N. 16 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 9 febbraio 2004
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 9 febbraio 2004 (del Presidente del Consiglio dei ministri) Professioni - Norme della Regione Abruzzo - Istituzione del registro regionale degli amministratori di condominio, previsione di requisiti per l'iscrizione e divieto di esercizio dell'attivita' per i non iscritti - Ricorso governativo - Denunciata esorbitanza dalla potesta' legislativa regionale - Violazione dei principi comunitari sulla libera circolazione del lavoro e delle imprese - Invasione della competenza statale esclusiva in materia di ordinamento civile e penale - In via gradata, violazione dei principi fondamentali in materia di professioni (in particolare, del principio di autonomia nelle scelte professionali). - Legge della Regione Abruzzo 19 novembre 2003, n. 17, artt. 2, commi 2 e 3, e 3, e per conseguenza intero testo. - Costituzione, art. 117, commi primo, secondo lett. l), e terzo; Trattato CE, artt. 3, comma 1, lett. c), 49 e 57.(GU n.8 del 25-2-2004 )
Ricorso per il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato e presso la sua sede in Roma, via dei Portoghesi n. 12, domiciliato; Contro la Regione Abruzzo, in persona del presidente in carica, per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale della legge regionale 19 novembre 2003, n. 17, concernente «Istituzione del registro regionale degli amministratori di condominio», pubblicata sul B.U.R.A. n. 36 del 5 dicembre 2003. F a t t o Come e' noto, la figura e le funzioni dell'amministratore di condominio sono regolate dagli articoli 1129 e segg. del codice civile, ove in particolare e' espresso il principio secondo il quale «Quando i condomini sono piu' di quattro, l'assemblea nomina un amministratore», senza peraltro porre alcuna limitazione in ordine al soggetto che possa rivestire tale qualifica. Al di la' delle discussioni in ordine alla possibilita' della nomina di una pluralita' di amministratori ovvero di una persona giuridica come amministratore, nessuna norma dell'ordinamento statale prevede l'esistenza di un albo professionale degli amministratori di condominio, tant'e' che anche la Corte di cassazione, con sentenza 24 dicembre 1994, n. 11155, ha affermato che «ammmistratore di un condominio puo' essere chiunque, senza che sia necessaria l'iscrizione a particolari albi professionali». Anzi, una precorsa iniziativa di legge in tal senso non ha avuto esito positivo, anche in relazione alla posizione assunta dall'Autorita' Antitrust, secondo la quale l'albo in questione sarebbe non necessario e violerebbe le norme sulla concorrenza. Con la legge regionale indicata in epigrafe, la Regione Abruzzo ha invece istituito, senza alcun riferimento a normative statali di principio, un Registro regionale, l'accesso al quale e' negato - con effetti preclusivi dell'inerente attivita' - a chi non possieda determinati requisiti e non superi un particolare esame di abilitazione. Siffatta previsione configura travalicamento dei limiti di competenza attribuiti alla potesta' legislativa regionale, cosicche' avverso la legge regionale in epigrafe il Presidente del Consiglio dei ministri, previa intervenuta delibera del Consiglio dei Ministri, con il presente ricorso promuove questione di legittimita' costituzionale, a norma dell'art. 127, comma 1, della Costituzione, per i seguenti motivi di D i r i t t o 1. - Violazione dell'art 117, comma 1 della Costituzione, per mancato rispetto di vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario. Le disposizioni contenute nell'art. 2, comma 2 (e connesso art. 3) e nell'art. 2, comma 3, stabiliscono i requisiti per l'iscrizione al previsto Registro regionale, la cui carenza comporta il divieto di esercizio dell'attivita' di amministratore di condominio e di immobili. Tali norme risultano lesive dei principi comunitari sulla libera circolazione del lavoro e delle imprese, di cui agli artt. 3, comma 1, lett. c), 49 e 57 del Trattato CE e si pongono, pertanto, in violazione del rubricato comma 1, dell'art. 117 Cost. Esse infatti determinano - quanto ad una attivita' di prestazione di servizi esente da vincoli di carattere generale - una sostanziale limitazione a carico dei cittadini comunitari, nell'ambito del territorio della Regione Abruzzo. 2. - Violazione dell'art 117, comma 2, lett. l), della Costituzione. La norma enunciata dall'art. 2, comma 3, della legge regionale qui impugnata, nel prevedere che la mancata iscrizione al registro regionale preclude l'attivita' di amministratore di condominio e di immobili, invade la competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile e penale. Per un vero, infatti, l'attivita' in questione rientra nella disciplina dei rapporti privatistici, mentre per altro verso la qualificazione della stessa come «professione», il cui accesso viene subordinato al superamento di un esame di abilitazione, comporta che lo svolgimento delle funzioni di amministratore in carenza di iscrizione al Registro concretizzi la fattispecie - penalmente rilevante - di esercizio abusivo di professione. 3. - Violazione dell'art 117, comma 3, della Costituzione. In via gradata, occorre osservare che il riconoscimento, da parte della legislazione regionale, di una professione non prevista ne' istituita da leggi statali, eccede la competenza regionale, cosi' come viola i limiti previsti dall'art. 117, comma 3, Cost., dal momento che resta riservata alla legislazione dello Stato la formulazione dei principi fondamentali in materia di professioni. Non vi e' dubbio, in altre parole, che «la potesta' legislativa regionale debba rispettare il principio, vigente nella legislazione statale, secondo il quale l'individuazione delle varie figure professionali, con i relativi profili ed ordinamenti didattici, debba essere riservata allo Stato» (cosi' Corte cost., sent. n. 353/2003). In realta', l'intera legge regionale di cui si tratta si fonda sul presupposto secondo cui le regioni, in assenza di una specifica disciplina (in ambito di potesta' normativa concorrente), dispongano di poteri illimitati di legiferazione: ma codesta Corte ha gia' affermato chiaramente che tale conclusione e' «in contrasto con l'assetto costituzionale dei rapporti Stato-regioni» e che «deve, viceversa, ritenersi certamente precluso alle Regioni di intervenire in ambiti di potesta' normativa concorrente, dettando norme che vanno ad incidere sul terreno dei principi fondamentali» (cfr. Corte cost., sent. n. 359/2003). La legge n. 17/2003 della Regione Abruzzo, introducendo restrizioni all'esercizio di un'attivita' professionale non prevista a livello di legislazione statale, viola i principi fondamentali a quest'ultima riservati: infatti, in difetto di prescrizioni restrittive di origine statale, deve desumersi la sussistenza di un «principio di autonomia nelle scelte professionali» (cfr: Corte cost., sentt. nn. 282/2002 e 338/2003) che nella specie risulta vulnerato dalla normativa regionale. E' appena il caso di precisare che l'illegittimita' costituzionale delle suindicate, specifiche disposizioni degli articoli 2 e 3 della legge regionale che prevedono l'istituzione del nuovo Registro e i requisiti per l'iscrizione al medesimo si riverberano, per diretta derivazione e conseguenzialita', sull'intero testo legislativo de quo.
P. Q. M. Il Presidente del Consiglio dei ministri chiede che la Corte costituzionale, in accoglimento del presente ricorso, voglia dichiarare l'illegittimita' costituzionale della legge regionale in epigrafe. Roma, addi' 21 gennaio 2004 Avvocato dello Stato: Antonio Cingolo 04C0227