N. 106 ORDINANZA (Atto di promovimento) 10 dicembre 2003
Ordinanza emessa il 10 dicembre 2003 dal tribunale amministrativo regionale del Piemonte sul ricorso proposto da Re Walter contro Comune di Rivarolo Canavese Edilizia e urbanistica - Condono edilizio - Condono per le opere abusive ultimate entro il 31 marzo 2003 - Previsione di una disciplina analitica in luogo dell'indicazione dei principi fondamentali - Violazione del riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni - Assenza di previa intesa o concertazione con le Regioni - Incidenza sui principi di sussidiarieta' e di leale collaborazione. - Decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, art. 32. - Costituzione, artt. 117, terzo comma, e 118, primo comma.(GU n.10 del 10-3-2004 )
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la presente ordinanza nella Camera di consiglio del 26 novembre 2003; Visto l'art. 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, nel testo modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205 e l'art. 36 del regolamento 17 agosto 1907, n. 642; Visto il ricorso n. 1487/2003 proposto dal signor Walter Re, rappresentato e difeso dall'avv. Stefano Manni, elettivamente domiciliato a Torino, via Palmieri n. 57, presso lo studio dello stesso; Contro il comune di Rivarolo C.se, in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Giorgio Santilli, presso cui domicilia a Torino, via Sacchi n. 44; per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, dell'ordinanza n. 148/03 del 7 luglio 2003, con cui il responsabile del servizio tecnico del comune di Rivarolo T.se ha ordinato la demolizione delle opere eseguite in assenza del permesso di costruire; Visti gli atti e documenti depositati col ricorso; Vista la domanda cautelare presentata in via incidentale dalla ricorrente; Visto l'atto di costituzione in giudizio del comune di Rivarolo Torinese; Uditi nella camera di consiglio del 26 novembre 2003, relatore il p. ref. Paolo Peruggia, gli avvocati Roberto Manni e Margherita Buscaglino, per delega dei difensori nominati; Ritenuto e considerato quanto segue: F a t t o La ricorrente, destinataria dell'ordine di demolizione in epigrafe indicato, espone che l'ordinanza impugnata e' illegittima per i seguenti motivi: 1) eccesso di potere, incertezza sull'oggetto del provvedimento, contraddittorieta' tra atti dell'amministrazione; 2) eccesso di potere, contraddittoreita' tra atti della medesima amministrazione, difetto d'istruttoria, travisamento dei fatti, carenza assoluta di motivazione su un punto essenziale violazione di legge, falsa applicazione dell'art. 31, comma 2 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, eccesso di potere contraddittorieta' di comportamento, carenza assoluta di potere carenza dei presupposti, slealta', motivazione non rispondente ai fatti; 3) eccesso di potere carenza assoluta di motivazione su un punto essenziale, travisamento dei fatti, ingiustizia grave e manifesta, violazione di legge con riferimento agli artt. 31, 32 e 33 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380. Il ricorrente concludeva per l'annullamento degli atti impugnati, previa sospensione dell'ordine di demolizione. La fase cautelare si e' tenuta nell'odierna camera di consiglio. D i r i t t o Il seguito del testo dell'ordinanza e' perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 104/2004). 04C0247