N. 57 ORDINANZA (Atto di promovimento) 15 ottobre 2003
Ordinanza emessa il 15 ottobre 2003 dal tribunale di Genova nel procedimento civile vertente tra C. G. e G. S. Famiglia - Assegnazione della casa familiare alla cessazione della convivenza di fatto - Diritto di abitazione del genitore affidatario della prole naturale, il quale non sia titolare di diritti reali o di godimento sull'immobile assegnato - Possibilita' di trascrizione del titolo che riconosce il diritto - Mancata previsione - Irragionevole diversita' rispetto al regime dell'assegnazione della casa familiare al genitore affidatario di prole legittima - Disparita' di trattamento tra figli naturali e figli legittimi - Contrasto con la tutela dei figli nati fuori del matrimonio. - Codice civile, artt. 261, 147 e 148, 2643, n. 8, 2652, 2653 e 2657. - Costituzione, artt. 3 e 30.(GU n.10 del 10-3-2004 )
IL TRIBUNALE Ha pronunziato la seguente ordinanza nella causa civile iscritta al n. 5265 R.G. anno 2002, avente ad oggetto: assegnazione casa familiare e promossa da C. G., nata a Lamezia Terme (CZ) il 17 luglio 1960, residente in Genova, ed ai fini del presente giudizio elettivamente domiciliata in Genova presso e nello studio dell'avv.to A. Giordani che la rappresenta e difende per mandato in atti, ricorrente; Contro G. S., nato a Genova il 15 maggio 1965 e residente in Genova, ed ai fini del presente giudizio elettivamente domiciliato in Genova presso e nello studio dell'avv.to S. Cafferata che lo rappresenta e difende per mandato in atti, convenuto; e con l'intervento ex lege del pubblico ministero, in persona del dott. Giovanni Arena, sost. proc. presso questo tribunale. Premesso che G. C., con atto di citazione notificato il 19/20 dicembre 2000 - esponendo di aver convissuto more uxorio sin dal 1995 con S. G.; che dall'unione era nata una figlia, C., il 16 novembre 1997; che la famiglia di fatto abitava la casa sita in Genova, (di proprieta' del convenuto ma rispetto alla quale l'attrice aveva contribuito al pagamento delle rate del mutuo d'acquisto); che, dopo la nascita della figlia, erano insorti insormontabili contrasti che avevano determinato la rottura dell'unione di fatto; che il convenuto, anche dopo l'abbandono dell'abitazione familiare, persisteva in comportamenti conflittuali nei riguardi della ex convivente, trascurando di provvedere al mantenimento della figlia minore; che il sig. G., con raccomandata a.r. del 10 maggio 2000 aveva preteso la piena disponibilita' della casa familiare allo scopo di procedere alla sua alienazione; che, addirittura, il convenuto si era recato presso la predetta casa, senza alcun preavviso, ed in presenza della piccola C., in compagnia di un agente immobiliare cui far visionare la casa allo scopo di venderla - concludeva chiedendo l'accertamento del diritto suo e della figlia a mantenere la residenza e dimora nella casa de qua e la conseguente assegnazione della casa familiare a se', quale affidataria della figlia minore, con conseguente ordine di trascrizione della sentenza al competente Conservatore dei registri immobiliare. Rilevato che parte attrice con nota di trascrizione presso la Conservatoria RR II di Genova in data 13 gennaio 2001 (Reg. Gen. 1156; Reg. Parto 824) ha provveduto a trascrivere la domanda giudiziale oggetto del presente giudizio. Considerato che il convenuto, ritualmente costituitosi, ha resistito alla domanda Osservato Che le seguenti circostanze sono incontestate: S. G. e' il padre naturale di C. G.; S. G. e G. C. hanno convissuto more uxorio nella casa sita in Genova, fin dall'anno 1995; dalla nascita di C. (nata il 16 novembre 1997) la casa e' divenuta pure la casa familiare della bambina; nel dicembre 1999, il sig. G. ha lasciato la casa familiare e, da tale data, nella detta casa hanno continuato ad abitare l'attrice e la di lei figlia; dalla interruzione della convivenza more uxorio la figlia C. ha sempre vissuto con la madre, la quale ha provveduto a tutte le necessita' della figlia, il Tribunale per i Minori di Genova con provvedimento in data 1° agosto 2002 ha affidato la figlia C. alla madre; che parte attrice ha posta alla base della propria domanda le considerazioni svolte nella sentenza Corte costituzionale n. 166/1998, che - dichiarando non fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 155, quarto comma c.c. nella parte in cui non prevede la possibilita' di assegnare in godimento la casa familiare al genitore naturale affidatario di un figlio minore, anche se lo stesso genitore affidatario non sia titolare di diritti reali o di godimento sull'immobile - ha rilevato che l'interpretazione sistematica delle norme in tema di filiazione (segnatamente degli artt. 261, 147 e 148 c.c.) consente di regolamentare le conseguenze, riguardo ai figli, della cessazione della convivenza more uxorio, senza ricorrere all'analogia ne' ad una declaratoria di incostituzionalita'; che parte attrice osserva, ancora, come con la citata sentenza, la Corte costituzionale viene a superare i precedenti conflitti dottrinali muovendo dall'interpretazione sistematica delle norme a tutela della filiazione naturale (anzitutto nel senso della sua equiparazione a quella legittima) ed individuando nel principio di responsabilita' genitoriale - di cui all'art. 30 della Costituzione - il parametro in base al quale affermare che, riguardo all'assegnazione della casa familiare all'esito della convivenza more uxorio, la tutela dei figli attraverso l'assegnazione in godimento dell'abitazione e' principio immanente al sistema, imponendosi dunque indipendentemente dalla qualita' di coniuge quale componente in natura