N. 35 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 4 marzo 2004
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 4 marzo 2004 (della Provincia autonoma di Trento) Bilancio e contabilita' pubblica - Norme delle legge finanziaria 2004 - Estensione alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome delle disposizioni, previste per le regioni a statuto ordinario, riguardanti la possibilita' del ricorso all'indebitamento solo per finanziare le spese di investimento (con precisa indicazione delle tipologie delle operazioni che costituiscono rispettivamente indebitamento ed investimento, i procedimenti di controllo e l'attribuzione al Ministro dell'economia e delle finanze di disporre modifiche alle tipologie) - Ricorso della Provincia autonoma di Trento - Denunciata lesione delle attribuzioni della Provincia in materia di autonomia finanziaria in base allo Statuto - Illegittima interferenza di norme regolamentari statali in materia di competenza provinciale - Dedotta violazione della sfera di competenza separata e riservata della Provincia di Trento rispetto alle fonti primarie ordinarie statali - Incidenza sui rapporti tra fonti statali e fonti regionali, con violazione del principio di adeguamento - Tassativita' delle ipotesi del potere sostitutivo statale - Violazione del principio di autonomia legislativa e regolamentare della Provincia - Violazione della clausola di salvaguardia circa l'applicabilita' delle norme delle legge finanziaria 2004 compatibilmente con le norme statutarie prevista dall'art. 4, comma 249, legge n. 350/2003 a favore delle regioni a statuto speciale e delle province autonome - Violazione del principio di leale collaborazione. - Legge 24 dicembre 2003, n. 350, art. 3, comma 21, in quanto dispone la diretta applicazione dei precedenti commi da 16 a 20. - Costituzione artt. 116, 117, 119 e 120; legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, art. 10; Statuto della Regione Trentino Alto Adige, (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), in particolare titolo VI, come modificato dalla legge 30 novembre 1989, n. 386; norme di attuazione dello Statuto, in particolare, decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266, artt. 2 e 4. Bilancio e contabilita' pubblica - Norme delle legge finanziaria 2004 - Estensione alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome delle disposizioni, previste per le regioni a statuto ordinario, riguardanti la possibilita' del ricorso all'indebitamento solo per finanziare le spese di investimento (con precisa indicazione delle tipologie delle operazioni che costituiscono rispettivamente indebitamento ed investimento, i procedimenti di controllo e l'attribuzione al Ministro dell'economia e delle finanze di disporre modifiche alle tipologie) - Ricorso della Provincia autonoma di Trento - Denunciata violazione dell'autonomia finanziaria per indebita limitazione unilaterale, ad opera della legislazione statale, delle ipotesi del ricorso all'autofinanziamento ed all'indebitamento - Previsione dell'attribuzione delle modifiche alle tipologie di indebitamento al Ministro dell'economia - Indebita ed irragionevole restrizione del concetto di investimento - Illegittima adozione di atto normativo di natura regolamentare - Invasione della sfera di competenze regionale - Lesione dell'autonomia finanziaria della Regione - Incidenza sui rapporti tra fonti statali e fonti regionali, con violazione dei principi costituzionali relativi all'esercizio del potere regolamentare - Violazione della competenza concorrente di Stato e Regioni in materia di coordinamento della finanza pubblica - Denunciata violazione del principio di sussidiarieta' e di proporzionalita' - Violazione del principio di leale collaborazione. - Legge 24 dicembre 2003, n. 350, art. 3, commi 17, 18 e 20. - Costituzione artt. 116, 117, 119 e 120; legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, art. 10; Statuto della Regione Trentino Alto Adige, (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), in particolare titolo VI, come modificato dalla legge 30 novembre 1989, n. 386; norme di attuazione dello Statuto, in particolare, decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266, artt. 2 e 4.(GU n.18 del 5-5-2004 )
