N. 57 ORDINANZA (Atto di promovimento) 15 ottobre 2003

Ordinanza  emessa  il  15  ottobre  2003  dal tribunale di Genova nel
procedimento civile vertente tra C. G. e G. S.

Famiglia  -  Assegnazione  della casa familiare alla cessazione della
  convivenza   di   fatto   -  Diritto  di  abitazione  del  genitore
  affidatario  della  prole  naturale,  il  quale non sia titolare di
  diritti reali o di godimento sull'immobile assegnato - Possibilita'
  di  trascrizione  del  titolo  che  riconosce  il diritto - Mancata
  previsione   -   Irragionevole   diversita'   rispetto   al  regime
  dell'assegnazione  della  casa familiare al genitore affidatario di
  prole  legittima  -  Disparita' di trattamento tra figli naturali e
  figli  legittimi - Contrasto con la tutela dei figli nati fuori del
  matrimonio.
- Codice civile, artt. 261, 147 e 148, 2643, n. 8, 2652, 2653 e 2657.
- Costituzione, artt. 3 e 30.
(GU n.10 del 10-3-2004 )
                            IL TRIBUNALE

    Ha  pronunziato la seguente ordinanza nella causa civile iscritta
al  n. 5265  R.G.  anno  2002,  avente  ad oggetto: assegnazione casa
familiare e promossa da C. G., nata a Lamezia Terme (CZ) il 17 luglio
1960,   residente  in  Genova,  ed  ai  fini  del  presente  giudizio
elettivamente domiciliata in Genova presso e nello studio dell'avv.to
A. Giordani  che  la  rappresenta  e  difende  per  mandato  in atti,
ricorrente;
    Contro  G. S.,  nato  a  Genova  il 15 maggio 1965 e residente in
Genova, ed ai fini del presente giudizio elettivamente domiciliato in
Genova   presso  e  nello  studio  dell'avv.to  S. Cafferata  che  lo
rappresenta   e  difende  per  mandato  in  atti,  convenuto;  e  con
l'intervento  ex  lege  del  pubblico ministero, in persona del dott.
Giovanni Arena, sost. proc. presso questo tribunale.
    Premesso   che   G. C.,  con  atto  di  citazione  notificato  il
19/20 dicembre  2000  -  esponendo di aver convissuto more uxorio sin
dal  1995  con  S. G.; che dall'unione era nata una figlia, C., il 16
novembre  1997;  che  la  famiglia  di  fatto abitava la casa sita in
Genova, (di proprieta' del convenuto ma rispetto alla quale l'attrice
aveva contribuito al pagamento delle rate del mutuo d'acquisto); che,
dopo  la nascita della figlia, erano insorti insormontabili contrasti
che  avevano  determinato  la  rottura  dell'unione  di fatto; che il
convenuto,   anche   dopo   l'abbandono   dell'abitazione  familiare,
persisteva  in  comportamenti  conflittuali  nei  riguardi  della  ex
convivente,  trascurando  di  provvedere al mantenimento della figlia
minore;  che  il  sig. G.,  con  raccomandata a.r. del 10 maggio 2000
aveva preteso la piena disponibilita' della casa familiare allo scopo
di  procedere alla sua alienazione; che, addirittura, il convenuto si
era  recato  presso  la  predetta  casa, senza alcun preavviso, ed in
presenza  della piccola C., in compagnia di un agente immobiliare cui
far  visionare  la casa allo scopo di venderla - concludeva chiedendo
l'accertamento  del  diritto  suo  e  della  figlia  a  mantenere  la
residenza  e  dimora  nella casa de qua e la conseguente assegnazione
della  casa  familiare  a se', quale affidataria della figlia minore,
con  conseguente  ordine di trascrizione della sentenza al competente
Conservatore dei registri immobiliare.
    Rilevato  che  parte  attrice  con nota di trascrizione presso la
Conservatoria   RR II   di  Genova  in  data  13 gennaio  2001  (Reg.
Gen. 1156;  Reg.  Parto  824)  ha provveduto a trascrivere la domanda
giudiziale oggetto del presente giudizio.
    Considerato   che  il  convenuto,  ritualmente  costituitosi,  ha
resistito alla domanda
                              Osservato
    Che  le seguenti circostanze sono incontestate: S. G. e' il padre
naturale  di  C. G.; S. G. e G. C. hanno convissuto more uxorio nella
casa sita in Genova, fin dall'anno 1995; dalla nascita di C. (nata il
16 novembre  1997)  la  casa e' divenuta pure la casa familiare della
bambina;  nel dicembre 1999, il sig. G. ha lasciato la casa familiare
e,  da  tale  data,  nella  detta  casa  hanno  continuato ad abitare
l'attrice  e  la  di  lei figlia; dalla interruzione della convivenza
more  uxorio la figlia C. ha sempre vissuto con la madre, la quale ha
