N. 62 ORDINANZA (Atto di promovimento) 15 ottobre 2003

Ordinanza  emessa  il  15  ottobre  2003  dal  tribunale  di Roma nel
procedimento penale a carico di Cazacu Viorel

Straniero - Espulsione amministrativa - Reato di trattenimento, senza
  giustificato  motivo,  nel  territorio  dello  Stato  in violazione
  dell'ordine  di  allontanamento, entro il termine di cinque giorni,
  impartito  dal  questore  -  Arresto  obbligatorio  in  flagranza -
  Mancata  considerazione  dei presupposti previsti dagli artt. 380 e
  381 cod. proc. pen. per l'applicabilita' di tale misura restrittiva
  -  Violazione  del  principio  di ragionevolezza - Contrasto con la
  Convenzione  europea  per  la  salvaguardia dei diritti dell'uomo e
  delle liberta' fondamentali.
- Decreto    legislativo    25 luglio    1998,    n. 286,    art. 14,
  comma 5-quinquies, aggiunto dalla legge 30 luglio 2002, n. 189.
- Costituzione,  artt. 2,  3  e  10,  comma  secondo, quest'ultimo in
  relazione  alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti
  dell'uomo e delle liberta' fondamentali.
Straniero - Espulsione amministrativa - Reato di trattenimento, senza
  giustificato  motivo,  nel  territorio  dello  Stato  in violazione
  dell'ordine  di  allontanamento, entro il termine di cinque giorni,
  impartito  dal  questore - Arresto obbligatorio in flagranza - Rito
  direttissimo  -  Obbligo  per il giudice di pronunciare sentenza di
  non  luogo a procedere (a fronte dell'espulsione dello straniero) -
  Lesione del diritto di difesa.
- Decreto    legislativo    25 luglio    1998,    n. 286,    art. 13,
  comma 3-quater,  aggiunto  dalla legge 30 luglio 2002, n. 189; cod.
  proc. pen. art. 558.
- Costituzione, artt. 24 e 111.
(GU n.10 del 10-3-2004 )
                         IL GIUDICE DI PACE

    Nel  giudizio  di  convalida dell'arresto di Cazacu Viorel per il
reato di cui all'art. 14, comma 5-ter, d.lgs. n. 286/1998, cosi' come
modificato  dalla  legge  30  luglio  2002, n. 189, ritenuto di dover
sollevare  questioni  di legittimita' costituzionale degli artt. 13 e
14 della legge citata, in relazione agli articoli 2, 3, 111, 24 e 10,
secondo  comma,  della  Costituzione; ritenuto che le questioni siano
non manifestamente infondate per le considerazioni che seguono:
        A)   l'arresto   obbligatorio   di  cui  all'art.  14,  comma
5-quinquies, d.lgs. n. 286/1998 in relazione al reato di cui all'art.
14,   comma   5-ter,   decreto   citato,   e'   previsto   per  reato
contravvenzionale, punito con la pena massima dell'arresto fino ad un
anno,  con  cio' il legislatore essendosi evidentemente discostato di
principi  ricavabili dagli artt. 380 e 381 c.p.p. dai quali si evince
la  necessita'  che  la  obbligatorieta' della misura restrittiva sia
ancorata  a  fattispecie  di  reale  ed obiettiva gravita', apparendo
violato  quindi il principio di ragionevolezza cui agli articoli 2, 3
e  10, secondo comma, Cost (trattandosi di cittadino straniero), tale
ultima  norma in relazione alle norme contenute nella convenzione per
la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali;
        B)  all'arresto  obbligatorio  non potrebbe conseguire per il
reato per il quale si procede la comminazione di misure cautelari, ai
sensi dell'art. 280 c.p.p.;
        C)  Sotto  altro  profilo, all'esito della convalida ai sensi
dell'art.   13,  comma  3-quater,  il  giudice  dovrebbe  pronunciare
sentenze  di  non  luogo a procedere, a fronte della espulsione dello
straniero  dallo  Stato  disposta  dal  questore,  giacche'  nel rito
monocrativo direttissimo nessun provvedimento che dispone il giudizio
viene  emesso  (art. 558 c.p.p.), apparendo palese in tale ipotesi la
violazione  degli  articoli  111, 24 Cost. poiche' lo straniero viene
privato  del  diritto  di difendersi in un processo rispetto ai fatti
oggetto   della  imputazione,  ritenuto  altresi'  che  le  questioni
risultino  rilevanti  ai  fini  del  decidere,  giacche'  in  sede di
convalida il giudice deve accertare la legittimita' dell'arresto;
                              P. Q. M.
    Ritenute   le  questioni  di  legittimita'  costituzionale  degli
articoli  13  e  14,  d.lgs.  25  luglio  1998,  n. 286,  cosi'  come
modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189, e dell'art. 558 c.p.p.
in  relazione  agli  articoli  2, 3, 10, secondo comma, 111, 24 della
Costituzione,  rilevanti  ai  fini  del decidere e non manifestamente
infondate,  sospende  il giudizio ordinando la immediata trasmissione
degli atti alla Corte costituzionale.
    Ordina  la  notifica  dell'ordinanza a cura della cancelleria, al
Presidente   del  Consiglio  dei  ministri  e  la  comunicazione  del
provvedimento ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.
    Ordina la immediata remissione in liberta' dell'arrestato, se non
detenuto per altra causa.
        Roma, addi' 15 ottobre 2003
                         Il giudice: Martoni
04C0219