Ricorso della Provincia autonoma di Trento, in persona del presidente della giunta provinciale pro tempore Lorenzo Dellai, autorizzato con deliberazione della giunta provinciale 20 febbraio 2004, n. 371 (doc. 1), rappresentata e difesa - come la procura del 23 febbraio 2004, n. rep. 26022 (doc. 2), autenticata dal dott. Tommaso Sussarellu, ufficiale rogante della Provincia - dal prof. avv. Giandomenico Falcon e dall' avv. Luigi Manzi di Roma, con domicilio eletto in Roma presso lo studio dall'avv. Manzi, via Confalonieri, n. 5, Contro il Presidente del Consiglio del ministri per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale: dell'art. 3, comma 21, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante «Disposizioni per la formazione dal bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 27 dicembre 2003, Suppl. ordinario n. 196/L, in quanto dispone la diretta applicazione dei precedenti commi da 16 a 20; dell'art. 3, commi 17, 18 e 20, per violazione: degli articoli 116, 117, 119 e 120 della Costituzione, nonche' dell'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001; dello Statuto di cui al d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, ed in particolare del titolo VI di esso, come modificato dalla legge 30 novembre 1989, n. 386; delle norme d'attuazione dello Statuto, e in particolare degli artt. 2 e 4 del d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266; del principio di leale cooperazione, nei modi e per i profili di seguito illustrati. F a t t o La legge 24 dicembre 2003, n. 350 concernente «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)» detta varie disposizioni concernente materie varie, accomunate dalla sola circostanza del loro rilievo finanziario. All'art. 4, comma 249, tale legge contiene una generale clausola di salvaguardia per le regioni a statuto speciale e per le Province autonome di Trento e di Bolzano, disponendo che «le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme del rispettivi statuti» (enfasi aggiunta). Per la generalita' delle disposizioni della legge n. 350, dunque, la Provincia di Trento non ha ragione di censurare neppure disposizioni che essa riterrebbe lesive ed illegittime, qualora dovessero trovare applicazione: perche' ove effettivamente incompatibili con il sistema dell'autonomia speciale esse non troverebbero, per cio' stesso, applicazione. Diverso discorso tuttavia va fatto per talune disposizioni in materia strettamente finanziaria, concernenti la capacita' delle regioni e degli enti locali di ricorrere all'indebitamento. La materia finanziaria, nel sistema dello statuto, trova disciplina, in relazione alla provincia stessa, nel titolo VI del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, come modificato dalla legge 30 novembre 1989, a. 386, e nelle relative norme d'attuazione. Per quanto riguarda invece la finanza locale, la competenza provinciale, quale competenza a disciplinare con legge i criteri per assicurare un equilibrato sviluppo dalla finanza locale, ivi compresi i limiti all'assunzione di personale, le modalita' del ricorso all'indebitamento, nonche' le procedure per l'attivita' contrattuale, trova fondamento nell'art. 80 dello statuto speciale e nell'art. 17 del d.lgs. 16 marzo 1992, n. 268 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale). In entrambi gli ambiti la Provincia ha legiferato: per quanto riguarda la provincia stessa con la legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, ed in particolare con il suo art. 31; per quanto riguarda la finanza locale, con la legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36. In questo contesto sopravviene ora l'art. 3, comma 21, secondo il quale «ai fini della tutela dell'unita' economica della Repubblica e nel quadro del coordinamento della finanza pubblica di cui agli articoli 119 e 120 della Costituzione, le disposizioni dei commi da 16 a 20 