N. 110 ORDINANZA (Atto di promovimento) 21 luglio 2003

Ordinanza   emessa   il   21 luglio   2003   (pervenuta   alla  Corte
costituzionale  il  9  febbraio  2004)  dal  tribunale  di  Udine nel
procedimento  civile  vertente tra S.G. ed altra n.q. e Azienda per i
servizi sanitari n. 5 «Bassa Friuliana»

Aborto  e  interruzione  volontaria  della  gravidanza - Interruzione
  volontaria   della   gravidanza  dopo  i  primi  novanta  giorni  -
  Possibilita'  quando  siano  accertate  rilevanti malformazioni del
  nascituro  che  determinino  grave  pericolo per la salute fisica o
  psichica della donna - Contrasto con il diritto inviolabile di ogni
  essere  umano  alla  vita  - Contrasto con il divieto della pena di
  morte - Lesione del diritto alla salute del nascituro.
- Legge  22 maggio  1978,  n. 194, art. 6 e, in connessione con esso,
  artt. 5 e 7.
- Costituzione, artt. 2, 27, comma quarto, e 32.
(GU n.10 del 10-3-2004 )
                            IL TRIBUNALE

    Ha  pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile di primo
grado,   iscritta  al  n. 4959/94  R.A.C.C.,  promossa  con  atto  di
citazione   notificato   in   data  9 settembre  1994  sub.  n. 17170
Cron. U.N.E.P. del Tribunale di Udine, da S.G. e T.O., con il proc. e
dom.  avv.  Gabriele  Agrizzi,  con  mandato  in  calce al ricorso in
riassunzione  notificato, quali genitori esercenti la patria potesta'
sul figlio minore J., attori;
    Contro:  Azienda per i servizi sanitari n. 5 «Bassa Friulana», in
persona  del  direttore  generale, commissario liquidatore, in carica
pro  tempore,  corrente  in  Palmanova (UD) via Natisone, gia' U.S.L.
n. 8 «Bassa Friulana», con il proc. e dom. avv. Marco Marpillero, con
mandato  in  calce  all'atto di costituzione in prosecuzione e giusta
conforme   deliberazione   n. 1411/1996  di  resistenza  in  giudizio
esecutiva  ai  sensi  di  legge,  nonche'  deliberazione della giunta
regionale FVG n. 1035/1995, convenuta;
    Oggetto: risarcimento danni da errore medico.

                             Conclusioni

    Per gli attori:
        nel  merito,  condannare  la  parte  convenuta a risarcire in
favore  delle  parti  attrici,  per se' e quali genitori esercenti la
patria  potesta'  sul  minore  J.,  i  danni  tutti patrimoniali, non
patrimoniali, morali, alla salute, biologici, esistenziali, psichici,
alla   serenita'   familiare,   edonistici  e  quant'altro,  sofferti
conseguentemente  al  fatto  lamentato, nella somma che il giudicante
riterra'  di  giustizia  o  che verra' ritenuta d'equita', oltre alla
rivalutazione  monetaria e interessi legali da calcolarsi sulla somma
cosi' rivalutata dal 14 novembre 1988 al saldo effettivo.
    Sentenza esecutiva ex lege.
    Spese,  diritti  e  onorari di lite rifusi, oltre all'I.V.A. e al
C.N.A.P. come per legge, oltre alle ingenti spese delle C.T.U.
    Per il convenuto:
        nel   merito,   respingersi  la  domanda  attorea  in  quanto
infondata. Spese rifuse.
    In  via  istruttoria  pronunciarsi  la  nullita'  della perizia e
disporsi  il  rinnovo  della stessa con affidamento di incarico ad un
collegio peritale.

