N. 114 ORDINANZA (Atto di promovimento) 18 novembre 2003
Ordinanza emessa il 18 novembre 2003 dal tribunale di Reggio Emilia nel procedimento penale a carico di Khalid Ayad Straniero - Espulsione amministrativa - Reato di trattenimento, senza giustificato motivo, nel territorio dello Stato, in violazione dell'ordine di allontanamento, entro il termine di cinque giorni, impartito dal questore - Indeterminatezza della locuzione «senza giustificato motivo» - Violazione del principio di tassativita' della fattispecie penale. - D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5-ter, aggiunto dall'art. 13, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189. - Costituzione, art. 25.(GU n.11 del 17-3-2004 )
IL GIUDICE DI PACE Sull'eccezione di illegittimita' costituzionale dell'art. 14, commmi 5-ter del d.lgs. n. 286/1998, sollevate dal difensore di Khalid Ayad, osserva quanto segue. La difesa ritiene che il comma 5-ter della suddetta norma si ponga in contrasto con l'art. 25 Cost. e, precisamente, con il precetto di tassativita' della norma incriminatrice penale e questo con particolare riferimento al concetto di «giustificato motivo». La questione appare non manifestamente infondata. La norma introduce una nuova forma di reato contravvenzionale punendo lo straniero che si trattenga sul territorio nazionale, senza giustificato motivo, in violazione dell'ordine impartito dal questore ai sensi del precedente comma 5-bis. E' proprio la nozione di «giustificato motivo» a legittimare i dubbi sulla costituzionalita' della norma: va premesso che appare corretto, con la giurisprudenza di merito maggioritaria, ritenere che l'assenza di tale requisito sia vero e proprio elemento costitutivo della fattispecie, con tutto cio' che ne consegue in tema di onere della prova. Cio' detto, va osservato che e' agevole far rientrare nell'ambito di tale espressione i casi di mancata osservanza del precetto penale per il ricorrere di cause di giustificazione ovvero di cause di esclusione della suitas o dell'elemento psicologico del reato: basti pensare che piu' volte in casi analoghi imputati per il reato in questione sono stati assolti per l'indisponibilita' di documenti validi per l'espatrio, fattispecie questa che e' agevole far rifinire nel concetto di «giusticato motivo» sub specie, appunto, di causa di esclusione dell'elemento soggettivo o della suitas della condotta. Ed e' il caso di aggiungere, comunque, che a tale conclusione si arriverebbe verosimilmente in base alle sole norme generali del codice penale e, dunque, anche a prescindere dall'indicazione di questo ulteriore elemento nella norma incriminatrice. Ora, si deve pero' considerare che il legislatore ha usato un'espressione dalla latitudine estremamente ampia, nella quale, per il suo stesso tenore letterale, e' suscettibile di rientrare una gamma di ipotesi a priori non solo non determinata ma neppure determinabile in base a criteri obiettivi e precisi. E' pur vero che l'adozione di concetti c.d. «polmone» e' frequente nel diritto positivo, soprattutto in quello civile, ma e' anche evidente che tale tecnica di redazione non puo' prescindere dai requisiti essenziali (e costituzionalmente imposti) della norma penale: ebbene, in questo caso la latitudine del concetto e' talmente vasta da rimettere integralmente all'interprete la definizione dei suoi limiti. Il che, ad avviso del giudice, si risolve in una violazione dell'art. 25 Cost. con riguardo al principio di tassativita' della norma penale. Ritiene infine il giudice che la rilevanza della questione sia in re ipsa, investendo uno degli elementi costitutivi della fattispecie incrimininatrice oggetto della contestazione.
P. Q. M. Visti gli artt. 1, legge cost. n. 1/1948, e 23, legge n. 87/1953: 1) dichiara non manifestamente infondata la questione di costituzionalita' dell'art. 14, comma 5-ter d.lgs. n. 286/1998 in relazione all'art. 25 Cost.; 2) ordina la sospensione del processo e la trasmissione immediata degli atti alla Corte costituzionale; 4) dispone che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Reggio Emilia, addi' 18 novembre 2003 Il giudice: Nerucci 04c0254