N. 70 SENTENZA 23 febbraio - 2 marzo 2004

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale.

Regione  Toscana  - Poteri sostitutivi nei confronti di enti locali -
  Disciplina  regionale  -  Ricorso  governativo  -  Impugnazione non
  sorretta dai motivi addotti - Inammissibilita' della questione.
- Legge   della  Regione  Toscana 26  luglio  2002,  n. 29,  artt. 8,
  comma 3, 10 e 24, commi 1, 2 e 4.
- Costituzione, artt. 114, 117 e 120.
Regione  Toscana  -  Tutela  dell'ambiente  -  Gestione dei rifiuti -
  Disposizioni  di legge regionale - Poteri sostitutivi della regione
  nei  confronti  di  enti locali - Ricorso governativo - Prospettata
  indebita  attribuzione  alla Regione di poteri riservati al Governo
  con violazione del principio che riserva alla disciplina statale le
  relative  procedure  - Sussistenza delle condizioni per l'esercizio
  degli  interventi  sostitutivi  previsti  -  Non  fondatezza  della
  questione.
- Legge   della  Regione  Toscana 26  luglio  2002,  n. 29,  artt. 6,
  comma 3, 9 e 24, comma 3.
- Costituzione, artt. 114, 117 e 120.
(GU n.10 del 10-3-2004 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Gustavo ZAGREBELSKY;
  Giudici:  Valerio  ONIDA,  Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido
NEPPI  MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE,
Giovanni  Maria  FLICK,  Francesco  AMIRANTE,  Ugo  DE SIERVO, Romano
VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO;
ha pronunciato la seguente

                              Sentenza

nel   giudizio   di  legittimita'  costituzionale  degli  articoli 6,
comma 3, 8, comma 3, 9, 10 e 24 della legge Regione Toscana 26 luglio
2002,  n. 29, recante «Modifiche alla legge regionale 18 maggio 1998,
n. 25  (Norme  per  la  gestione  dei  rifiuti e la bonifica dei siti
inquinanti)   e  successive  modificazioni  e  modifiche  alla  legge
regionale  29 luglio 1996, n. 60 (Disposizioni per l'applicazione del
tributo  speciale  per il deposito in discarica dei rifiuti solidi di
cui all'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549) e successive
modificazioni», promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei
ministri,  notificato il 28 settembre 2002, depositato in cancelleria
l'8 ottobre 2002 ed iscritto al n. 63 del registro ricorsi 2002.
    Visto l'atto di costituzione della Regione Toscana;
    Udito  nell'udienza  pubblica  dell'11 novembre  2003  il giudice
relatore Ugo De Siervo;
    Uditi  l'avvocato dello Stato Maurizio Fiorilli per il Presidente
del  Consiglio  dei  ministri e l'avvocato Mario Loria per la Regione
Toscana.

                          Ritenuto in fatto

    1.  - Con ricorso notificato il 28 settembre 2002 e depositato in
cancelleria  l'8 ottobre  2002  ed  iscritto  al  n. 63  del registro
ricorsi 2002, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato
e  difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha proposto questione
di legittimita' costituzionale degli articoli 6, comma 3, 8, comma 3,
9,  10  e 24 della legge della Regione Toscana 26 luglio 2002, n. 29,
recante  «Modifiche alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme
per  la  gestione  dei  rifiuti  e  la bonifica dei siti inquinati) e
successive  modificazioni  e modifiche alla legge regionale 29 luglio
1996, n. 60 (Disposizioni per l'applicazione del tributo speciale per
il  deposito  in discarica dei rifiuti solidi di cui all'art. 3 della
legge  28 dicembre  1995,  n. 549),  e successive modificazioni», per
violazione degli articoli 114, 117 e 120 della Costituzione.
    Secondo  il  ricorrente, tali disposizioni - al cui contenuto non
e'  fatto  alcun  riferimento - contrasterebbero con l'art. 120 della
Costituzione,  per  il  fatto  che  quest'ultimo,  al  secondo comma,
attribuisce  al  Governo  il  potere di sostituirsi agli organi delle
Citta' metropolitane, delle Province e dei comuni nei casi indicati e
riserva  alla legge il compito di definire le relative procedure, nel
rispetto dei principi di sussidiarieta' e di leale collaborazione.
