N. 108 ORDINANZA (Atto di promovimento) 10 dicembre 2003

Ordinanza  emessa  il  10  dicembre 2003 dal tribunale amministrativo
regionale  del  Piemonte sul ricorso proposto da Lafore' Lucia contro
il Comune di Vinovo

Edilizia  e  urbanistica  -  Condono  edilizio - Condono per le opere
  abusive  ultimate  entro  il  31 marzo  2003  -  Previsione  di una
  disciplina   analitica   in  luogo  dell'indicazione  dei  principi
  fondamentali - Violazione del riparto di competenze legislative tra
  Stato  e  Regioni - Assenza di previa intesa o concertazione con le
  Regioni  -  Incidenza  sui  principi  di  sussidiarieta' e di leale
  collaborazione.
- Decreto-legge    30 settembre   2003,   n. 269,   convertito,   con
  modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, art. 32.
- Costituzione, artt. 117, terzo comma, e 118, primo comma.
(GU n.10 del 10-3-2004 )
                IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

    Ha  pronunciato  la  presente ordinanza nella camera di consiglio
del 26 novembre 2003;
    Visto  l'art. 21  della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, nel testo
modificato  dalla  legge  21  luglio  2000,  n. 205  e  l'art. 36 del
regolamento 17 agosto 1907, n. 642;
    Visto   il   ricorso   n. 246/2002  proposto  da  Lafore'  Lucia,
rappresentata   e   difesa  dall'avv.  Flavia  Pivano,  elettivamente
domiciliata  in  Torino,  via  Drovetti  10,  presso  lo studio della
stessa;
    Contro  il  comune di Vinovo, in persona del sindaco pro tempore,
rappresentato  e difeso dall'avv. Ludogoroff, presso cui domicilia in
Torino, corso Montevecchio 50;
    Per    l'annullamento,    previa   sospensione   dell'esecuzione,
dell'ordinanza   n. 34/2001   del   6   novembre  2001,  con  cui  il
responsabile del servizio tecnico del Comune di Vinovo ha ordinato il
ripristino  dello  stato  dei  luoghi  dei  terreni  siti  in  Vinoso
identificati al N.C.T. al foglio 4 mappale 171;
    Visti gli atti e documenti depositati col ricorso;
    Vista  la  domanda  cautelare presentata in via incidentale dalla
ricorrente;
    Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Vinovo;
    Uditi nella camera di consiglio del 10 dicembre 2003, relatore il
referendario  Cecilia  Altavista,  l'avv.  Pivano per la ricorrente e
l'avv.    Sandretto    per    delega    dell'avv.    Ludogoroff   per
l'amministrazione resistente;
    Ritenuto e considerato quanto segue:

                              F a t t o

    La   ricorrente,   destinataria  dell'ordine  di  demolizione  in
epigrafe  indicato,  espone  che l'ordinanza impugnata e' illegittima
per i seguenti motivi: violazione di legge.
    La ricorrente concludeva per l'annullamento degli atti impugnati,
previa sospensione del provvedimento.
    La fase cautelare si e' tenuta nell'odierna camera di consiglio.

                            D i r i t t o

    Il  seguito  del  testo  dell'ordinanza e' perfettamente uguale a
quello   dell'ordinanza   pubblicata   in   precedenza   (Reg.   ord.
n. 104/2004).
04C0249