondo, e 32.
(GU n.9 del 3-3-2004 )
                         IL GIUDICE DI PACE

    Nella  causa  rubricata  al n. 7145/2003 R.G. promossa da Sartori
Antonella, in proprio;
    Contro il Comune di Verona, con il funzionario cap. Carpene;
    Ha pronunciato la seguente ordinanza.
    Letti  gli  atti  e  i  documenti  di causa, ritiene di sollevare
d'ufficio  questione  di  legittimita' costituzionale con riferimento
agli  artt.  158, comma 2, lett. g) c.d.s., in combinato disposto con
gli artt. 11 e 12 del d.P.R. n. 503/96 e con riferimento all'art. 381
d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, Regolamento di esecuzione del c.d.s.
-   laddove   si   individuano  quali  soli  soggetti  legittimati  a
beneficiare   degli   appositi   contrassegni  per  invalidi  civili,
abilitanti  alla  sosta  e  fermata  negli appositi spazi e parcheggi
delimitati   sulle   strade   comunali  -  gli  invalidi  civili  non
deambulanti  e  non  invece  anche  soggetti  -  parimenti affetti da
patologie  gravemente  invalidanti,  ma  a  differenza  degli  altri,
ambulanti.  La  legittimazione si estende anche a coloro che sono non
vedenti  e  a  coloro  che  risultano  affetti da invalidita' a tempo
determinato.
    Ebbene,  al  sottoscritto giudice appare seriamente prospettabile
con  riferimento  alle  sopracitate  norme,  una  grave  incongruenza
logica,  nonche'  una  ingiustificata  disparita'  di trattamento fra
invalidi  civili «non deambulanti» e invalidi civili, che pur affetti
da patologie gravemente invalidanti, sono tuttavia «deambulanti».
    Pare  allo  scrivente  che  un allargamento della categoria degli
invalidi  civili, pur esattamente individuati per classi di patologie
di un certo rilievo da specifiche disposizioni di legge - in ossequio
al  disposto  della  Carta  costituzionale,  laddove  il diritto alla
salute  (art. 32  Costituzione)  va  inteso in senso sostanzialistico
attraverso  il  raccordo  con l'art. 3 Costituzione, ove si afferma «
...  E'  compito  della  Repubblica  rimuovere  gli ostacoli ... che,
limitando  di  fatto  la  liberta'  e  l'eguaglianza  dei  cittadini,
impediscono   il   pieno  sviluppo  della  persona  umana  ...»,  sul
presupposto che «Tutti i cittadini hanno pari dignita' sociale e sono
eguali  davanti  alla  legge,  senza  distinzione  ...  di condizioni
personali  e  sociali»  (art. 3,  primo  comma, Costituzione) - possa
meglio  rispondere  alle esigenze serie e pressanti di quei soggetti,
cittadini,  che  quotidianamente  si  trovano  in situazione di seria
difficolta',  in  quanto  portatori  di  «handicap»,  immotivatamente
esclusi dalle norme de quibus.
                              P. Q. M.
    Dispone la trasmissione, tramite la cancelleria, degli atti della
presente  causa  alla  Corte costituzionale in Roma affinche' - salvo
ritenga la questione manifestamente infondata - si pronunci in ordine
alla   legittimita'   costituzionale  delle  norme  sopra  citate  in
relazione alle anzidette censure.
    Conseguentemente dichiara la sospensione del presente giudizio in
attesa della pronuncia della Corte costituzionale medesima.
        Verona, addi' 14 ottobre 2003
                     Il giudice di pace: Guidoni
04C0215