si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, nonche' agli enti e agli organismi individuati nel comma 16 siti nei loro territori». Cosi' facendo tale comma dispone la diretta applicazione alla Provincia di Trento delle disposizioni di cui ai commi da 16 a 20, eliminando per esse il generale effetto della clausola di salvaguardia. Il comma 16 dispone che «ai sensi dell'art. 119, sesto comma, della Costituzione, le regioni a statuto ordinario, gli enti locali, le aziende e gli organismi di cui agli articoli 2, 29 e 172, comma 1, lettera b), del testo unico di cui al d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ... possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento». Posta tale premessa, che coincide con quanto disposto per le regioni ordinarie dall'art. 119 Cost., i commi 17 e 18 sono rivolti a determinare l'uno le fittispecie che costituiscono indebitamento, l'altro le fattispecie che costituiscono investimento. Inoltre il comma 17, che definisce le tipologie di indebitamento, attribuisce al Ministro dell' economia e delle finanze il potere di adottare modifiche alle predette tipologie di indebitamento. Con analoga disposizione contenuta nel comma 20, e' riconosciuto al Ministro dell'economia e delle finanze il potere di disporre modificazioni non solo alle tipologie di indebitamento di cui al comma 17 di cui sopra, ma anche alle tipologie di investimenti definite nel comma 18. La attribuzione dei suddetti poteri ministeriali, che consentono di determinare unilateralmente le tipologie sia di indebitamento sia di investimento ammesso per le regioni a statuto ordinario, gli enti locali, aziende ed altri organismi di cui al comma 16, determina una incidenza diretta sulla autonomia finanziaria degli enti interessati, in assenza di qualsiasi forma di coordinamento e concertazione. Gia' si e' detto che il comma 21 dispone l'applicazione diretta delle disposizioni dei commi da 16 a 20 alle regioni a statuto speciale ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano, nonche' agli enti e agli organismi di cui al comma 16 siti nei loro territori. La disciplina statale verrebbe dunque a sostituirsi alla discplina legislativa provinciale nella materia, restringendo l'autonomia finanziaria e la potesta' legislativa provinciale. Sennonche', tale disciplina statale, ed in particolare (ma non esclusivamente) il comma 21, sono arbitrarie e costituzionalmente illegittime per i seguenti motivi di D i r i t t o 1. - Illegittimita' costituzionale della diretta applicazione dei commi da 16 a 20 dell'art. 3 alla provincia, disposta dal comma 21. Come esposto in narrativa, l'art. 3, comma 21, dispone che «ai fini della tutela dell'unita' economica della Repubblica e nel quadro del coordinamento della finanza pubblica di cui agli articoli 119 e 120 della Costituzione, le disposizioni dei commi da 16 a 20 si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, nonche' agli enti e agli organismi individuati nel comma 16 siti nei loro territori». Cosi' facendo tale comma dispone la diretta applicazione alla Provincia di Trento delle disposizioni di cui ai commi da 16 a 20, facendo venire meno in relazione ad esse l'operativita' della clausola di salvaguardia posta dall'art. 4, comma 249 («le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti»). L'illegittimita' della disposizione del comma 21 e' immediatamente evidente. Va notato in primo luogo che la clausola di salvaguardia ora ricordata non e' una speciale concessione del legislatore statale, ma semplicemente il riconoscimento della speciale posizione costituzionale delle regioni speciali e delle province autonome. Essa non puo' essere fatta venire meno in relazione ad alcuna delle disposizioni di legge, perche' per tutte e' evidente che esse si applicano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti. Gia' questa sola constatazione basterebbe a dimostrare l'illegittimita' costituzionale del comma 21: ma alla stessa conclusione si giunge alla piu' ravvicinata considerazione di esso. Esso stesso infatti richiama, a fondamento della applicazione dei commi