N. 107 ORDINANZA (Atto di promovimento) 10 dicembre 2003

Ordinanza  emessa  il  10  dicembre 2003 dal tribunale amministrativo
regionale  del  Piemonte  sul  ricorso proposto da Bertoncin Romeo ed
altra contro Comune di Rosta

Edilizia  e  urbanistica  -  Condono  edilizio - Condono per le opere
  abusive  ultimate  entro  il  31 marzo  2003  -  Previsione  di una
  disciplina   analitica   in  luogo  dell'indicazione  dei  principi
  fondamentali - Violazione del riparto di competenze legislative tra
  Stato  e  Regioni - Assenza di previa intesa o concertazione con le
  Regioni  -  Incidenza  sui  principi  di  sussidiarieta' e di leale
  collaborazione.
- Decreto-legge    30 settembre   2003,   n. 269,   convertito,   con
  modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, art. 32.
- Costituzione, artt. 117, terzo comma, e 118, primo comma.
(GU n.10 del 10-3-2004 )
                IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

    Ha  pronunciato  la  presente ordinanza nella Camera di consiglio
del 26 novembre 2003;
    Visto  l'art. 21  della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, nel testo
modificato  dalla  legge  21  luglio  2000,  n. 205  e  l'art. 36 del
regolamento 17 agosto 1907, n. 642;
    Visto   il   ricorso  n. 1562/2003  proposto  dai  signori  Romeo
Bertoncin  e  Gabriella Cardo, rappresentati e difesi dall'avv. Elena
Vinciguerra  e  Luigi  Fiorini,  elettivamente  domiciliato a Torino,
corso Montecucco n. 68;
    Contro  il  comune  di Rosta, in persona del sindaco pro tempore,
non  costituito  in  giudizio; per l'annullamento, previa sospensione
dell'esecuzione,  dell'ordinanza  8 agosto  2003 n. 546, adottata dal
Comune  di Rosta per la demolizione delle opere degli interessati sul
fabbricato di proprieta', ubicato in via Bucet n. 6/1;
    Visti gli atti e documenti depositati col ricorso;
    Vista  la  domanda  cautelare presentata in via incidentale dalla
ricorrente;
    Udito nella camera di consiglio del 26 novembre 2003, relatore il
p. ref. Paolo Peruggia, l'avvocato Luigi Fiorini;
    Ritenuto e considerato quanto segue:

                              F a t t o

    I ricorrenti, destinatari del provvedimento in epigrafe indicato,
espongono che gli stessi sono illegittimi per i seguenti motivi:
        1)  violazione  dell'art.  109, comma 2, del d.lgs. 18 agosto
2000, n. 267, incompetenza;
        2)  violazione dell'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241,
eccesso  di  potere  per  insufficiente  motivazione sulle ragioni di
interesse pubblico che devono giustificare la repressione di un abuso
edilizio risalente nel tempo.
    I ricorrenti concludevano per l'annullamento dell'atto impugnato,
previa sospensione dell'ordine di demolizione.
    La fase cautelare si e' tenuta nell'odierna camera di consiglio.

                            D i r i t t o

    Il  seguito  del  testo  dell'ordinanza e' perfettamente uguale a
quello   dell'ordinanza   pubblicata   in   precedenza   (Reg.   ord.
n. 104/2004).
04C0248