N. 26 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 1 marzo 2004
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 1° marzo 2004 (del Presidente del Consiglio dei ministri) Beni culturali ed ambientali - Norme della Regione Umbria -Valorizzazione dei beni culturali ed ambientali ed organizzazione delle connesse attivita' culturali - Disciplina dell'esercizio delle funzioni programmatorie ed amministrative inerenti i musei, le raccolte e le altre strutture di proprieta' pubblica - Attribuzione alla Regione della determinazione e verifica degli standard qualitativi e quantitativi da assicurare nell'esercizio delle funzioni di conservazione, valorizzazione, gestione e promozione del patrimonio culturale e dei musei, delle raccolte e delle altre strutture di proprieta' pubblica - Ricorso dello Stato - Denunciata invasione della competenza statale esclusiva in materia di tutela dei beni culturali e di uniformita' nella determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali - Dedotta violazione dell'interesse unitario dello Stato circa la tutela, salvaguardia e valorizzazione del patrimonio culturale nazionale. - Legge della Regione Umbria 22 dicembre 2003, n. 24, art. 6, comma 1, lett. g); decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, art. 150. - Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. m) e s).(GU n.11 del 17-3-2004 )
Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, giusta delibera del 13 febbraio 2004, con l'Avvocatura generale dello Stato, negli uffici della quale in Roma, via dei Portoghesi n. 12, domicilia per legge; Contro Regione Umbria, in persona del presidente della giunta regionale, con sede in Perugia, corso Vannucci n. 96, per la dichiarazione di incostituzionalita' dell'articolo 6, comma 1, lett. g) della l.r. Umbria 22 dicembre 2003, n. 24, avente ad oggetto: «Sistema museale regionale - Salvaguardia e valorizzazione dei beni culturali connessi» (pubblicata nel B.U.R. del 24 dicembre 2003, n. 54 - supplemento ordinario n. 2), per contrasto con gli articoli 117, comma 2, lett. s) e m) della Costituzione. 1. - Il contenuto della legge. La Regione Umbria con la l.r. 22 dicembre 2003, n. 24 disciplina, ai fini della valorizzazione dei beni culturali e ambientali e della promozione ed organizzazione delle connesse attivita' culturali, l'esercizio delle funzioni programmatorie e amministrative inerenti i musei, le raccolte e le altre strutture degli enti locali e di interesse locale e la gestione dei musei e degli altri beni culturali dello Stato trasferiti in gestione alla regione, alle province o ai comuni, ai sensi dell'articolo 150 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (articolo 1). Per le finalita' di cui alla legge in esame legge la regione opera congiuntamente agli enti locali e persegue ogni possibile intesa con gli organi centrali e periferici dello Stato, con la chiesa cattolica e con altri soggetti pubblici e privati, anche mediante accordi di programma e altre forme pattizie e individua nella organizzazione in sistema dei musei, delle raccolte e delle altre strutture di cui all'articolo 1, la condizione fondamentale per conseguire le finalita' che si propone. La organizzazione del Sistema museale dell'Umbria, secondo il tenore delle disposizioni in esame, risponderebbe ai principi costituzionali di sussidiarieta' verticale e orizzontale, differenziazione e adeguatezza e si conformerebbe ai principi dell'Unione europea in materia. La legge prevede che i soggetti pubblici, ecclesiastici e privati titolari di musei, di raccolte e di altre strutture, che intendano aderire al Sistema museale dell'Umbria, debbano presentare apposita istanza alla giunta regionale ed istituisce un apposito Osservatorio tecnico scientifico del Sistema museale dell'Umbria, composto dal dirigente del competente servizio della giunta regionale, che lo presiede, da quattro dipendenti degli enti locali designati dal Consiglio delle Autonomie, da un rappresentante della Conferenza episcopale umbra, da un rappresentante designato congiuntamente dai musei di proprieta' privata che partecipano al Sistema, da due esperti nelle discipline attinenti alla presente legge designati uno dalla giunta regionale e uno dalla Soprintendenza regionale. E' inoltre previsto che ogni misura di salvaguardia, gestione, valorizzazione e promozione di beni culturali inerenti i musei, le