N. 74 SENTENZA 23 febbraio - 2 marzo 2004

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale.

Ricorso  dello  Stato  -  Impugnazione di un intero testo normativo -
  Possibilita'   di   individuare   le   disposizioni   censurate   -
  Ammissibilita' della questione.
Regione  Basilicata - Urbanistica - Conferimento dell'incarico per la
  redazione  del  regolamento urbanistico - Termine per provvedere in
  merito  -  Disciplina  regionale  -  Ricorso  governativo - Assunta
  possibilita'  di  interventi  in  via sostitutiva della regione nei
  confronti dell'ente locale - Inammissibilita' della questione.
- Legge della Regione Basilicata 23 aprile 2003, n. 13.
- Costituzione, artt. 114, 117, secondo comma, lettera p), 118, primo
  comma, e 120, secondo comma.
(GU n.10 del 10-3-2004 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Gustavo ZAGREBELSKY;
  Giudici:  Valerio  ONIDA,  Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido
NEPPI  MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE,
Giovanni  Maria  FLICK,  Francesco  AMIRANTE,  Ugo  DE SIERVO, Romano
VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO;
ha pronunciato la seguente

                              Sentenza

nel giudizio di legittimita' costituzionale della legge della Regione
Basilicata  23 aprile  2003,  n. 13,  recante  «Modifica  alla  legge
regionale  4 febbraio  2003, n. 7, art. 43», promosso con ricorso del
Presidente  del Consiglio dei ministri, notificato il 27 giugno 2003,
depositato  in  cancelleria il 4 luglio 2003 ed iscritto al n. 54 del
registro ricorsi 2003.
    Visto l'atto di costituzione della Regione Basilicata;
    Udito  nell'udienza  pubblica  dell'11 novembre  2003  il giudice
relatore Ugo De Siervo;
    Udito l'avvocato dello Stato Sergio Laporta per il Presidente del
Consiglio dei ministri.

                          Ritenuto in fatto

    1.  -  Con  ricorso  notificato  il 27 giugno 2003, depositato il
4 luglio  2003 ed iscritto al n. 54 del registro ricorsi del 2003, il
Presidente   del  Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e  difeso
dall'Avvocatura  generale  dello  Stato,  ha impugnato la legge della
Regione   Basilicata  23 aprile  2003,  n. 13  (Modifica  alla  legge
regionale  4 febbraio  2003,  n. 7,  art. 43),  per  violazione degli
articoli 114,  118, primo comma, 117, secondo comma, lettera p), 120,
secondo  comma,  della  Costituzione  e  dell'art. 8  della  legge  5
giugno 2003,  n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento
della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3).
    L'art. 1  della  legge  regionale  n. 13  del  2003  prevede  che
«all'art. 43  della  legge  regionale  4 febbraio 2003, n. 7, la data
"31 marzo   2004"   seguita  dalle  parole  "si  applicano  i  poteri
sostitutivi  ..."  e'  sostituita  con  "30  giugno 2003"».  L'art. 2
invece,   detta   prescrizioni   in   materia   di   pubblicazione  e
dichiarazione d'urgenza della stessa legge.
    Secondo  il  ricorrente,  la  normativa impugnata inciderebbe sui
termini  fissati  dall'art. 44  della  legge della Regione Basilicata
11 agosto  1999,  n. 23  (Tutela, governo ed uso del territorio), per
l'adozione,  da  parte  dei comuni, del regolamento urbanistico e per
l'aggiornamento   del   regolamento   edilizio;   in  sede  di  prima
applicazione,  tale  disposizione  aveva stabilito alcuni termini per
l'adeguamento  di questi regolamenti comunali, prevedendo all'art. 46
che  in  caso  di  mancato  rispetto  di  questi  termini  «la Giunta
regionale  stabilisce  un termine perentorio di esecuzione, trascorso
il  quale  esercita i poteri sostitutivi per il compimento degli atti
necessari».  L'art. 43  della  legge  regionale 4 febbraio 2003, n. 7
(Disciplina  del  bilancio di previsione e norme di contenimento e di
razionalizzazione   della   spesa   per   l'esercizio  2003  -  legge
finanziaria  2003),  aveva prorogato tali termini ed aveva fissato la
data  del 31 marzo 2004 per il conferimento dell'incarico di redigere
i  suddetti regolamenti, disponendo che, in caso di inosservanza, «si
applicano  i  poteri  sostitutivi  previsti dall'art. 46» della legge
regionale n. 23 del 1999.