provveduto  a  tutte  le  necessita' della figlia, il Tribunale per i
Minori di Genova con provvedimento in data 1° agosto 2002 ha affidato
la figlia C. alla madre;
    che  parte  attrice  ha  posta alla base della propria domanda le
considerazioni    svolte    nella   sentenza   Corte   costituzionale
n. 166/1998,   che   -   dichiarando  non  fondata  la  questione  di
legittimita'  costituzionale  dell'art. 155,  quarto comma c.c. nella
parte in cui non prevede la possibilita' di assegnare in godimento la
casa  familiare al genitore naturale affidatario di un figlio minore,
anche  se  lo stesso genitore affidatario non sia titolare di diritti
reali    o   di   godimento   sull'immobile   -   ha   rilevato   che
l'interpretazione  sistematica  delle  norme  in  tema  di filiazione
(segnatamente   degli   artt. 261,   147  e  148  c.c.)  consente  di
regolamentare  le  conseguenze,  riguardo  ai figli, della cessazione
della convivenza more uxorio, senza ricorrere all'analogia ne' ad una
declaratoria di incostituzionalita';
    che  parte  attrice osserva, ancora, come con la citata sentenza,
la  Corte  costituzionale  viene  a  superare  i precedenti conflitti
dottrinali  muovendo  dall'interpretazione  sistematica delle norme a
tutela  della  filiazione  naturale  (anzitutto  nel  senso della sua
equiparazione  a  quella  legittima) ed individuando nel principio di
responsabilita' genitoriale - di cui all'art. 30 della Costituzione -
il   parametro   in   base   al   quale   affermare   che,   riguardo
all'assegnazione della casa familiare all'esito della convivenza more
uxorio,  la  tutela  dei figli attraverso l'assegnazione in godimento
dell'abitazione e' principio immanente al sistema, imponendosi dunque
indipendentemente  dalla  qualita'  di  coniuge  quale  componente in
natura  dell'obbligo  di  mantenimento della prole (Tale soluzione e'
stata   successivamente   ribadita  dalla  Corte  costituzionale  con
ordinanza  n. 125/1999  ed  ha  incontrato  l'avallo della prevalente
giurisprudenza di merito e di autorevole dottrina);
    che,   quindi,   la   difesa   della   C.   conclude  le  proprie
argomentazioni  ritenendo  ipotizzabile  un'interpretazione estensiva
degli  artt. 261,  147  e 148 che legittimi l'assegnazione della casa
familiare  al  convivente,  affidatario,  del  figlio, mentre in caso
contrario, non potrebbe che sollevarsi di legittimita' costituzionale
della  norma per violazione del principio di uguaglianza e pure delle
garanzie  per  i  figli nati fuori del matrimonio (artt. 3 e 30 della
Costituzione).
                               Atteso
    Che le conclusioni formalmente assunte da parte attrice implicano
il   riconoscimento   dell'opponibilita',  attraverso  l'assolvimento
dell'onere  di  trascrizione,  ai  terzi aventi causa o creditori del
proprietario della ex casa familiare, del diritto abitazione;
    che  dalla  disciplina  ricavabile  dal  combinato disposto degli
artt. 2643  n. 8, 2652, 2653 e 2657, c.c., non emerge la possibilita'
di  disporre,  nel  caso  di  specie,  la trascrizione, come, invece,
previsto dall'art. 6, comma 5 l. div. nell'ipotesi di divorzio;
    che, mentre appare corretto dare alla disciplina della filiazione
una  interpretazione estensiva che consenta l'assegnazione della casa
familiare,  di  proprieta'  esclusiva  di uno dei genitori, all'altro
genitore   affidatario  della  prole,  non  sembra  invece  possibile
ricavare  dal  combinato  disposto  degli  artt. 261,  147  e  148 un
principio generale che consenta anche di disporre la trascrizione del
diritto  di  abitazione del genitore naturale; che, infatti, le norme
sulla trascrizione, rispondendo all'interesse pubblico alla sicurezza
dei   traffici   giuridici,   sono   da   considerarsi   di   stretta
interpretazione  nella  parte  in  cui  indicano  gli atti soggetti a
trascrizione;
    che,  pertanto,  ad  avviso  di  questo  tribunale, il diritto di
abitazione  riconosciuto dall'Ordinamento al genitore non titolare di
un diritto reale o di godimento sulla casa familiare al termine della
convivenza  more  uxorio  non  possa  essere opponibile ai terzi alla
stessa stregua del diritto previsto dall'art. 6, comma 5 l. div.

