N. 71 SENTENZA 23 febbraio - 2 marzo 2004

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale.

Regione  Puglia  -  Formazione  professionale  -  Riforma  - Province
  inadempienti  rispetto  ad  atti  dovuti  o  a  termini  previsti -
  Disciplina dei poteri sostitutivi regionali - Ricorso governativo -
  Prospettata   indebita   attribuzione   alla   Regione  dei  poteri
  esercitabili  dal  Governo,  con  violazione  del  principio  della
  riserva  di  legge statale per la disciplina relativa - Sussistenza
  di condizioni legittimanti gli interventi previsti - Non fondatezza
  della questione.
- Legge della Regione Puglia 7 agosto 2002, n. 15, art. 15.
- Costituzione,  artt. 114,  117,  secondo  comma, lettera p), e 120,
  secondo comma.
(GU n.10 del 10-3-2004 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Gustavo ZAGREBELSKY;
  Giudici:  Valerio  ONIDA,  Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido
NEPPI  MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE,
Giovanni  Maria  FLICK,  Francesco  AMIRANTE,  Ugo  DE SIERVO, Romano
VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO;
ha pronunciato la seguente

                              Sentenza

nel  giudizio  di  legittimita' costituzionale dell'articolo 15 della
legge  della  Regione  Puglia  7 agosto 2002, n. 15, recante «Riforma
della  formazione professionale», promosso con ricorso del Presidente
del  Consiglio  dei ministri, notificato l'8 ottobre 2002, depositato
in  cancelleria  il  14  successivo ed iscritto al n. 72 del registro
ricorsi 2002.
    Udito  nell'udienza  pubblica  dell'11 novembre  2003  il giudice
relatore Ugo De Siervo;
    Udito l'avvocato dello Stato Sergio Laporta per il Presidente del
Consiglio dei ministri.

                          Ritenuto in fatto

    1.  -  Il  Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e
difeso   dall'Avvocatura   dello   Stato,   con   ricorso  notificato
l'8 ottobre  2002  e  depositato  il  14 ottobre  2002,  ha impugnato
l'art. 15  della  legge  della  Regione  Puglia  7 agosto 2002, n. 15
(Riforma   della  formazione  professionale),  per  violazione  degli
artt. 114,  117,  secondo  comma,  lettera p),  e 120, secondo comma,
della Costituzione.
    Ai  sensi  della  disposizione  regionale  impugnata  «qualora le
Province  non  ottemperino  agli  adempimenti  di propria competenza,
omettendo  atti  dovuti  o  non  rispettandone  i termini, la regione
esercita  il potere sostitutivo con le modalita' e procedure previste
all'articolo 14 della legge regionale n. 22 del 2000».
    Secondo   la   difesa   erariale   tale  disposizione  violerebbe
l'art. 120,  secondo  comma,  Cost.,  che  attribuisce  al Governo il
potere  sostitutivo  nei  confronti delle citta' metropolitane, delle
province e dei comuni e riserva alla legge, nel rispetto dei principi
di  sussidiarieta'  e  di  leale collaborazione, la definizione delle
procedure   a  tali  fini  necessarie.  Cio'  in  quanto  tale  norma
costituzionale,  unitamente alle disposizioni contenute nell'art. 114
Cost.,  nonche'  alla considerazione dell'attribuzione allo Stato, da
parte dell'art. 117, secondo comma, lettera p), Cost., della potesta'
legislativa  esclusiva in relazione alla materia «organi di governo e
funzioni  fondamentali  di  comuni, province e citta' metropolitane»,
indurrebbe a ritenere che la legge cui e' demandata la disciplina dei
poteri  sostitutivi  nei  confronti  degli  enti  locali non potrebbe
essere  che  quella  dello  Stato.  In tal senso deporrebbe anche «la
cogente  esigenza  di  una  disciplina unica o quanto meno fortemente
coordinata  delle  modalita'  di  esercizio  dei poteri sostitutivi».
Pertanto,  ritiene  l'Avvocatura,  in  mancanza  di una legge statale
attuativa   dell'art. 120,   le   regioni   non   avrebbero  potesta'
legislativa  in  tema  di  poteri  sostitutivi,  e  dunque  la  legge
regionale  non potrebbe autonomamente disporre in materia, in assenza
di una previa normativa statale.
    Sulla  base  di tali premesse, nel ricorso dello Stato si ritiene
l'art. 15   della   legge   della   Regione  Puglia  n. 15  del  2002
contrastante  con  la disciplina costituzionale sotto due profili: in
primo  luogo,  perche'  attribuirebbe alla regione un generale potere
sostitutivo  in  violazione  dell'art. 120,  secondo  comma, Cost; in
secondo  luogo,  in quanto rinvia ad una legge regionale per quel che
concerne  la  individuazione delle modalita' di esercizio del potere,
mentre  i  parametri costituzionali evocati riserverebbero alla legge
statale la disciplina dei poteri sostitutivi.