    Secondo  l'Avvocatura  dello  Stato,  il  richiamo  a tale ultima
disposizione  sarebbe  ormai  inefficace, in quanto il citato art. 46
sarebbe  stato  abrogato ad opera dell'art. 120, secondo comma, della
Costituzione.
    Peraltro, la impugnata legge regionale n. 13 del 2003, promulgata
nell'aprile  2003,  avrebbe  anticipato  al 30 giugno 2003 il termine
(anteriormente   fissato   al  31 marzo  2004)  per  il  conferimento
dell'incarico  di  redigere  il regolamento urbanistico. In tal modo,
stante la brevita' del termine previsto per l'adempimento del compito
assegnato  ai  comuni, avrebbe di fatto avocato alla Giunta regionale
una  funzione  «attribuita  -  per  principio fondamentale (art. 117,
terzo comma, della Costituzione) - agli enti locali».
    La  disposizione  censurata  violerebbe quindi gli articoli 114 e
118,  primo  comma, della Costituzione, che garantiscono le autonomie
comunali  e  attribuiscono  in via ordinaria ai comuni l'esercizio di
funzioni amministrative.
    Ancora piu' evidente sarebbe il contrasto con l'art. 120, secondo
comma,  della  Costituzione, e con l'art. 8, primo comma, della legge
n. 131   del   2003,  che  attribuiscono  al  Governo  il  potere  di
sostituirsi  agli organi dei comuni e riservano alla legge il compito
di definirne le procedure nel rispetto dei principi di sussidiarieta'
e di leale collaborazione.
    Le   disposizioni   costituzionali  richiamate,  unitamente  alla
attribuzione   alla   competenza  esclusiva  dello  Stato,  ai  sensi
dell'art. 117,  secondo  comma, lettera p), della Costituzione, della
materia  «organi  di  governo  e  funzioni  fondamentali  di  comuni,
province   e   citta'   metropolitane»,  nonche'  l'esigenza  di  una
disciplina unica delle modalita' di esercizio dei poteri sostitutivi,
porterebbero  a  concludere, secondo il ricorrente, «nel senso di una
riserva   allo   Stato   sia  della  normazione  in  tema  di  poteri
sostitutivi, sia dell'esercizio di tali poteri».
    2.  -  Si  e'  costituita  in  giudizio  la  Regione  Basilicata,
chiedendo  che  le  censure siano dichiarate inammissibili e comunque
infondate.
    La  Regione  premette  che  la  legge  regionale  n. 23  del 1999
prescriveva,  all'art. 44,  che  i comuni approvassero il regolamento
urbanistico  entro  due  anni  dall'entrata  in  vigore  della legge,
avvenuta il 5 settembre 1999.
    Il successivo art. 46 disponeva che il mancato compimento di tale
attivita'  avrebbe  comportato  l'esercizio  di poteri sostitutivi da
parte  della  Giunta  regionale.  Tale  previsione,  ad  avviso della
Regione,   aveva   la   finalita'   di   evitare  che  ritardi  nella
predisposizione  degli  strumenti urbanistici di attuazione potessero
produrre   ritardi   nella   programmazione   e  realizzazione  degli
interventi regionali.
