N. 109 ORDINANZA (Atto di promovimento) 10 dicembre 2003

Ordinanza  emessa  il  10  dicembre 2003 dal tribunale amministrativo
regionale  del  Piemonte  sul ricorso proposto da Fedet snc contro il
Comune di Torino

Edilizia  e  urbanistica  -  Condono  edilizio - Condono per le opere
  abusive  ultimate  entro  il  31 marzo  2003  -  Previsione  di una
  disciplina   analitica   in  luogo  dell'indicazione  dei  principi
  fondamentali - Violazione del riparto di competenze legislative tra
  Stato  e  Regioni - Assenza di previa intesa o concertazione con le
  Regioni  -  Incidenza  sui  principi  di  sussidiarieta' e di leale
  collaborazione.
- Decreto-legge    30 settembre   2003,   n. 269,   convertito,   con
  modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, art. 32.
- Costituzione, artt. 117, terzo comma, e 118, primo comma.
(GU n.10 del 10-3-2004 )
                IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

    Ha  pronunciato  la  presente ordinanza nella camera di consiglio
del 26 novembre 2003;
    Visto  l'art. 21  della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, nel testo
modificato  dalla  legge  21  luglio  2000,  n. 205  e  l'art. 36 del
Regolamento 17 agosto 1907, n. 642;
    Visto  il  ricorso  n. 634/2003 proposto da societa' Fedet s.n.c,
rappresentato  e  difeso  dagli  avv.  Riccardo  Ludogoroff e Martino
Crolle,  elettivamente  domiciliato in Torino, corso Montevecchio 50,
presso lo studio dell'Avv. Ludogoroff.
    Contro  il  comune di Torino, in persona del sindaco pro tempore,
rappresentato  e  difeso  dall'  avv.  Maria Lacognata, con domicilio
eletto in Torino, piazza Palazzo di Citta' n. 1;
    Per    l'annullamento,    previa   sospensione   dell'esecuzione,
dell'ordinanza   n. 81/2003   del   17  febbraio  2003,  con  cui  il
responsabile del servizio tecnico del comune di Torino ha ordinato la
demolizione  delle opere abusive realizzate in Torino, strada Settimo
61.
    E  di  tutti  gli atti antecedenti, preordinati, consequenziali e
comunque connessi al provvedimenti impugnati;
    Visti gli atti e documenti depositati col ricorso;
    Vista  la  domanda  cautelare presentata in via incidentale dalla
ricorrente;
    Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Torino;
    Uditi nella camera di consiglio del 26 novembre 2003, relatore il
referendario Cecilia Altavista, l'avv. Sandretto per delega dell'avv.
Ludogoroff per il ricorrente e l'avv. Lacognata per l'Amministrazione
resistente;
    Ritenuto e considerato quanto segue:

                              F a t t o

    La  societa'  ricorrente, destinataria dell'ordine di demolizione
in epigrafe indicato, espone che l'ordinanza impugnata e' illegittima
per i seguenti motivi:
        violazione  di  legge  in relazione all'art. 7 della legge 47
del  28  febbraio  1985; e all'art. 56 della legge regionale 56 del 5
dicembre  1977;  eccesso  di  potere  per  travisamento  dei fatti ed
erronea  valutazione dei presupposti; carenza e/o errore essenziale e
carenza dei presupposti;
        violazione  ed  errata  applicazione  della  legge  241 del 7
agosto  1990; eccesso di potere per carenza assoluta di motivazione e
di istruttoria;
    Il ricorrente concludeva per l'annullamento degli atti impugnati,
previa sospensione del provvedimneto.
    La fase cautelare si e' tenuta nell'odierna camera di consiglio.

                            D i r i t t o

    Il  seguito  del  testo  dell'ordinanza e' perfettamente uguale a
quello   dell'ordinanza   pubblicata   in   precedenza   (Reg.   ord.
n. 104/2004).
04C0250