dell'obbligo di mantenimento della prole (Tale soluzione e' stata successivamente ribadita dalla Corte costituzionale con ordinanza n. 125/1999 ed ha incontrato l'avallo della prevalente giurisprudenza di merito e di autorevole dottrina); che, quindi, la difesa della C. conclude le proprie argomentazioni ritenendo ipotizzabile un'interpretazione estensiva degli artt. 261, 147 e 148 che legittimi l'assegnazione della casa familiare al convivente, affidatario, del figlio, mentre in caso contrario, non potrebbe che sollevarsi di legittimita' costituzionale della norma per violazione del principio di uguaglianza e pure delle garanzie per i figli nati fuori del matrimonio (artt. 3 e 30 della Costituzione). Atteso Che le conclusioni formalmente assunte da parte attrice implicano il riconoscimento dell'opponibilita', attraverso l'assolvimento dell'onere di trascrizione, ai terzi aventi causa o creditori del proprietario della ex casa familiare, del diritto abitazione; che dalla disciplina ricavabile dal combinato disposto degli artt. 2643 n. 8, 2652, 2653 e 2657, c.c., non emerge la possibilita' di disporre, nel caso di specie, la trascrizione, come, invece, previsto dall'art. 6, comma 5 l. div. nell'ipotesi di divorzio; che, mentre appare corretto dare alla disciplina della filiazione una interpretazione estensiva che consenta l'assegnazione della casa familiare, di proprieta' esclusiva di uno dei genitori, all'altro genitore affidatario della prole, non sembra invece possibile ricavare dal combinato disposto degli artt. 261, 147 e 148 un principio generale che consenta anche di disporre la trascrizione del diritto di abitazione del genitore naturale; che, infatti, le norme sulla trascrizione, rispondendo all'interesse pubblico alla sicurezza dei traffici giuridici, sono da considerarsi di stretta interpretazione nella parte in cui indicano gli atti soggetti a trascrizione; che, pertanto, ad avviso di questo tribunale, il diritto di abitazione riconosciuto dall'Ordinamento al genitore non titolare di un diritto reale o di godimento sulla casa familiare al termine della convivenza more uxorio non possa essere opponibile ai terzi alla stessa stregua del diritto previsto dall'art. 6, comma 5 l. div. Ritenuto Che, nella fattispecie, C. G., quale genitore affidatario della prole minorenne in virtu' di un provvedimento del competente T.M., secondo l'interpretazione della citata sentenza Corte cost. n. 166/1998, avrebbe sicuramente diritto a vedersi assegnata la casa familiare di proprieta' dell'altro genitore, G. S., che pure ha riconosciuto il figlio; che non e' invece possibile, per le ragioni gia' esposte, riconoscere la possibilita' di procedere alla trascrizione del titolo; che sussiste il grave sospetto che tale disciplina non sia conforme ai parametri costituzionali indicati dagli artt. 3 e 30 della Costituzione della Repubblica, in quanto, del tutto irragionevolmente, dopo aver solennemente sancito, nell'art. 261 c.c., che il riconoscimento comporta da parte del genitore l'assunzione di tutti i doveri e di tutti i diritti che egli ha nei confronti dei figli legittimi, differenzia il regime dell'assegnazione della casa familiare al genitore affidatario della prole naturale al termine della convivenza more uxorio da quello dell'assegnazione della casa familiare, nelle medesime condizioni di fatto, al genitore affidatario della prole legittima; che l'art. 30 della Costituzione non si rivolge soltanto ai genitori, sancendo il dovere e diritto dei genitori di mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio (art. 30, comma 1 Cost.), ma anche allo Stato, affermando che la legge assicura ai figli nati fuori dal matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i membri della famiglia legittima (art. 30, comma 3, Cost.); che nel caso di specie, almeno con riferimento alle allegazioni delle parti della presente causa, non sussiste alcun problema di compatibilita' con la famiglia legittima, giacche' la piccola C. e' nata da una convivenza more uxorio e non nella costanza di altra convivenza matrimoniale di uno dei genitori; che la questione di costituzionalita', oltre che essere manifestamente infondata, per le ragioni attinenti ad una irragionevole disparita' di trattamento di situazione eguali tra figli naturali e figli legittimi, e', altresi', rilevante, perche' il presente giudizio, sul capo n. 3 delle conclusioni di cui alla domanda giudiziale (ordine di trascrizione), non puo' concludersi senza la risoluzione della questione incidentale di costituzionalita' che cosi' si va a sollevare;
P. Q. M. Visto l'art. 23 legge 11 marzo 1953, n. 87, Ritenutala rilevante e non manifestamente infondata, Solleva questione incidentale di legittimita' costituzionale degli artt. 261, 147 e 148, 2643 n. 8, 2652, 2653 e 2657, c.c., nella parte in cui non consentono la trascrizione del titolo che riconosce il diritto di abitazione del genitore affidatario della prole naturale, il quale non sia titolare di diritti reali o di godimento sull'immobile assegnato, Sospende il giudizio in corso; Dispone la trasmissione integrale degli atti alla Corte costituzionale; Manda alla cancelleria per la notifica della presente ordinanza alla Presidenza del Consiglio dei ministri, nel suo domicilio ex lege presso l'Avvocatura generale dello Stato in Roma; Manda alla cancelleria per la comunicazione della presente ordinanza ai Presidenti delle due Camere del Parlamento in Roma ed alla parti costituite nonche' al p.m. interveniente. Cosi' deciso in Genova, dal tribunale civile, nella camera di consiglio del 3 luglio 2003. Il Presidente: Martinelli 04C0216