    I  termini  originariamente previsti dall'art. 44, il cui mancato
rispetto   avrebbe  comportato  l'intervento  sostitutivo  regionale,
venivano  poi modificati dalla legge regionale 31 ottobre 2001, n. 38
(Tutela,  governo  ed  uso  del territorio), la quale stabiliva che i
comuni   dovevano  approvare  il  regolamento  urbanistico  entro  il
31 marzo  2003.  Successivamente,  la  legge regionale n. 7 del 2003,
all'art. 43,  disponeva  un'ulteriore  proroga  di  tali  termini. In
particolare,  i  comuni  che  avessero  gia'  conferito l'incarico di
redigere  il  regolamento,  avrebbero dovuto approvare il regolamento
stesso  entro il 31 marzo 2004. Invece, per i comuni che non avessero
ancora  conferito  l'incarico  di redazione, si determinava lo stesso
termine   del   31 marzo   2004   (sanzionato   in  caso  di  inerzia
dall'eventuale   intervento   sostitutivo  della  Regione,  ai  sensi
dell'art. 46  della  legge  regionale  n. 23  del  1999)  sia  per il
conferimento  dell'incarico  che  per  l'approvazione del regolamento
urbanistico.
    Proprio per eliminare la prescrizione - evidentemente errata - di
una  medesima  data sia per il conferimento dell'incarico di redigere
il regolamento che per la approvazione del regolamento stesso, veniva
adottata la censurata legge regionale n. 13 del 2003 che, modificando
l'art. 43  della  legge  regionale n. 7 del 2003, fissava la data del
30 giugno   del  2003  per  il  mero  conferimento  dell'incarico  di
redazione del regolamento.
    La  Regione  ritiene  che da tale excursus normativo risulterebbe
evidente  che  la  legge  censurata, a differenza di quanto sostenuto
dall'Avvocatura   dello   Stato,   non   attribuirebbe  alcun  potere
sostitutivo  alla  Giunta  regionale,  perche' la titolarita' di tale
potere  era  gia'  stata conferita dall'art. 46 della legge regionale
n. 23  del  1999. Conseguentemente, la legge regionale n. 13 del 2003
non  potrebbe  essere  censurata  nei  termini  indicati dalla difesa
erariale;  al  piu', oggetto di impugnazione avrebbe dovuto essere il
citato  art. 46 della legge regionale n. 23 del 1999, che non sarebbe
stato  abrogato  dall'art. 120  della  Costituzione, in quanto - come
affermato anche dalla giurisprudenza costituzionale - la sopravvenuta
modifica   della   norma   costituzionale   ad   opera   della  legge
costituzionale  18 ottobre  2001,  n. 3  (Modifiche al titolo V della
parte  seconda  della  Costituzione), per il principio di continuita'
dell'ordinamento,  non renderebbe incostituzionali le norme approvate
prima dell'entrata in vigore della riforma costituzionale.
    Ad avviso della difesa regionale, il Presidente del Consiglio dei
ministri  avrebbe impugnato surrettiziamente la legge regionale n. 13
del  2003, che fissa soltanto dei termini, al solo scopo di impugnare
altra  norma,  l'art. 46 della legge regionale n. 23 del 1999, di cui
era ormai preclusa l'impugnativa in via principale.
    Nel merito, la Regione Basilicata sostiene che la censura sarebbe
infondata,  in  quanto  la  previsione  del  potere sostitutivo della
Giunta regionale avrebbe ad oggetto non lo svolgimento della funzione
pianificatoria   riservata   ai   comuni,  ma  solo  il  conferimento
dell'incarico  ad  un professionista per la redazione del regolamento
urbanistico, da effettuare dopo l'inutile decorrenza di altro termine
entro il quale il comune e' invitato a provvedere.
    Secondo   la   difesa  regionale,  la  censura  costituirebbe  il
tentativo   di   comprimere   il   potere   legislativo   concorrente
riconosciuto  alle  regioni  in  materia  di  governo del territorio,
dall'art. 117, terzo comma, della Costituzione.
