N. 122 ORDINANZA (Atto di promovimento) 27 novembre 2003
Ordinanza emessa il 27 novembre 2003 dal giudice di pace di Citta' della Pieve nel procedimento civile vertente tra Della Ciana Federico e Comune di Citta' della Pieve - Ufficio di Polizia municipale Circolazione stradale - Infrazioni al codice della strada - Ricorso al giudice di pace avverso il verbale di accertamento - Condizioni di ammissibilita' - Onere per il ricorrente di versare presso la cancelleria una somma pari alla meta' del massimo edittale della sanzione inflitta dall'organo accertatore - Violazione del principio di uguaglianza - Irragionevole diversita' di regime rispetto al ricorso al Prefetto - Disparita' di trattamento di ordine socio-economico - Ingiustificato ostacolo all'esercizio del diritto di difesa. - Codice della strada (decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285), art. 204-bis, comma 3, introdotto dalla legge 1° agosto 2003, n. 214. - Costituzione, artt. 3 e 24.(GU n.11 del 17-3-2004 )
IL GIUDICE DI PACE Premesso in fatto Con ricorso depositato in data 13 novembre 2003, il sig. Della Ciana Federico, nella sua qualita' di proprietario della automobile VW Polo,targata AZ 146 XG, impugnava il verbale di accertamento di violazione amministrativa n. 0960 - rep. n. 402, elevato dalla Polizia municipale del Comune di Citta' della Pieve in data 28 agosto 2003 e notificato al ricorrente in data 3 novembre 2003, verbale con il quale veniva irrogata la sanzione di Euro 39,60, perche' la predetta automobile «sostava in zona T.L.» il giorno 28 agosto 2003. Deduceva il ricorrente a sostegno del ricorso che, al momento della contestata violazione, era «posto al centro del cruscotto dell'auto, regolarmente esposto, ben visibile, il talloncino arancione che permette ai portatori di handicap di sostare anche in ZTL nel comune di residenza». D i r i t t o Dall'esame degli atti e della documentazione allegata risulta che il ricorrente, in violazione di quanto disposto dall'art. 204-bis, comma 3, del d.lgs. n. 285/1992 (cosi' come introdotto dalla legge n. 214/2003, pubblicata nel s.o. della Gazzetta Ufficiale del 12 agosto 2003 ed entrato in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione), ha depositato il ricorso in data 13 novembre 2003, omettendo di effettuare il versamento «a titolo cauzionale» della somma pari alla meta' del massimo edittale della sanzione inflitta dall'organo accertatore. Tale omissione, secondo la citata normativa vigente determinerebbe l'inammissibilita' del ricorso, che questo giudice dovrebbe dichiarare d'ufficio e senza fissare l'udienza di comparizione delle due parti, in analogia a quanto previsto dall'art. 23, comma primo, della legge n. 689/1981. Tuttavia, il decidente ritiene che l'art. 204-bis, comma 3, del d.lgs. n. 285/1992, non sia conforme agli articoli 3 e 24 della Costituzione e che la questione di legittimita' costituzionale sia rilevante, per i seguenti motivi: 1. - Rilevanza della questione di legittimita' costituzionale. La questione e' indubbiamente rilevante nella controversia sottoposta all'esame del decidente per cui il presente giudizio non puo' essere deciso senza prima risolvere la questione di costituzionalita', che e' una vera e propria questione pregiudiziale. Se infatti l'art. 204-bis fosse conforme al dettato costituzionale, il ricorso sarebbe inammissibile, mentre dovra' essere esaminato nel merito se si riconoscesse l'illegittimita' costituzionale. 2. - Non manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale. L'art. 204-bis del d.lgs. n. 285/1992 viola gli articoli 3 e 24 della Costituzione, in quanto lede il principio costituzionale di uguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge e il principio costituzionale del diritto alla difesa riconosciuto a tutti i cittadini per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi. La norma infatti, a fronte di una medesima situazione - violazione di una norma prevista dal d.lgs. n. 285/1992 - offre due rimedi fra loro alternativi, quali il ricorso all'Ufficio territoriale del Governo o il ricorso al giudice di pace, ma subordina il ricorso a quest'ultimo al pagamento di una «cauzione», non prevista dal primo rimedio. Tale differente regime, in violazione dell'art. 3 della Costituzione, non trova una ragionevole giustificazione e crea una teorica disparita' di trattamento tra cittadini. La cauzione infatti prevista e' addirittura il doppio di quella prevista per il pagamento in forma ridotta. Certamente il soggetto meno abbiente puo' presentare il ricorso amministrativo che non prevede alcuna cauzione ma cio' costituirebbe una discriminazione socio-economica contraria al dettato costituzionale. In altri termini infatti il ricorso amministrativo sarebbe riservato ai poveri mentre quello giudiziario ai ricchi, cio' in evidente contrasto con l'art. 3 della Costituzione che stabilisce che e' compito della Repubblica rimuovere tutti gli ostacoli socio-economici che limitano la liberta' e l'uguaglianza dei cittadini, impedendo lo sviluppo della persona umana. Questa disparita' di trattamento comprime il diritto di agire in giudizio, per la tutela dei propri diritti come sancito dall'art. 4 della Costituzione. L'art. 204-bis del d.lgs. n. 285/1992 appare comunque in contrasto con gli articoli 3 e 24 della Costituzione per il solo fatto di creare un ostacolo, ingiustificato ed immotivato, all'esercizio del diritto di difesa riconosciuto a tutti i cittadini; va infatti rilevato che, nel nostro ordinamento, non esiste altro tipo di giudizio la cui introduzione sia subordinata al versamento di una somma di denaro. Non solo: in nessun altro caso in cui oggetto dell'impugnazione sia una sanzione amministrativa irrogata dalla pubblica autorita e' previsto che l'introduzione del giudizio sia subordinato al versamento di una cauzione. Anche sotto tale profilo la norma in questione si pone in evidente contrasto con il principio di uguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione.
P. Q. M. Solleva questione di legittimita' costituzionale dell'art. 204-bis, comma 3, del d.lgs. n. 285/1992 per violazione degli articoli 3 e 24 della Costituzione e, visto l'art. 23 della legge n. 87/1953, ritenuta rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale, visto l'art. 295 c.p.c. Sospende il presente procedimento; Manda alla cancelleria per la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Ordina alla cancelleria la notifica della presente ordinanza alle parti, alla Presidenza del Consiglio dei ministri nonche' al Presidente della Camera dei deputati e al Presidente del Senato della Repubblica. Citta' della Pieve, addi' 27 novembre 2003 Il giudice di pace: Flagiello 04C0262