N. 128 ORDINANZA (Atto di promovimento) 25 novembre 2003

Ordinanza  emessa  il 25 novembre 2003 dal giudice di pace di Cascina
nel  procedimento  civile  vertente  tra Micheletti Angiola e Polizia
municipale di Cascina

Circolazione  stradale  - Infrazioni al codice della strada - Ricorso
  al  giudice di pace avverso il verbale di accertamento - Condizioni
  di  ammissibilita'  -  Onere per il ricorrente di versare presso la
  cancelleria  una  somma  pari alla meta' del massimo edittale della
  sanzione   inflitta   dall'organo   accertatore   -  Disparita'  di
  trattamento  fra  cittadini,  a  seconda  che  abbiano o meno mezzi
  economici  sufficienti  per  versare  la cauzione - Limitazione del
  diritto  di  azione  dei  soggetti  meno  abbienti - Violazione del
  principio di uguaglianza.
- Codice  della  strada (decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285),
  art. 204-bis, introdotto dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, che ha
  convertito  in  legge,  con  modificazioni, il d.l. 27 giugno 2003,
  n. 151.
- Costituzione, artt. 3 e 24.
(GU n.11 del 17-3-2004 )
                         IL GIUDICE DI PACE

    Ha  emesso  la  seguente ordinanza nella causa civile iscritta al
n. 282  del  ruolo  gen.  affari  civili  dell'anno 2003 vertente tra
Micheletti   Angiola  ricorrente  e  Polizia  municipale  di  Cascina
resistente.

                      Svolgimento del processo

    In  data  16  settembre  2003  alle ore 9,50, una pattuglia della
Polizia  municiale  di  Cascina fermava la sig.ra Micheletti Angiola,
contestandole  verbalinente  di  aver superato il limite di velocita'
previsto  per  quel  tratto di strada, la Tosco Romagnola all'altezza
del  numero  civico 2296, emettendo verbale di accertamento n. 268/03
dell'importo  di  Euro 137,55  per  l'infrazione  di cui all'art. 142
comma  8 c.d.s. Avverso tale verbale, con ricorso del 29 ottobre 2003
la  proprietaria  del veicolo Fiat Panda targato Pi 584825, proponeva
opposizione ai sensi dell'art. 204-bis d.lgs. n. 285/1992:
        nel  merito:  per  l'assoluta carenza dei requisiti richiesti
dalla  legge,  per la legittimita' della contestazione per non essere
stati rispettati l'art. 4, comma 3, legge n. 168 del 1° agosto 2000 e
l'art. 345  reg.to  di  esecuzione  del C.d.s. che prescrivono che le
apparecchiature  siano costruite in modo tale da fissare la velocita'
del  veicolo,  in  modo chiaro ed accettabile, mentre il telelaser e'
mezzo  di  rilievo  privo  di  dispositivo  di  verifica  del veicolo
soggetto alla misurazione;
        in  diritto:  il  contrasto  con  il principio di uguaglianza
previsto dalla Costituzione e quanto stabilito dalla legge n. 214 del
1°  agosto  2003  di  conversione  del d.l. n. 151 del 27 giugno 2003
recante  «modifiche ed integrazioni del codice della strada», poiche'
con  l'obbligo  di  versare  anticipatamente  una cauzione di importo
(Euro 275.10)  il doppio della multa, favorisce il cittadino abbiente
e  penalizza  quello  che  come  nel  suo caso ha problemi economici,
trovandosi  appunto  la  ricorrente  nell'impossibilita' economica di
versare la cauzione prevista dalla legge e per questo chiedendo fosse
accolta la sua domanda di esonero dal pagamento della cauzione.
    Tutto  cio' premesso la parte chiedeva l'annullamento del verbale
per  l'illegittimita'  del  metodo  di  contestazione e l'esonero dal
pagamento   della   cauzione   con   la   conseguenza   di  stabilire
preliminarmente la illegittimita' costituzionale dell'art. 204, commi
3  e  4,  del  predetto  decreto  legislativo  n. 285/1992 cosi' come
introdotto  dall'art. 4,  comma  1-sexties  della legge n. 214 del 1°
agosto 2003 di conversione del d.l. n. 151 del 27 giugno 2003 recante
«modifiche  ed  integrazioni  del codice della strada» per violazione
degli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione.