    In  particolare,  nel caso in esame, si dovrebbe verificare se il
potere  sostitutivo  disciplinato  dall'art. 8 della legge n. 131 del
2003, attuativo dell'art. 120 della Costituzione, sia suscettibile di
porsi  come  principio  di  riferimento  della legislazione regionale
concorrente  e  quindi  come  condizione  impeditiva  alla previsione
dell'art. 46   della  legge  regionale  n. 23  del  1999,  ovvero  se
afferisca  ad una materia completamente diversa rispetto a quella del
governo  del  territorio,  cosi'  che  le  due disposizioni avrebbero
portata normativa autonoma e tra loro non interferente.

                       Considerato in diritto

    1.  -  Il  Governo ha impugnato la legge della Regione Basilicata
23 aprile 2003, n. 13 (Modifica alla legge regionale 4 febbraio 2003,
n. 7, art. 43), perche', anticipando ad una data piu' vicina rispetto
alla  legge  precedente  il  momento  entro  cui i comuni devono dare
l'incarico  per  la  redazione  del  regolamento  urbanistico,  cosi'
esponendo   i  comuni  alla  possibilita'  che  la  Giunta  regionale
intervenga  in  via  sostitutiva,  produrrebbe  sostanzialmente  «una
surrettizia avocazione alla Regione di una funzione che l'ordinamento
demanda alla competenza dell'ente locale».
    Si  sostiene  che  questa legge regionale sarebbe illegittima per
violazione  degli articoli 114, 118, primo comma, 117, secondo comma,
lettera p),  120,  secondo  comma,  della  Costituzione e dell'art. 8
della  legge  5  giugno 2003,  n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento
dell'ordinamento   della   Repubblica   alla   legge   costituzionale
18 ottobre  2001,  n. 3),  in  quanto  da  tali  disposizioni sarebbe
ricavabile  «una  riserva  allo Stato sia della normazione in tema di
poteri sostitutivi, sia dell'esercizio di tali poteri».
    2.  -  Preliminarmente,  deve  essere osservato che nonostante il
ricorso  dello  Stato  rivolga le proprie censure nei confronti di un
intero  testo  normativo, cio' non determina l'inammissibilita' dello
stesso,  in  quanto  esso  consente di individuare con chiarezza - in
considerazione  delle  caratteristiche della stessa legge impugnata -
le disposizioni sulle quali si appuntano le censure.
    L'art. 1  della  legge  della  Regione Basilicata n. 13 del 2003,
infatti,  prevede  che  «all'art. 43 della legge regionale 4 febbraio
2003,  n. 7,  la  data  "31 marzo  2004"  seguita  dalle  parole  "si
applicano   i   poteri   sostitutivi   ..."  e'  sostituita  con  "30
giugno 2003"».  L'art. 2  della  medesima  legge, invece, si limita a
dettare  prescrizioni  in  materia  di  pubblicazione e dichiarazione
d'urgenza  della stessa. Alla luce di cio' appare agevole riferire le
censure proposte dal ricorrente a quanto disposto dal citato art. 1.
    3.  -  Sotto  altro  profilo,  invece,  il  ricorso  deve  essere
dichiarato inammissibile. Cio', in quanto esso rivolge censure ad una
disposizione  che  si  limita  a  stabilire  un  nuovo termine per il
conferimento   dell'incarico   per   la   redazione  del  regolamento
urbanistico.
    Anche  volendosi prescindere dalla legittimita' costituzionale di
norme   di   legge  regionale  contenenti  la  previsione  di  poteri
sostitutivi in capo alla Regione nei confronti degli enti locali - in
relazione  ai  quali  questa  Corte  si  e'  gia'  pronunciata con la
sentenza  n. 43  del  2004  -  risulta infatti dirimente, nel caso di
specie,  la  individuazione  dell'esatto  contenuto  della  normativa
oggetto del presente giudizio.