da 16 a 20, gli articoli 119 e 120 della costituzione, cioe' due disposizioni che, nei loro contenuti specifici, non si applicano alle regioni speciali ed alla ricorrente provincia. E' ben noto, infatti, che l'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001 ha disposto che le nuove disposizioni che formano oggi il Titolo V della parte seconda della Costituzione si applichino alle autonomie speciali solo in quanto siano per esse piu' favorevoli di quanto disponga il rispettivo sistema statutario. E' di immediata evidenza che questo non e' il caso, quanto all'art. 119, ne' del comma sesto, di cui fondamentalmente si tratta - cioe' del comma che dispone il divieto di indebitamento per le spese diverse da quelle relative agli investimenti - ne' di altre disposizioni che comunque implichino poteri statali di supremazia (che proprio in quanto tali non possono essere ammessi se non in quanto coincidano con il sistema statutario); e quanto all'art. 120, e' pure di immediata evidenza che l'estensione alle autonomie speciali dei poteri di sostituzione da parte dello Stato non puo' per definizione essere «piu' favorevole» (mentre deve essere rimessa ai futuri adeguamenti statutari ogni modificazione dell'autonomia regionale o provinciale che operasse in pejus rispetto a quanto attualmente previsto dagli statuti speciali). E' dunque inevitabile concludere che la disposizione di cui al comma 21, nei termini in cui e' formulata, e' completamente illegittimita', e che anche i commi da 16 a 20 non possono applicarsi alla provincia autonoma che compatibilmente con le norme statutarie. Ne' e' qui il luogo di esaminare tali norme statutarie, per valutare preventivamente ed in astratto se ed in quale misura esse consentano l'operare dei vincoli derivanti alle regioni ordinarie dai commi da 16 a 20, e secondo quali modalita'. Infatti, l'oggetto del presente giudizio non e' la dimostrazione della condizione di maggiore autonomia in cui si trovi la ricorrente provincia (comunque richiamata subito sotto, in relazione ai disposti statutari), ma la dimostrazione della inidoneita' dei fondamenti di applicazione invocati dal comma 21 a giustificazione della propria pretesa applicazione. Solo per completezza di trattazione, pertanto, si notera' che la pretesa di diretta applicazione - alla provincia ed agli enti che formano nel loro insieme le amministrazioni locali provinciali - delle regole legislative stabilite dai commi da 16 a 20, a prescindere dal loro eventuale recepimento nella legislazione provinciale, viola platealmente l'art. 2 del d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, che prevede il ben noto meccanismo in virtu' del quale la sopravveniente legislazione statale nelle materie provinciali determina non la diretta applicazione delle norme statali, ma il dovere di adeguamento (nei limiti in cui statutariamente vi sia) della legislazione provinciale. Inoltre ai sensi dell'art. 4 dello stesso d.lgs. n. 266/1992, i medesimi atti legislativi dello Stato nelle materie di competenza non possono attribuire agli organi statali funzioni amministrative diverse da quelle spettanti allo Stato, secondo lo statuto speciale e le relative norme di attuazione. Ugualmente per mera completezza di trattazione si ricorda che per la Regione Trentino-Alto Adige e le Province autonome di Trento e di Bolzano il potere sostitutivo dello Stato e' attualmente previsto in due ipotesi, e precisamente da un lato in caso di persistente inattivita' degli organi regionali nell'esercizio delle funzioni delegate (art. 5, comma 1, del d.P.R. 19 novembre 1987, n. 526), dall'altro nel caso di accertata inattivita' degli organi provinciali che comporti inadempimento agli obblighi comunitari (art. 8 del d.P.R. 19 novembre 1987, n. 526). Nessuna norma statutaria prevede o consente che la legge statale stabilisca per quale ambito la provincia possa ricorrere all'indebitamento, o stabilisca che cosa costituisca indebitamento o investimento. Da tutte le ragioni esposte deriva l'illegittimita' costituzionale del comma 21, in quanto stabilisce che le disposizioni dei commi da 16 a 20 si applicano alla ricorrente provincia. 