    2.  -  L'Avvocatura dello Stato ha depositato, in data 28 ottobre
2003,  una  memoria  con  la  quale  insiste  per  la declaratoria di
illegittimita'  costituzionale dell'art. 15 della legge della Regione
Puglia  n. 15  del 2002, specificando ulteriormente le argomentazioni
poste a fondamento del ricorso.
    In   particolare,   l'Avvocatura  ritiene  che  l'art. 120  della
Costituzione  prevederebbe  una  sostituzione  «di  organi  e non tra
soggetti»,  e  che  quindi  solo il Governo potrebbe sostituirsi agli
organi  delle  regioni,  delle citta' metropolitane, delle province e
dei  comuni.  Gli  atti formati dal Governo a seguito dell'intervento
sostitutivo  non  sarebbero imputabili allo Stato, ma al singolo ente
che  sarebbe dovuto intervenire, quest'ultimo diventando soggetto dei
rapporti   giuridici   conseguenti;   in   cio'  si  vedrebbe  quindi
l'applicazione  del  principio di proporzionalita' che integra quello
di sussidiarieta' previsto all'art. 118 della Costituzione.
    L'art. 120  -  prosegue  la memoria - andrebbe posto in relazione
con   l'art. 114,   secondo   comma,  della  Costituzione.  La  norma
costituzionale    tutelerebbe   l'autonomia   nella   sua   accezione
tradizionale,    considerata    come    complesso    delle   funzioni
amministrative   di  cui  l'ente  e'  dotato,  trovando  la  potesta'
legislativa  della  regione  altrove  -  nell'art. 117 Cost. - la sua
disciplina;  e  sarebbe  in  ragione  di quanto appena affermato «che
anche  la regione e' richiamata nel secondo comma dell'art. 120 della
Costituzione» insieme agli altri enti territoriali.
    Il  Governo  potrebbe  quindi  sostituirsi  agli organi regionali
inadempienti   sul   piano   amministrativo  comprimendo  l'autonomia
riconosciuta   dall'art. 114   Cost.   nei   casi  in  cui  cio'  sia
giustificato   dagli   interessi   contemplati  dall'art. 120  Cost.;
viceversa resterebbe precluso alla legge ordinaria disporre ulteriori
limitazioni  a  tale autonomia, mediante la previsione di fattispecie
di poteri sostitutivi diverse da quelle regolate da tale disposizione
costituzionale.
    La  legge  5  giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento
dell'ordinamento   della   Repubblica   alla   legge   costituzionale
18 ottobre   2001,   n. 3),  all'art. 8  seguirebbe,  sempre  secondo
l'Avvocatura, questa interpretazione, attribuendo alle regioni e agli
enti  locali il potere di proposta e cosi' attenendosi ai principi di
sussidiarieta'  e di leale collaborazione «il cui rispetto e' imposto
dalla norma costituzionale».
    Da  ultimo,  la  difesa  erariale  osserva che il principio della
leale  collaborazione, «tipico dei rapporti tra Stato e regione», non
sarebbe  stato  richiamato  dall'art. 120  della  Costituzione  se la
regione  avesse  potuto  per  legge  prevedere un suo autonomo potere
sostitutivo.
    3. - La Regione Puglia non si e' costituita in giudizio.

                       Considerato in diritto

    1.  -  Il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri ha sollevato
questione  di  legittimita'  costituzionale  dell'art. 15 della legge
Regionale della Puglia 7 agosto 2002, n. 15 (Riforma della formazione
professionale),  per  violazione  degli  articoli 114,  117,  secondo
comma, lettera p), e 120, secondo comma, della Costituzione.
    La  disposizione  impugnata  violerebbe  i  menzionati  parametri
costituzionali  in quanto da essi sarebbe desumibile la norma secondo
la  quale  sarebbe  riservata  alla  legge  statale la disciplina dei
poteri  sostitutivi.  In  secondo  luogo,  l'art. 120, secondo comma,
Cost.,  sarebbe  violato  perche' l'art. 15 della legge della Regione
Puglia  n. 15  del  2002  attribuirebbe  agli organi della regione un
potere  sostitutivo  di  carattere  generale, in contrasto con quanto
dispone  la citata disposizione costituzionale. Infine, prevedendo il
potere  sostitutivo  della  regione nei confronti della provincia, la
norma   oggetto   del  presente  giudizio  avrebbe  leso  l'autonomia
riconosciuta   a   tale  ente  dall'art. 114,  secondo  comma,  della
Costituzione.