    Tale    previsione,    le    «solenni»   disposizioni   contenute
nell'art. 114   della   Costituzione,   nonche'  l'attribuzione  alla
potesta'  legislativa  esclusiva dello Stato, ad opera dell'art. 117,
secondo  comma, lettera p), della Costituzione, della materia «organi
di  governo  e  funzioni  fondamentali  di  comuni, Province e Citta'
metropolitane»,  l'esigenza  di  una  disciplina  unica  o fortemente
coordinata  delle  modalita'  di  esercizio  dei  poteri sostitutivi,
costituirebbero  tutti  argomenti concordemente concludenti nel senso
di  far  ritenere  che  la  legge  cui  l'art. 120 della Costituzione
demanda la disciplina dei poteri sostitutivi nei confronti degli enti
locali  sarebbe  soltanto  quella  dello  Stato.  Su  queste  basi il
ricorrente    ha    concluso    affinche'   questa   Corte   dichiari
l'illegittimita' costituzionale delle disposizioni censurate.
    2.  -  Si e' costituita in giudizio la Regione Toscana, chiedendo
che la questione sollevata nel ricorso sia dichiarata inammissibile e
infondata.
    3.   -   In   prossimita'   dell'udienza  ha  presentato  memoria
l'Avvocatura  dello  Stato,  ribadendo le ragioni proposte a sostegno
della  lamentata  illegittimita'  costituzionale  delle  disposizioni
regionali impugnate.
    La  parte ricorrente evidenzia come alle Regioni e allo Stato sia
conferita  dalla  Costituzione la «facolta' di scelta tra l'esercizio
in proprio di determinate competenze, pur con onere di motivazione, e
il  loro  affidamento  stabile  al  livello  locale»: cio' che invece
sarebbe  precluso  e'  una  «delega  sub  condicione di funzioni, che
preveda  strumenti  correttivi nelle mani della Regione ove l'operato
dell'ente attributario non sia gradito».
    In  base  a  tali  premesse, sarebbe necessario concludere che le
disposizioni  costituzionali,  ed in particolare l'art. 120, affidino
il   potere  di  sostituzione  soltanto  allo  Stato,  circoscrivendo
rigorosamente  i motivi per i quali tale potere puo' essere attivato.
Quindi, secondo la difesa erariale, dovrebbe «del tutto escludersi la
configurabilita'  di  un  potere  sostitutivo autonomo della Regione,
qualsiasi  sia  l'ambito  amministrativo de quo, dovendo in ogni caso
optare  l'Ente  regionale  per  l'esercizio  di competenze in proprio
oppure per l'affidamento a comuni e Province».
    4.  -  Anche  la Regione Toscana, in prossimita' dell'udienza, ha
depositato  una  memoria  difensiva,  nella  quale  viene dato conto,
anzitutto,  del  contenuto  delle  disposizioni della legge regionale
n. 29  del  2002  oggetto  dell'impugnazione da parte dello Stato. In
particolare,  l'art. 6,  comma 3, aggiunge il comma 7-bis all'art. 20
della legge regionale n. 25 del 1998, prevedendo che la Regione possa
provvedere  mediante  commissario  -  ai  sensi della legge regionale
31 ottobre  2001,  n. 53  (Disciplina  dei  commissari nominati dalla
Regione)  -  alla sostituzione di Province e comuni che non adempiano
ai  compiti  loro  attribuiti  e,  precisamente, all'approvazione dei
progetti  di bonifica dei siti inquinati nonche' alla predisposizione
dell'anagrafe  dei siti da bonificare. L'art. 8, comma 3, sostituisce
il  comma 3  dell'art. 21  della  legge  regionale  n. 25  del  1998,
prevedendo  la  possibilita' per il Presidente della giunta regionale
di  provvedere,  mediante  la nomina di un commissario ai sensi della
legge  n. 53  del  2001,  all'emanazione  di  atti  per  sopperire  a
situazioni   di   necessita'   e   urgenza,  indipendentemente  dalle
previsioni  dei  piani  vigenti,  per  garantire  lo  smaltimento dei
rifiuti  e la realizzazione degli impianti a cio' destinati. L'art. 9
della  legge  impugnata  sostituisce  l'art. 22 della legge regionale
n. 25  del  1998,  prevedendo  che  la  Regione possa esercitare, per
