N. 21 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 16 febbraio 2004

Ambiente  (Tutela  dell')  -  Norme  della  Regione  Puglia - Divieto
  nell'ambito del territorio regionale di coltivazione di piante e di
  allevamento  di  animali  geneticamente  modificati (OGM) - Ricorso
  dello   Stato  -  Denunciata  invasione  della  competenza  statale
  esclusiva  in  materia  di  tutela  dell'ambiente  - Violazione del
  principio   comunitario   di   libera  circolazione  di  OGM  (Dir.
  2001/18/CEE)  -  Contrasto  con  la  legislazione  statale che, con
  clausola   di   salvaguardia,  stabilisce  che  le  sole  autorita'
  competenti possono bloccare, ricorrendo gli specifici presupposti e
  con  le  modalita'  previste,  la  circolazione  sul  territorio di
  prodotti OGM.
- Legge della Regione Puglia 4 dicembre 2003, n. 26.
- Costituzione, art. 117, commi primo e secondo, lett. s).
(GU n.10 del 10-3-2004 )
    Ricorso   per   il   Presidente   del   Consiglio  dei  ministri,
rappresentato  e  difeso dall'Avvocato generale dello Stato, presso i
cui uffici, in Roma, via dei Portoghesi n. 12, domicilia;

    Contro  la Regione Puglia, in persona del presidente della giunta
regionale   pro  tempore,  per  la  declaratoria  dell'illegittimita'
costituzionale   della   legge  regionale  4  dicembre  2003,  n. 26,
pubblicata  sul  Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 144 del
10  dicembre  2003  e  recante  «Norme  in  materia  di coltivazione,
allevamento   e   commercializzazione   di   organismi  geneticamente
modificati (OGM)».
    La  presentazione  del  presente  ricorso  e'  stata  decisa  dal
Consiglio  dei  ministri  nella  riunione  del  29  gennaio  2004 (si
depositera'   estratto   del   verbale   e   relazione  del  ministro
proponente).
    Con  il  provvedimento  legislativo  in  esame la Regione Puglia,
disponendo  all'art.  2  un  divieto generalizzato di coltivazione di
piante e di allevamento di animali geneticamente modificati o di ogni
altro tipo di OGM, si pone in contrasto:
        1)  con  l'art.  22  delle  direttiva 2001/18/CE, concernente
l'emissione   deliberata  nell'ambiente  di  organismi  geneticamente
modificati,  che  stabilisce il principio della libera circolazione e
dispone che gli Stati membri non possono vietare, limitare o impedire
l'immissione  in commercio di OGM, come tali o contenuti in prodotti,
conformi ai requisiti della direttiva stessa;
        2)  con  le  disposizioni  di  cui  all'art. 23  della citata
direttiva  2001/18/CE  e  25  del  decreto legislativo 8 luglio 2003,
n. 224  recante  l'attuazione  della stessa nel territorio nazionale,
che  prevedono  una  clausola  di  salvaguardia,  secondo cui solo le
previste   autorita'  competenti  possono  bloccare,  ricorrendo  gli
specifici  presupposti  e  con le modalita' previste, la circolazione
sul  proprio  territorio  di  un  prodotto  contenente  OGM  ritenuto
pericoloso,  avviando  una  serie  di  consultazioni al termine delle
quali la Commissione UE dovra' decidere sulla fondatezza delle misure
unilaterali  di  salvaguardia,  ripristinando  un  eguale  livello di
protezione all'interno della Comunita', ovvero invitando lo Stato che
le  ha  adottate ad abrogarle e a ripristinare la libera circolazione
del prodotto sul proprio territorio.
    Peraltro  l'autorita'  competente  responsabile  per l'attuazione
delle  prescrizioni  della direttiva e', secondo l'art. 2 del decreto
legislativo  n. 224/2003,  il  Ministero dell'ambiente e della tutela
del   territorio,  che  opera  d'intesa,  per  quanto  di  rispettiva
competenza, con i Ministeri della salute, del lavoro, delle politiche
agricole,    delle    attivita'    produttive    e   dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca.
    Pertanto  la  normativa regionale, ponendosi in diretto contrasto
con quella comunitaria viola l'art 117, 1 comma della Costituzione ed
invade   la   competenza  esclusiva  statale  in  materia  di  tutela
dell'ambiente  e dell'ecosistema di cui all'art 117, 2 comma, lettera
s)  della  Costituzione,  anche  in  considerazione  che  il previsto
divieto  generalizzato  alla presenza di OGM sul territorio regionale
si  pone  al  di  fuori del complesso quadro procedurale delineato in
materia  dal decreto legislativo n. 224/2003, ai fini di una uniforme
tutela ambientale su tutto il territorio nazionale.
                              P. Q. M.
    Si  chiede  che  sia  dichiarata  l'illegittimita' costituzionale
della  legge  della  Regione  Puglia 4 dicembre 2003, n. 26, con ogni
consequenziale  pronuncia  e  si confida che, prima della discussione
del  ricorso  la  Regione faccia autonomamente cessare la materia del
contendere.
        Roma, addi' 31 gennaio 2004
             Avvocato dello Stato: avv. Giuseppe Fiengo
04C0232