    2.  -  La  soluzione  della  presente  questione  di legittimita'
costituzionale  non  puo'  prescindere  da  un  richiamo  all'assetto
costituzionale  dei  poteri sostitutivi, sul quale questa Corte ha di
recente avuto modo di soffermarsi nella sentenza n. 43 del 2004.
    Come  si  e'  messo  in  luce  in  tale  decisione,  i poteri che
comportano  la  sostituzione  nel  compimento di atti di organi di un
ente  rappresentativo ordinariamente competente da parte di organi di
un  altro  ente, ovvero la nomina da parte di questi ultimi di organi
straordinari  dell'ente  «sostituito»  per il compimento degli stessi
atti, concorrono a configurare e a limitare l'autonomia dell'ente nei
cui   confronti  opera  la  sostituzione,  e  devono  quindi  trovare
fondamento   esplicito   o  implicito  nelle  norme  o  nei  principi
costituzionali che tale autonomia prevedono e disciplinano.
    Tali   affermazioni   erano  sottese  anche  alla  giurisprudenza
formatasi prima della riforma del Titolo V della Costituzione operata
dalla  legge  costituzionale  n. 3  del 2001, sia pure con prevalente
riferimento  ad  ipotesi  di  sostituzione  dello Stato nei confronti
delle  regioni,  previste  per  la tutela di interessi unitari allora
affidati  alla  finale responsabilita' dello Stato. In quel contesto,
come  e'  noto,  spettavano  alle  regioni le funzioni amministrative
nelle  materie  di cui all'art. 117, primo comma, della Costituzione,
mentre  le  funzioni degli enti locali territoriali erano determinate
in  termini di principio dalle leggi generali della Repubblica di cui
all'art. 128  della  Costituzione, e la puntuale individuazione delle
stesse  era  demandata  alle  leggi  dello  Stato  per  le materie di
competenza  statale  e  per  le funzioni di «interesse esclusivamente
locale»  pur  inerenti  alle  materie  di  competenza  regionale.  La
eventualita' della sostituzione di organi regionali agli enti locali,
esclusa  nelle  materie  in  cui  la  regione  non  aveva  competenze
legislative  e  amministrative  (sentenza  n. 104  del  1973), poteva
invece  fondarsi  sulle leggi regionali di delega o di «conferimento»
di  funzioni  per  le materie in cui, in base agli articoli 117 e 118
della  Costituzione,  le  regioni  erano  costituzionalmente titolari
delle competenze amministrative, oltre che legislative.
    Nel  sistema  del  nuovo  Titolo  V,  invece, l'art. 117, secondo
comma,  lettera p),  comprende nella competenza legislativa esclusiva
dello  Stato  la determinazione delle sole «funzioni fondamentali» di
comuni,  province  e  citta'  metropolitane, mentre l'art. 118, primo
comma,  attribuisce  in  via  di  principio  ai  comuni,  in tutte le
materie,  «le  funzioni  amministrative»,  salva  la possibilita' che
esse,  al fine di assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a
province,  citta'  metropolitane,  regioni  e  Stato,  sulla base dei
principi   di   sussidiarieta',   differenziazione   ed  adeguatezza.
Pertanto,  in  virtu'  dell'art. 118  Cost.,  sara'  sempre la legge,
statale  o  regionale,  in  relazione  al  riparto  delle  competenze
legislative,  ad  operare  la concreta allocazione delle funzioni, in
conformita'  alla generale attribuzione costituzionale ai comuni o in
deroga  ad  essa  per  esigenze  di  «esercizio  unitario», a livello
sovracomunale, delle funzioni medesime.
    In  questo  quadro,  anche  l'eventuale previsione di eccezionali
sostituzioni  di  un livello di governo ad un altro per il compimento
di  specifici atti o attivita', considerati dalla legge necessari per
il  perseguimento  degli  interessi di livello superiore coinvolti, e
non  posti  in  essere tempestivamente dall'ente competente, non puo'
che  rientrare,  in via di principio e salvi i limiti e le condizioni
di  cui  si  dira',  nello  stesso  schema logico, affidato nella sua
attuazione  al  legislatore  competente  per materia, sia esso quello
statale  o  quello  regionale.  Ragionando  altrimenti,  infatti,  si
giungerebbe    all'assurda    conseguenza   che,   per   evitare   la
compromissione  di  interessi  di livello superiore che richiedono il
compimento  di  determinati  atti o attivita', derivante dall'inerzia
anche  solo  di  uno degli enti competenti, il legislatore (statale o
regionale)  non avrebbe altro mezzo se non allocare la funzione ad un
livello   di  governo  piu'  comprensivo:  conseguenza  evidentemente
sproporzionata  e contraria al criterio generale insito nel principio
di sussidiarieta' (si veda ancora, al riguardo, la sentenza n. 43 del
2004).