l'approvazione  dei  piani  provinciali,  i poteri sostitutivi di cui
alla  legge regionale 1° dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli Enti
locali  e  disciplina  generale  delle  funzioni amministrative e dei
compiti  in  materia  di  urbanistica  e pianificazione territoriale,
protezione  della  natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli
inquinamenti  e  gestione  dei  rifiuti, risorse idriche e difesa del
suolo,  energia  e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilita' e
trasporti  conferite  alla Regione dal d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112),
nonche'  attribuendo  alla  giunta regionale il potere di nominare un
commissario  ai  fini  della  predisposizione  dello  schema di piano
provinciale  e delle ulteriori attivita' istruttorie, conformemente a
quanto  previsto dall'art. 2, comma 2, e dall'art. 7, comma 11, della
legge n. 53 del 2001; lo stesso art. 9 impugnato prevede anche poteri
sostitutivi   delle   Province  nei  confronti  dei  comuni  e  delle
«comunita'  d'ambito»  che  restino  inadempienti rispetto ai compiti
loro   attribuiti.   L'art. 10   aggiunge  l'art. 23-bis  alla  legge
regionale  n. 25  del 1998, confermando i poteri sostitutivi previsti
nell'art. 22 della stessa legge e subordinando l'attribuzione di ogni
finanziamento regionale all'approvazione del piano provinciale e alla
costituzione della «comunita' d'ambito». Infine, l'art. 24 stabilisce
nuovi  termini  per  l'approvazione dei piani provinciali e anch'esso
conferma, al comma 3, i poteri sostitutivi della Regione riconosciuti
al riguardo dall'art. 22 della legge n. 25 del 1998.
    Nel  merito  delle censure prospettate dal ricorrente, la Regione
Toscana   ribadisce   la   richiesta   che  esse  vengano  dichiarate
inammissibili  e  comunque infondate. In particolare, fa osservare la
Regione,  l'art. 8,  comma 3, non riguarderebbe l'esercizio di poteri
sostitutivi  nei  confronti  degli enti locali, bensi' «il potere del
Presidente  della  Regione di svolgere compiti contingibili e urgenti
(direttamente  o  tramite un commissario che non sostituisce nessuno,
ma   che  coadiuva  solo  il  Presidente  regionale),  necessari  per
assicurare  il  corretto  smaltimento  dei  rifiuti»;  peraltro, tale
potere   sarebbe   espressamente  previsto  dall'art. 13  del  d.lgs.
5 febbraio  1997,  n. 22  (Attuazione  delle direttive 91/156/CEE sui
rifiuti,   91/689/CEE   sui   rifiuti  pericolosi  e  94/62/CE  sugli
imballaggi e sui rifiuti di imballaggio), costituendo dunque la norma
impugnata niente piu' che una attuazione di quest'ultimo.
    Anche  il  contenuto  dell'art. 10  impugnato,  secondo la difesa
regionale,  non  avrebbe  alcuna  attinenza  con i vizi lamentati nel
ricorso.  La  disposizione  in  questione,  infatti, si limiterebbe a
disciplinare  «i  presupposti  per  l'erogazione  di  finanziamenti e
contributi  di  competenza  regionale»,  limitandosi  semplicemente a
richiamare  i poteri sostitutivi contemplati dall'art. 22 della legge
n. 25 del 1998. Le censure andrebbero dunque riferite eventualmente a
quest'ultima  disposizione  e  non  a  quella impugnata, cosi' come i
rilievi  relativi all'art. 24, incomprensibili se riferiti all'intero
articolo, andrebbero probabilmente riferiti al solo terzo comma.
    5.   -  La  Regione  resistente  osserva,  inoltre,  che  con  le
disposizioni  impugnate  sarebbero  state  attuate  alcune previsioni
contemplate  dal  d.lgs.  n. 22 del 1997, concernenti la bonifica dei
siti  inquinati  e la redazione dei piani di gestione dei rifiuti, in
relazione  ai  quali  le  Regioni  avrebbero titolo ad intervenire in
quanto  connessi  alle  materie  del «governo del territorio» e della
«tutela   della   salute».   L'art. 6   impugnato,   in  particolare,
deriverebbe direttamente dall'art. 17, comma 9, del richiamato d.lgs.