raccolte e le altre strutture di proprieta' di enti ed istituzioni ecclesiastiche, deve essere compatibile con la loro destinazione alla pubblica fruizione e all'uso di culto. Gli articoli 6 e 7, collocati nel titolo II, individuano analiticamente le funzioni della regione e quelle dei comuni, mentre il successivo articolo 8 (titolo III) prevede un Piano triennale per il Sistema museale dell'Umbria, approvato dal Consiglio regionale in coerenza col documento annuale di programmazione e su proposta della giunta. Il titolo IV, infine, contiene disposizioni relative al finanziamento del Sistema, che si giova di risorse sia statali che regionali che comunitarie, oltre che di proventi derivanti da atti di liberalita'. 2. - Il contenuto dell'articolo 6, comma 1, lettera a) (valorizzazione dei beni culturali e ambientali promozione e organizzazione di attivita' culturali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione), b) (concorso con lo Stato, mediante forme di intesa e coordinamento, nella metria della tutela dei beni culturali ai sensi dell'articolo 118, terzo comma, della Costituzione) allo stato non appare eccedere i poteri della regione, in quanto le previsioni si riferiscono formalmente a norme costituzionali, che in relazione all'interesse unitario proprio della materia, dovranno essere concretizzate da norme statali che, individuando l'ambito dell'interesse unitario, fisseranno principi e norme per la uniforme protezione dell'interesse primario della cultura, quale costituzionalizzato nell'articolo 9. 3. - I profili di incostituzionalita'. La disposizione contenuta nell'articolo 6, comma 1, lett. g) (determinazione e verifica degli standard qualitativi e quantitativi da assicurare nell'esercizio delle funzioni di conservazione, valorizzazione, gestione e promozione del patrimonio culturale e dei musei, delle raccolte e delle altre strutture di proprieta' pubblica) della legge regionale 24/2003, viola gli articoli 117, comma 2, lett. s) della Costituzione («tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali») e l'art. 117, comma 2, lett. m) («determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale»). Le predette norme costituzionali sono applicazione dell'articolo 9 della Costituzione. La disposizione viola la competenza regionale in quanto parcellizza la tutela dei beni culturali che e' valore unitario nazionale e, come tale, attribuito alla legislazione statale, unico mezzo per evitare il pregiudizio ad un patrimonio comune che sarebbe irreparabilmente pregiudicato da un approccio particolaristico, che non ha base ne' culturale, ne' tradizionale, ne' formale. Lo stesso art. 150, comma 2, del d.lgs. n. 112/1998, del quale dovrebbe essere verificata la attualita' dopo la modifica del Titolo V della Costituzione, riserva allo Stato la tutela dei beni culturali trasferiti in gestione alla regione e la fissazione dei criteri tecnico-scientitifici e gli standard minimi da osservare nell'esercizio delle attivita' trasferite «in modo da garantire un adeguato livello di fruizione collettiva dei beni, la loro sicurezza e la prevenzione dei rischi» (comma 6): conferma questa e delle unitarieta' del trattamento dei beni culturali e della centralita' delle funzioni statuali. La tutela consiste nell'esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attivita' dirette, sulla base di una adeguata attivita' conoscitiva, ad individuare i beni costituenti il patrimonio culturale ed a garantirne la protezione e la conservazione per fini di pubblica fruizione compatibili. Trattasi di attivita' assai complessa e specialistica che non consente diversita' di metodologie e di scelte di fondo. La metodologia di intervento deve essere unitaria in relazione alla specificita' del singolo bene culturale. E cio', in quanto la tutela e la valorizzazione del bene culturale deve garantirne in ogni caso la conservazione. Deve, dunque, essere verificata la compatibilita' della valorizzazione del bene con la sua integrita' fisica. Trattasi, dunque, di una attivita' per definizione unitaria che mal si concilia con prese di posizione localistiche, quantunque astrattamente improntate nelle intenzioni alla massima considerazione del bene culturale, che e' per sua natura testimonianza insostituibile della civilta' e della cultura dei luoghi di collocazione (contestualizzazione). Orbene, la disposizione dell'art. 6, comma 1, lettera