N. 125 ORDINANZA (Atto di promovimento) 29 dicembre 2003

Ordinanza  emessa  il  29 dicembre 2003 dal giudice di pace di Bojano
nel procedimento civile vertente tra De Cristofaro Nicolino e Ufficio
territoriale del Governo di Campobasso

Circolazione  stradale  - Infrazioni al codice della strada - Ricorso
  al  giudice di pace avverso il verbale di accertamento - Condizioni
  di  ammissibilita'  -  Onere per il ricorrente di versare presso la
  cancelleria  una  somma  pari alla meta' del massimo edittale della
  sanzione   inflitta   dall'organo   accertatore   -  Disparita'  di
  trattamento  in  danno  dei  cittadini  privi  di  mezzi  economici
  sufficienti per versare la cauzione dovuta - Violazione del diritto
  di agire in giudizio.
- Codice  della  strada (decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285),
  art. 204-bis, comma 3, introdotto dall'art. 4, comma 1-septies, del
  d.l. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modifiche, nella legge
  1° agosto 2003, n. 214.
- Costituzione, artt. 3 e 24.
(GU n.11 del 17-3-2004 )
                         IL GIUDICE DI PACE

    Ha  pronunziato  la  seguente  ordinanza  sul  ricorso  n. 110/03
R.G.A.C. promosso da De Cristofaro Nicolino, residente a Montemiletto
(Avellino) alla via Caponi n. 30, rappresentato e difeso dagli avv.ti
Carmine  Lombardi  e Silvia Zerella presso il cui studio in Benevento
al  viale  Mellisi  n. 40  elettivamente  domicilia giusta mandato in
atti,   nei   confronti   di  Ufficio  territoriale  del  Governo  di
Campobasso.

                              F a t t o

    Con  ricorso  depositato  in data 19 settembre 2003 il ricorrente
proponeva  rituale  opposizione  avverso  il verbale di contestazione
n. 113514117  emesso  in  data  21  luglio 2003 dai Carabinieri della
stazione  di  Guardiaregia  per  la  violazione  dell'art. 145, commi
quinto  e decimo, del codice della strada con conseguente irrogazione
della  sanzione  pecuniaria  amministrativa  di  Euro 137,55 oltre la
sanzione  accessoria  della  decurtazione  di  n. 5  punti  ai  sensi
dell'art. 126-bis c.d.s.
    Il  ricorrente  deduceva l'illegittimnlita' del provvedimento per
l'infondatezza  e  non  veridicita'  della contestazione mossa con il
verbale  impuguato  e concludeva in via preliminare per la rimessione
della  questione  davanti  alla  Corte costituzionale, nel merito per
l'accoglimento  del ricorso con vittoria di spese, diritti ed onorari
del giudizio.

                            D i r i t t o

    Dall'esame  degli atti e della documentazione allegata, rileva il
giudicante che il ricorso e' stato depositato in cancelleria senza il
versamento  della  somma  pari  alla meta' del massimo edittale della
sanzione  inflitta  dall'organo  accertatore,  cosi'  come prescritto
dall'art. 204-bis  del  decreto  legislativo  30 aprile 1992, n. 285,
introdotto  dall'art. 4, comma 1-septies, del decreto-legge 27 luglio
2003,  n. 151, convertito, con modifiche, nella legge 1° agosto 2003,
n. 214.   Tale   omissione,  conformemente  al  disposto  del  citato
articolo,  determina  l'inammissibilita'  del  ricorso, provvedimento
che,  in  limine litis, all'esito del preliminare controllo in ordine
all'effettuato versamento, il giudice deve adottare d'ufficio.
    Cio'  premesso  questo  giudice  ritiene  che  l'art. 204-bis del
decreto  legislativo  n. 285/1992  non sia conforme alla Costituzione
nella parte in cui «all'atto del deposito, il ricorrente deve versare
presso la cancelleria del giudice di pace, a pena di inammissibilita'
dei  ricorso,  una  somma  pari alla meta' dei massimo edittale della
sanzione  inflitta  dall'organo  accertatore»  ed  intende, pertanto,
sollevare,  come  in  effetti solleva, incidente di costituzionalita'
nei termini che seguono.

