N. 118 ORDINANZA (Atto di promovimento) 4 dicembre 2003
Ordinanza emessa il 4 dicembre 2003 dal tribunale di sorveglianza di Bari sul reclamo proposto da pubblico ministero Ordinamento penitenziario - Sospensione condizionata dell'esecuzione della parte finale della pena detentiva - Ammissione al beneficio delle persone condannate che abbiano subito la revoca, per fatto colpevole, di una misura alternativa alla detenzione - Ingiustificata disparita' di trattamento rispetto ai condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione (per i quali la sospensione non si applica) - Violazione del principio di finalita' rieducativa della pena. - Legge 1° agosto 2003, n. 207, art. 1, comma 3, lett. d). - Costituzione, artt. 3 e 27, comma secondo.(GU n.11 del 17-3-2004 )
IL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA A scioglimento della riserva espressa all'udienza nel procedimento avente ad oggetto il reclamo del p.m. avverso l'ordinanza in data 12 settembre 2003 del magistrato di sorveglianza di Bari di concessione del beneficio della sospensione condizionata dell'esecuzione della pena detentiva ai sensi della legge n. 207/2003 nei confronti di Pepe Michele, nato a Torino il 10 giugno 1966 e residente in Triggiano, via Casalino n. 178; Sentite le parti, su conforme parere del s.p.g.; Ha emesso la seguente ordinanza. In fatto Con ordinanza in data 12 settembre 2003, il magistrato di sorveglianza di Bari concedeva a Pepe Michele, in epigrafe generalizzato, il beneficio della sospensione condizionata dell'esecuzione della parte finale della pena detentiva, ai sensi della legge n. 207/2003, in relazione alla condanna di cui alla sentenza Prefettura di Bari 8 gennaio 1988 in prosecuzione con la pena di cui alla sentenza Tribunale di Bari 8 marzo 1999 (del 29 aprile 2002 - scadenza 9 dicembre 2003). Con atto pervenuto in data 24 settembre 2003, il p.m. presso il Tribunale di Bari proponeva reclamo avverso la predetta ordinanza ai sensi dell'art. 2, comma 2, legge succitata, lamentando l'errata applicazione della legge in questione nella parte in cui il magistrato di sorveglianza aveva ritenuto di applicare il beneficio anche a soggetto nei confronti del quale fosse intervenuto un provvedimento di revoca di misura alternativa; e cio', in contrasto con l'art. 1, comma 3, lett. d) della legge n. 207/2003 che, escludendo dal beneficio della sospensione dell'esecuzione della parte finale della pena detentiva le persone che, dopo la condanna, fossero state ammesse a misure alternative alla detenzione, poneva una preclusione anche nei confronti di coloro che - come il Pepe Michele - pur ammessi a misure alternative, ne avessero successivamente subito la revoca. Per tali motivi il p.m. reclamate chiedeva al Tribunale di sorveglianza la riforma del provvedimento impugnato o, in subordine, la proposizione della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 3, lett. d), nella parte in cui consente che la sospensione condizionata dell'esecuzione della parte finale della pena detentiva operi anche nei confronti della persona condannata che abbia subito la revoca di una misura alternativa alla detenzione. In diritto Ad avviso del collegio, la questione appare rilevante e non manifestamente infondata. Invero, l'art. 1, comma 3, lett. d), della legge n. 207/2003 esclude dalla concessione del beneficio della sospensione dell'esecuzione della parte finale della pena detentiva le persone che, dopo la condanna, siano state ammesse a misure alternative alla detenzione; e' il caso del Pepe Michele che, con ordinanza di questo Tribunale di sorveglianza in data 3 aprile 2002, fu ammesso al regime della semiliberta' in relazione alle pene di cui sopra subendo poi la revoca del beneficio, con ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Bari del 20 marzo 2003. Ora, l'art. 7 della legge n. 207/2003 (che testualmente prevede che «Le disposizioni della presente legge si applicano nei confronti dei condannati in stato di detenzione ovvero in attesa di esecuzione della pena alla data di entrata in vigore della medesima»), ha solo il valore di norma di chiusura, destinata ad individuare il criterio temporale per l'applicazione del beneficio di nuova istituzione, ma non anche di individuare le condizioni sostanziali, soggettive ed oggettive, per l'ammissione e/o l'esclusione del beneficio, che sono invece previste dall'art. 1 della legge in questione. La lett. d) di tale articolo prevede, tra le condizioni ostative, l'ammissione del condannato ad una misura alternativa alla detenzione, ma non anche l'attualita' di tale condizione: pertanto, la condizione ostativa deve ritenersi integrata anche nei confronti dei condannati nei cui confronti la misura alternativa alla detenzione