g), della legge regionale in esame omettendo ogni richiamo alle disposizioni statali che tutelano tale interesse unitario, coessenziale alla attivita' di tutela, si pone in contrasto con non equivoche disposizioni costituzionali, che attribuiscono alla legislazione statale la disciplina della tutela dei beni culturali indipendentemente dalla loro appartenenza proprietaria: l'esercizio delle funzioni di tutela si esplica, invero, anche attraverso provvedimenti volti a conformare e regolare diritti e comportamenti inerenti al patrimonio culturale. La disposizione della legge regionale umbra, all'incontrario, attribuisce alla Regione il potere esclusivo di determinare e verificare gli standard qualitativi e quantitativi da assicurare nell'esercizio delle funzioni di conservazione, valorizzazione, gestione e promozione del patrimonio culturale e dei musei, delle raccolte e delle altre strutture di proprieta' pubblica. Le funzioni di conservazione dei beni culturali non sono oggetto di alcun esercizio da parte delle regioni, rientrando esse nell'ambito della tutela, che e' di competenza esclusiva legislativa dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione. Pertanto, mai potrebbe accadere che standard qualitativi afferenti la tutela possano essere determinati unilateralmente da ogni singola regione e se venissero in essere sarebbero incostituzionali. 4. - Inoltre la fissazione di standard qualitativi, che per loro natura non possono che essere nazionali, coincide senz'altro con la determinazione dei «livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti ... sociali che devono essere garantiti sull'intero territorio nazionale», in modo uniforme, ai sensi sempre dell'articolo 117, comma 2, lett. m) Cost. L'interesse e' nazionale, non sono ammessi interventi nella sfera proprietaria se non con legge statale, trattasi di materia specialistica nella quale l'eventuale contrasto specialistico non puo' in alcun caso assurgere a livello di espressione della autonomia regionale, che e' relativa esclusivamente a scelte politiche non a scelte tecniche, quindi siamo fuori campo rispetto alle legittime rivendicazioni di competenza regionali. Non puo' esistere un modus umbro di tutela accanto ad un modus lombardo o altro, ma deve esistere unicamente un modus concordato nazionale e la formalizzazione della scelta e' costituzionalmente attribuita al legislatore nazionale. 5. - Anche se il significato precettivo della norma contenuta nell'articolo 6, comma 1, lettera g) l.r. cit. si riferisse nel complesso ad aspetti che attengono alla potesta' concorrente di valorizzazione, la censura di incostituzionalita' sarebbe parimenti fondata, atteso che nell'esercizio della predetta potesta' la regione non puo' certo sostituirsi allo Stato nel dettare i «principi fondamentali», quali sono quelli relativi alla determinazione di livelli standard. La valorizzazione, invero, consiste nell'esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attivita' dirette a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio culturale, che necessariamente presuppone la sua conservazione e modalita' di svolgimento della attivita' che non pregiudichi la integrita' del bene o il suo degrado per una utilizzazione impropria. La frammentazione dei criteri standard e' antitetica al riconosciuto interesse unitario che sta alla base della previsione costituzionale, che si ricollega, tra l'altro, ad un interesse unitario quale e' quello relativo alla tutela, salvaguardia e valorizzazione del patrimonio culturale nazionale, che non ammette frammentazione o interpretazioni localistiche (art. 9 Cost.) Da un errore di impostazione nell'intervento di tutela del bene culturale non e' danneggiata la sola comunita' locale, ma l'intera collettivita' nazionale. Semmai la manifestata sensibilita' del legislatore regionale puo' essere fattore di stimolo, in un rapporto di leale collaborazione, per un intervento che soddisfi pienamente l'interesse comune secondo il principio della valorizzazione sostenibile, ma la norma dovrebbe essere scritta in un modo totalmente diverso nella linea dei principi costituzionali.
P. Q. M. Si chiede, su tali premesse, che sia dichiarata la illegittimita' costituzionale dell'articolo 6, comma 1, lett. g) della legge regionale Umbria 22 dicembre 2003, n. 54. Roma, addi' 18 febbraio 2004 Avvocato dello Stato: Maurizio Fiorilli 04C0284