N. 107 ORDINANZA (Atto di promovimento) 10 dicembre 2003
Ordinanza emessa il 10 dicembre 2003 dal tribunale amministrativo regionale del Piemonte sul ricorso proposto da Bertoncin Romeo ed altra contro Comune di Rosta Edilizia e urbanistica - Condono edilizio - Condono per le opere abusive ultimate entro il 31 marzo 2003 - Previsione di una disciplina analitica in luogo dell'indicazione dei principi fondamentali - Violazione del riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni - Assenza di previa intesa o concertazione con le Regioni - Incidenza sui principi di sussidiarieta' e di leale collaborazione. - Decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, art. 32. - Costituzione, artt. 117, terzo comma, e 118, primo comma.(GU n.10 del 10-3-2004 )
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la presente ordinanza nella Camera di consiglio del 26 novembre 2003; Visto l'art. 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, nel testo modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205 e l'art. 36 del regolamento 17 agosto 1907, n. 642; Visto il ricorso n. 1562/2003 proposto dai signori Romeo Bertoncin e Gabriella Cardo, rappresentati e difesi dall'avv. Elena Vinciguerra e Luigi Fiorini, elettivamente domiciliato a Torino, corso Montecucco n. 68; Contro il comune di Rosta, in persona del sindaco pro tempore, non costituito in giudizio; per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, dell'ordinanza 8 agosto 2003 n. 546, adottata dal Comune di Rosta per la demolizione delle opere degli interessati sul fabbricato di proprieta', ubicato in via Bucet n. 6/1; Visti gli atti e documenti depositati col ricorso; Vista la domanda cautelare presentata in via incidentale dalla ricorrente; Udito nella camera di consiglio del 26 novembre 2003, relatore il p. ref. Paolo Peruggia, l'avvocato Luigi Fiorini; Ritenuto e considerato quanto segue: F a t t o I ricorrenti, destinatari del provvedimento in epigrafe indicato, espongono che gli stessi sono illegittimi per i seguenti motivi: 1) violazione dell'art. 109, comma 2, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, incompetenza; 2) violazione dell'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, eccesso di potere per insufficiente motivazione sulle ragioni di interesse pubblico che devono giustificare la repressione di un abuso edilizio risalente nel tempo. I ricorrenti concludevano per l'annullamento dell'atto impugnato, previa sospensione dell'ordine di demolizione. La fase cautelare si e' tenuta nell'odierna camera di consiglio. D i r i t t o Il seguito del testo dell'ordinanza e' perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 104/2004). 04C0248