    Il  primo comma dell'art. 44 della legge della Regione Basilicata
11 agosto  1999,  n. 23  (Tutela,  governo  ed  uso  del territorio),
prevedeva  che entro due anni dalla propria entrata in vigore tutti i
comuni  provvedessero  ad approvare i loro regolamenti urbanistici ed
edilizi  adeguandoli  alla  nuova legislazione urbanistica regionale,
mentre  il  secondo comma dell'art. 46 della medesima legge regionale
stabiliva  che  «in  caso  di  mancato  rispetto  dei  termini di cui
all'art. 44  o degli altri adempimenti cui gli enti territoriali sono
tenuti  ai sensi della presente legge, la Giunta regionale stabilisce
un  termine  perentorio  di esecuzione, trascorso il quale esercita i
poteri sostitutivi per il compimento degli atti necessari».
    Mentre  il  secondo  comma  dell'art. 46  e' rimasto immutato, il
primo  comma  dell'art. 44  ha  subito  molte parziali modificazioni:
dapprima  e'  stato  sostituito  dall'art. 1  della  legge  regionale
31 ottobre  2001,  n. 38 (Tutela, governo ed uso del territorio), che
ha spostato al 31 marzo 2003 la data entro la quale i comuni dovevano
provvedere  all'approvazione  del  regolamento  urbanistico,  salvi i
comuni  «dotati  di  strumenti  urbanistici, o loro varianti generali
approvati  a  far  data dal 1° gennaio 1997», che dovevano provvedere
all'approvazione   del  regolamento  urbanistico  e  del  regolamento
edilizio   entro   il  31 dicembre  2005.  Successivamente  la  legge
regionale   4 febbraio   2003,   n. 7  (Disciplina  del  bilancio  di
previsione e norme di contenimento e di razionalizzazione della spesa
per  l'Esercizio  2003 - legge finanziaria 2003), mentre ha mantenuto
la  disposizione  relativa  ai comuni dotati di strumenti urbanistici
comunali, ha spostato al 31 marzo 2004 il termine entro cui gli altri
comuni  devono adottare il regolamento urbanistico e quello edilizio;
in quest'ambito cosi' delimitato, si distingue la categoria ulteriore
dei  comuni  che  non  abbiano  neppure  conferito  incarico  per  la
redazione  del  regolamento urbanistico e si prevede che essi debbano
conferire questo incarico entro la data del 31 marzo 2004.
    La   impugnata   legge   regionale   n. 13   del   2003  anticipa
semplicemente  al  30 giugno 2003 la data entro la quale i comuni che
non  abbiano  neppure  conferito  l'incarico  per  la  redazione  del
regolamento urbanistico debbono provvedere a tale incombenza.
    Al  riguardo, appare non implausibile la spiegazione della difesa
regionale,  secondo  la  quale  questa  legge ha voluto semplicemente
eliminare   un  errore  della  legge  precedente,  consistente  nella
indicazione del medesimo termine finale per due attivita' richieste a
questi  comuni  (il  conferimento  dell'incarico per la redazione del
regolamento e la data di adozione dello stesso) che non solo sono tra
loro  distinte, ma che effettivamente non possono che essere tra loro
distanziate in modo adeguato.
    Alla  luce  di  tali  considerazioni,  appare  evidente  come  la
disposizione   impugnata   non   conferisca   in  alcun  modo  poteri
sostitutivi ad organi della Regione.
                          Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara    inammissibile    la    questione    di   legittimita'
costituzionale  della  legge della Regione Basilicata 23 aprile 2003,
n. 13 (Modifica alla legge regionale 4 febbraio 2003, n. 7, art. 43),
sollevata  dal  Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento
agli  articoli 114, 117, secondo comma, lettera p), 118, primo comma,
e  120,  secondo comma, della Costituzione con il ricorso indicato in
epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 23 febbraio 2004.
                     Il Presidente: Zagrebelsky
                       Il redattore: De Siervo
                      Il cancelliere: Fruscella
    Depositata in cancelleria il 2 marzo 2004.
                      Il cancelliere:Fruscella
04C0272