                       Motivi della decisione

    Preliminarmente  si  deve  prendere  atto  che l'opponente non ha
effettuato il versamento presso la cancelleria di una somma pari alla
meta'  del  massimo  edittale  della  sanzione  inflitta  dall'organo
accertatore, cosi' come previsa pena di inammissibilita' del ricorso,
dall'art.  204-bis  del  decreto  legislativo  30 aprile 1992 n. 285,
introdotto  dalla  legge  1°  agosto 2003 n. 214 che ha convertito in
legge,  con  modificazioni, il decreto-legge 27 giugno 2003 n. 151, e
poiche' in vigore deve essere osservata.
    Cio'  premesso  e  considerato,  si  osserva  che, effettivamente
l'art.  come  sopra  menzionato  non  appare  conforme  alle ripetute
affermazioni  della  Carta  costituzionale  della Repubblica italiana
sulla  liberta'  di  adire  l'autorita' giudiziaria per la tutela dei
diritti  e  degli interessi legittimi del cittadino senza restrizioni
di sorta:
        poiche'   la  risoluzione  della  questione  di  legittimita'
costituzionale   deil'art. 204-bis   ha   efficacia   preliminare   e
determinante nella definizione del presente giudizio;
        il   mancato  versamento  come  si  evince  dal  terzo  comma
dell'art. 204-bis  citato,  comporta  l'inammissibilita'  del ricorso
rendendo praticamente inoperante la pretesa dedotta in giudizio;
        la   questione  sollevata  con  la  domanda  di  esonero  dal
pagamento,  per  illegittimita'  costituzionale  di  detta legge, non
appare manifestamente infondata.
    La questione e' rilevante e va risolta preventivamente, pertanto,
dalla  coordinazione  delle  norme  di  cui  agli  artt. 3 e 24 della
Costituzione,  puo'  dedursi  che e' principio consolidato nel nostro
ordinamento  che  tutti  possono  agire in giudizio per la tutela dei
propri  diritti  ed  interessi legittimi e che la difesa deve trovare
attuazione  uguale per tutti, indipendentemente da ogni differenza di
condizioni   personali   e   sociali.  L'imposizione  del  preventivo
pagamento della meta' del massimo della sanzione inflitta (e nel caso
in  esame il doppio del minimo) quale presupposto per l'esperibilita'
dell'azione giudiziaria diretta ad ottenere la tutela del diritto del
cittadino, appare in contrasto con i principi contenuti negli artt. 3
e 24 della Costituzione.
    Tale   imposizione   e'  in  contrasto  con  la  norma  contenuta
nell'art. 3  Cost.  perche'  e' evidente la differenza di trattamento
che  ne  consegue  fra il cittadino in grado di pagare immediatamente
una  somma, sempre superiore al minimo della sanzione inflitta, e chi
non  ha  mezzi  sufficienti  per  farlo  e che in caso di vittoria in
giudizio,   otterrebbe  la  restituzione  del  versato  con  indubbio
ritardo.
    Al  primo e' dunque consentito, per le sue condizioni economiche,
di chiedere ed ottenere giustizia; al secondo questa facolta' e' resa
difficile, se non addirittura impossibile, non solo di fatto ma anche
in  base al diritto, in forza di un presupposto processuale stabilito
dalla  legge  e  consistente  nell'onere  di versare una somma sempre
superiore alla sanzione.
    Cosi'  come  nelle  norme  espresse  negli  artt. 24 e 113 Cost.,
vengono  usate  le parole «tutti» e «sempre» con lo scopo di ribadire
l'uguaglianza  di  diritto e di fatto di tutti i cittadini per quanto
concerne  la  possibilita'  di  richiedere  e  di  ottenere la tutela
giurisdizionale  sia  nei  confronti  di  altri privati sia in quelli
dello Stato.
    In  definitiva la norma dell'art. 204-bis limita rispetto al meno
abbiente   l'esercizio   del   diritto   di   azione   e  stabilisce,
nell'esercizio  del potere di agire in giudizio tutelato dall'art. 24
della Costituzione, una differenza tra ricco e povero che l'art. 3 in
termini generali ripudia per tutti i cittadini.
       Pertanto   si   ritiene   doveroso   sottoporre   alla   Corte
costituzionale  il  quesito  se  l'imposizione  posta  a  carico  del
ricorrente dall'art. 204-bis c.d.s. sia compatibile con il diritto di
adire  l'autorita'  giudiziaria  conferito  al cittadino senza limiti
dall'art. 24  della  Costituzione  e  con il principio di uguaglianza
sancito dall'art. 3 della Costituzione.
                              P. Q. M.
    Visti  gli  artt. 134  Cost.  e  23  legge  11 marzo  1953 n. 87,
ritenutane la rilevanza e non manifesta infondatezza;
    Ordina    l'immediata    rimessione   degli   atti   alla   Corte
costituzionale  per  la  decisione  della  questione  di legittimita'
costituzionale  dell'art. 204-bis  del  decreto legislativo 30 aprile
1992  n. 285,  introdotto  dalla  legge  1° agosto 2003 n. 214 che ha
convertito  in  legge,  con modificazioni, il decreto-legge 27 giugno
2003  n. 151 sollevata dal ricorrente per contrasto con gli artt. 3 e
24  della  Costituzione della Repubblica italiana, nella parte in cui
prevede  «che  all'atto  del deposito del ricorso il ricorrente debba
versare  presso  la  cancelleria  del  giudice  di  pace,  a  pena di
inammissibilita'  del  ricorso, una somma pari alla meta' del massimo
edittale della sanzione inflitta dall'organo accertatore»;
    Sospende  il presente giudizio, n. 282 del ruolo generale per gli
affari contenziosi dell'anno 2003;
    Manda alla cancelleria:
        di  provvedere  alla  immediata  trasmissione degli atti alla
Corte costituzionale;
        di notificare la presente ordinanza alle parti in causa ed al
Presidente del Consiglio dei ministri;
        di  comunicare  la presente ordinanza ai Presidenti delle due
Camere del Parlamento.
          Cascina, addi' 25 novembre 2003
                      Il giudice di pace: Rochi
04C0288