N. 106 ORDINANZA (Atto di promovimento) 10 dicembre 2003

Ordinanza  emessa  il  10  dicembre 2003 dal tribunale amministrativo
regionale  del  Piemonte  sul  ricorso  proposto  da Re Walter contro
Comune di Rivarolo Canavese

Edilizia  e  urbanistica  -  Condono  edilizio - Condono per le opere
  abusive  ultimate  entro  il  31 marzo  2003  -  Previsione  di una
  disciplina   analitica   in  luogo  dell'indicazione  dei  principi
  fondamentali - Violazione del riparto di competenze legislative tra
  Stato  e  Regioni - Assenza di previa intesa o concertazione con le
  Regioni  -  Incidenza  sui  principi  di  sussidiarieta' e di leale
  collaborazione.
- Decreto-legge    30 settembre   2003,   n. 269,   convertito,   con
  modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, art. 32.
- Costituzione, artt. 117, terzo comma, e 118, primo comma.
(GU n.10 del 10-3-2004 )
                IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

    Ha  pronunciato  la  presente ordinanza nella Camera di consiglio
del 26 novembre 2003;
    Visto  l'art. 21  della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, nel testo
modificato  dalla  legge  21  luglio  2000,  n. 205  e  l'art. 36 del
regolamento 17 agosto 1907, n. 642;
    Visto  il  ricorso  n. 1487/2003  proposto  dal signor Walter Re,
rappresentato   e   difeso  dall'avv.  Stefano  Manni,  elettivamente
domiciliato  a  Torino,  via  Palmieri  n. 57, presso lo studio dello
stesso;
    Contro  il  comune  di  Rivarolo C.se, in persona del sindaco pro
tempore,  rappresentato  e  difeso dall'avv. Giorgio Santilli, presso
cui  domicilia a Torino, via Sacchi n. 44; per l'annullamento, previa
sospensione  dell'esecuzione,  dell'ordinanza  n. 148/03 del 7 luglio
2003,  con  cui  il  responsabile  del servizio tecnico del comune di
Rivarolo  T.se  ha  ordinato  la  demolizione delle opere eseguite in
assenza del permesso di costruire;
    Visti gli atti e documenti depositati col ricorso;
    Vista  la  domanda  cautelare presentata in via incidentale dalla
ricorrente;
    Visto  l'atto  di costituzione in giudizio del comune di Rivarolo
Torinese;
    Uditi nella camera di consiglio del 26 novembre 2003, relatore il
p.  ref.  Paolo  Peruggia,  gli  avvocati  Roberto Manni e Margherita
Buscaglino, per delega dei difensori nominati;
    Ritenuto e considerato quanto segue:

                              F a t t o

    La   ricorrente,   destinataria  dell'ordine  di  demolizione  in
epigrafe  indicato,  espone  che l'ordinanza impugnata e' illegittima
per i seguenti motivi:
        1)   eccesso   di   potere,   incertezza   sull'oggetto   del
provvedimento, contraddittorieta' tra atti dell'amministrazione;
        2)  eccesso  di  potere,  contraddittoreita'  tra  atti della
medesima  amministrazione,  difetto  d'istruttoria,  travisamento dei
fatti,  carenza  assoluta  di  motivazione  su  un  punto  essenziale
violazione  di  legge,  falsa  applicazione dell'art. 31, comma 2 del
d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, eccesso di potere contraddittorieta' di
comportamento,  carenza  assoluta  di potere carenza dei presupposti,
slealta', motivazione non rispondente ai fatti;
        3)  eccesso  di  potere carenza assoluta di motivazione su un
punto   essenziale,  travisamento  dei  fatti,  ingiustizia  grave  e
manifesta, violazione di legge con riferimento agli artt. 31, 32 e 33
del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.
    Il ricorrente concludeva per l'annullamento degli atti impugnati,
previa sospensione dell'ordine di demolizione.
    La fase cautelare si e' tenuta nell'odierna camera di consiglio.

                            D i r i t t o

    Il  seguito  del  testo  dell'ordinanza e' perfettamente uguale a
quello   dell'ordinanza   pubblicata   in   precedenza   (Reg.   ord.
n. 104/2004).
04C0247