N. 22 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 20 febbraio 2004

Ricorso  per  questione  di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria  il  20 febbraio  2004  (del Presidente del Consiglio dei
ministri)

Sicurezza   pubblica   -   Norme   della   Regione  Emilia-Romagna  -
  Disposizioni in materia di pericoli di incidenti rilevanti connessi
  con  determinate  sostanze  pericolose  -  Ricorso  dello  Stato  -
  Denunciata  difformita'  con  la normativa statale e comunitaria in
  materia  -  Previsione  della competenza della Provincia invece che
  del   Prefetto   tenendo   conto  delle  linee  guida  emanate  dal
  Dipartimento  della protezione civile (P.c.m.), come previsto dalla
  normativa  statale,  nella  predisposizione  di  appositi  piani di
  emergenza esterni - Invasione della competenza statale esclusiva in
  materia di sicurezza pubblica e di tutela dell'ambiente - Contrasto
  con  il  riparto  costituzionale di funzioni amministrative, basato
  sui  principi  di  sussidiarieta'  ed  adeguatezza  - Richiamo alla
  sentenza n. 407/2002 della Corte costituzionale.
- Legge   della   Regione  Emilia-Romagna 17  dicembre  2003,  n. 26,
  art. 10, comma 2; decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334.
- Costituzione, artt. 117, commi secondo, lett. s), e terzo, e 118.
(GU n.10 del 10-3-2004 )
    Ricorso  per  il  Presidente  del  Consiglio dei ministri, difeso
dall'Avvocatura  generale  dello Stato, presso la quale ha il proprio
domicilio in via dei Portoghesi 12, Roma;

    Nei  confronti  della  Regione Emilia Romagna, in persona del suo
presidente,  per  l'accertamento  dell'illegittimita'  costituzionale
della  legge  regionale  17  dicembre  2003,  n. 26,  Disposizioni in
materia  di  pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate
sostanze pericolose (BUR n. 190 del 18 dicembre 2003).
    Tra  le finalita' ed ambito di applicazione della legge regionale
impugnata, nell'art. 1 e' indicata anche la «tutela dell'ambiente».
    Gia'   questo  e'  un  indice  del  fatto  che  la  Regione,  nel
predisporre  una legge organica della materia non ha tenuto conto dei
limiti  che  incontra la sua potesta' legislativa, sconfinando in una
materia che e' di legislazione esclusiva dello Stato.
    Nell'art. 1  e'  detto  anche  che  la legge e' in attuazione del
d.lgs. 17 agosto 1999, n. 334.
    Da   quel   decreto   legislativo  andavano  desunti  i  principi
fondamentali ai quali la Regione si doveva attenere nel provvedere in
una  materia  di  sua  legislazione  concorrente,  in  particolare in
materia  di  sicurezza  della  popolazione,  stando al richiamo nello
stesso art. 1.
    L'art. 7  del  d.lgs.  n. 334 del 1999 prevede al comma 3 che con
decreto  del  Ministro  dell'ambiente,  di  concerto  con  i Ministri
dell'interno,   della  sanita'  e  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato,  d'intesa  con  la  Conferenza  unificata  prevista
dall'art. 8  della  legge 28 agosto 1997, n. 81, sono stabilite linee
guida per l'attuazione del sistema di gestione della sicurezza.
    Trattandosi   di  linee  guida  che  debbono  trovare  attuazione
sull'intero  territorio e che vanno osservate da tutti gli enti e gli
organi  che,  di volta in volta, sono chiamati ad intervenire, questa
competenza non e' toccata dal nuovo art. 118 Cost.
    Il  successivo  art. 20 disciplina il Piano di emergenza esterno,
assegnandone la competenza al Prefetto, d'intesa con le regioni e gli
enti interessati (comma 1).
    Nella  predisposizione  del  piano  si  deve  tenere  conto delle
indicazioni   di   cui   all'allegato  IV,  punto  2  (secondo  comma
dell'art. 20).
    Nel punto 2 dell'allegato IV e' previsto che i piani di emergenza
esterna  debbono indicare, tra l'altro, nome o funzione delle persone
autorizzate  ad attivare e dirigere le misure di intervento, mezzi di
informazione   tempestiva,  misure  di  coordinamento  delle  risorse
necessarie, mezzi per l'informazione della popolazione.
    Sono,  queste,  operazioni  che possono andare e che spesso vanno
ben al di la' della territorio della Provincia o della stessa Regione
e  che,  pertanto,  non  possono  essere  svolte se non da chi ha una
competenza ultraregionale.
    L'art. 10  della  legge  regionale  ha  dichiarato  competente  a
provvedere  la Provincia, sentita l'ARPA e l'azienda unita' sanitaria
locale competente per territorio, d'intesa con il Prefetto e i comuni
interessati.
    Come  e' stato gia' rilevato, il pericolo puo' superare i confini
del  territorio provinciale e di quello regionale, con la conseguenza
che  il  piano  di  emergenza non puo' che essere di competenza di un
organo  statale.  La  legge  regionale  ha, pertanto, violato uno dei
principi  fondamentali  della  materia  stabilito  dalla  legge dello
Stato.
    Tale competenza trova ora conferma nell'art. 118 Cost. in base ai
principi di sussidiarieta' ed adeguatezza.
    Per  questo  nell'art. 20, comma 1, del d.lgs. n. 334 del 1999 e'
prevista  l'intesa  con  le regioni, al plurale, adempimento al quale
puo' provvedere adeguatamente solo un organo statale.
    Tra  le  disposizioni del punto 2 dell'allegato IV, alle quali si
deve  attenere  il  piano di emergenza esterno, c'e' anche quella che
sia assicurata l'informazione dei servizi di emergenza di altri Stati
membri  in  caso  di incidenti che potrebbero avere conseguenze al di
la' delle frontiere.
    Anche  questi  adempimenti  non  possono che essere svolti a cura
dello Stato (art. 117, secondo comma, lett. a) Cost.).
    Un'ultima   considerazione   a   conferma  della  necessita'  che
competente sia un organo statale.
    Le  misure  di  coordinamento,  previste  nel  punto  2, lett. c)
dell'allegato IV, investono anche gli organi dello Stato. Rispetto ad
essi  la  Provincia non puo' avere nessun potere non solo per ragioni
di  gerarchia,  ma  soprattutto  perche' il loro utilizzo deve essere
disposto tenendo conto delle esigenze di intervento al di fuori della
Provincia o della Regione.
                              P. Q. M.
    Si conclude perche' sia dichiarato costituzionalmente illegittimo
l'art. 10,  secondo  comma,  della  legge regionale 17 dicembre 2003,
n. 26.
    Si  produce  l'estratto  della  deliberazione  del  Consiglio dei
ministri 3 febbraio 2004.
        Roma, addi' 10 febbraio 2004
           Vice avvocato generale dello Stato: Glauco Nori
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