n. 22  del  1997,  ai  sensi  del  quale, ove i soggetti responsabili
dell'inquinamento   non   provvedano   alla   bonifica  o  non  siano
individuabili,  provvede  il  comune,  e  ove questo non provveda, si
sostituisce  la  Regione.  L'art. 9 della legge regionale oggetto del
presente  giudizio,  invece,  costituirebbe  attuazione dell'art. 22,
commi 8  e  9,  del medesimo d.lgs. n. 22 del 1997, «il quale assegna
alle Regioni il compito di elaborare i piani di gestione dei rifiuti,
prevedendo  il potere sostitutivo statale nei confronti della Regione
inadempiente». La Regione, dunque, sarebbe responsabile nei confronti
dello  Stato  in  relazione ai piani di gestione dei rifiuti: ragione
questa  che  giustificherebbe  la  previsione  del potere sostitutivo
regionale  in  caso  di  inadempienza  provinciale. Andrebbe peraltro
considerato anche l'art. 23, ultimo comma, del d.lgs. n. 22 del 1997,
il  quale  «attribuisce  alle  Regioni  il  compito  di provvedere in
sostituzione degli enti inadempienti», in relazione alla costituzione
ed  al  funzionamento  degli  ambiti  territoriali  ottimali  e  alle
autorita' di ambito.
    Piu'  in  generale,  nella  memoria  della Regione si afferma che
sarebbe  da  respingere  la  ricostruzione  proposta  dal ricorso del
Governo,  secondo  la  quale la disciplina del potere sostitutivo nei
confronti degli enti locali spetterebbe esclusivamente allo Stato, in
base  agli  articoli 114,  primo e secondo comma, 117, secondo comma,
lettera p),  e  120  della Costituzione. Cio' in quanto la disciplina
del  potere  sostitutivo  a fronte dell'inadempienza nell'adozione di
specifici  atti  previsti  dalla legge non costituirebbe una autonoma
materia, rappresentando viceversa «un aspetto [...] della regolazione
della   materia»   cui   ineriscono   gli  atti  in  questione:  cio'
comporterebbe  che  la  competenza  a  disciplinare  la  sostituzione
spetterebbe  allo Stato «nei casi dell'art. 117, secondo comma, della
Costituzione,  e  alle  Regioni  nelle  altre ipotesi». Nelle materie
affidate  alla  propria competenza, la Regione dovrebbe, infatti, non
solo  disciplinare  l'aspetto sostanziale della materia in questione,
ma  anche  allocare le funzioni amministrative, nonche' «prevedere le
conseguenze  a fronte di una eventuale inadempienza degli enti locali
nell'esercizio  delle funzioni conferite»: altrimenti si rischierebbe
di  compromettere  l'effettivo perseguimento degli obiettivi da parte
del sistema.
    In relazione agli specifici parametri costituzionali invocati nel
ricorso,  la  Regione  Toscana  osserva  anzitutto che l'art. 114 non
potrebbe  dirsi  violato,  dal  momento  che tale disposizione - come
questa  stessa  Corte  avrebbe  riconosciuto  nella  recente sentenza
n. 274  del 2003 - non implica una totale equiparazione degli enti in
essa  menzionati.  In  particolare,  solo  lo Stato e le Regioni sono
dotati   della  potesta'  legislativa,  e  conseguentemente  a  loro,
ciascuno  nelle materie di rispettiva competenza, spetta di «chiudere
il  sistema  normativo con la previsione del potere sostitutivo». Ne'
sarebbe  violato,  del  resto, l'art. 117, secondo comma, lettera p),
perche'  il  suddetto  potere sostitutivo non e' previsto dalla legge
regionale  nei  confronti  di  quelle  funzioni  che la legge statale
determinera'   come   funzioni   fondamentali   degli   enti  locali,
riguardando  viceversa  «l'area  non coperta dalla disciplina statale
delle  funzioni  in  parola».  Infine,  non  potrebbe  dirsi  violato
l'art. 120, dal momento che quest'ultimo «non esaurisce la disciplina
del   potere   sostitutivo»,   limitandosi  a  prevedere  «un  potere
eccezionale   da  esercitarsi  dal  Governo  per  garantire  l'unita'
complessiva  del  sistema  a  fronte delle particolari situazioni ivi
previste,  ritenute  idonee  a  minare  la  medesima».  Cio'  sarebbe
confermato   anche   dalla   recente   legge  5  giugno 2003,  n. 131
(Disposizioni  per  l'adeguamento  dell'ordinamento  della Repubblica
alla  legge  costituzionale  18 ottobre  2001,  n. 3),  «la quale non
esclude   affatto   dall'ambito   della   legislazione  regionale  la
disciplina  dell'esercizio del potere sostitutivo nei confronti degli
enti  locali  che  omettano  di  esercitare  i compiti previsti dalla
legislazione regionale».
