N. 79 ORDINANZA 23 febbraio - 2 marzo 2004

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.

Contenzioso   tributario  -  Liti  pendenti  innanzi  alla  Corte  di
  cassazione  -  Inapplicabilita'  delle  disposizioni  in materia di
  condono  fiscale che consentono la definizione agevolata delle liti
  - Denunciata irragionevolezza e lesione del diritto di difesa - Jus
  superveniens - Restituzione degli atti al giudice rimettente.
- Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 16.
- Costituzione, artt. 3 e 24.
Contenzioso   tributario  -  Liti  pendenti  innanzi  alla  Corte  di
  cassazione  -  Inapplicabilita'  delle  disposizioni  in materia di
  condono  fiscale che consentono la definizione agevolata delle liti
  -  Denunciata  irragionevolezza  e  lesione del diritto di difesa -
  Omessa considerazione della modifica normativa che ha introdotto la
  possibilita'  di  definizione  agevolata  anche per le liti fiscali
  pendenti  innanzi alla Corte di cassazione - Difetto di motivazione
  sulla rilevanza - Manifesta inammissibilita' della questione.
- Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 16.
- Costituzione, artt. 3 e 24.
(GU n.10 del 10-3-2004 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Gustavo ZAGREBELSKY;
  Giudici: Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Guido NEPPI MODONA, Piero
Alberto  CAPOTOSTI,  Annibale  MARINI,  Franco  BILE,  Giovanni Maria
FLICK,  Francesco  AMIRANTE,  Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo
MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO;
ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nei  giudizi  di legittimita' costituzionale dell'art. 16 della legge
27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale  e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2003), promossi
con ordinanze del 21 e del 27 febbraio 2003 dalla Corte di cassazione
sui  ricorsi  proposti  da  Jackson  Harry  contro il Ministero delle
finanze e dal Ministero delle finanze contro Pennisi Fausto, iscritte
ai  nn. 328  e  551  del  registro  ordinanze 2003 e pubblicate nella
Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica nn. 23 e 33, 1ª serie speciale,
dell'anno 2003.
    Visti  gli  atti  di  intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
    Udito  nella  camera di consiglio del 10 dicembre 2003 il giudice
relatore Paolo Maddalena.
    Ritenuto che, con ordinanza del 21 febbraio 2003 (r.o. n. 328 del
2003),  la  Corte di cassazione - sezione tributaria ha sollevato, in
riferimento  agli  artt. 3  e  24  della  Costituzione,  questione di
legittimita'  costituzionale  dell'art. 16  della  legge  27 dicembre
2002,  n. 289  (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2003), «nella parte in cui
si  esclude  la  possibilita'  per il contribuente di avvalersi della
relativa  disciplina  di  chiusura delle liti fiscali pendenti avanti
alla Corte di cassazione»;
        che  la  norma censurata prevede che le liti fiscali pendenti
dinanzi alle commissioni tributarie in ogni grado del giudizio, anche
a  seguito  di  rinvio, nonche' quelle gia' di competenza del giudice
ordinario,   ancora  pendenti  dinanzi  al  tribunale  o  alla  Corte
d'appello,  possono  essere  definite,  a domanda del soggetto che ha
proposto  l'atto  introduttivo  del giudizio, con il pagamento di una
somma  rapportata al valore della lite (art. 16, comma 1, della legge
n. 289  del  2002,  nel  testo  precedente  le  modifiche  introdotte
dall'art. 5-bis  del  decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, recante
«Disposizioni urgenti in materia di adempimenti comunitari e fiscali,
di  riscossione  e di procedure di contabilita», aggiunto dalla legge
di conversione 21 febbraio 2003, n. 27);
        che,  in  punto  di  fatto,  il  giudice  a quo espone che un
contribuente  ha  proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza
con  la  quale  la  Commissione tributaria centrale, in riforma della
decisione   della   commissione   tributaria  di  secondo  grado,  ha
dichiarato   legittimo   l'avviso   di   accertamento  relativo  alla
determinazione in via sintetica del reddito imponibile del ricorrente
per l'anno 1983;
        che  il  contribuente ha chiesto, all'udienza di discussione,
l'applicazione  delle  disposizioni  in  materia  di  condono fiscale
introdotte dalla legge n. 289 del 2002;
        che,  ad  avviso del remittente, la norma denunciata non puo'
essere  interpretata nel senso di consentire la definizione agevolata
delle liti pendenti innanzi alla Corte di cassazione;
        che  l'esclusione  della disciplina della chiusura delle liti
fiscali  per  i  giudizi  pendenti  davanti  alla Corte di cassazione
contrasta, secondo il giudice a quo, con l'art. 3 della Costituzione,
in quanto carente di ragionevole giustificazione, specie ove si abbia
riguardo  al  regime  stabilito per la definizione dei tributi locali
dall'art. 13  della  legge  n. 289  del  2002,  il  quale  prevede la
sospensione, su istanza di parte, del procedimento giurisdizionale in
qualunque stato e grado del giudizio;
        che   la  predetta  esclusione  viola,  inoltre,  secondo  il
remittente,   l'art. 24  della  Costituzione,  in  quanto  discrimina
l'esercizio del diritto di difesa;
        che  e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello  Stato, il
quale,  rilevato  che in sede di conversione del decreto-legge n. 282