sia stata revocata successivamente all'ammissione. Una diversa interpretazione della norma - fondata sul dato meramente letterato - appare in contrasto con al Costituzione, perche' ancora ad un dato meramente temporale (essere o meno sottoposto a misura alternativa alla data di entrata in vigore della legge) l'ammissione al beneficio, la cui applicazione risulterebbe in tal modo dipendente da una circostanza meramente aleatoria, in violazione del principio di ragionevolezza. Per altro vero, poi, essa discrimina ingiustamente la condizione di chi, essendo stato ammesso a misura alternativa alla detenzione, non abbia subito la revoca stessa e che pertanto, avendo rispettato le prescrizioni di legge, verrebbe escluso dal beneficio della sospensione dell'esecuzione della parte finale della pena detentiva, a differenza di chi abbia subito la revoca di misura alternativa che, al contrario, potrebbe fruire di detto beneficio. Tale interpretazione appare in contrasto con il principio di uguaglianza dei cittadini di cui all'art. 3 della Costituzione: se e' vero, infatti, che tale principio viene pur sempre rispettato quando le situazioni disciplinate diversamente non siano identiche fra loro, e' anche vero, pero', che nel caso in esame la condizione del condannato cui sia stata revocata una misura alternativa e' diversa, ma senz'altro deteriore, rispetto a quella di chi, ammesso a misura alternativa, non ne abbia subito la revoca. Il primo dunque, pur trovandosi in una situazione soggettivamente deteriore rispetto al secondo, potrebbe pero' ugualmente fruire del beneficio, con una vistosa ed ingiustificata disparita' di trattamento rispetto a chi, originariamente nella sua stessa condizione, abbia invece tenuto un comportamento osservante delle prescrizioni, come tale in teoria meritevole di maggiore tutela (e che pertanto sarebbe addirittura legittimato al perverso gioco di farsi revocare la misura alternativa pur di fruire in seguito della sospensione condizionata dell'esecuzione della pena). Ne consegue che il mancato inserimento, tra le cause ostative alla concessione del beneficio introdotto dalla legge n. 207/2003, delle ipotesi di cui all'art. 58-quater legge n. 354/1975 appare per un verso irragionevole (l'art. 58-quater vieta infatti la concessione di misure le cui prescrizioni sono ben piu' rigorose di quelle del beneficio de quo, sicche' non appare razionale un sistema che, a fronte di determinati comportamenti del condannato, gli neghi per un certo periodo dei benefici penitenziari, ma nel contempo gli riconosca il diritto di ottenere immediatamente un altro piu' favorevole), e per altro verso contrastante con i principi di uguaglianza e di finalita' rieducativa della pena (la legge de qua, difatti, pare concedere al condannata autore di trasgressioni agli obblighi o persino di reati in corso di misura alternativa - cioe' ad un soggetto rivelatosi per facta concludentia poco affidabile - un beneficio che, contestualmente, nega invece al condannato che, essendo stato ammesso a misura alternativa e non avendo commesso violazioni, si presenta sicuramente come piu' meritevole), sicche', in definitiva, non manifestamente infondata appare la questione di legittimita' costituzionale della disposizione de qua nella parte in cui consente l'ammissione al beneficio di coloro i quali abbiano subito la revoca, per fatto colpevole, della misura alternativa. Infine, in punto di rilevanza va evidenziato che la decisione della presente questione appare determinante ai fini della pronuncia di questo collegio in ordine al proposto reclamo.
P. Q. M. Applicato l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 3, lett. d), della legge n. 207/2003, in riferimento agli artt. 3 e 27, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui consente l'ammissione al beneficio di coloro i quali abbiano subito la revoca, per fatto colpevole, della misura alternativa; Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Sospende il procedimento avente ad oggetto il reclamo del p.m. presso il Tribunale di Bari avverso l'ordinanza in data 12 settembre 2003 del magistrato di sorveglianza di Bari con cui e' stato concesso a Pepe Michele, in a.g., il beneficio della sospensione condizionata dell'esecuzione della parte finale della pena detentiva di cui alla sentenza Pretura di Bari 8 gennaio 1998 in prosecuzione alla sentenza Tribunale di Bari 8 marzo 1999. Riserva la definizione del suddetto procedimento all'esito della decisione della Corte costituzionale; Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti ed al Presidente del Consiglio dei ministri nonche' comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Bari, addi' 4 dicembre 2003 Il Presidente estensore: Daloiso 04C0258