N. 122 ORDINANZA (Atto di promovimento) 27 novembre 2003

Ordinanza  emessa  il  27 novembre 2003 dal giudice di pace di Citta'
della Pieve nel procedimento civile vertente tra Della Ciana Federico
e Comune di Citta' della Pieve - Ufficio di Polizia municipale

Circolazione  stradale  - Infrazioni al codice della strada - Ricorso
  al  giudice di pace avverso il verbale di accertamento - Condizioni
  di  ammissibilita'  -  Onere per il ricorrente di versare presso la
  cancelleria  una  somma  pari alla meta' del massimo edittale della
  sanzione   inflitta   dall'organo   accertatore  -  Violazione  del
  principio  di  uguaglianza  -  Irragionevole  diversita'  di regime
  rispetto  al  ricorso  al  Prefetto  - Disparita' di trattamento di
  ordine  socio-economico - Ingiustificato ostacolo all'esercizio del
  diritto di difesa.
- Codice  della  strada (decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285),
  art. 204-bis,  comma 3,  introdotto  dalla  legge  1°  agosto 2003,
  n. 214.
- Costituzione, artt. 3 e 24.
(GU n.11 del 17-3-2004 )
                         IL GIUDICE DI PACE


                          Premesso in fatto

    Con  ricorso  depositato  in data 13 novembre 2003, il sig. Della
Ciana  Federico,  nella sua qualita' di proprietario della automobile
VW  Polo,targata  AZ  146 XG, impugnava il verbale di accertamento di
violazione  amministrativa  n. 0960  -  rep.  n. 402,  elevato  dalla
Polizia municipale del Comune di Citta' della Pieve in data 28 agosto
2003  e notificato al ricorrente in data 3 novembre 2003, verbale con
il  quale  veniva  irrogata  la  sanzione  di  Euro 39,60, perche' la
predetta automobile «sostava in zona T.L.» il giorno 28 agosto 2003.
    Deduceva  il  ricorrente  a  sostegno del ricorso che, al momento
della  contestata  violazione,  era  «posto  al  centro del cruscotto
dell'auto,   regolarmente   esposto,   ben  visibile,  il  talloncino
arancione  che  permette ai portatori di handicap di sostare anche in
ZTL nel comune di residenza».

