N. 109 ORDINANZA (Atto di promovimento) 10 dicembre 2003
Ordinanza emessa il 10 dicembre 2003 dal tribunale amministrativo regionale del Piemonte sul ricorso proposto da Fedet snc contro il Comune di Torino Edilizia e urbanistica - Condono edilizio - Condono per le opere abusive ultimate entro il 31 marzo 2003 - Previsione di una disciplina analitica in luogo dell'indicazione dei principi fondamentali - Violazione del riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni - Assenza di previa intesa o concertazione con le Regioni - Incidenza sui principi di sussidiarieta' e di leale collaborazione. - Decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, art. 32. - Costituzione, artt. 117, terzo comma, e 118, primo comma.(GU n.10 del 10-3-2004 )
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la presente ordinanza nella camera di consiglio del 26 novembre 2003; Visto l'art. 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, nel testo modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205 e l'art. 36 del Regolamento 17 agosto 1907, n. 642; Visto il ricorso n. 634/2003 proposto da societa' Fedet s.n.c, rappresentato e difeso dagli avv. Riccardo Ludogoroff e Martino Crolle, elettivamente domiciliato in Torino, corso Montevecchio 50, presso lo studio dell'Avv. Ludogoroff. Contro il comune di Torino, in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall' avv. Maria Lacognata, con domicilio eletto in Torino, piazza Palazzo di Citta' n. 1; Per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, dell'ordinanza n. 81/2003 del 17 febbraio 2003, con cui il responsabile del servizio tecnico del comune di Torino ha ordinato la demolizione delle opere abusive realizzate in Torino, strada Settimo 61. E di tutti gli atti antecedenti, preordinati, consequenziali e comunque connessi al provvedimenti impugnati; Visti gli atti e documenti depositati col ricorso; Vista la domanda cautelare presentata in via incidentale dalla ricorrente; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Torino; Uditi nella camera di consiglio del 26 novembre 2003, relatore il referendario Cecilia Altavista, l'avv. Sandretto per delega dell'avv. Ludogoroff per il ricorrente e l'avv. Lacognata per l'Amministrazione resistente; Ritenuto e considerato quanto segue: F a t t o La societa' ricorrente, destinataria dell'ordine di demolizione in epigrafe indicato, espone che l'ordinanza impugnata e' illegittima per i seguenti motivi: violazione di legge in relazione all'art. 7 della legge 47 del 28 febbraio 1985; e all'art. 56 della legge regionale 56 del 5 dicembre 1977; eccesso di potere per travisamento dei fatti ed erronea valutazione dei presupposti; carenza e/o errore essenziale e carenza dei presupposti; violazione ed errata applicazione della legge 241 del 7 agosto 1990; eccesso di potere per carenza assoluta di motivazione e di istruttoria; Il ricorrente concludeva per l'annullamento degli atti impugnati, previa sospensione del provvedimneto. La fase cautelare si e' tenuta nell'odierna camera di consiglio. D i r i t t o Il seguito del testo dell'ordinanza e' perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 104/2004). 04C0250