    In  ogni  caso,  conclude  la  Regione  resistente, se si dovesse
accogliere  la  ricostruzione proposta dal Governo - se si ritenesse,
cioe',  che  la Regione non possa disciplinare l'esercizio del potere
sostitutivo   -  quest'ultima  «dovrebbe  segnalare  al  Governo,  ex
art. 120  della  Costituzione,  i  casi  in  cui gli enti locali sono
inadempienti  rispetto  a  previsioni  della  legge  regionale  ed il
Governo  dovrebbe  valutare  la  sussistenza  dei  presupposti di cui
all'art. 120  medesimo».  Conseguenza, questa, da ritenere senz'altro
paradossale,     oltreche'     contrastante    con    la    autonomia
costituzionalmente  garantita delle Regioni, dal momento che verrebbe
affidata  al  Governo  la  decisione  «discrezionale  e  politica» di
perseguire  o  meno  gli  obiettivi  fissati  dalle  leggi  regionali
mediante lo strumento del potere sostitutivo.

                       Considerato in diritto

    1.  -  Il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  ha proposto
questione  di  legittimita' costituzionale degli articoli 6, comma 3,
8,  comma 3,  9,  10 e 24 della legge della Regione Toscana 26 luglio
2002,  n. 29, recante «Modifiche alla legge regionale 18 maggio 1998,
n. 25  (Norme  per  la  gestione  dei  rifiuti e la bonifica dei siti
inquinati)   e   successive  modificazioni  e  modifiche  alla  legge
regionale  29 luglio 1996, n. 60 (Disposizioni per l'applicazione del
tributo  speciale  per il deposito in discarica dei rifiuti solidi di
cui  all'art. 3  della  legge 28 dicembre 1995, n. 549), e successive
modificazioni»,  per  violazione  degli articoli 114, 117 e 120 della
Costituzione.
    Secondo  il  ricorrente,  tali  disposizioni contrasterebbero con
l'art. 120  della  Costituzione,  per  il  fatto che quest'ultimo, al
secondo  comma, riserverebbe al solo Governo il potere di sostituirsi
agli  organi  delle citta' metropolitane, delle Province e dei comuni
nei casi indicati, affidando unicamente alla legge statale il compito
di  definire  le  relative  procedure,  nel  rispetto dei principi di
sussidiarieta'   e   di   leale   collaborazione.   In  questo  senso
deporrebbero anche l'art. 114 della Costituzione, l'art. 117, secondo
comma,  lettera p), della Costituzione, che attribuisce alla potesta'
legislativa  esclusiva  dello  Stato  la materia «organi di governo e
funzioni  fondamentali  di  comuni, province e citta' metropolitane»,
nonche'  l'esigenza  di  una disciplina unica o fortemente coordinata
delle modalita' di esercizio dei poteri sostitutivi.
    2.  -  In  via  preliminare, deve essere accolto il rilievo della
difesa   regionale  relativo  all'estraneita'  dell'art. 8,  comma 3,
dell'art. 10  e  dell'art. 24,  commi 1,  2  e  4,  della legge della
Regione  Toscana  n. 29  del 2002 rispetto alle ragioni della pretesa
incostituzionalita'  fatte valere nell'atto introduttivo del presente
giudizio.  Tanto il ricorso, quanto la relazione del Ministro per gli
affari  regionali  allegata  alla delibera del Consiglio dei ministri
che autorizza l'impugnazione della legge, fanno esclusivo riferimento
alla disciplina di poteri sostitutivi regionali dei quali si contesta
il contrasto con l'invocata riserva di competenza statale in materia.
Le disposizioni appena richiamate non contengono alcuna disciplina in
materia  di  poteri sostitutivi e dunque la loro impugnazione risulta
inammissibile,  non  potendo  in  alcun  modo ritenersi sostenuta dai
motivi  del  ricorso.  Conseguentemente  la questione di legittimita'
costituzionale  su  cui  questa  Corte e' chiamata a pronunciarsi nel
merito  va circoscritta ai soli articoli 6, comma 3, 9 e 24, comma 3,
della  legge  impugnata,  tenendo  conto - inoltre - che quest'ultima
disposizione  si  limita  a  richiamare  l'applicabilita'  di  quanto
disposto  dall'art. 22,  commi 1 e 2, della legge regionale n. 25 del
1998  cosi'  come  modificato  dall'art. 9  oggetto  di  censura  nel
presente giudizio.
    3. - Tale questione non e' fondata.