                      Svolgimento del processo

    In  data  14 novembre  1988  veniva  alla  luce il piccolo J. S.,
affetto  da ipoplasia del femore sinistro. Con l'atto di citazione di
cui  in  epigrafe, gli attori S. G. e T. O., quali genitori esercenti
la  patria  potesta' sul minore J. convenivano in giudizio l'USL n. 8
«Bassa  Friulana»,  ora  Azienda  per  servizi  sanitari  n.5  «Bassa
Friulana»,  per  sentirla  condannare al risarcimento dei danni tutti
patrimoniali,  non  patrimoniali,  morali,  alla  salute,  biologici,
esistenziali,   psichici,  alla  serenita'  familiare,  edonistici  e
quant'altro, sofferti conseguentemente all'inadempimento dell'obbligo
di  esatta informazione in tempo utile che il sanitario era tenuto ad
adempiere  in  ordine  alle  possibili  anomalie  o malformazioni del
nascituro  al  fine  di  poter  prendere le opportune decisioni anche
circa  l'interruzione  della  gravidanza,  nonche' sulla possibilita'
della cura delle stesse se tempestivamente diagnosticate.
    L'USL, ritualmente costituitasi all'udienza del 19 dicembre 1994,
respingeva  in  toto la domanda azionata nei suoi confronti deducendo
peraltro  la genericita' della stessa osservando che la parte attrice
si  era  limitata  a  lamentare  di  aver  subito  un generico e solo
asserito  danno,  senza  precisa indicazione della sua consistenza, a
causa di una errata diagnosi, e peraltro senza offrire alcun elemento
probatorio  all'infuori  della  richiesta  CTU  che  non  puo' essere
considerata mezzo di prova.
    Veniva   ammessa   CTU  medico-legale  e  contestualmente  veniva
nominato consulente il dott. Ferruccio Nerici.
    Successivamente  la  causa  veniva interrotta per la sopravvenuta
perdita  di  capacita'  giuridica  dell'USL  n. 8  «Bassa  Friulana»,
essendo  stata  soppressa,  con  legge  regionale  del Friuli Venezia
Giulia  n. 12/1994, e creata una nuova Azienda per i servizi sanitari
n. 5  «Bassa  Friulana»,  alla  quale  venivano  deferiti i pregressi
rapporti.
    La  parte  attrice  provvedeva  quindi  a  riassumere il processo
dichiarato   interrotto   ed   all'udienza  del  21 ottobre  1996  si
costituiva  il  commissario  liquidatore  della soppressa U.S.L. n. 8
«Bassa  Friulana»  in  carica  pro  tempore, in persona del direttore
generale  Azienda  per  i  servizi  sanitari n.5 «Bassa Friulana», il
quale insisteva per nominare nuovamente CTU medico-legale, e di tener
presente  che  in  data  19 dicembre 1994 era gia' stato nominato CTU
nella persona di Ferruccio Nerici.
    Il G.I. riconfermava la nomina del CTU nella persona di Ferruccio
Nerici,  che compariva all'udienza del 19 dicembre 1996 e prestato il
giuramento di rito, assumeva l'incarico conferitogli.
    Il  G.I.  quindi assegnava al CTU l'incarico di determinare quale
fosse  la  natura,  la causa, la durata ed i postumi permanenti delle
lesioni  patite  dal  minore,  indicando  l'inabilita'  temporanea ed
eventualmente  permanente quantificandola nei vari ambiti biologico e
lavorativo  specifico,  nonche' determinare se la patologia lamentata
fosse riscontrabile durante la gravidanza e curabile se diagnosticata
tempestivamente  e  determinare  altresi'  il  danno  alla  capacita'
lavorativa  generica, cioe' della invalidita' permanente generica; il
grado del danno biologico, nonche' quello dell'invalidita' permanente
e  infine  la  somma aritmetica fino a cento dei gradi di invalidita'
delle singole menomazioni, senza detrazioni.
    Parte  attrice  nominava  quale  CTP il dott. Ilan Branner, parte
