N. 177 ORDINANZA (Atto di promovimento) 16 dicembre 2003
Ordinanza emessa il 16 dicembre 2003 dal giudice di pace di Bra nel procedimento civile vertente tra Sobrino Edoardo e Prefettura di Cuneo Circolazione stradale - Infrazioni al codice della strada - Ricorso al giudice di pace avverso il verbale di accertamento - Condizioni di ammissibilita' - Onere per il ricorrente di versare presso la cancelleria una somma pari alla meta' del massimo edittale della sanzione inflitta dall'organo accertatore - Discriminazione tra soggetti abbienti e meno abbienti - Violazione del principio di uguaglianza - Compressione della tutela giurisdizionale e del diritto di difesa - Contrasto con la garanzia di mezzi difensivi per i non abbienti. - Codice della strada (decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285), art. 204-bis, comma 3 [introdotto dall'art. 4, comma 1-septies, del d.l. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modifiche, nella legge 1° agosto 2003, n. 214]. - Costituzione, artt. 3 e 24.(GU n.12 del 24-3-2004 )
IL GIUDICE DI PACE Esaminata la richiesta della difesa l'opponente, Sobrino Edoardo, volta a provocare la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per veder riconosciuta l'illegittimita' dell'art. 204-bis, comma 3, decreto legislativo n. 285/1992 con la contestuale sospensione del processo in corso; Ritenuto, che ricorrono i presupposti previsti dall'art. 23, legge n. 87/1953 ed in particolare che la sollevata eccezione di legittimita' costituzionale e' fondata, in quanto, detta norma, prevedendo che, all'atto del deposito del ricorso, il ricorrente debba versare presso la cancelleria del giudice di pace, una cauzione pari alla meta' del massimo edittale della sanzione inflitta, contrasta palesemente con gli artt. 3 e 24 della Costituzione: con l'art. 3 della Costituzione perche' introduce una vistosa discriminazione tra soggetti abbienti e meno abbienti, i quali ultimi si troveranno in seria difficolta' se non addirittura nell'impossibilita' di versare la cauzione, la cui entita' e' tutt'altro che contenuta e quindi non accessibile a tutti; con l'art. 24 della Costituzione perche', in conseguenza di quanto sopra, indebitamente comprime il ricorso alla tutela giurisdizionale e, quindi, il diritto di difesa. Si osserva che le sanzioni previste dalla legge n. 214/2003, nel loro massimo, vanno da un minimo di Euro 137,55 ad Euro 16.000,00 (art. 23 comma 7 e 13-bis). Statisticamente, la violazione piu' ricorrente e' quella prevista e punita dall'art. 142 commi 8 e 9 (limite di velocita) e la sanzione del massimo e' pari rispettivamente ad Euro 550,20 e ad Euro 1376,55. Da questi dati si evince che il cittadino che volesse opporsi alla contestazione della violazione di dette norme, dovrebbe, per presentare ricorso innanzi al giudice di pace, effettuare un deposito cauzionale pari ad Euro 225,10 o ad Euro 688,27. Pertanto, ci si pone il problema di quanti cittadini italiani abbiano la possibilita' di versare dette cauzioni per chiedere giustizia. L'art. 3 della Carta costituzionale afferma che tutti i cittadini hanno pari dignita' sociale e sono uguali davanti alla legge, mentre per l'art. 24 della Costituzione tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi; Inoltre, sono assicurati ai non abbienti i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione. Ma il cittadino, padre di famiglia, di professione operaio, ad esempio, non puo' certamente ricorrere al giudice di pace se gli verra' contestata la violazione dell'art. 142, comma 9, c.d.s. poiche' dovrebbe versare un deposito cauzionale di Euro 688,27 che rappresenta oltre la meta' del suo compenso mensile! Il deposito cauzionale e' sicuramente contrario all'uguaglianza di tutti i cittadini dinanzi allo Stato ed un modo per impedire al cittadino di tutelarsi giudizialmente. Questo strumento e' sicuramente deflattivo ma, proprio per questo incostituzionale, avendo drasticamente ridotto il numero delle opposizioni alle sanzioni amministrative ex art. 22 legge n. 689/1981. Occorre, d'altronde, rammentare che, a preservazione dei principi fondamentali contenuti negli articoli suddetti la Corte costituzionale (sentenza 29 novembre 1960 n. 67) dichiaro' costituzionalmente illegittimo l'art. 98 c.p.c., proprio perche' prevedeva il potere del giudice di imporre una cauzione alla parte, pena l'estinzione del giudizio. E, sempre la Consulta, con sentenza n. 21/1961, aboli' la cosiddetta clausola solve et repete, cioe' l'obbligo di pagare comunque i tributi richiesti dall'Amministrazione finanziaria per poter agire in giudizio.
P. Q. M. Dichiara non manifestamente infondata l'eccezione di incostituzionalita' dell'art. 204-bis, comma 3, d.lgs. n. 285/1992. Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la sospensione del presente processo. Dispone che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata al Prefetto di Cuneo, al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Bra, addi' 16 dicembre 2003 Il giudice di pace: Pontone 04C0338