    Come  questa  Corte  ha  gia'  avuto  modo  di  evidenziare nella
sentenza  n. 43 del 2004, i poteri che comportano la sostituzione nel
compimento   di   atti   di   organi   di   un  ente  rappresentativo
ordinariamente competente da parte di organi di un altro ente, ovvero
la  nomina da parte di questi ultimi di organi straordinari dell'ente
«sostituito»  per  il  compimento  degli  stessi  atti,  concorrono a
configurare  e  a  limitare  l'autonomia  dell'ente nei cui confronti
opera la sostituzione, e devono quindi trovare fondamento esplicito o
implicito   nelle  norme  o  nei  principi  costituzionali  che  tale
autonomia prevedono e disciplinano.
    Tali   affermazioni   erano  sottese  anche  alla  giurisprudenza
formatasi prima della riforma del Titolo V della Costituzione operata
dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo
V  della  parte  seconda della Costituzione), sia pure con prevalente
riferimento  ad  ipotesi  di  sostituzione  dello Stato nei confronti
delle  Regioni,  previste  per  la tutela di interessi unitari allora
affidati  alla  finale responsabilita' dello Stato. In quel contesto,
come  e'  noto,  spettavano  alle  Regioni le funzioni amministrative
nelle  materie  di cui all'art. 117, primo comma, della Costituzione,
mentre  le  funzioni degli enti locali territoriali erano determinate
in  termini di principio dalle leggi generali della Repubblica di cui
all'art. 128  della  Costituzione, e la puntuale individuazione delle
stesse  era  demandata  alle  leggi  dello  Stato  per  le materie di
competenza  statale  e  per  le funzioni di «interesse esclusivamente
locale»   pur   inerenti   alle   materie  di  competenza  regionale.
L'eventualita'  della  sostituzione  di  organi  regionali  agli enti
locali,  esclusa nelle materie in cui la Regione non aveva competenze
legislative  e  amministrative  (sentenza  n. 104  del  1973), poteva
invece  fondarsi  sulle leggi regionali di delega o di «conferimento»
di  funzioni  per  le materie in cui, in base agli articoli 117 e 118
della  Costituzione,  le  Regioni  erano  costituzionalmente titolari
delle competenze amministrative, oltre che legislative.
    Nel  sistema  del  nuovo  Titolo  V,  invece, l'art. 117, secondo
comma,  lettera p),  comprende nella competenza legislativa esclusiva
dello  Stato  la determinazione delle sole «funzioni fondamentali» di
comuni,  province  e  citta'  metropolitane, mentre l'art. 118, primo
comma,  attribuisce  in  via  di  principio  ai  comuni,  in tutte le
materie,  «le  funzioni  amministrative»,  salva  la possibilita' che
esse,  al fine di assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a
province,  citta'  metropolitane,  regioni  e  Stato,  sulla base dei
principi   di   sussidiarieta',   differenziazione   ed  adeguatezza.
Pertanto,  in  virtu'  dell'art. 118  Cost.,  sara'  sempre la legge,
statale  o  regionale,  in  relazione  al  riparto  delle  competenze
legislative,  ad  operare  la concreta allocazione delle funzioni, in
conformita'  alla generale attribuzione costituzionale ai comuni o in
deroga  ad  essa  per  esigenze  di  «esercizio  unitario», a livello
sovracomunale, delle funzioni medesime.
    In  questo  quadro,  anche  l'eventuale previsione di eccezionali
sostituzioni  di  un livello di governo ad un altro per il compimento
di  specifici atti o attivita', considerati dalla legge necessari per
il  perseguimento  degli  interessi di livello superiore coinvolti, e
non  posti  in  essere tempestivamente dall'ente competente, non puo'
che  rientrare,  in via di principio e salvi i limiti e le condizioni
di  cui  si  dira',  nello  stesso  schema logico, affidato nella sua
attuazione  al  legislatore  competente  per materia, sia esso quello
statale  o  quello  regionale.  Ragionando  altrimenti,  infatti,  si
giungerebbe    all'assurda    conseguenza   che,   per   evitare   la
compromissione  di  interessi  di livello superiore che richiedono il
compimento  di  determinati  atti o attivita', derivante dall'inerzia
anche  solo  di  uno degli enti competenti, il legislatore (statale o
regionale)  non avrebbe altro mezzo se non allocare la funzione ad un
livello   di  governo  piu'  comprensivo:  conseguenza  evidentemente
sproporzionata  e contraria al criterio generale insito nel principio
di sussidiarieta' (si veda ancora, al riguardo, la sentenza n. 43 del
2004).