                              Ritenuto

    Che,  nella  fattispecie, C. G., quale genitore affidatario della
prole  minorenne  in  virtu' di un provvedimento del competente T.M.,
secondo   l'interpretazione   della   citata   sentenza  Corte  cost.
n. 166/1998,  avrebbe sicuramente diritto a vedersi assegnata la casa
familiare  di  proprieta'  dell'altro  genitore,  G. S.,  che pure ha
riconosciuto il figlio;
    che  non  e'  invece  possibile,  per  le  ragioni  gia' esposte,
riconoscere  la  possibilita'  di  procedere  alla  trascrizione  del
titolo;
    che  sussiste  il  grave  sospetto  che  tale  disciplina non sia
conforme  ai  parametri  costituzionali  indicati  dagli artt. 3 e 30
della   Costituzione   della   Repubblica,   in   quanto,  del  tutto
irragionevolmente,  dopo  aver  solennemente  sancito,  nell'art. 261
c.c.,   che   il   riconoscimento  comporta  da  parte  del  genitore
l'assunzione  di  tutti i doveri e di tutti i diritti che egli ha nei
confronti    dei    figli    legittimi,    differenzia    il   regime
dell'assegnazione  della casa familiare al genitore affidatario della
prole  naturale  al  termine  della  convivenza more uxorio da quello
dell'assegnazione  della casa familiare, nelle medesime condizioni di
fatto, al genitore affidatario della prole legittima;
    che  l'art. 30  della  Costituzione  non  si  rivolge soltanto ai
genitori,  sancendo  il  dovere  e diritto dei genitori di mantenere,
istruire  ed  educare  i  figli,  anche  se nati fuori del matrimonio
(art. 30,  comma 1  Cost.),  ma  anche  allo Stato, affermando che la
legge  assicura  ai  figli  nati  fuori  dal  matrimonio  ogni tutela
giuridica   e  sociale,  compatibile  con  i  membri  della  famiglia
legittima (art. 30, comma 3, Cost.);
    che  nel  caso di specie, almeno con riferimento alle allegazioni
delle  parti  della  presente  causa,  non sussiste alcun problema di
compatibilita'  con  la famiglia legittima, giacche' la piccola C. e'
nata  da  una  convivenza  more  uxorio e non nella costanza di altra
convivenza matrimoniale di uno dei genitori;
    che   la   questione   di  costituzionalita',  oltre  che  essere
manifestamente   infondata,   per   le   ragioni   attinenti  ad  una
irragionevole  disparita'  di  trattamento  di  situazione eguali tra
figli naturali e figli legittimi, e', altresi', rilevante, perche' il
presente  giudizio,  sul  capo  n. 3  delle  conclusioni  di cui alla
domanda  giudiziale  (ordine  di  trascrizione), non puo' concludersi
senza la risoluzione della questione incidentale di costituzionalita'
che cosi' si va a sollevare;
                              P. Q. M.
    Visto l'art. 23 legge 11 marzo 1953, n. 87,
    Ritenutala rilevante e non manifestamente infondata,
    Solleva  questione  incidentale  di  legittimita'  costituzionale
degli artt. 261, 147 e 148, 2643 n. 8, 2652, 2653 e 2657, c.c., nella
parte  in cui non consentono la trascrizione del titolo che riconosce
il  diritto  di  abitazione  del  genitore  affidatario  della  prole
naturale,  il  quale non sia titolare di diritti reali o di godimento
sull'immobile assegnato,
    Sospende il giudizio in corso;
    Dispone   la   trasmissione   integrale  degli  atti  alla  Corte
costituzionale;
    Manda  alla  cancelleria per la notifica della presente ordinanza
alla Presidenza del Consiglio dei ministri, nel suo domicilio ex lege
presso l'Avvocatura generale dello Stato in Roma;
    Manda  alla  cancelleria  per  la  comunicazione  della  presente
ordinanza  ai  Presidenti  delle due Camere del Parlamento in Roma ed
alla parti costituite nonche' al p.m. interveniente.
    Cosi'  deciso  in  Genova,  dal tribunale civile, nella camera di
consiglio del 3 luglio 2003.
                      Il Presidente: Martinelli
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