2. - Illegittimita' costituzionale dei commi 17, 18 e 20 sotto profili specifici. La legge n. 350 del 2003, ribadita al comma 16 la regola, posta per le regioni ordinarie dall'art. 119, sesto comma, secondo la quale le regioni possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento, stabilisce al comma 17 quali operazioni costituiscano indebitamento e rientrino cosi' nel divieto. Precisamente, esso dispone (primo periodo) che «per gli enti di cui al comma 16 costituiscono indebitamento, agli effetti dell'art. 119, sesto comma, della Costituzione, l'assunzione di mutui, l'emissione di prestiti obbligazionari, le cartolarizzazioni di flussi futuri di entrata non collegati a un'attivita' patrimoniale preesistente e le cartolarizzazioni con corrispettivo iniziale inferiore all'85 per cento del prezzo di mercato dell'attivita' oggetto di cartolarizzazione valutato da un'unita' indipendente e specializzata». Aggiunge poi (secondo periodo) che «costituiscono, inoltre, indebitamento le operazioni di cartolarizzazione accompagnate da garanzie fornite da amministrazioni pubbliche e le cartolarizzazioni e le cessioni di crediti vantati verso altre amministrazioni pubbliche», mentre non costituiscono indebitamento (terzo periodo) «le operazioni che non comportano risorse aggiuntive, ma consentono di superare, entro il limite massimo stabilito dalla normativa statale vigente, una momentanea carenza di liquidita' e di effettuare spese per le quali e' gia' prevista idonea copertura di bilancio». L'ultimo periodo del comma 17 statuisce che «modifiche alle predette tipologie di indebitamento sono disposte con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito l'ISTAT, sulla base dei criteri definiti in sede europea». A sua volta, il comma 18 stabilisce quali operazioni possano rientrare nel concetto di «investimento» ai fini di cui all'art. 119, sesto comma, della Costituzione. Precisamente, secondo tale disposizione costituiscono investimenti: a) l'acquisto, la costruzione, la ristrutturazione e la manutenzione straordinaria di beni immobili, costituiti da fabbricati sia residenziali che non residenziali; b) la costruzione, la demolizione, la ristrutturazione, il recupero e la manutenzione straordinaria di opere e impianti; c) l'acquisto di impianti, macchinari, attrezzature tecnico-scientifiche, mezzi di trasporto e altri beni mobili ad utilizzo pluriennale; d) gli oneri per beni immateriali ad utilizzo pluriennale; e) l'acquisizione di aree, espropri e servitu' onerose; f) le partecipazioni azionarie e i conferimenti di capitale, nei limiti della facolta' di partecipazione concessa ai singoli enti mutuatari dai rispettivi ordinamenti; g) i trasferimenti in conto capitale destinati specificamente alla realizzazione degli investimenti a cura di un altro ente od organismo appartenente al settore delle pubbliche amministrazioni; h) i trasferimenti in conto capitale in favore di soggetti concessionari di lavori pubblici o di proprietario gestori di impianti, di reti o di dotazioni funzionali all'erogazione di servizi pubblici o di soggetti che erogano servizi pubblici, le cui concessioni o contratti di servizio prevedono la retrocessione degli investimenti agli enti committenti alla loro scadenza, anche anticipata. In tale fattispecie rientra l'intervento finanziario a favore del concessionario di cui al comma 2 dell'art. 19 della legge 11 febbraio 1994, n. 109; i) gli interventi contenuti in programmi generali relativi a piani urbanistici attuativi, esecutivi, dichiarati di preminente interesse regionale aventi finalita' pubblica volti al recupero e alla valorizzazione del territorio». Il comma 20, poi, dispone che «le modifiche alle tipologie di cui ai commi 17 e 18 sono disposte con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito l'ISTAT». Il riferimento al comma 17, si notera', e' meramente ripetitivo dell'ultimo periodo dello stesso comma, il quale inoltre era piu' ampio, riferendosi per le modifiche al parametro dei criteri definiti in sede