    Il  nuovo  art. 120  della  Costituzione  - il quale non puo' che
essere letto in tale contesto - deriva invece dalla preoccupazione di
assicurare  comunque,  in  un  sistema di piu' largo decentramento di
funzioni  quale  quello  delineato  dalla riforma, la possibilita' di
tutelare,  anche  al  di  la'  degli  specifici  ambiti delle materie
coinvolte e del riparto costituzionale delle funzioni amministrative,
taluni interessi essenziali che il sistema costituzionale attribuisce
alla  responsabilita'  dello  Stato,  quali  sono  il  rispetto degli
obblighi  internazionali  e comunitari, il mantenimento dell'ordine e
della  sicurezza pubblica, la tutela in tutto il territorio nazionale
dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili
e sociali, nonche' il mantenimento dell'unita' giuridica ed economica
del complessivo ordinamento repubblicano.
    Gli  interventi  governativi  contemplati  dall'art. 120, secondo
comma,  hanno  dunque carattere «straordinario» ed «aggiuntivo», come
risulta sia dal fatto che esso allude alle emergenze istituzionali di
particolare   gravita',   che  comportano  rischi  di  compromissione
relativi   ad   interessi  essenziali  della  Repubblica,  sia  dalla
circostanza  che nulla, nella norma, lascia pensare che si sia inteso
con essa smentire la consolidata tradizione legislativa che ammetteva
pacificamente   interventi  sostitutivi,  nei  confronti  degli  enti
locali, ad opera di organi regionali.
    Come piu' ampiamente evidenziato nella gia' citata sentenza n. 43
del  2004,  l'art. 120  Cost.,  quindi, non esaurisce, concentrandole
tutte  in  capo allo  Stato,  le  possibilita' di esercizio di poteri
sostitutivi,   ma   si  limita  a  prevedere  un  potere  sostitutivo
straordinario,  da esercitarsi da parte del Governo nei casi e per la
tutela  degli  interessi  ivi  indicati; viceversa, tale norma lascia
impregiudicata   l'ammissibilita'   di   altri   casi  di  interventi
sostitutivi,  configurabili  dalla legislazione di settore, statale o
regionale,  in capo ad organi dello Stato o delle Regioni, o di altri
enti  territoriali.  Poiche' pero', come si e' detto, tali interventi
sostitutivi   costituiscono   una   eccezione   rispetto  al  normale
svolgimento    di    attribuzioni   degli   enti   locali,   soggetti
rappresentativi  dotati  di autonomia politica, attribuzioni definite
dalla  legge  sulla  base  di  criteri  oggi  assistiti  da  garanzia
costituzionale,  debbono  valere  nei  confronti di essi condizioni e
limiti non diversi da quelli elaborati nella ricordata giurisprudenza
di  questa  Corte  in relazione ai poteri sostitutivi dello Stato nei
confronti delle Regioni.
    In  primo  luogo,  dunque,  le  ipotesi  di  esercizio  di poteri
sostitutivi   devono  essere  previste  e  disciplinate  dalla  legge
(sentenza n. 338 del 1989), che deve altresi' definirne i presupposti
sostanziali  e  procedurali;  in  secondo luogo, la sostituzione puo'
essere  prevista solo per il compimento di atti o attivita' «prive di
discrezionalita' nell'an (anche se non necessariamente nel quid o nel
quomodo)»  (sentenza  n. 177 del 1988), la cui obbligatorieta' sia il
riflesso  degli  interessi di livello superiore alla cui salvaguardia
provvede l'intervento sostitutivo; ancora, il potere sostitutivo deve
essere  esercitato da un organo di governo della Regione o sulla base
di  una  decisione di questo, a causa dell'attitudine dell'intervento
ad   incidere   sull'autonomia  costituzionale  dell'ente  sostituito
(sentenze  n. 460  del  1989  e  n. 313  del  2003);  da  ultimo,  e'
necessario  che  la legge predisponga congrue garanzie procedimentali
per  l'esercizio  del potere sostitutivo, in conformita' al principio
di   leale   collaborazione:   dovra'   dunque   essere  previsto  un
procedimento  nel  quale  l'ente  sostituito  sia  messo  in grado di
interloquire  e  di  evitare  la  sostituzione  attraverso l'autonomo
adempimento (sentenza n. 416 del 1995 e ordinanza n. 53 del 2003).