                            D i r i t t o

    Dall'esame degli atti e della documentazione allegata risulta che
il  ricorrente,  in  violazione di quanto disposto dall'art. 204-bis,
comma  3,  del  d.lgs. n. 285/1992 (cosi' come introdotto dalla legge
n. 214/2003,   pubblicata  nel  s.o.  della  Gazzetta  Ufficiale  del
12 agosto  2003  ed  entrato  in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione),  ha  depositato  il ricorso in data 13 novembre 2003,
omettendo  di  effettuare  il  versamento «a titolo cauzionale» della
somma  pari  alla  meta' del massimo edittale della sanzione inflitta
dall'organo accertatore.
    Tale    omissione,    secondo   la   citata   normativa   vigente
determinerebbe  l'inammissibilita'  del  ricorso,  che questo giudice
dovrebbe   dichiarare   d'ufficio   e   senza  fissare  l'udienza  di
comparizione   delle   due  parti,  in  analogia  a  quanto  previsto
dall'art. 23, comma primo, della legge n. 689/1981.
    Tuttavia,  il  decidente ritiene che l'art. 204-bis, comma 3, del
d.lgs.  n. 285/1992,  non  sia  conforme  agli  articoli 3 e 24 della
Costituzione  e  che  la questione di legittimita' costituzionale sia
rilevante, per i seguenti motivi:
    1. - Rilevanza della questione di legittimita' costituzionale.
    La   questione  e'  indubbiamente  rilevante  nella  controversia
sottoposta  all'esame  del decidente per cui il presente giudizio non
puo'   essere   deciso   senza   prima   risolvere  la  questione  di
costituzionalita', che e' una vera e propria questione pregiudiziale.
Se  infatti  l'art. 204-bis fosse conforme al dettato costituzionale,
il  ricorso sarebbe inammissibile, mentre dovra' essere esaminato nel
merito se si riconoscesse l'illegittimita' costituzionale.
    2.  -  Non manifesta infondatezza della questione di legittimita'
costituzionale.
    L'art. 204-bis  del  d.lgs. n. 285/1992 viola gli articoli 3 e 24
della  Costituzione,  in  quanto  lede il principio costituzionale di
uguaglianza  di tutti i cittadini di fronte alla legge e il principio
costituzionale  del  diritto  alla  difesa  riconosciuto  a  tutti  i
cittadini per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi.
    La   norma  infatti,  a  fronte  di  una  medesima  situazione  -
violazione  di  una norma prevista dal d.lgs. n. 285/1992 - offre due
rimedi   fra   loro   alternativi,   quali   il  ricorso  all'Ufficio
territoriale  del  Governo  o  il  ricorso  al  giudice  di  pace, ma
subordina  il  ricorso a quest'ultimo al pagamento di una «cauzione»,
non prevista dal primo rimedio.
    Tale   differente   regime,   in   violazione  dell'art. 3  della
Costituzione,  non  trova  una ragionevole giustificazione e crea una
teorica  disparita' di trattamento tra cittadini. La cauzione infatti
prevista e' addirittura il doppio di quella prevista per il pagamento
in   forma   ridotta.  Certamente  il  soggetto  meno  abbiente  puo'
presentare  il ricorso amministrativo che non prevede alcuna cauzione
ma  cio'  costituirebbe una discriminazione socio-economica contraria
al dettato costituzionale.
    In  altri  termini  infatti  il  ricorso  amministrativo  sarebbe
riservato  ai  poveri  mentre  quello  giudiziario ai ricchi, cio' in
evidente contrasto con l'art. 3 della Costituzione che stabilisce che
e'   compito   della   Repubblica   rimuovere   tutti   gli  ostacoli
socio-economici   che   limitano  la  liberta'  e  l'uguaglianza  dei
cittadini,   impedendo   lo  sviluppo  della  persona  umana.  Questa
disparita'  di  trattamento comprime il diritto di agire in giudizio,
per  la  tutela  dei  propri  diritti  come sancito dall'art. 4 della
Costituzione.
    L'art. 204-bis   del   d.lgs.   n. 285/1992  appare  comunque  in
contrasto  con  gli  articoli 3  e  24 della Costituzione per il solo
fatto   di   creare   un   ostacolo,  ingiustificato  ed  immotivato,
all'esercizio del diritto di difesa riconosciuto a tutti i cittadini;
va  infatti  rilevato  che,  nel nostro ordinamento, non esiste altro
tipo di giudizio la cui introduzione sia subordinata al versamento di
una  somma  di  denaro. Non solo: in nessun altro caso in cui oggetto
dell'impugnazione  sia  una  sanzione  amministrativa  irrogata dalla
pubblica  autorita  e'  previsto  che l'introduzione del giudizio sia
subordinato al versamento di una cauzione.
    Anche  sotto  tale  profilo  la  norma  in  questione  si pone in
evidente  contrasto con il principio di uguaglianza di cui all'art. 3
della Costituzione.
                              P. Q. M.
    Solleva      questione     di     legittimita'     costituzionale
dell'art. 204-bis,  comma 3,  del  d.lgs.  n. 285/1992 per violazione
degli  articoli 3  e  24  della Costituzione e, visto l'art. 23 della
legge  n. 87/1953,  ritenuta rilevante e non manifestamente infondata
la questione di legittimita' costituzionale, visto l'art. 295 c.p.c.
    Sospende il presente procedimento;
    Manda  alla cancelleria per la trasmissione degli atti alla Corte
costituzionale;
    Ordina alla cancelleria la notifica della presente ordinanza alle
parti,   alla  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  nonche'  al
Presidente della Camera dei deputati e al Presidente del Senato della
Repubblica.
        Citta' della Pieve, addi' 27 novembre 2003
                    Il giudice di pace: Flagiello
04C0262