del 2002 e' stata estesa anche ai giudizi in corso davanti alla Corte
di   cassazione  la  possibilita'  di  chiusura  delle  liti  fiscali
pendenti,  ha chiesto la restituzione degli atti al giudice a quo per
ius superveniens;
        che,  con  ordinanza  del  27 febbraio  2003 (r.o. n. 551 del
2003),  anche  la  quinta sezione civile della Corte di cassazione ha
sollevato,  in  riferimento  agli  artt. 3  e  24 della Costituzione,
questione  di  legittimita'  costituzionale  dell'art. 16 della legge
n. 289  del  2002, «nella parte in cui esclude la possibilita' per il
contribuente di avvalersi della relativa disciplina di chiusura delle
liti fiscali ove queste pendano innanzi alla Corte di cassazione»;
        che,   in   punto   di   fatto,   il  remittente  espone  che
l'amministrazione  finanziaria  ha  proposto  ricorso  per cassazione
avverso la sentenza con la quale la commissione tributaria regionale,
in  riforma  della  decisione  della  commissione tributaria di primo
grado,  ha  dichiarato la nullita' della cartella esattoriale emanata
sulla  base  dell'avviso  di  accertamento, relativo all'IRPEF per il
1985,  notificato  ad un contribuente dall'Ufficio imposte dirette di
Gallarate;
        che   il  predetto  contribuente  ha  presentato  istanza  di
sospensione  del  procedimento, dichiarando di volersi avvalere della
chiusura  della lite fiscale prevista dall'art. 16 della legge n. 289
del 2002;
        che,  ritenuta  la  rilevanza  della questione, il remittente
svolge  le  stesse  argomentazioni  sviluppate  nell'ordinanza  della
sezione tributaria della Corte di cassazione (r.o. n. 328 del 2003);
        che  anche  in tale giudizio e' intervenuto il Presidente del
Consiglio   dei  ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura
generale  dello Stato, il quale ha chiesto la restituzione degli atti
al giudice a quo per ius superveniens.
    Considerato  che  i giudizi hanno ad oggetto questioni analoghe e
debbono essere riuniti;
        che   la   disposizione   censurata   e'   stata   modificata
dall'art. 5-bis  del  decreto-legge  n. 282  del 2002, aggiunto dalla
legge  di  conversione  n. 27  del  2003,  pubblicata  nella Gazzetta
ufficiale  del  22 febbraio  2003  ed  entrata  in  vigore  il giorno
successivo;
        che,  per effetto di tale modifica, l'art. 16, comma 1, della
legge n. 289 del 2002 stabilisce che le liti fiscali pendenti dinanzi
alle  commissioni tributarie o al giudice ordinario in ogni grado del
giudizio  e  anche  a  seguito  di  rinvio possono essere definite, a
domanda   del  soggetto  che  ha  proposto  l'atto  introduttivo  del
giudizio,  con  il  pagamento di una somma rapportata al valore della
lite  (per  la  cui  disciplina  vedi  anche  l'art. 1,  comma 2, del
decreto-legge  24  giugno 2003, n. 143, recante «Disposizioni urgenti
in  tema  di  versamento  e  riscossione  di  tributi,  di Fondazioni
bancarie e di gare indette dalla Consip S.p.a. nonche' di alienazione
di  aeree  appartenenti  al  patrimonio  e  al  demanio dello Stato»,
convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 1° agosto 2003, n. 212,
nonche'  l'art. 2,  comma 49,  della  legge 24 dicembre 2003, n. 350,
recante  «Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  annuale e
pluriennale dello Stato. Legge finanziaria per il 2004»);
        che,  pertanto,  il legislatore ha introdotto la possibilita'
di  definizione  agevolata anche per le liti fiscali pendenti innanzi
alla Corte di cassazione;
        che  la  modifica  della  norma  censurata  e'  successiva al
deposito  dell'ordinanza di remissione della sezione tributaria della
Corte di cassazione (r.o. n. 328 del 2003);
        che,  conseguentemente,  con riferimento al giudizio promosso
con  la  suddetta  ordinanza, si impone la restituzione degli atti al
giudice  a  quo  affinche'  verifichi  la  perdurante rilevanza della
questione;
        che  tale  modifica  normativa  non  e' stata tenuta presente
dalla  quinta  sezione  civile  della  Corte  di  cassazione, benche'
precedente  al deposito dell'ordinanza di remissione (r.o. n. 551 del
2003);
        che,  conseguentemente, la questione introdotta con la citata
ordinanza  deve  essere  dichiarata  manifestamente inammissibile per
difetto di motivazione sulla rilevanza.
    Visti  gli  artt. 26,  secondo  comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87,  e  9,  secondo  comma,  delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
                          Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Riuniti i giudizi,
    Ordina  la  restituzione  degli  atti  alla Corte di cassazione -
sezione tributaria (r.o. n. 328 del 2003);
    Dichiara   la   manifesta  inammissibilita'  della  questione  di
legittimita'  costituzionale  dell'art. 16  della  legge  27 dicembre
2002,  n. 289  (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale  dello  Stato.  Legge  finanziaria  2003),  sollevata, in
riferimento  agli  artt. 3  e  24  della Costituzione, dalla Corte di
cassazione  -  sezione  quinta  civile  con  l'ordinanza  indicata in
epigrafe (r.o. n. 551 del 2003).
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 23 febbraio 2004.
                     Il Presidente: Zagrebelsky
                       Il redattore: Maddalena
                      Il cancelliere:Fruscella
    Depositata in cancelleria il 2 marzo 2004.
                      Il cancelliere:Fruscella
04C0277