N. 114 ORDINANZA (Atto di promovimento) 18 novembre 2003

Ordinanza  emessa  il 18 novembre 2003 dal tribunale di Reggio Emilia
nel procedimento penale a carico di Khalid Ayad

Straniero - Espulsione amministrativa - Reato di trattenimento, senza
  giustificato  motivo,  nel  territorio  dello  Stato, in violazione
  dell'ordine  di  allontanamento, entro il termine di cinque giorni,
  impartito  dal  questore  - Indeterminatezza della locuzione «senza
  giustificato  motivo»  -  Violazione  del principio di tassativita'
  della fattispecie penale.
- D.Lgs.  25 luglio  1998,  n. 286,  art. 14,  comma 5-ter,  aggiunto
  dall'art. 13, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189.
- Costituzione, art. 25.
(GU n.11 del 17-3-2004 )
                         IL GIUDICE DI PACE

    Sull'eccezione  di  illegittimita'  costituzionale  dell'art. 14,
commmi  5-ter  del  d.lgs.  n. 286/1998,  sollevate  dal difensore di
Khalid Ayad, osserva quanto segue.
    La  difesa  ritiene  che  il  comma 5-ter della suddetta norma si
ponga  in  contrasto  con  l'art. 25  Cost.  e,  precisamente, con il
precetto  di  tassativita' della norma incriminatrice penale e questo
con  particolare riferimento al concetto di «giustificato motivo». La
questione appare non manifestamente infondata. La norma introduce una
nuova  forma  di  reato contravvenzionale punendo lo straniero che si
trattenga  sul  territorio  nazionale,  senza giustificato motivo, in
violazione dell'ordine impartito dal questore ai sensi del precedente
comma  5-bis.  E'  proprio  la  nozione  di  «giustificato  motivo» a
legittimare  i dubbi sulla costituzionalita' della norma: va premesso
che  appare  corretto, con la giurisprudenza di merito maggioritaria,
ritenere  che l'assenza di tale requisito sia vero e proprio elemento
costitutivo della fattispecie, con tutto cio' che ne consegue in tema
di  onere  della  prova.  Cio' detto, va osservato che e' agevole far
rientrare   nell'ambito   di  tale  espressione  i  casi  di  mancata
osservanza   del  precetto  penale  per  il  ricorrere  di  cause  di
giustificazione   ovvero  di  cause  di  esclusione  della  suitas  o
dell'elemento  psicologico del reato: basti pensare che piu' volte in
casi  analoghi  imputati per il reato in questione sono stati assolti
per   l'indisponibilita'   di   documenti   validi   per  l'espatrio,
fattispecie  questa  che  e'  agevole  far  rifinire  nel concetto di
«giusticato  motivo»  sub  specie,  appunto,  di  causa di esclusione
dell'elemento soggettivo o della suitas della condotta. Ed e' il caso
di  aggiungere,  comunque,  che  a  tale  conclusione  si arriverebbe
verosimilmente  in base alle sole norme generali del codice penale e,
dunque,  anche  a  prescindere  dall'indicazione  di questo ulteriore
elemento  nella  norma incriminatrice. Ora, si deve pero' considerare
che   il   legislatore   ha  usato  un'espressione  dalla  latitudine
estremamente  ampia, nella quale, per il suo stesso tenore letterale,
e'  suscettibile  di rientrare una gamma di ipotesi a priori non solo
non  determinata ma neppure determinabile in base a criteri obiettivi
e  precisi.  E' pur vero che l'adozione di concetti c.d. «polmone» e'
frequente  nel  diritto positivo, soprattutto in quello civile, ma e'
anche evidente che tale tecnica di redazione non puo' prescindere dai
requisiti  essenziali  (e  costituzionalmente  imposti)  della  norma
penale: ebbene, in questo caso la latitudine del concetto e' talmente
vasta  da  rimettere  integralmente all'interprete la definizione dei
suoi  limiti.  Il  che,  ad  avviso  del  giudice,  si risolve in una
violazione   dell'art. 25   Cost.   con   riguardo  al  principio  di
tassativita' della norma penale.
    Ritiene infine il giudice che la rilevanza della questione sia in
re  ipsa, investendo uno degli elementi costitutivi della fattispecie
incrimininatrice oggetto della contestazione.
                              P. Q. M.
    Visti gli artt. 1, legge cost. n. 1/1948, e 23, legge n. 87/1953:
        1)  dichiara  non  manifestamente  infondata  la questione di
costituzionalita'  dell'art. 14,  comma  5-ter  d.lgs. n. 286/1998 in
relazione all'art. 25 Cost.;
        2)  ordina  la  sospensione  del  processo  e la trasmissione
immediata degli atti alla Corte costituzionale;
        4)  dispone  che  la  presente  ordinanza  sia  notificata al
Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  e  ai Presidenti delle due
Camere del Parlamento.
          Reggio Emilia, addi' 18 novembre 2003
                         Il giudice: Nerucci
04c0254