convenuta si riservava di nominare proprio CTP.
    All'udienza   del   4 maggio  1998  la  parte  attrice  produceva
documentazione e chiedeva integrazione CTU per la quantificazione dei
postumi  invalidanti  rimasti  in  capo  al  bambino, si riservava di
formulare  osservazioni  alla  CTU  al  momento  della sua definitiva
redazione.  Il convenuto depositava memoria di deduzioni con allegate
osservazioni  del proprio CTP Prof... e chiedeva il rinnovo integrale
della CTU con affidamento dell'incarico ad altro medico-legale che si
avvalesse  dell'ausilio  di  uno  specialista,  chiedeva  altresi' il
richiamo  a  chiarimenti  del  CTU  dott.  Nerici. Parte convenuta si
opponeva alla richiesta di controparte di disporre integrazione della
CTU.
    All'udienza  del  29 giugno 1998, cui la causa era stata rinviata
ad  istanza di anticipazione di udienza, la parte attrice chiedeva la
fissazione  di udienza per la chiamata a chiarimenti del CTU, nonche'
per  affidamento  del  supplemento  di perizia, la parte convenuta si
opponeva  nuovamente.  Il  G.I. fissava l'udienza per la comparizione
delle  parti, nonche' del CTU per i chiarimenti da rendersi di cui al
ricorso per anticipazione d'udienza.
    Nel  prosieguo, in cagione del mutamento della normativa di rito,
la  causa  veniva  assegnata  alla  Sezione Stralcio del Tribunale di
Udine.
    All'udienza  del  10 maggio  1999  il  convenuto insisteva per la
sostituzione   del   CTU  e  la  parte  attrice  per  la  chiamata  a
chiarimenti.  Il  G.I.  fissava l'udienza del 2 novembre 1999 per gli
incombenti  gia'  disposti  dal  precedente  G.I.  con  ordinanza dd.
29 giugno 1998.
    Successivamente   all'udienza  del  20 marzo  2000  il  convenuto
insisteva  nuovamente  per  la  rinnovazione della CTU per gravissime
irregolarita'  di gestione delle operazioni peritali, con affidamento
d'incarico  a  collegio  peritale  e  ad altro medico-legale. Il G.I.
ordinava  la  rinnovazione integrale delle operazioni peritali, fermi
restando  i  quesiti  gia'  formulati  e  riconfermava  il  CTU  gia'
nominato,  che  contestualmente autorizzava ad avvalersi dell'ausilio
di esperti in materia e ordinava altresi' al convenuto di produrre al
CTU  nominato  l'integrale  documentazione  in  suo possesso relativa
all'ecografia di cui e' causa.
    Acquisito  l'elaborato  peritale  in  data 1° febbraio 2001 ed in
seguito  ad  uno  scambio  di  osservazioni,  memorie  di deduzioni e
controdeduzioni  delle  parti,  parte  convenuta  insisteva affinche'
venisse  disposta l'integrazione della CTU per la quantificazione del
danno psichico cosi' come rilevato nella stessa CTU, parte attrice si
opponeva  alla  richiesta  di controparte di rinnovo di CTU deducendo
che  la  stessa fosse gia' comunque esaustiva, completa ed affidabile
sotto  il  profilo scientifico vista la qualifica del medico-legale e
dello  specialista  ostetrico-ginecologo.  Parte  convenuta  rilevava
inoltre l'inapplicabilita' nel caso di specie della legge n. 194/1978
non  considerata  nella CTU e ribadiva pertanto la rinnovazione della
stessa  in  quanto  viziata  da nullita' per trattazione incompleta e
contradditoria  dei  quesiti  cosi'  come  esposto  nella memoria dd.
8 maggio  2001,  e  si  opponeva alla richiesta di verifica del danno
psichico.
    Infine  all'udienza  del  10 dicembre  2001,  le parti costituite
precisavano  le relative conclusioni e la causa veniva trattenuta per
la decisione, con assegnazione alle parti dei termini di legge per il
deposito di comparse conclusionali ed allegazioni di replica.