europea. Tali disposizioni restringono le possibilita' di azione delle regioni (e, secondo il comma 21, anche della ricorrente provincia) rispetto alla regola costituzionale, e presentano diversi elementi e profili di illegittimita'. Nel contenuto, va premesso che la regola costituzionale del divieto di indebitamento se non per investimenti e' per le regioni ordinarie direttamente operativa, e non demanda alcun compito attuativo alla legge statale. Anche se si ammettesse che questa possa dettare disposizioni specificative ed attuative, e' pero' evidente che tali disposizioni dovrebbero attenersi al concetto economico di investimenti, e non potrebbero arbitrariamente restringerlo, estendendo il divieto costituzionale ad ambiti che esso non era destinato a coprire. In particolare, e' da sottolineare che il comma 18, lett. g) e h), considera «investimenti» solo i trasferimenti in conto capitale effettuati a favore di determinati soggetti, cosi' precludendo alle regioni la possibilita' di ricorrere all'indebitamento per effettuare trasferimenti in conto capitale di altro tipo, cioe', essenzialmente, per concedere contributi ai privati per i loro investimenti. In questo modo la norma statale restringe irragionevolmente un consolidato concetto di investimento, escludendo dal suo ambito alcuni trasferimenti in conto capitale in quanto effettuati a favore di privati anziche' a favore di soggetti pubblici. E' invece chiaro che la tipologia del soggetto destinatario non modifica la natura economica della spesa e che i trasferimenti in conto capitale ai privati non possono ragionevolmente essere esclusi dal concetto di investimento (e, dunque, dalla possibilita' dell'indebitamento). Il comma 18, dunque, incide sull'autonomia finanziaria regionale restringendo irragionevolmente il concetto di investimenti, violando l'art. 119 Cost. nonche', quanto al carattere discriminatorio della restrizione, l'art. 3 Cost. L'irragionevolezza della norma, gia' chiara in assoluto, emerge anche all'interno della stessa legge n. 350 del 2003, se si pone mente al fatto che l'art. 4, intitolato Finanziamento agli investimenti, contempla sin dal primo comma contributi a privati (e poi ne sono previsti molti altri). Ora - anche tralasciando il fatto che finanziare gli investimenti e' ovviamente esso stesso, dal punto di vista dell'ente finanziatore, un investimento - in ogni caso l'art. 119, sesto comma, espressamente consente l'indebitamento «per finanziare spese di investimento». Del tutto illegittima pertanto l'esclusione da tale categoria, per le regioni, di una tipologia di spesa che lo stesso legislatore statale qualifica come «finanziamento agli investimenti». Inoltre, la definizione contenuta nel comma 18, lett. g) e b), non corrisponde alla disciplina dei «trasferimenti in conto capitale» contenuta nel regolamento CE n. 2223/1996 del 25 giugno 1996 (punto D.9), relativo al sistema europeo dei conti nazionali e regionali nella comunita'. Tale regolamento, fra l'altro, comprende, nell'ambito dei trasferimenti in conto capitale, i «contributi agli investimenti» (D.92) e fra questi sono espressamente menzionati quelli alle imprese private o a soggetti privati diversi dalle imprese. Dunque, le norme impugnate violano anche l'art. 117, primo comma, Cost., ed anche tale illegittimita' si traduce in lesione dell'autonomia finanziaria regionale e provinciale. Infine, le norme in questione differenziano irragionevolmente le possibilita' di indebitamento delle regioni da quelle dello Stato, per il quale continua a valere la disciplina comunitaria: e anche questa illegittimita' si traduce in lesione dell'autonomia finanziaria regionale. Illegittime risultano anche le norme che prevedono che gli elenchi di cui agli artt. 17 e 18 possano essere modificati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito l'ISTAT. In primo luogo e' da segnalare che, come gia' accennato, mentre l'ultimo periodo del comma 17 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze a modificare le tipologie di indebitamento, sentito l'ISTAT, «sulla base dei criteri