    3. - Il nuovo art. 120 della Costituzione - il quale non puo' che
essere letto in tale contesto - deriva invece dalla preoccupazione di
assicurare  comunque,  in  un  sistema di piu' largo decentramento di
funzioni  quale  quello  delineato  dalla riforma, la possibilita' di
tutelare,  anche  al  di  la'  degli  specifici  ambiti delle materie
coinvolte e del riparto costituzionale delle funzioni amministrative,
taluni interessi essenziali che il sistema costituzionale attribuisce
alla  responsabilita'  dello  Stato,  quali  sono  il  rispetto degli
obblighi  internazionali  e comunitari, il mantenimento dell'ordine e
della  sicurezza pubblica, la tutela in tutto il territorio nazionale
dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili
e sociali, nonche' il mantenimento dell'unita' giuridica ed economica
del complessivo ordinamento repubblicano.
    Gli   interventi  governativi  contemplati  dall'art. 120,  terzo
comma,  hanno  dunque carattere «straordinario» ed «aggiuntivo», come
risulta sia dal fatto che esso allude alle emergenze istituzionali di
particolare   gravita',   che  comportano  rischi  di  compromissione
relativi   ad   interessi  essenziali  della  Repubblica,  sia  dalla
circostanza  che nulla, nella norma, lascia pensare che si sia inteso
con essa smentire la consolidata tradizione legislativa che ammetteva
pacificamente   interventi  sostitutivi,  nei  confronti  degli  enti
locali, ad opera di organi regionali.
    4.  - Come piu' ampiamente evidenziato nella gia' citata sentenza
n. 43   del   2004,   l'art. 120   Cost.,   quindi,   non  esaurisce,
concentrandole tutte in capo allo Stato, le possibilita' di esercizio
di poteri sostitutivi, ma si limita a prevedere un potere sostitutivo
straordinario,  da esercitarsi da parte del Governo nei casi e per la
tutela  degli  interessi  ivi  indicati; viceversa, tale norma lascia
impregiudicata   l'ammissibilita'   di   altri   casi  di  interventi
sostitutivi,  configurabili  dalla legislazione di settore, statale o
regionale,  in capo ad organi dello Stato o delle regioni, o di altri
enti  territoriali.  Poiche' pero', come si e' detto, tali interventi
sostitutivi   costituiscono   una   eccezione   rispetto  al  normale
svolgimento    di    attribuzioni   degli   enti   locali,   soggetti
rappresentativi  dotati  di autonomia politica, attribuzioni definite
dalla  legge  sulla  base  di  criteri  oggi  assistiti  da  garanzia
costituzionale,  debbono  valere  nei  confronti di essi condizioni e
limiti non diversi da quelli elaborati nella ricordata giurisprudenza
di  questa  Corte  in relazione ai poteri sostitutivi dello Stato nei
confronti delle regioni.
    In  primo  luogo,  dunque,  le  ipotesi  di  esercizio  di poteri
sostitutivi   devono  essere  previste  e  disciplinate  dalla  legge
(sentenza n. 338 del 1989), che deve altresi' definirne i presupposti
sostanziali  e  procedurali;  in  secondo luogo, la sostituzione puo'
essere  prevista solo per il compimento di atti o attivita' «prive di
discrezionalita' nell'an (anche se non necessariamente nel quid o nel
quomodo)»  (sentenza  n. 177 del 1988), la cui obbligatorieta' sia il
riflesso  degli  interessi di livello superiore alla cui salvaguardia
provvede l'intervento sostitutivo; ancora, il potere sostitutivo deve
essere  esercitato da un organo di governo della regione o sulla base
di  una  decisione di questo, a causa dell'attitudine dell'intervento
ad   incidere   sull'autonomia  costituzionale  dell'ente  sostituito
(sentenze  n. 460  del  1989  e  n. 313  del  2003);  da  ultimo,  e'
necessario  che  la legge predisponga congrue garanzie procedimentali
per  l'esercizio  del potere sostitutivo, in conformita' al principio
di   leale   collaborazione:   dovra'   dunque   essere  previsto  un
procedimento  nel  quale  l'ente  sostituito  sia  messo  in grado di
interloquire  e  di  evitare  la  sostituzione  attraverso l'autonomo
adempimento (sentenza n. 416 del 1995 e ordinanza n. 53 del 2003).
