N. 23 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 20 febbraio 2004
Elezioni - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Disposizioni urgenti in materia di enti locali, nonche' di uffici di segreteria degli assessori regionali - Norme miranti ad integrare o modificare la disciplina legislativa regionale in materia d'elezioni comunali e di referendum consultivi sulle circoscrizioni provinciali agli adempimenti conseguenti alla istituzione di nuove province - Ricorso dello Stato - Dedotta mancata espressa previsione da parte dello Statuto di competenza legislativa esclusiva in materia elettorale - Previsione da parte delle norme di attuazione delle sole funzioni amministrative in materia elettorale - Esclusione dalla determinazione del quorum dei votanti nelle liste elettorali, nei comuni con popolazione sino a 15000 abitanti, degli iscritti nell'anagrafe degli elettori residenti all'estero - Violazione del principio di uguaglianza nel voto, di salvaguardia del «corpo elettorale», di effettivita' del diritto di voto dei cittadini residenti all'estero. - Legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 11 dicembre 2003, n. 21, art. 1, comma 2. - Costituzione, art. 48; Statuto Speciale Friuli-Venezia Giulia e decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9.(GU n.10 del 10-3-2004 )
Ricorso per il Presidente del Consiglio dei ministri, giusta delibera del Consiglio dei ministri 3 febbraio 2004, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato, presso la cui sede in Roma, via dei Portoghesi, n. 12 domicilia; Contro la Regione Friuli-Venezia Giulia, in persona del presidente della giunta regionale pro tempore, volto alla dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 2, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 11 dicembre 2003, pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia del 17 dicembre 2003, n. 51, recante «Norme urgenti in materia di enti locali, nonche' di uffici di segreteria degli assessori regionali» per violazione dell'art. 48 Cost. e prima ancora, delle norme statutarie in materia di competenza legislativa in materia elettorale. Nel Bollettino ufficiale delle Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia del 17 dicembre 2003, n. 51, e' apparsa la legge regionale 11 dicembre 2003, n. 21, recante «Norme urgenti in materia di enti locali, nonche' di uffici di segreteria degli assessori regionali». Con tale legge, la Regione ha approvato, fra l'altro, norme miranti ad integrare o modificare la vigente disciplina legislativa regionale in materia d'elezioni comunali e di referendum consultivi sulle circoscrizioni provinciali. Sennonche', in materia elettorale, lo Statuto speciale non prevede una competenza esclusiva della Regione: la norma di attuazione, invero, - in d.lgs. 2 gennaio 1997, n. 9 «Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Friuli-Venezia Giulia in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni» - all'art. 7 ha attribuito alla Regione esclusivamente «funzioni amministrative in materia elettorale», disponendo espressamente che la medesima avrebbe avuto competenza a disciplinare «il procedimento di elezione negli enti locali esercitandone tutte le funzioni, compresa la fissazione e l'indizione dei comizi elettorali.». Ne' vale richiamare la competenza legislativa concorrente in materia del consiglio regionale, di cui all'art. 5 dello Statuto. In disparte la considerazione, di per se dirimente, che l'attribuzione di competenza legislativa e' limitata alla materia delle elezioni del consiglio regionale, la stessa trova un limite insuperabile nell'obbligo di rispetto dei principi costituzionali. In quale limite, nel nostro caso, come vedremo, e' stato superato. Col presente atto, conseguentemente, il Presidente del Consiglio - previa delibera del Consiglio dei ministri del 3 febbraio 2004 - impugna l'anzidetta legge a sensi dell'art. 127, Cost. e 31 della legge 11 marzo 1953, n. 87, per i seguenti motivi. 1. - La Regione Friuli-Venezia Giulia, dettando norme miranti ad integrare o modificare la vigente disciplina legislativa regionale in materia d'elezioni comunali e di referendum consultivi sulle circoscrizioni provinciali, ha legiferato, come sopra illustrato, in materia non di propria competenza esclusiva a termini di Statuto. 2. - Ha legiferato, per di piu', violando ripetutamente l'art. 48 Cost. L'art. 1, comma 2, della l.r. n. 21/2003, invero, inserisce il comma 3-bis all'art. 3-ter della legge regionale n. 14/1995, il quale prevede che per determinare il quorum dei votanti indicato dal comma 1, dell'art. 3-ter, non vengano computati fra gli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune quelli iscritti nell'anagrafe degli elettori residenti all'estero. In sostanza, il vigente comma 1, dell'art. 3-ter della legge regionale n. 14/1995 dispone che, nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti, qualora venga ammessa e votata una sola lista ovvero un solo gruppo di liste collegate, l'elezione rimanga valida «se il candidato alla carica di sindaco ha riportato un numero di voti validi non inferiore al cinquanta per cento dei votanti ed il numero dei votanti non e' stato inferiore al cinquanta per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune». La modifica apportata dalla Regione intende facilitare il raggiungimento del quorum dei votanti sopra indicato, eliminando dal computo degli elettori coloro che sono residenti all'estero - sebbene iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Regione - e che quindi si recano a votare in misura molto limitata. Tale disposizione si pone in contrasto con l'art. 48 della Costituzione, che afferma il principio d'uguaglianza del voto. Tale principio si estrinseca anche nella salvaguardia del «corpo elettorale», che resta leso quando alcuni suoi componenti ne vengano estromessi, sia pure ai fini dell'accertamento di determinati quorun. Di piu': l'art. 48 subisce un vulnus sotto altro profilo, perche' in qualche misura viene limitata l'effettivita' del diritto di voto - in positivo ed in negativo, mediante l'astensione - dei cittadini residenti all'estero. Inoltre, l'applicazione della norma in esame, comporterebbe che i residenti all'estero, qualora si recassero a votare, verrebbero estromessi dal computo degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune, ma verrebbero comunque computati nel numero dei votanti, con innalzamento di questo secondo quorum.
P. Q. M. Si confida che l'ecc.ma Corte costituzionale vorra' dichiarare la illegittimita' costituzionale della legge regionale in epigrafe. Roma, addi' 23 gennaio 1994 Avvocato dello Stato: Gaetano Zotta 04C0234