N. 118 ORDINANZA (Atto di promovimento) 4 dicembre 2003

Ordinanza  emessa il 4 dicembre 2003 dal tribunale di sorveglianza di
Bari sul reclamo proposto da pubblico ministero

Ordinamento  penitenziario - Sospensione condizionata dell'esecuzione
  della  parte  finale della pena detentiva - Ammissione al beneficio
  delle  persone  condannate  che abbiano subito la revoca, per fatto
  colpevole,   di   una   misura   alternativa   alla   detenzione  -
  Ingiustificata  disparita'  di  trattamento  rispetto ai condannati
  ammessi  alle  misure  alternative  alla detenzione (per i quali la
  sospensione non si applica) - Violazione del principio di finalita'
  rieducativa della pena.
- Legge 1° agosto 2003, n. 207, art. 1, comma 3, lett. d).
- Costituzione, artt. 3 e 27, comma secondo.
(GU n.11 del 17-3-2004 )
                    IL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA

    A   scioglimento   della   riserva   espressa   all'udienza   nel
procedimento   avente   ad   oggetto  il  reclamo  del  p.m.  avverso
l'ordinanza  in data 12 settembre 2003 del magistrato di sorveglianza
di  Bari  di concessione del beneficio della sospensione condizionata
dell'esecuzione della pena detentiva ai sensi della legge n. 207/2003
nei  confronti  di  Pepe  Michele,  nato a Torino il 10 giugno 1966 e
residente in Triggiano, via Casalino n. 178;
    Sentite le parti, su conforme parere del s.p.g.;
    Ha emesso la seguente ordinanza.

                              In fatto

    Con  ordinanza  in  data  12 settembre  2003,  il  magistrato  di
sorveglianza   di   Bari   concedeva  a  Pepe  Michele,  in  epigrafe
generalizzato,    il   beneficio   della   sospensione   condizionata
dell'esecuzione  della  parte  finale  della pena detentiva, ai sensi
della  legge  n. 207/2003,  in  relazione  alla  condanna di cui alla
sentenza  Prefettura  di  Bari  8 gennaio 1988 in prosecuzione con la
pena  di  cui  alla  sentenza  Tribunale  di  Bari  8 marzo 1999 (del
29 aprile 2002 - scadenza 9 dicembre 2003).
    Con  atto  pervenuto in data 24 settembre 2003, il p.m. presso il
Tribunale  di Bari proponeva reclamo avverso la predetta ordinanza ai
sensi  dell'art. 2,  comma 2,  legge  succitata,  lamentando l'errata
applicazione   della  legge  in  questione  nella  parte  in  cui  il
magistrato  di  sorveglianza aveva ritenuto di applicare il beneficio
anche  a  soggetto  nei  confronti  del  quale  fosse  intervenuto un
provvedimento  di  revoca di misura alternativa; e cio', in contrasto
con   l'art. 1,  comma 3,  lett.  d)  della  legge  n. 207/2003  che,
escludendo  dal  beneficio  della  sospensione  dell'esecuzione della
parte  finale  della pena detentiva le persone che, dopo la condanna,
fossero  state  ammesse  a misure alternative alla detenzione, poneva
una  preclusione  anche  nei  confronti  di coloro che - come il Pepe
Michele -   pur   ammessi   a   misure   alternative,   ne   avessero
successivamente subito la revoca.
    Per  tali  motivi  il  p.m.  reclamate  chiedeva  al Tribunale di
sorveglianza  la riforma del provvedimento impugnato o, in subordine,
la   proposizione  della  questione  di  legittimita'  costituzionale
dell'art. 1,  comma 3,  lett.  d), nella parte in cui consente che la
sospensione  condizionata  dell'esecuzione  della  parte finale della
pena detentiva operi anche nei confronti della persona condannata che
abbia subito la revoca di una misura alternativa alla detenzione.