    5. - Alla luce di tali considerazioni, e' possibile affrontare la
questione  di legittimita' costituzionale concernente l'art. 15 della
legge della Regione Puglia n. 15 del 2002.
    Le censure proposte non sono fondate.
    Come prima argomentato, l'art. 120 Cost. si limita a disciplinare
una  specifica  ipotesi  di carattere straordinario, mentre ulteriori
ipotesi  di  poteri  sostitutivi  possono essere regolate dalla legge
statale,  ovvero  dalla  legge  regionale,  «secondo  l'ordine  delle
competenze   rispettivamente   [...]   fissato   dalla  Costituzione»
(sentenza  n. 313 del 2003). Nel caso in esame lo Stato non ha svolto
alcuna  considerazione volta a contestare la competenza della regione
a  disciplinare  la materia regolata dalla legge della Regione Puglia
n. 15 del 2002.
    Ai  sensi  della  disposizione in esame, «qualora le province non
ottemperino  agli  adempimenti  di propria competenza, omettendo atti
dovuti  o  non rispettandone i termini, la regione esercita il potere
sostitutivo» con le modalita' e procedure previste dall'art. 14 della
legge  regionale  30 novembre  2000, n. 22 (Riordino delle funzioni e
dei compiti amministrativi della regione e degli enti locali).
    Quest'ultima  norma,  a  sua  volta,  prevede  che  «in  caso  di
inadempienza  degli  enti  locali  nell'esercizio  delle  funzioni  e
compiti  amministrativi  conferiti,  la giunta regionale, su proposta
dell'assessore   competente   per   materia,   invita  gli  stessi  a
provvedervi  entro  congruo  termine,  trascorso  il quale ne dispone
l'esercizio  in  sostituzione degli enti medesimi, con la conseguente
attribuzione degli oneri finanziari agli enti inadempienti».
    Pertanto,   in  relazione  al  primo  dei  requisiti  che  devono
caratterizzare   le   norme   che   disciplinano  ipotesi  di  poteri
sostitutivi   affinche'  queste  ultime  rispettino  le  prescrizioni
costituzionali,  si  constata  che l'esercizio del potere sostitutivo
nel  caso  di specie e' adeguatamente disciplinato dalla legge, anche
attraverso  il  rinvio,  quanto  ai  profili procedurali, all'art. 14
della legge della Regione Puglia n. 22 del 2000, cui espressamente la
disposizione impugnata fa rinvio.
    Anche  il secondo requisito risulta rispettato da quanto previsto
dalla  disposizione oggetto del presente giudizio, la quale esige che
i  casi  in  cui  possano  essere attivati i poteri sostitutivi siano
caratterizzati  dalla omissione di atti dovuti o dal mancato rispetto
dei termini per il compimento di questi ultimi.
    Quanto  al  terzo,  esso  appare soddisfatto dall'attribuzione di
tali  poteri  alla  giunta  regionale effettuata dall'art. 14 citato,
mentre per quel concerne il quarto, la necessarieta' dell'invito - ai
sensi  della  medesima  disposizione - rivolto dalla giunta regionale
all'ente inadempiente, di provvedere al compimento dell'atto entro un
congruo  termine,  si'  che  possa essere evitata la sostituzione per
effetto  del  tempestivo attivarsi dell'ente in tal modo sollecitato,
e' idonea a soddisfare il principio di leale collaborazione.
    Come  e'  evidente, tale principio dovra' essere rispettato anche
nel concreto esercizio dei poteri sostitutivi, dovendo quindi guidare
la  valutazione  di  congruita'  del  termine  assegnato dalla giunta
all'ente inadempiente. E nel caso in cui - alla luce del principio di
leale  collaborazione  -  il  termine  assegnato  appaia  in concreto
inadeguato,  in  quanto  troppo  breve,  potranno naturalmente essere
attivati   da   parte   dell'ente   diffidato   i   rimedi   previsti
dall'ordinamento.
                          Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara  non fondata la questione di legittimita' costituzionale
dell'art. 15  della  legge  della Regione Puglia 7 agosto 2002, n. 15
(Riforma  della  formazione  professionale), sollevata dal Presidente
del  Consiglio  dei  ministri, in riferimento agli articoli 114, 117,
secondo  comma, lettera p), e 120, secondo comma, della Costituzione,
con il ricorso indicato in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 23 febbraio 2004.
                     Il Presidente: Zagrebelsky
                       Il redattore: De Siervo
                      Il cancelliere: Fruscella
    Depositata in cancelleria il 2 marzo 2004.
                      Il cancelliere: Fruscella
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