definiti in sede europea», il comma 20 prevede, per la modifica sia delle tipologie di indebitamento che di quelle di investimento, un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito l'ISTAT, ma senza piu' richiamare i «criteri definiti in sede europea». La differenza non e' irrilevante perche' il comma 17 potrebbe essere inteso nel senso che il Ministro e' autorizzato a apportare quelle modifiche rese necessarie da nuovi criteri elaborati a livello comunitario, mentre il comma 20 sembra prevedere un regolamento ministeriale «in deroga», discrezionalmente adottabile dal Ministro. Entrambe le norme, comunque, risultano illegittime rispetto alle stesse regioni a statuto ordinario. La materia in questione e' Il «coordinamento della finanza pubblica», che rientra nella competenza concorrente di Stato e regioni. In tali materie, l'attuazione delle fonti comunitarie non self-executing e' regolata, tuttora, dall'art. 9 legge n. 86 del 1989 (come e' noto, la legge n. 131 del 2003 non si e' occupata della materia, mentre una apposita legge modificativa della legge n. 86 del 1989 e' in corso di discussione). In attesa della legge regionale di recepimento, e' ammesso che sia lo Stato ad attuare la direttiva, ma e' necessario che cio' avvenga, perlomeno, con un regolamento governativo (v. art. 9, comma 4, legge n. 86 del 1989). Dunque, la previsione di un decreto del Ministro (sostanzialmente regolamentare) per il recepimento dei «criteri» europei in materia di competenza concorrente risulta lesiva della sfera costituzionale di competenza regionale, dato che la competenza dell'organo collegiale, prevista dalla legge n. 86 del 1989, deve ritenersi costituzionalmente necessaria in relazione al rango costituzionale dell'autonomia regionale. Quanto al comma 20, che non fa riferimento ai criteri europei, esso e' ancor piu' chiaramente illegittimo in quanto prevede un potere sostanzialmente regolamentare in materia di competenza concorrente, in violazione dell'art. 117, comma 47 Cost. Della natura sostanzialmente regolamentare del decreto ministeriale previsto dalle norme di cui sopra non sembra potersi dubitare. Ma, anche qualora si ritenesse che esse prevedano, invece, una funzione amministrativa attribuita al Ministro in virtu' del principio di sussidiarieta', non verrebbe meno l'illegittimita', dato che, comunque, mancherebbe qualsiasi meccanismo di coinvolgimento delle regioni, in contrasto con il principio di leale collaborazione e secondo quanto richiesto dalla sentenza n. 303 del 2003. Per la provincia autonoma, si tratterebbe anche della attribuzione di funzioni amministrative statali (sia in relazione alla provincia stessa che in relazione agli enti locali) direttamente vietate dall'art. 4 del gia' ricordato d.P.R. n. 266 del 1992. Infine, nella parte in cui si riferisce alle tipologie di cui al comma 18, il comma 20 risulta illegittimo anche perche' conferisce al Ministro un «nudo» potere discrezionale, senza formulare criteri idonei a guidare l'esercizio del potere, in violazione del principio di legalita' sostanziale; ne' tale mancanza puo' essere compensata dal parere dell'ISTAT, la cui opinione non ha ne' la funzione ne' gli effetti giuridici di criteri fissati nella legge. Poiche' al Ministro e' affidato un potere del tutto discrezionale capace di incidere notevolmente sull'autonomia regionale e provinciale, la violazione del principio di legalita' sostanziale (che si aggiunge a quella dell'art. 117, comma 6 e del principio di leale collaborazione) si traduce in lesione dell'autonomia stessa.
P. Q. M. La Provincia autonoma di Trento, come sopra rappresentata e difesa chiede voglia codesta ecc.ma Corte costituzionale accogliere il ricorso, dichiarando l'illegittimita' costituzionale dell'art. 3, comma 21, nonche', per quanto esposto, dei commi 17, 18 e 20 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e plurlennale dello Stato (legge finanziaria 2004)»,. nelle parti e per i profili indicati nel presente ricorso. Padova-Roma, addi' 23 febbraio 2004 Prof. avv. Giandomenico Falcon - Avv. Luigi Manzi 04C0310