                       Motivi della decisione

    Osserva  il  tribunale  che  l'oggetto  del  contendere  consiste
sostanzialmente  nell'essersi  la  T.O.  a causa dell'errata diagnosi
della  struttura  sanitaria trovata nell'impossibilita' di esercitare
il  suo  preteso  diritto  all'interruzione  della  gravidanza di cui
all'art. 6  nel  caso  di  specie della legge 22 maggio 1978, n. 194,
poiche'  ci  si  troverebbe  dinanzi  a  rilevanti  malformazioni del
nascituro   che   avrebbero   determinato  come  da  conclusioni  del
consulente  tecnico  d'ufficio  grave pericolo per la salute psichica
della donna.
    Conclude in particolare il consulente tecnico d'ufficio che S. J.
e'  affetto da grave malformazione congenita del femore sinistro, che
poteva  essere riconosciuta fin dal primo trimestre di gravidanza con
esame ecografico accurato.
    Continua  nelle  proprie  conclusioni  il  perito  che il mancato
riconoscimento  della  malformazione  entro  il  primo  trimestre  di
gestazione  non  ha  permesso alla madre di richiedere l'interruzione
volontaria della sua gravidanza, che la nascita del figlio ha causato
un  danno  psicofisico ed economico alla coppia oltre alla sofferenza
psicologica e fisica che accompagna il bambino fin dalla nascita; che
lo stesso e' ancora curato dagli ortopedici di Trieste.
    Le  eccezioni  dell'azienda  sanitaria  convenuta  in ordine alla
irritualita'  delle  operazioni  peritali  e'  gia' stata a suo tempo
accolta  con  l'ordinanza  istruttoria  di  totale rinnovazione delle
operazioni  stesse,  onde  le  ulteriori lagnanze non possono trovare
accoglimento.
    La  madre  unitamente  al  coniuge agisce anche per il piccolo J.
danneggiato  dal  fatto  di  essere vivo - ancorche' con un arto piu'
corto - e non defunto.
    Osserva  il  tribunale che appare non manifestamente infondata la
questione   di   costituzionalita'  del  citato  art. 6  della  legge
22 maggio  1978, n. 194, ed in connessione con lo stesso quella degli
artt. 5 e 7 della medesima legge.
    Contrastano  le  norme  della legge suddetta, ad avviso di questo
tribunale  innanzitutto con l'art. 2 della Costituzione che riconosce
e  garantisce  i  diritti inviolabili dell'uomo, usando appositamente
questa  espressione  generica  che fa riferimento all'essere umano, e
non quella di cittadino.
    Il  primo  diritto di ogni uomo e' il diritto alla vita ed appare
quindi  incongruo  e  contrastante  con il detto articolo della Carta
costituzionale la possibilita' che una persona ancorche' si tratti di
un bambino non ancora nato venga soppresso per la possibilita' che la
sua nascita fisicamente imperfetta arrechi una sofferenza psicologica
alla  madre,  costituente altro e diverso soggetto avente la medesima
dignita' del bambino.
    Contrastano  poi indirettamente con l'art. 27, ultimo comma della
Costituzione,  il  quale  vietando  la  pena di morte, implicitamente
esclude che la morte possa essere applicata in via amministrativa.
    Contrasta   infine  con  l'art. 32  che  tutela  la  salute  come
fondamentale  diritto  dell'individuo  e non soltanto del cittadino o
del  soggetto  di  diritto  dovendosi pertanto ritenere ricompreso il
termine individuo anche il bambino non nato.
    Il  presente  giudizio  d'altronde  non puo' essere definito, per
quanto  sopra  esposto,  indipendentemente  dalla  risoluzione  della
questione  di  legittimita'  costituzionale  dell'art. 6 della citata
legge  n. 194  in quanto e' precisamente dalla violazione del preteso
diritto  riconosciuto  dall'articolo  stesso  che conseguirebbe nella
fattispecie il danno risarcibile.
    Non  ritiene  questo  tribunale di attardarsi nei lunghi e annosi
dibattiti sulla costituzionalita' della disciplina di cui alla citata
legge la cui incostituzionalita' appare non manifestamente infondata,
dibattito indubbiamente ben noto alla Corte costituzionale.
    Deve quindi sollevarsi questione di costituzionalita' dell'art. 6
e con riferimento allo stesso degli artt. 5 e 7 della legge 22 maggio
1978, n. 194.
                              P. Q. M.
    Letti  ed  applicati  gli  artt. 134  e  137  della Costituzione,
nonche' l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Dichiara   non   manifestamente   infondata   la   questione   di
legittimita'   costituzionale  degli  artt. 5,  6  e  7  della  legge
22 maggio  1978, n. 194 in riferimento agli artt. 2, 27, comma ultimo
e 32 della Costituzione;
    Ordina   la   trasmissione   immediata   degli  atti  alla  Corte
costituzionale;
    Sospende il presente giudizio;
    Ordina  la  notificazione  della presente ordinanza al Presidente
del Consiglio dei ministri;
    Ordina  la  comunicazione  della presente ordinanza al Presidente
della   Camera   dei  deputati  e  al  Presidente  del  Senato  della
Repubblica;
    Manda alla cancelleria per l'esecuzione.
        Udine, addi' 28 maggio 2003
                         Il giudice: Amodio
04C0251