N. 177 ORDINANZA (Atto di promovimento) 16 dicembre 2003

Ordinanza  emessa  il 16 dicembre 2003 dal giudice di pace di Bra nel
procedimento  civile  vertente  tra  Sobrino  Edoardo e Prefettura di
Cuneo

Circolazione  stradale  - Infrazioni al codice della strada - Ricorso
  al  giudice di pace avverso il verbale di accertamento - Condizioni
  di  ammissibilita'  -  Onere per il ricorrente di versare presso la
  cancelleria  una  somma  pari alla meta' del massimo edittale della
  sanzione  inflitta  dall'organo  accertatore  - Discriminazione tra
  soggetti  abbienti  e  meno  abbienti - Violazione del principio di
  uguaglianza  -  Compressione  della  tutela  giurisdizionale  e del
  diritto  di  difesa  - Contrasto con la garanzia di mezzi difensivi
  per i non abbienti.
- Codice  della  strada (decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285),
  art. 204-bis, comma 3 [introdotto dall'art. 4, comma 1-septies, del
  d.l. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modifiche, nella legge
  1° agosto 2003, n. 214].
- Costituzione, artt. 3 e 24.
(GU n.12 del 24-3-2004 )
                         IL GIUDICE DI PACE

    Esaminata la richiesta della difesa l'opponente, Sobrino Edoardo,
volta   a   provocare   la   trasmissione   degli   atti  alla  Corte
costituzionale     per     veder     riconosciuta    l'illegittimita'
dell'art. 204-bis,  comma  3,  decreto legislativo n. 285/1992 con la
contestuale sospensione del processo in corso;
    Ritenuto,  che  ricorrono  i  presupposti  previsti dall'art. 23,
legge  n. 87/1953  ed  in  particolare  che la sollevata eccezione di
legittimita'  costituzionale  e'  fondata,  in  quanto,  detta norma,
prevedendo  che,  all'atto  del  deposito  del ricorso, il ricorrente
debba versare presso la cancelleria del giudice di pace, una cauzione
pari  alla  meta'  del  massimo  edittale  della  sanzione  inflitta,
contrasta palesemente con gli artt. 3 e 24 della Costituzione:
        con l'art. 3 della Costituzione perche' introduce una vistosa
discriminazione tra soggetti abbienti e meno abbienti, i quali ultimi
si    troveranno    in   seria   difficolta'   se   non   addirittura
nell'impossibilita'  di  versare  la  cauzione,  la  cui  entita'  e'
tutt'altro che contenuta e quindi non accessibile a tutti;
        con  l'art. 24  della Costituzione perche', in conseguenza di
quanto   sopra,   indebitamente   comprime  il  ricorso  alla  tutela
giurisdizionale e, quindi, il diritto di difesa.
    Si  osserva che le sanzioni previste dalla legge n. 214/2003, nel
loro  massimo,  vanno  da  un minimo di Euro 137,55 ad Euro 16.000,00
(art. 23  comma  7  e  13-bis).  Statisticamente,  la violazione piu'
ricorrente  e'  quella  prevista  e  punita dall'art. 142 commi 8 e 9
(limite   di   velocita)   e   la   sanzione   del  massimo  e'  pari
rispettivamente  ad  Euro 550,20 e ad Euro 1376,55. Da questi dati si
evince  che il cittadino che volesse opporsi alla contestazione della
violazione  di  dette norme, dovrebbe, per presentare ricorso innanzi
al  giudice  di  pace,  effettuare  un  deposito  cauzionale  pari ad
Euro 225,10  o  ad  Euro  688,27. Pertanto, ci si pone il problema di
quanti  cittadini  italiani  abbiano la possibilita' di versare dette
cauzioni per chiedere giustizia.
    L'art. 3 della Carta costituzionale afferma che tutti i cittadini
hanno  pari dignita' sociale e sono uguali davanti alla legge, mentre
per  l'art. 24 della Costituzione tutti possono agire in giudizio per
la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi;
    Inoltre,  sono  assicurati  ai  non  abbienti i mezzi per agire e
difendersi  davanti  ad ogni giurisdizione. Ma il cittadino, padre di
famiglia,  di  professione  operaio,  ad esempio, non puo' certamente
ricorrere  al  giudice di pace se gli verra' contestata la violazione
dell'art. 142,  comma  9, c.d.s. poiche' dovrebbe versare un deposito
cauzionale  di  Euro  688,27  che  rappresenta oltre la meta' del suo
compenso mensile!
    Il  deposito  cauzionale e' sicuramente contrario all'uguaglianza
di  tutti  i  cittadini dinanzi allo Stato ed un modo per impedire al
cittadino   di   tutelarsi   giudizialmente.   Questo   strumento  e'
sicuramente  deflattivo  ma,  proprio  per  questo  incostituzionale,
avendo   drasticamente  ridotto  il  numero  delle  opposizioni  alle
sanzioni amministrative ex art. 22 legge n. 689/1981.
    Occorre, d'altronde, rammentare che, a preservazione dei principi
fondamentali    contenuti    negli   articoli   suddetti   la   Corte
costituzionale   (sentenza   29   novembre   1960   n. 67)  dichiaro'
costituzionalmente  illegittimo  l'art. 98  c.p.c.,  proprio  perche'
prevedeva  il  potere del giudice di imporre una cauzione alla parte,
pena  l'estinzione  del giudizio. E, sempre la Consulta, con sentenza
n. 21/1961,  aboli'  la  cosiddetta  clausola  solve et repete, cioe'
l'obbligo di pagare comunque i tributi richiesti dall'Amministrazione
finanziaria per poter agire in giudizio.
                              P. Q. M.
    Dichiara    non    manifestamente    infondata   l'eccezione   di
incostituzionalita' dell'art. 204-bis, comma 3, d.lgs. n. 285/1992.
    Dispone   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla  Corte
costituzionale e la sospensione del presente processo.
    Dispone  che  a  cura della cancelleria la presente ordinanza sia
notificata  al  Prefetto  di  Cuneo,  al Presidente del Consiglio dei
ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.
        Bra, addi' 16 dicembre 2003
                     Il giudice di pace: Pontone
04C0338