                   Sulla rilevanza della questione

    La questione ha rilevanza nella lite all'esame del decidente, dal
momento   che   il   presente   giudizio   non   puo'  essere  deciso
indipendentemente    dalla    risoluzione    della    questione    di
costituzionalita',  la quale costituisce una vera e propria questione
pregiudiziale.
    Infatti  qualora si ritenesse la conformita' dell'art. 204-bis al
dettato  costituzionale,  il  ricorso  andrebbe senz'altro dichiarato
inammissibile,  mentre,  per  contro,  laddove  si  dovesse  ritenere
l'illegittimita'  costituzionale  del disposto legislativo il ricorso
dovra' essere esaminato nel merito.

                     Non manifesta infondatezza

    Violazione degli articoli 3 e 24 della Costituzione.
    L'art. 204-bis  del  decreto legislativo n. 285 del 1992 viola, a
giudizio   di   questo   rimettente,   l'art. 3  della  nostra  Carta
costituzionale  per  disparita' di trattamento fra cittadino in grado
di   pagare  immediatamente  la  cauzione  dovuta  per  ottenere  una
decisione giurisdizionale e quello privo dei mezzi necessari per tale
pagamento.
    Con  la  detta  norma il legislatore vuole scoraggiare il diritto
del  cittadino  a richiedere giustizia e a richiederla al suo giudice
naturale precostituito per legge tramite la previsione del versamento
iniziale  dell'importo quasi sempre superiore a quello della sanzione
in  concreto  irrogata.  In  tale  maniera,  nei molti casi in cui il
cittadino  presumibilmente  si  vedra'  costretto  a  rinunziare alla
presentazione   del  ricorso,  diverranno  definitivi  i  verbali  di
contravvenzione,  i  quali  meriterebbero di essere annullati perche'
viziati per motivi diversi.
    La  stessa  disposizione  viola  l'art. 24 della Costituzione, in
quanto  il  diritto di agire in giudizio non puo' essere condizionato
al pagamento di una cauzione.
    Il  giudice  delle  leggi  ha  in  piu'  occasioni  affermato che
condizionare  l'esercizio  del  diritto  del  cittadino  alla  tutela
giurisdizionale  non  contrasta  con  la  Costituzione  salvo il caso
dell'azione  giudiziaria  diretta  a  contestare  la legittimita' del
tributo.
    Per  le  ragioni  su  esposte la questione di incostituzionalita'
ravvisata  appare  non manifestamente infondata e la sua soluzione e'
imprescindibile per il presente processo.
                              P. Q. M.
    Visti  gli articoli 3 e 24 della Costituzione, nonche' l'art. 23,
comma quarto, della legge 11 marzo 1953, n. 37;
    Dichiara  d'ufficio  rilevante  e non manifestamente infondata la
questione  di legittimita' costituzionale dell'art. 204-bis, comma 3,
del decreto legislativo n. 285/1992, nel testo introdotto dall'art. 4
commna   1-septies,   del   decreto-legge  27  giugno  2003,  n. 151,
convertito,  con  modifiche,  nella legge 1° agosto 2003, n. 214, per
contrasto  con gli articoli 3 e 24 della Costituzione, nella parte in
cui prevede che all'atto del deposito del ricorso il ricorrente debba
versare,  a pena di inammissibilita' del ricorso, una somma pari alla
meta'  del  massimo  edittale  della  sanzione  inflitta  dall'organo
accertatore;
    Dispone  la  sospensione  del  presente  giudizio  ed  ordina  la
immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;
    Dispone  che  la  presente ordinanza sia notificata, a cura della
cancelleria,  alle parti ed al Presidente del Consiglio dei ministri,
nonche'  comunicata  ai  Presidenti  del  Senato  e  della Camera dei
deputati.
        Bojano, addi' 29 dicembre 2003
                     Il giudice di pace: Di Leo
04C0265