                             In diritto

    Ad  avviso  del  collegio,  la  questione  appare rilevante e non
manifestamente infondata.
    Invero,  l'art. 1,  comma 3,  lett. d),  della  legge n. 207/2003
esclude   dalla   concessione   del   beneficio   della   sospensione
dell'esecuzione  della  parte  finale della pena detentiva le persone
che,  dopo la condanna, siano state ammesse a misure alternative alla
detenzione;  e' il caso del Pepe Michele che, con ordinanza di questo
Tribunale di sorveglianza in data 3 aprile 2002, fu ammesso al regime
della semiliberta' in relazione alle pene di cui sopra subendo poi la
revoca  del beneficio, con ordinanza del Tribunale di sorveglianza di
Bari del 20 marzo 2003.
    Ora,  l'art. 7  della legge n. 207/2003 (che testualmente prevede
che  «Le disposizioni della presente legge si applicano nei confronti
dei  condannati in stato di detenzione ovvero in attesa di esecuzione
della  pena  alla data di entrata in vigore della medesima»), ha solo
il  valore di norma di chiusura, destinata ad individuare il criterio
temporale  per  l'applicazione del beneficio di nuova istituzione, ma
non  anche  di  individuare  le condizioni sostanziali, soggettive ed
oggettive,  per l'ammissione e/o l'esclusione del beneficio, che sono
invece  previste dall'art. 1 della legge in questione. La lett. d) di
tale  articolo  prevede, tra le condizioni ostative, l'ammissione del
condannato  ad  una  misura alternativa alla detenzione, ma non anche
l'attualita'  di  tale  condizione:  pertanto, la condizione ostativa
deve  ritenersi  integrata anche nei confronti dei condannati nei cui
confronti  la  misura  alternativa alla detenzione sia stata revocata
successivamente all'ammissione.
    Una  diversa  interpretazione  della  norma  -  fondata  sul dato
meramente  letterato  -  appare  in  contrasto  con  al Costituzione,
perche'  ancora  ad  un  dato  meramente  temporale  (essere  o  meno
sottoposto  a misura alternativa alla data di entrata in vigore della
legge) l'ammissione al beneficio, la cui applicazione risulterebbe in
tal  modo  dipendente  da  una  circostanza  meramente  aleatoria, in
violazione del principio di ragionevolezza. Per altro vero, poi, essa
discrimina  ingiustamente la condizione di chi, essendo stato ammesso
a  misura  alternativa  alla  detenzione,  non abbia subito la revoca
stessa  e  che  pertanto, avendo rispettato le prescrizioni di legge,
verrebbe  escluso  dal  beneficio  della  sospensione dell'esecuzione
della  parte  finale  della pena detentiva, a differenza di chi abbia
subito  la  revoca  di misura alternativa che, al contrario, potrebbe
fruire di detto beneficio.
    Tale  interpretazione  appare  in  contrasto  con il principio di
uguaglianza dei cittadini di cui all'art. 3 della Costituzione: se e'
vero,  infatti, che tale principio viene pur sempre rispettato quando
le situazioni disciplinate diversamente non siano identiche fra loro,
e'  anche  vero,  pero',  che  nel  caso  in  esame la condizione del
condannato  cui sia stata revocata una misura alternativa e' diversa,
ma  senz'altro  deteriore, rispetto a quella di chi, ammesso a misura
alternativa,  non  ne  abbia  subito  la revoca. Il primo dunque, pur
trovandosi  in  una  situazione soggettivamente deteriore rispetto al
secondo,  potrebbe  pero'  ugualmente  fruire  del beneficio, con una
vistosa  ed  ingiustificata disparita' di trattamento rispetto a chi,
originariamente  nella  sua stessa condizione, abbia invece tenuto un
comportamento  osservante  delle  prescrizioni,  come  tale in teoria
meritevole  di  maggiore  tutela  (e che pertanto sarebbe addirittura
legittimato al perverso gioco di farsi revocare la misura alternativa
pur   di   fruire   in   seguito   della   sospensione   condizionata
dell'esecuzione della pena).
    Ne  consegue  che  il  mancato inserimento, tra le cause ostative
alla  concessione  del  beneficio introdotto dalla legge n. 207/2003,
delle  ipotesi di cui all'art. 58-quater legge n. 354/1975 appare per
un verso irragionevole (l'art. 58-quater vieta infatti la concessione
di  misure  le  cui prescrizioni sono ben piu' rigorose di quelle del
beneficio  de  quo,  sicche'  non  appare razionale un sistema che, a
fronte  di determinati comportamenti del condannato, gli neghi per un
certo   periodo  dei  benefici  penitenziari,  ma  nel  contempo  gli
riconosca  il  diritto  di  ottenere  immediatamente  un  altro  piu'
favorevole),  e  per  altro  verso  contrastante  con  i  principi di
uguaglianza  e  di finalita' rieducativa della pena (la legge de qua,
difatti,  pare  concedere  al condannata autore di trasgressioni agli
obblighi o persino di reati in corso di misura alternativa - cioe' ad
un  soggetto  rivelatosi  per facta concludentia poco affidabile - un
beneficio  che,  contestualmente,  nega  invece  al  condannato  che,
essendo  stato  ammesso  a  misura  alternativa e non avendo commesso
violazioni,  si  presenta sicuramente come piu' meritevole), sicche',
in  definitiva,  non  manifestamente infondata appare la questione di
legittimita'  costituzionale della disposizione de qua nella parte in
cui  consente  l'ammissione  al  beneficio  di coloro i quali abbiano
subito la revoca, per fatto colpevole, della misura alternativa.
    Infine,  in  punto  di  rilevanza va evidenziato che la decisione
della  presente questione appare determinante ai fini della pronuncia
di questo collegio in ordine al proposto reclamo.
                              P. Q. M.
    Applicato l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita'  costituzionale  dell'art. 1,  comma 3,  lett. d), della
legge  n. 207/2003,  in riferimento agli artt. 3 e 27, secondo comma,
della  Costituzione,  nella  parte  in  cui  consente l'ammissione al
beneficio  di  coloro  i  quali  abbiano  subito la revoca, per fatto
colpevole, della misura alternativa;
    Dispone   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla  Corte
costituzionale;
    Sospende  il  procedimento  avente ad oggetto il reclamo del p.m.
presso  il Tribunale di Bari avverso l'ordinanza in data 12 settembre
2003 del magistrato di sorveglianza di Bari con cui e' stato concesso
a  Pepe Michele, in a.g., il beneficio della sospensione condizionata
dell'esecuzione  della  parte finale della pena detentiva di cui alla
sentenza Pretura di Bari 8 gennaio 1998 in prosecuzione alla sentenza
Tribunale di Bari 8 marzo 1999.
    Riserva  la definizione del suddetto procedimento all'esito della
decisione della Corte costituzionale;
    Ordina  che,  a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia
notificata  alle  parti  ed  al Presidente del Consiglio dei ministri
nonche' comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.
        Bari, addi' 4 dicembre 2003
                  Il Presidente estensore: Daloiso
04C0258