    4.  - Le disposizioni censurate, nel prevedere poteri sostitutivi
della  Regione,  risultano  conformi  ai  criteri appena indicati. In
particolare,  per  quanto  attiene  agli  articoli 6,  comma 3,  e  9
(quest'ultimo  nella parte in cui riformula l'art. 22, comma 2, della
legge  regionale  n. 25  del  1998),  anzitutto in entrambi i casi la
sostituzione  e'  prevista  per  attivita'  prive di discrezionalita'
nell'an   per  l'ente  ordinariamente  competente;  inoltre,  le  due
disposizioni   fanno   esplicito  riferimento  alla  legge  regionale
31 ottobre  2001,  n. 53  (Disciplina  dei  commissari nominati dalla
Regione), la quale disciplina analiticamente la nomina dei commissari
e  l'esercizio  dei  loro poteri nei casi in cui la Regione debba per
legge  sostituirsi ad enti che risultino inadempienti con riferimento
ad  attivita'  previste  come  obbligatorie,  soddisfacendo  cosi' le
esigenze  che  l'intervento  sostitutivo  sia esercitato almeno sulla
base  della  decisione  di  un  organo di governo della Regione e che
siano  assicurate  idonee garanzie procedimentali nei confronti degli
enti da sostituire.
    Analoghe  considerazioni valgono per l'art. 9 (nella parte in cui
riformula  il nuovo art. 22, comma 1, della legge regionale n. 25 del
1998), la' dove stabilisce che i poteri sostitutivi riconosciuti alla
Regione  per  l'approvazione  dei  piani  provinciali di gestione dei
rifiuti  siano  quelli  dell'art. 6 della legge regionale 1° dicembre
1998,  n. 88  (Attribuzione  agli  Enti  locali e disciplina generale
delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica
e    pianificazione   territoriale,   protezione   della   natura   e
dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei
rifiuti,  risorse  idriche  e  difesa  del  suolo,  energia e risorse
geotermiche,  opere  pubbliche, viabilita' e trasporti conferite alla
Regione  dal d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112), che ne affida l'esercizio
alla  giunta  regionale  dopo che il Presidente della Regione - preso
atto   dell'inadempienza  -  abbia  diffidato  l'ente  ordinariamente
competente a provvedere entro un congruo termine.
    E'  evidente  che  la  congruita'  di  tale termine dovra' essere
valutata  in relazione agli specifici atti o attivita' da compiere ed
alla  loro  complessita',  con la conseguenza che, ove esso appaia in
concreto inadeguato, in quanto troppo breve, potranno essere attivati
i rimedi previsti dall'ordinamento.
    Risultano  conseguentemente  infondati  anche i rilievi formulati
nei  confronti dell'art. 24, comma 3, della legge regionale n. 29 del
2002, dal momento che tale disposizione si limita a richiamare, anche
per  la fase transitoria, l'applicabilita' dell'art. 22, commi 1 e 2,
della   legge   regionale  n. 25  del  1998,  cosi'  come  modificato
dall'art. 9 della legge impugnata.
                          Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara    inammissibile    la    questione    di   legittimita'
costituzionale  dell'art. 8,  comma 3,  dell'art. 10  e dell'art. 24,
commi 1,  2  e  4  della  legge della Regione Toscana 26 luglio 2002,
n. 29,  recante «Modifiche alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25
(Norme  per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati)
e successive modificazioni e modifiche alla legge regionale 29 luglio
1996, n. 60 (Disposizioni per l'applicazione del tributo speciale per
il  deposito  in discarica dei rifiuti solidi di cui all'art. 3 della
legge   28 dicembre   1995,  n. 549),  e  successive  modificazioni»,
sollevata  dal  Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento
agli  articoli 114,  117  e  120  della  Costituzione, con il ricorso
indicato in epigrafe;
    Dichiara  non fondata la questione di legittimita' costituzionale
dell'art. 6,  comma 3,  dell'art. 9  e  dell'art. 24,  comma 3, della
predetta legge della Regione Toscana 26 luglio 2002, n. 29, sollevata
dal  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  in  riferimento agli
articoli 114,  117  e 120 della Costituzione, con il ricorso indicato
in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 23 febbraio 2004.
                     Il Presidente: Zagrebelsky
                       Il redattore: De Siervo
                      Il cancelliere: Fruscella
    Depositata in cancelleria il 2 marzo 2004.
                      Il cancelliere:Fruscella
04C0268